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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2325/2015 del R.G.A.C., trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.10.2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Pasqualina Perfetto, presso il cui studio, in Salerno via Mario Mascia n. 8, è elettivamente domiciliata
- Attrice -
E
(c.f./p.iva , già Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in
[...]
atti, dall'avv. Caterina Maffey, presso cui elettivamente domicilia in Salerno alla via Felline
11
- Convenuta -
E
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
) e c.f. ), C.F._2 Controparte_5 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Pasqualina Perfetto, presso il cui studio in Salerno, alla via Mario Mascia n. 8, sono elettivamente domiciliti
1 - Intervenienti -
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva resa il 25.9.2023, lo scrivente Tribunale rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva sollevate dall' CP_2
e, con separata ordinanza resa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo per la
[...]
rinnovazione della CTU, atteso che il nominato consulente, ing. non aveva Persona_1
risposto integralmente al quesito postole, essendosi astenuta dal quantificare il valore delle prestazioni che la avrebbe dovuto eseguire in favore della Parte_1 Parte_2
in caso di stipula del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie sulla copertura dei capannoni.
Il nuovo CTU nominato, ing. , espletava l'incarico integrativo Persona_2
depositandolo in data 27.5.2024 e, con ordinanza dell'8.10.2024, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione coi termini dell'art. 190 c.p.c.
Passando al merito della controversia, dall'analisi degli atti risulta che in data 2
febbraio 2012, la ditta sottoscriveva con la società una Parte_1 Parte_2
scrittura privata contenente un contratto preliminare in virtù del quale:
· la si impegnava a costituire il diritto di superficie delle coperture dei Parte_1
fabbricati,
· mentre la ditta si impegnava ad acquistare il diritto di costruire Parte_2
e mantenere sul tetto di tale immobile, avente un'area di 4000 m2, per la durata di 21 anni,
un impianto fotovoltaico con una capacità elettrica complessiva di circa 400KWp.
· la società si impegnava a pagare, in favore della ditta istante, il Parte_2
prezzo di 110.000,00 euro.
· la società si obbligava a sostituire e bonificare, a propria cura e Parte_2
spese, il tetto del fabbricato dall'amianto e dalle altre sostanze dannose alla salute,
2 provvedendo alla nuova copertura in lamiera grecata pre-verniciata di spessore 6/10 per l'installazione dei pannelli fotovoltaici.
· la garantiva che il proprio fabbricato era libero da ipoteche e da Parte_1
qualsiasi iscrizione e trascrizione pregiudizievole od altri vincoli di sorta, anche di legge,
che avrebbero potuto limitare oppure impedire la realizzazione dell'impianto “de quo”.
In virtù dell'accordo “inter partes” a spettavano, invece, i lavori di Parte_1
manutenzione straordinaria con l'obiettivo di rinforzare tutte le strutture in ferro e dei pilastri del fabbricato per il mantenimento in sicurezza della copertura e dei pannelli,
eseguiti e terminati nel mese di aprile 2013.
Dall'analisi degli atti risulta che tali opere necessarie all'installazione dell'impianto fotovoltaico sono state effettuate per un importo complessivo, supportato da fatture quietanzata presenti agli atti:
di 89.842,50 euro, comprensive di iva, per lavori,
e di 2.184,00 euro per spese tecniche,
per un complessivo di 92.026,50 euro.
In data 9 maggio 2013, la società notificava alla ditta Controparte_2 Parte_1
un provvedimento di ipoteca legale, ex articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, eseguita
[...]
sul sub 3 del complesso immobiliare – censito in Catasto Fabbricati del Comune di
Montecorvino Pugliano al foglio 12, particella 240 – in forza della cartella di pagamento n.
l0020090092265306000 - recante un importo di euro 51.498,57, a titolo di LC.I. per gli anni
2003, 2004 e 2005.
Tuttavia, la impugnava la predetta cartella esattoriale innanzi alla CTP, Pt_1
ottenendone l'annullamento per omessa notifica dell'atto impositivo a monte da cui era originata. La non provvedeva a cancellare l'ipoteca sui beni della società CP_2
attrice e, a causa di tale ipoteca, non fu più possibile perfezionare, con rogito notarile, il preliminare contemplato nella scrittura privata del 2 febbraio 2012 con la società Parte_2
con la quale la si era impegnata alla cessione del diritto di superficie di 5
[...] Pt_1
capannoni per 21 anni, per un corrispettivo di 110.000 euro, con impegno della Parte_2
a eseguire a proprie spese la bonifica del tetto in amianto e l'installazione di nuovi
[...]
