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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di RA IO, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA ES, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3159/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
RA IO (SA) e residente a [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Maria Crescenzo, (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio in Sarno (SA) alla via Nuova Lavorate n. 269 è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE E
Società , con sede sociale in Controparte_1 CP_2
Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA , P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale (già S.r.l. Controparte_3 giusta atto a rogito del Notaio Dott. , iscritto Persona_1 presso il Collegio Notarile del distretto di Verona del 29/6/2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14/7/2015), domiciliata per la carica in Verona, alla Via Flavio Gioia n. 39 e con sede legale a Milano, in Corso Buenos Aires n. 37, C.F./P.IVA , P.IVA_2 giusta procura speciale autenticata dal Notaio Dott. Per_1
in data 15/12/2016 n. 2790 Rep., rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Elena Frascino (C.F. , del Foro di C.F._3
Benevento, giusta procura generale alle liti conferita in data 29/9/2015 autenticata dal Notaio Dott. rep. n. Persona_1
1616 / racc. n. 1161 e con essa elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Federica Lavorante, sito in Via Matteotti, n. 19
- Galleria Maiorino - RA IO (SA). OPPOSTA
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 NONCHÉ
Controparte_4
(già giusta atto a rogito del Notaio Dott.
[...] CP_1 Per_1
, iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona
[...] del 29/6/2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14/7/2015), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona con n., Codice Fiscale e Partita Iva e n. VR- P.IVA_2
360217 R.E.A., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti conferita in data 28/02/2024 autenticata dal Notaio (iscritto Persona_2 presso il Collegio Notarile del distretto di Verona - doc. 2), REP. 2896 - RACC. 2534, dagli Avvocati Elena Frascino (C.F.
, RO CO (C.F. C.F._3
) ed SA ND (C.F. C.F._4
) tutti del foro di Benevento e con gli stessi C.F._5 elettivamente domiciliata presso la sede legale della
[...]
C.F. e P. IVA: , sita Controparte_5 P.IVA_3 in Benevento, 82100, Via Pacevecchia 14 B/C; TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 21/5/2018, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n. 588/2018 del 23/3/2018, RG n. 1335/2018, emesso dal Tribunale di RA IO il 21/3/2018 e notificato in data 11/4/2018, con il quale veniva ingiunto a e a di pagare, in solido tra Parte_2 Parte_1 loro ed in favore della SO , la somma di € 13.036,53, CP_1 oltre interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento.
Parte opponente eccepiva:
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 1) l'invalidità, la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia, la prescrizione e la decadenza della fideiussione, avendo l'obbligazione assunta dall'opponente natura fideiussoria in relazione all'obbligazione di rimborso del finanziamento ottenuto dal e di cui aveva beneficiato Parte_2 esclusivamente quest'ultimo, non essendo mai stato comunicato al il ritardo e/o il mancato pagamento Pt_1 delle rate del finanziamento, né tantomeno la decadenza dal beneficio del termine e non avendo mai la creditrice avviato azioni di recupero nei confronti del debitore principale;
2) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta, disconoscendo i documenti prodotti in copia fotostatica, in quanto non conformi agli originali, non essendo a tal fine sufficiente l'estratto conto prodotto in sede monitoria;
3) l'onere probatorio incombente sul creditore;
4) l'inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto;
5) l'infondatezza della pretesa creditoria, essendo il credito vantato dall'opposta fondato su clausole nulle, sia per il carattere vessatorio delle stesse, sia per la determinazione illegittima degli interessi e delle commissioni.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di sospendere inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio, la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 588/2018 del 23/3/2018;
2) di dichiarare ammissibile e fondata l'opposizione e, per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, di dichiarare nullo, inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 588/2018 del 23/3/2018;
3) in via subordinata, previo accertamento della nullità e vessatorietà delle clausole contrattuali, nonché dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati, di ridurre il corrispondente dovuto dall'opponente a quello che risulterà in corso di causa;
4) di condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 In data 6/12/2018 si costituiva la SO Controparte_1 premettendo quanto segue:
• il Signor ed il Signor , in data Parte_2 Parte_1
