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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 24 marzo 2025,
da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura generale in atti a rogito notaio Notaio rilasciata Per_1 in Roma in data 22.03.2024, dall'avv. Antonella Tomasello pec:
t), Email_1
ricorrente in riassunzione
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa giusta procura agli CP_1 C.F._1 atti dall'avv. URBANI Renzo,
convenuto in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza Cass. n. 35162/2024 d.d. 31.12.2024 che ha cassato la sentenza C.d.A. Venezia n. 476/2020 confermativa della sentenza n.
504/2017 del giudice del lavoro del tribunale di Vicenza.-
In punto: decorrenza del diritto alla pensione;
clausola di salvaguardia di cui alla l. n.
214/2011.-
CONCLUSIONI
: Pt_1
1 I. In riforma della appellata sentenza n. 504/2017 del Tribunale di Vicenza, rigettare il ricorso di . CP_1
II. Condannare alla rifusione in favore di delle spese di lite di tutti i CP_1 Pt_1 gradi di giudizio, compreso quello di cassazione, oltre rimborso forfetario.
III. Condannare e/o per lei l'avv. Enzo Urbani a rimborsare a la CP_1 Pt_1 somma di € 129,00 per contributo unificato e a restituire a la somma di € 4.944,95 Pt_1 per spese di lite pagate in esecuzione della sentenza d'appello cassata, con interessi di legge dall'esborso al saldo.
CP_2
“Il sottoscritto procuratore che difende la sig.ra , come da procura allegata CP_1 al ricorso introduttivo di primo grado, dichiara che viene accettata la domanda presentata da e che pertanto potrà dichiararsi cessata materia del contendere. Si chiede che Pt_1 venga disposta la compensazione delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.01.2017 conveniva avanti il CP_1 giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza l' , chiedendo di accertare il proprio Pt_1 diritto ad accedere alla pensione secondo le norme di salvaguardia di cui alla legge n. 135/2012 e conseguentemente condannare l' a pagare i ratei spettanti dalla Pt_1 giusta decorrenza, con rifusione delle spese di lite con distrazione.
Esponeva di essere stata licenziata dalla a seguito di Parte_2 procedura di mobilità a decorrere dal 4.12.2013, di aver chiesto il 23.3.2015 la certificazione per l'accesso a pensione secondo la norma di salvaguardia di cui alla legge n. 135/2012, dapprima rilasciata da e poi annullata, perché non Pt_1 rientrava nella salvaguardia della legge n. 135/2012, per avere maturato nel periodo di mobilità il diritto ad accedere la pensione secondo la legge n. 214/2011
(cd. Riforma Fornero) a decorrere dal settembre 2016; deduceva di rientrare nella norma di salvaguardia della legge n. 135/2012 e perciò di avere diritto alla pensione da luglio 2015, a prescindere dalla maturazione in corso di mobilità dei requisiti per la pensione secondo la legge n. 214/2011.
Si costituiva in giudizio l' con memoria difensiva del 08.03.2017, chiedendo il Pt_1 rigetto del ricorso, poiché erano esclusi dalle misure di salvaguardia coloro che, come la ricorrente, nel periodo della mobilità perfezionavano i requisiti pensionistici
2 previsti dalla riforma Fornero.
La causa veniva decisa con sentenza n. 504/2017 pubblicata l'11.7.2017, che, accertato il diritto dell'assicurata ad accedere al trattamento pensionistico, condannava l' al pagamento dei ratei di pensione arretrati spettanti dal mese Pt_1 di luglio 2015, oltre che al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1500,00 (più accessori), con distrazione a favore del difensore antistatario avv. URBANI Enzo.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l' , chiedendone l'integrale riforma, Pt_1 lamentando l'errata interpretazione e applicazione delle leggi n. 214/2011 e n.
135/2012 quanto alla individuazione dei soggetti beneficiari delle disposizioni di
“salvaguardia”..
Si costituiva con memoria difensiva del 13.04.2018, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa dalla Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 476/2020 pubblicata il 3.3.2021 che, ritenendo corretta la motivazione della sentenza appellata, rigettava l'appello e condannava l' alla rifusione delle Pt_1 spese di lite liquidate in € 1.889,00 (più accessori), con distrazione a favore del difensore antistatario avv. URBANI Enzo.
3. Contro la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione l' , deducendo la Pt_1 violazione dell'art. 22 del d.l. n. 95/2012 per avere la Corte applicato la norma a coloro che durante il periodo di mobilità raggiungono i requisiti della pensione.