5/7/2011, richiedevano ed ottenevano, presso la Pt_3 il prestito personale n. 9839853 per l'importo di € 10.899,00;
• il suddetto contratto di finanziamento veniva identificato dalla stessa MP con il numero di sofferenza NDG 0313502193, come risulta dagli allegati delle cessioni avvenute, da ultimo, in favore della Controparte_1
• in data 18/12/2013, la con contratto di cessione, Pt_3 cedeva a (prima cessionaria), tra gli altri, Controparte_6 il credito vantato nei confronti del Signor e del Signor Pt_2
; Pt_1
• successivamente, con lettere raccomandate A/R del 19/2/2014 e del 26/2/2014 (notificate, rispettivamente, al Signor il 4/3/2014 ed al Signor il 10/03/2014), Pt_2 Pt_1 informava i debitori dell'intercorsa Controparte_6 cessione, diffidandoli, al contempo, al pagamento del dovuto;
• in data 13/12/2016, a seguito Controparte_6 dell'operazione di cartolarizzazione, cedeva a sua volta, con contratto di cessione, alla SO (seconda Controparte_1
e definitiva cessionaria) il credito vantato nei confronti dei diretti interessati - NDG 0313502193 (cfr. pubblicazione in G.U. Parte Seconda n. 150 del 22/12/2016);
• la con lettere raccomandate A/R del Controparte_1
25/1/2017 (le cui notifiche risultano essersi perfezionate per il Signor il 3/2/2017 e per il Signor il 7/2/2017), Pt_2 Pt_1 notificava l'intercorsa cessione del credito, ai sensi dell'art. 1264 c.c., valendo le stesse come formali messe in mora;
• il credito è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, come si rileva anche dall'estratto conto della NC CE;
Controparte_6
• le ripetute diffide ed i solleciti di pagamento erano risultati vani e rimasti infruttuosi.
Tanto premesso parte opposta eccepiva:
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 I) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni;
II) l'irrilevanza dell'eccezione relativa alla maturata decadenza della garanzia fideiussoria, essendo Parte_1 coobbligato e non fideiussore e non trovando, pertanto, applicazione l'art. 1957 c.c.; III) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., essendo il disconoscimento non validamente compiuto ed essendo stato prodotto in atti, oltre al contratto di finanziamento, la certificazione ex art. 50 T.U.B. Controparte_6
V) l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia della cessione del credito controverso, essendo stata la prima cessione regolarmente portata a conoscenza sia del debitore principale che del coobbligato opponente, mediante l'invio di lettere raccomandate A/R, la cui notifica si perfezionava il 4/3/2014 per il primo ed il 10/3/2014 per il secondo, e la successiva cessione da alla Controparte_6 CP_1
avvenuta in data 13/12/2016, a seguito
[...] dell'operazione di cartolarizzazione, comunicata, ex art. 1264 c.c., ai diretti interessati, con le lettere raccomandate A/R del 25/1/2017, trasmesse agli indirizzi di residenza/domicilio degli ingiunti e regolarmente ricevute dal Signor il 3/2/2017 e dal Signor il 7/2/2017; Pt_2 Pt_1
VI) l'infondatezza dell'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali, essendo le clausole potenzialmente vessatorie, tra cui quelle determinative degli interessi, specificamente accettate dai contraenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. VII) l'infondatezza dell'eccezione relativa al dedotto impiego di tassi superiori a quelli consentiti dalla L. n. 108/1996 (a causa del costo della polizza assicurativa sottoscritta all'atto della stipula del contratto di finanziamento), evidenziando che tra i costi non era stato incluso quello derivante dalle 2 polizze assicurative sottoscritte all'atto della stipula del
%finanziamento e che il TAEG applicato, pari al 10,68%, era inferiore al tasso soglia previsto, con relativo decreto
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 ministeriale, per il trimestre luglio - settembre 2011 in relazione a tale categoria, pari al 18,00%.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: in via pregiudiziale:
- di dichiarare improcedibile la spiegata opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
in via preliminare:
- di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; in via principale e nel merito:
- di rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 588/2018 del Tribunale Ordinario di RA IO;
- di condannare il Signor al pagamento della somma Parte_1 di € 13.036,53, di cui € 11.803,97 a titolo di capitale ed € 1.232,56 a titolo d'interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
in via subordinata e nel merito:
- nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 13.036,53, di cui € 11.803,97 a titolo di capitale ed € 1.232,56 a titolo d'interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13/12/2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
- di condannare il Signor alla rifusione in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successive occorrende;
- di condannare il Signor per lite temeraria ex art. 96, Pt_1 comma 3, c.p.c.
In data 11/9/2019 il Giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disponeva procedersi alla mediazione obbligatoria, che aveva esito negativo.
In data 4/6/2025, interveniva nel giudizio, ex art. 111 c.p.c. la che, con contratto Controparte_7 stipulato in data 28/11/2024, aveva acquistato dalla CP_8 un portafoglio di crediti, tra i quali era compreso, altresì, il
[...] credito oggetto di causa e avente ndg 0313502193. L'operazione di cessione comprendeva il capitale, gli interessi di qualunque tipo e natura, le spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, vantati da nei confronti dei relativi obbligati. CP_8
L'interventore richiamava tutte le ragioni, difese e scritti difensivi già depositati nell'interesse della e della CP_1 CP_8
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 cpc della non Controparte_7 essendo adeguatamente provato l'evento successorio sulla base della documentazione versata in atti. La infatti, interviene in giudizio Controparte_7 quale cessionaria della ma agli atti di causa non vi è CP_8 alcuna prova che la abbia a sua volta acquistato Controparte_8 il credito oggetto di causa. La SO interventrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito prova del contratto di
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 cessione intermedio tra la e la Di CP_1 Controparte_8 conseguenza, il suo intervento deve ritenersi inammissibile, non avendo la stessa dimostrato la titolarità del diritto di credito vantato.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie risulta prodotto in atti il contratto di finanziamento n. 9839853 stipulato con la in data Pt_3
5/7/2011, in cui il richiedente è e l'odierno opponente, Parte_2
è qualificato come coobbligato. Il vincolo di coobbligazione assunto dall'opponente in sede negoziale con la stipula di un contratto di prestito al consumo è da ricondurre all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c., e non già alla diversa ipotesi della fideiussione ex art. 1936 c.c. Come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di merito,
“Il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tribunale (Tribunale Bari sentenza del 27 marzo 2024, n. 1573), ha difatti chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo la (omissis) contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.”. In sede di opposizione l'opponente ha disconosciuto la conformità all'originale della documentazione prodotta e, con riguardo al contratto di finanziamento, in sede di I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha disconosciuto la propria sottoscrizione. Il termine per disconoscere la sottoscrizione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è strettamente legato alle disposizioni degli articoli 214 e 215 c.p.c. Il disconoscimento della sottoscrizione (o della conformità della copia all'originale) deve avvenire in modo specifico, espresso e
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 formale;
deve essere effettuato alla prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione del documento e quindi, nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, questa “prima difesa” coincide con l'atto di citazione in opposizione. Il disconoscimento della sottoscrizione è, pertanto, tardivo, essendo stato prodotto già in sede monitoria il contratto di finanziamento, con la conseguenza che il disconoscimento doveva avvenire con l'atto di citazione, in cui l'opponente si è limitato a disconoscere la conformità all'originale della documentazione. Va poi ritenuto inefficace il disconoscimento della non conformità all'originale delle copie effettuato dall'opponente. Secondo la Cassazione “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016). La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass 27633/18). Nel caso di specie il disconoscimento va ritenuto inefficace, non avendo parte opponente evidenziato alcuna differenza tra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'opposta, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad. es. cancellature,
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 scoloriture, ecc…) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi (cfr. in al senso Cass. sentenza 24634/2021). Occorre a questo punto verificare la legittimazione attiva del ricorrente/opposto con particolare riguardo alla cessione dei crediti. Risultano prodotti in atti:
1. il contratto di cessione tra e del Pt_3 CP_6
18/12/2013 e le lettere con cui viene comunicata la cessione ai debitori (a in data 4/3/2014 e a in Parte_2 Parte_1 data 10/3/2014);