Il giudizio è stato deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35162/2024 pubblicata il 31.12.2024.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, “avendo questa Corte (Sez. L - , Sentenza n.
31334 del 24/10/2022, Rv. 665979 – 01; Sez. L - , Ordinanza n. 24627 del
14/08/2023, Rv. 668617 – 01, nonché la più recente Sez. L–, n. 29268/24) ripetutamente affermato che ai lavoratori collocati in mobilità, in applicazione della
c.d. "salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 231, della l. n. 228 del 2012, spetta il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, a condizione che essi, nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non abbiano maturato anche i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti, a far data dal 31.12.2011, dall'art. 24 del citato d.l. n. 201”, ed ha perciò cassato l'impugnata sentenza e rinviato
3 la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte
d'appello, in diversa composizione.
4. Il giudizio di rinvio veniva promosso dall' con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Pt_1 depositato in data 24 marzo 2025, con il quale l'istituto ha chiesto la riforma della sentenza del giudice del lavoro di Vicenza, la restituzione delle spese corrisposte al difensore antistatario di controparte con vittoria delle spese di lite di ogni stato e grado.
5. Nel costituirsi nel giudizio di rinvio ha dichiarato che “viene accettata la CP_2 domanda presentata da e che pertanto potrà dichiararsi cessata materia del Pt_1 contendere”.
6. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 - nell'assenza del difensore della convenuta in riassunzione - nel corso della quale il difensore dell' ha insistito nell'accoglimento integrale delle proprie conclusioni siccome Pt_1 controparte non aveva
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Rileva la Corte, preliminarmente, che non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere come richiesto dalla convenuta in riassunzione non essendoci prova dell'intervenuta restituzione delle spese di lite corrisposte all'esito della prima fase al difensore antistatario della laddove invece l' non CP_1 CP_3 ha formulato alcuna domanda restitutoria dei ratei di pensione corrisposti precedentemente alla corretta maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
8. Tanto premesso questa Corte, quale giudice del rinvio, deve concludere nel senso che non rientra tra i soggetti aventi diritto alla “salvaguardia CP_2 pensionistica” prevista dall'art. 24, commi 14 e 15, del d.l. n. 201/2011 (conv. con l. 214/2011) e che, pertanto, la stessa non ha diritto di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione precedente alle modifiche introdotte con il già menzionato d.l. n. 201/2011 essendo esclusa dai soggetti aventi diritto alle misure di salvaguardia di cui all'art. 22 del d.l. n. 95/2012 (convertito con l. n. 135/2012) riservato a chi, alla fine del periodo di mobilità, fosse rimasto privo di occupazione, di sostegno al reddito e di pensione.
9. Le domande formulate nei confronti dell' con il ricorso proposto dinanzi al Pt_1
Giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza vanno così rigettate.
10. Deve anche essere pronunciata condanna dell'avv. URBANI Enzo, dichiaratosi antistatario, a restituire al la somma di € 4.994,95 ricevuta a titolo di spese Pt_1
4 legali, oltre al contributo unificato, gravata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo, laddove l'Istituto ha documentato i pagamenti (cfr. doc. 4 e 5 allegati al ricorso in riassunzione) mentre controparte non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto.
11. In ordine al regime delle spese processuali, questa Corte ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese processuali di tutti i precedenti gradi di giudizio di merito nonché quelle del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, in ragione della assoluta novità delle questioni giuridiche trattate al momento della proposizione della domanda giudiziale in prime cure oltre che per la loro obiettiva controvertibilità e complessità.
12. Si dà atto che per mero errore materiale (la restituzione andava disposta a favore dell' ) in dispositivo si è scritto "a restituire a in luogo Pt_1 Controparte_4 di " a ". Pt_1
Si provvede, pertanto, in questa sede alla relativa correzione dovendosi sostituire in dispositivo “a restituire a la corretta statuizione " a Controparte_4 Pt_1
".
p.q.m.
La Corte, ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso in riassunzione:
1) riforma l'impugnata sentenza n. 504/2017 del Tribunale di Vicenza e, per l'effetto:
2) rigetta la domanda proposta da accolta in primo grado;
CP_2
3) condanna l'avv. URBANI Enzo, dichiaratosi antistatario, a restituire a CP_4 la somma di € 4.994,95 ricevuta a titolo di spese legali, oltre Parte_3 al contributo unificato, gravata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di tutte le fasi e i gradi dei giudizi.
Venezia, 02.10.2025
Il Presidente estensore
PU NZ
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