2. estratto di cessione dei crediti in blocco pubblicato in ZZ IA tra e e le lettere con cui CP_6 CP_1 viene comunicata la cessione ai debitori (a in Parte_2 data 3/2/2017 e a in data 7/2/2017). Parte_1
Il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte CE, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria. È, infatti, il consenso unanime espresso dalle parti del negozio di cessione a produrre il passaggio della titolarità del credito proprio dell'atto di cessione, così come prescritto dal principio generale di cui all'art. 1376 c.c. Ne consegue che, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione del credito, il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, debba necessariamente allegare e dimostrare l'intervenuto accordo con il soggetto CE avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale. Ciò in applicazione del consolidato principio a mente del quale la titolarità della posizione soggettiva vantata in un giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, attiene al merito della causa, quale elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951, che hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio e con essa è stata chiarita la distinzione tra la titolarità del diritto ad agire e la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, pervenendo al principio secondo cui titolarità della
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito della causa, sicché la parte che intenda provarla, deve sulla base dell'art. 2967 c.c., dimostrala sufficientemente provandola tempestivamente. Il principio è stato di recente ribadito da Cass. Civ., Sez. I, n. 39528/2021 che, senza soluzione di continuità con i precedenti pronunciamenti, ha riaffermato sostanzialmente tale principio).
“Circa la centralità della dimostrazione dell'accordo, quale elemento fondamentale da cui deriva l'effetto traslativo prodotto dal contratto consensuale di cessione del credito, si è infatti da ultimo espressa anche la S.C. in Cass. Civ., sez. II, sent. n. 12611/2021, la quale a tal proposito ha precisato che “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra CE e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. A riguardo va osservato che ciò che i Giudici di legittimità precisano e che questo Giudice ribadisce, è il dato secondo cui l'essenzialità dell'allegazione e della prova del negozio di cessione da parte del cessionario che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito. Sulla prova del contenuto del contratto di cessione, si segnala Cass., sez. III, 13/09/2018, n. 22268 o ancora Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780. Nel caso di specie, mentre risulta prodotto il contratto di cessione tra e (in cui però manca l'indicazione Pt_3 CP_6 specifica dei crediti ceduti), in relazione alla cessione tra CP_6
e risulta prodotto solo l'estratto pubblicato sulla
[...] CP_1
ZZ IA.
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su ZZ IA della cessione di crediti in blocco, va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Anche la Cassazione (sent. n. 3405/2024), ha affermato che la pubblicazione in ZZ IA non è sufficiente a provare la cessione del credito. Secondo questo orientamento l'avviso ha valore meramente indiziario;
è necessaria la produzione del contratto di cessione o altra documentazione che dimostri l'inclusione del credito specifico nella cessione;
la pubblicazione in ZZ esonera dalla notifica al debitore, ma non prova la titolarità del credito. In tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in ZZ IA, ex art. 58 TUB. Nel caso di specie, la SO cessionaria ricorrente/opposta, si è limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla ZZ IA, non fornendo dunque una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale. Ne consegue che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della cessionaria opposta, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nei rapporti con il terzo interventore, le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della limitata attività espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3159/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO -
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza Controparte_7 disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 588/2018 del 23/3/2018;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 145,50 per
[...] spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario 4. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra opponente e terzo interventore.
Così deciso in RA IO, l' 8/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ES
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di RA IO, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA ES, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3159/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
RA IO (SA) e residente a [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Maria Crescenzo, (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio in Sarno (SA) alla via Nuova Lavorate n. 269 è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE E
Società , con sede sociale in Controparte_1 CP_2
Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA , P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale (già S.r.l. Controparte_3 giusta atto a rogito del Notaio Dott. , iscritto Persona_1 presso il Collegio Notarile del distretto di Verona del 29/6/2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14/7/2015), domiciliata per la carica in Verona, alla Via Flavio Gioia n. 39 e con sede legale a Milano, in Corso Buenos Aires n. 37, C.F./P.IVA , P.IVA_2 giusta procura speciale autenticata dal Notaio Dott. Per_1
in data 15/12/2016 n. 2790 Rep., rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Elena Frascino (C.F. , del Foro di C.F._3
Benevento, giusta procura generale alle liti conferita in data 29/9/2015 autenticata dal Notaio Dott. rep. n. Persona_1
1616 / racc. n. 1161 e con essa elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Federica Lavorante, sito in Via Matteotti, n. 19
- Galleria Maiorino - RA IO (SA). OPPOSTA
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 NONCHÉ
Controparte_4
(già giusta atto a rogito del Notaio Dott.
[...] CP_1 Per_1
, iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona
[...] del 29/6/2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14/7/2015), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona con n., Codice Fiscale e Partita Iva e n. VR- P.IVA_2
360217 R.E.A., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti conferita in data 28/02/2024 autenticata dal Notaio (iscritto Persona_2 presso il Collegio Notarile del distretto di Verona - doc. 2), REP. 2896 - RACC. 2534, dagli Avvocati Elena Frascino (C.F.
, RO CO (C.F. C.F._3
) ed SA ND (C.F. C.F._4
) tutti del foro di Benevento e con gli stessi C.F._5 elettivamente domiciliata presso la sede legale della
[...]
C.F. e P. IVA: , sita Controparte_5 P.IVA_3 in Benevento, 82100, Via Pacevecchia 14 B/C; TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 21/5/2018, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n. 588/2018 del 23/3/2018, RG n. 1335/2018, emesso dal Tribunale di RA IO il 21/3/2018 e notificato in data 11/4/2018, con il quale veniva ingiunto a e a di pagare, in solido tra Parte_2 Parte_1 loro ed in favore della SO , la somma di € 13.036,53, CP_1 oltre interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento.
Parte opponente eccepiva:
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 1) l'invalidità, la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia, la prescrizione e la decadenza della fideiussione, avendo l'obbligazione assunta dall'opponente natura fideiussoria in relazione all'obbligazione di rimborso del finanziamento ottenuto dal e di cui aveva beneficiato Parte_2 esclusivamente quest'ultimo, non essendo mai stato comunicato al il ritardo e/o il mancato pagamento Pt_1 delle rate del finanziamento, né tantomeno la decadenza dal beneficio del termine e non avendo mai la creditrice avviato azioni di recupero nei confronti del debitore principale;
2) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta, disconoscendo i documenti prodotti in copia fotostatica, in quanto non conformi agli originali, non essendo a tal fine sufficiente l'estratto conto prodotto in sede monitoria;
3) l'onere probatorio incombente sul creditore;
4) l'inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto;
5) l'infondatezza della pretesa creditoria, essendo il credito vantato dall'opposta fondato su clausole nulle, sia per il carattere vessatorio delle stesse, sia per la determinazione illegittima degli interessi e delle commissioni.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di sospendere inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio, la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 588/2018 del 23/3/2018;
2) di dichiarare ammissibile e fondata l'opposizione e, per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, di dichiarare nullo, inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 588/2018 del 23/3/2018;
3) in via subordinata, previo accertamento della nullità e vessatorietà delle clausole contrattuali, nonché dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati, di ridurre il corrispondente dovuto dall'opponente a quello che risulterà in corso di causa;
4) di condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 In data 6/12/2018 si costituiva la SO Controparte_1 premettendo quanto segue:
• il Signor ed il Signor , in data Parte_2 Parte_1
5/7/2011, richiedevano ed ottenevano, presso la Pt_3 il prestito personale n. 9839853 per l'importo di € 10.899,00;
• il suddetto contratto di finanziamento veniva identificato dalla stessa MP con il numero di sofferenza NDG 0313502193, come risulta dagli allegati delle cessioni avvenute, da ultimo, in favore della Controparte_1
• in data 18/12/2013, la con contratto di cessione, Pt_3 cedeva a (prima cessionaria), tra gli altri, Controparte_6 il credito vantato nei confronti del Signor e del Signor Pt_2
; Pt_1
• successivamente, con lettere raccomandate A/R del 19/2/2014 e del 26/2/2014 (notificate, rispettivamente, al Signor il 4/3/2014 ed al Signor il 10/03/2014), Pt_2 Pt_1 informava i debitori dell'intercorsa Controparte_6 cessione, diffidandoli, al contempo, al pagamento del dovuto;
• in data 13/12/2016, a seguito Controparte_6 dell'operazione di cartolarizzazione, cedeva a sua volta, con contratto di cessione, alla SO (seconda Controparte_1
e definitiva cessionaria) il credito vantato nei confronti dei diretti interessati - NDG 0313502193 (cfr. pubblicazione in G.U. Parte Seconda n. 150 del 22/12/2016);
• la con lettere raccomandate A/R del Controparte_1
25/1/2017 (le cui notifiche risultano essersi perfezionate per il Signor il 3/2/2017 e per il Signor il 7/2/2017), Pt_2 Pt_1 notificava l'intercorsa cessione del credito, ai sensi dell'art. 1264 c.c., valendo le stesse come formali messe in mora;
• il credito è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, come si rileva anche dall'estratto conto della NC CE;
Controparte_6
• le ripetute diffide ed i solleciti di pagamento erano risultati vani e rimasti infruttuosi.
Tanto premesso parte opposta eccepiva:
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 I) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni;
II) l'irrilevanza dell'eccezione relativa alla maturata decadenza della garanzia fideiussoria, essendo Parte_1 coobbligato e non fideiussore e non trovando, pertanto, applicazione l'art. 1957 c.c.; III) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., essendo il disconoscimento non validamente compiuto ed essendo stato prodotto in atti, oltre al contratto di finanziamento, la certificazione ex art. 50 T.U.B. Controparte_6
V) l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia della cessione del credito controverso, essendo stata la prima cessione regolarmente portata a conoscenza sia del debitore principale che del coobbligato opponente, mediante l'invio di lettere raccomandate A/R, la cui notifica si perfezionava il 4/3/2014 per il primo ed il 10/3/2014 per il secondo, e la successiva cessione da alla Controparte_6 CP_1
avvenuta in data 13/12/2016, a seguito
[...] dell'operazione di cartolarizzazione, comunicata, ex art. 1264 c.c., ai diretti interessati, con le lettere raccomandate A/R del 25/1/2017, trasmesse agli indirizzi di residenza/domicilio degli ingiunti e regolarmente ricevute dal Signor il 3/2/2017 e dal Signor il 7/2/2017; Pt_2 Pt_1
VI) l'infondatezza dell'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali, essendo le clausole potenzialmente vessatorie, tra cui quelle determinative degli interessi, specificamente accettate dai contraenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. VII) l'infondatezza dell'eccezione relativa al dedotto impiego di tassi superiori a quelli consentiti dalla L. n. 108/1996 (a causa del costo della polizza assicurativa sottoscritta all'atto della stipula del contratto di finanziamento), evidenziando che tra i costi non era stato incluso quello derivante dalle 2 polizze assicurative sottoscritte all'atto della stipula del
%finanziamento e che il TAEG applicato, pari al 10,68%, era inferiore al tasso soglia previsto, con relativo decreto
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 ministeriale, per il trimestre luglio - settembre 2011 in relazione a tale categoria, pari al 18,00%.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: in via pregiudiziale:
- di dichiarare improcedibile la spiegata opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
in via preliminare:
- di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; in via principale e nel merito:
- di rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 588/2018 del Tribunale Ordinario di RA IO;
- di condannare il Signor al pagamento della somma Parte_1 di € 13.036,53, di cui € 11.803,97 a titolo di capitale ed € 1.232,56 a titolo d'interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
in via subordinata e nel merito:
- nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 13.036,53, di cui € 11.803,97 a titolo di capitale ed € 1.232,56 a titolo d'interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13/12/2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
- di condannare il Signor alla rifusione in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successive occorrende;
- di condannare il Signor per lite temeraria ex art. 96, Pt_1 comma 3, c.p.c.
In data 11/9/2019 il Giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disponeva procedersi alla mediazione obbligatoria, che aveva esito negativo.
In data 4/6/2025, interveniva nel giudizio, ex art. 111 c.p.c. la che, con contratto Controparte_7 stipulato in data 28/11/2024, aveva acquistato dalla CP_8 un portafoglio di crediti, tra i quali era compreso, altresì, il
[...] credito oggetto di causa e avente ndg 0313502193. L'operazione di cessione comprendeva il capitale, gli interessi di qualunque tipo e natura, le spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, vantati da nei confronti dei relativi obbligati. CP_8
L'interventore richiamava tutte le ragioni, difese e scritti difensivi già depositati nell'interesse della e della CP_1 CP_8
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 cpc della non Controparte_7 essendo adeguatamente provato l'evento successorio sulla base della documentazione versata in atti. La infatti, interviene in giudizio Controparte_7 quale cessionaria della ma agli atti di causa non vi è CP_8 alcuna prova che la abbia a sua volta acquistato Controparte_8 il credito oggetto di causa. La SO interventrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito prova del contratto di
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 cessione intermedio tra la e la Di CP_1 Controparte_8 conseguenza, il suo intervento deve ritenersi inammissibile, non avendo la stessa dimostrato la titolarità del diritto di credito vantato.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie risulta prodotto in atti il contratto di finanziamento n. 9839853 stipulato con la in data Pt_3
5/7/2011, in cui il richiedente è e l'odierno opponente, Parte_2
è qualificato come coobbligato. Il vincolo di coobbligazione assunto dall'opponente in sede negoziale con la stipula di un contratto di prestito al consumo è da ricondurre all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c., e non già alla diversa ipotesi della fideiussione ex art. 1936 c.c. Come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di merito,
“Il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tribunale (Tribunale Bari sentenza del 27 marzo 2024, n. 1573), ha difatti chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo la (omissis) contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.”. In sede di opposizione l'opponente ha disconosciuto la conformità all'originale della documentazione prodotta e, con riguardo al contratto di finanziamento, in sede di I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha disconosciuto la propria sottoscrizione. Il termine per disconoscere la sottoscrizione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è strettamente legato alle disposizioni degli articoli 214 e 215 c.p.c. Il disconoscimento della sottoscrizione (o della conformità della copia all'originale) deve avvenire in modo specifico, espresso e
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 formale;
deve essere effettuato alla prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione del documento e quindi, nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, questa “prima difesa” coincide con l'atto di citazione in opposizione. Il disconoscimento della sottoscrizione è, pertanto, tardivo, essendo stato prodotto già in sede monitoria il contratto di finanziamento, con la conseguenza che il disconoscimento doveva avvenire con l'atto di citazione, in cui l'opponente si è limitato a disconoscere la conformità all'originale della documentazione. Va poi ritenuto inefficace il disconoscimento della non conformità all'originale delle copie effettuato dall'opponente. Secondo la Cassazione “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016). La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass 27633/18). Nel caso di specie il disconoscimento va ritenuto inefficace, non avendo parte opponente evidenziato alcuna differenza tra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'opposta, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad. es. cancellature,
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 scoloriture, ecc…) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi (cfr. in al senso Cass. sentenza 24634/2021). Occorre a questo punto verificare la legittimazione attiva del ricorrente/opposto con particolare riguardo alla cessione dei crediti. Risultano prodotti in atti:
1. il contratto di cessione tra e del Pt_3 CP_6
18/12/2013 e le lettere con cui viene comunicata la cessione ai debitori (a in data 4/3/2014 e a in Parte_2 Parte_1 data 10/3/2014);
2. estratto di cessione dei crediti in blocco pubblicato in ZZ IA tra e e le lettere con cui CP_6 CP_1 viene comunicata la cessione ai debitori (a in Parte_2 data 3/2/2017 e a in data 7/2/2017). Parte_1
Il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte CE, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria. È, infatti, il consenso unanime espresso dalle parti del negozio di cessione a produrre il passaggio della titolarità del credito proprio dell'atto di cessione, così come prescritto dal principio generale di cui all'art. 1376 c.c. Ne consegue che, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione del credito, il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, debba necessariamente allegare e dimostrare l'intervenuto accordo con il soggetto CE avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale. Ciò in applicazione del consolidato principio a mente del quale la titolarità della posizione soggettiva vantata in un giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, attiene al merito della causa, quale elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951, che hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio e con essa è stata chiarita la distinzione tra la titolarità del diritto ad agire e la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, pervenendo al principio secondo cui titolarità della
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito della causa, sicché la parte che intenda provarla, deve sulla base dell'art. 2967 c.c., dimostrala sufficientemente provandola tempestivamente. Il principio è stato di recente ribadito da Cass. Civ., Sez. I, n. 39528/2021 che, senza soluzione di continuità con i precedenti pronunciamenti, ha riaffermato sostanzialmente tale principio).
“Circa la centralità della dimostrazione dell'accordo, quale elemento fondamentale da cui deriva l'effetto traslativo prodotto dal contratto consensuale di cessione del credito, si è infatti da ultimo espressa anche la S.C. in Cass. Civ., sez. II, sent. n. 12611/2021, la quale a tal proposito ha precisato che “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra CE e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. A riguardo va osservato che ciò che i Giudici di legittimità precisano e che questo Giudice ribadisce, è il dato secondo cui l'essenzialità dell'allegazione e della prova del negozio di cessione da parte del cessionario che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito. Sulla prova del contenuto del contratto di cessione, si segnala Cass., sez. III, 13/09/2018, n. 22268 o ancora Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780. Nel caso di specie, mentre risulta prodotto il contratto di cessione tra e (in cui però manca l'indicazione Pt_3 CP_6 specifica dei crediti ceduti), in relazione alla cessione tra CP_6
e risulta prodotto solo l'estratto pubblicato sulla
[...] CP_1
ZZ IA.
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su ZZ IA della cessione di crediti in blocco, va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Anche la Cassazione (sent. n. 3405/2024), ha affermato che la pubblicazione in ZZ IA non è sufficiente a provare la cessione del credito. Secondo questo orientamento l'avviso ha valore meramente indiziario;
è necessaria la produzione del contratto di cessione o altra documentazione che dimostri l'inclusione del credito specifico nella cessione;
la pubblicazione in ZZ esonera dalla notifica al debitore, ma non prova la titolarità del credito. In tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in ZZ IA, ex art. 58 TUB. Nel caso di specie, la SO cessionaria ricorrente/opposta, si è limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla ZZ IA, non fornendo dunque una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale. Ne consegue che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della cessionaria opposta, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nei rapporti con il terzo interventore, le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della limitata attività espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3159/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO -
N.R.G. 3159/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza Controparte_7 disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 588/2018 del 23/3/2018;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 145,50 per
[...] spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario 4. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra opponente e terzo interventore.
Così deciso in RA IO, l' 8/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ES
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