3 pannelli di copertura in pannelli isolanti, sui quali la società avrebbe installato Parte_2
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da cedere.
Inoltre, a causa della iscrizione ipotecaria, il l.r. della società attrice subiva la revoca dell'affidamento sul c/c personale da parte del Banco di Napoli.
Per tali motivi la chiedeva la condanna di al risarcimento Pt_1 CP_2
dei danni subiti dalla permanenza della iscrizione ipotecaria risultata illegittima.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento danni è fondata e merita accoglimento.
In giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che “In caso di iscrizione di ipoteca
giudiziale su beni il cui valore sia eccedente rispetto all'importo del credito vantato, il creditore può
essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il danno subìto dal debitore consistente
nella difficoltà o impossibilità della negoziazione dei beni medesimi ovvero nella difficoltà di accesso
al credito;
invero, la previsione della speciale responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. - quale
responsabilità del soccombete che abbia abusato del diritto di agire o resistere in giudizio - non esclude
l'applicabilità della disciplina generale dell'illecito civile, atteso che il creditore è tenuto ad una
condotta prudente e diligente, nonché informata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza,
non solo in caso di ricorso a rimedi processuali, bensì, ancor prima, nell'attuazione dei propri diritti
contrattuali o negoziali, e dunque anche del diritto di garanzia, il quale deve essere esercitato in
termini consentanei con la sua funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto
agli altri creditori, e non per determinare situazioni di discredito sociale e professionale e,
conseguentemente, di blocco del patrimonio e dell'attività del debitore” (Cass. Ordinanza n. 39441
del 13/12/2021) e che “In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un
evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla
commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è
verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel
pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a
condizioni più favorevoli” (Cass. Ordinanza n. 12123 del 22/06/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, parte attrice ha provato il fatto illecito di
, consistito nell'aver iscritto un'ipoteca legale illegittima, perché non preceduta CP_2
dalla notifica dell'atto impositivo a monte, ed ha provato anche il nesso di causalità tra
4 questa ed il danno patrimoniale patito ex art. 1223 c.c., nonché, attraverso la CTU, anche la misura del danno.
Nello specifico, la ha sostenuto costi pari ad € 92.026,50 per il compimento Pt_1
di lavori di manutenzione straordinaria con l'obiettivo di rinforzare tutte le strutture in ferro e dei pilastri del fabbricato per il mantenimento in sicurezza della copertura e dei pannelli fotovoltaici;
la società ha eseguito tali lavori in attuazione di uno specifico obbligo assunto con il contratto preliminare ed in vista della stipula del contratto definitivo di concessione del diritto di superficie;
contratto definitivo che non è stato più stipulato a cagione della improvvisa iscrizione ipotecaria sui suoi capannoni da parte di . CP_2
La società attrice non avrebbe eseguito tali lavori se non vi fosse stata obbligata contrattualmente;
inoltre non potrà ricevere un vantaggio aliunde da tali lavori di manutenzione, poiché erano finalizzati solo ed esclusivamente al mantenimento dei pannelli fotovoltaici. Pertanto, questo danno patrimoniale, emergente, deve essere risarcito all'attrice.
Per quanto concerne il danno patrimoniale da lucro cessante, pari: a) al mancato incasso del corrispettivo, quantificato in € 110.000,00 per la concessione, la costituzione e il mantenimento del diritto di superficie della copertura per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, che la società si impegnava a pagare, in favore della ditta Parte_3
così come pattuito nel preliminare del 2.2.2012; b) al valore dei lavori di Parte_1
bonifica del tetto del fabbricato dall'amianto, che la società si obbligava Parte_2
ad effettuare a propria cura e spese;
c) al costo per la realizzazione della nuova copertura in lamiera grecata pre-verniciata di spessore 6/10, finalizzata all'installazione dei pannelli fotovoltaici, che la società i obbligava a realizzare a propria cura e spese, Parte_2
il CTU ne ha calcolato i valori monetari in € 110.000,00 per la voce a), € 211.347,97 per la voce b) ed € 156.215,31 per la voce c).
Tali danni non possono essere riconosciuti dal Tribunale nella misura indicata dal
CTU, ancorché sussista il nesso di causalità giuridica tra la mancata sottoscrizione del contratto definitivo di concessione dei diritti di superficie con la soc. e la Parte_2
illegittima iscrizione ipotecaria ascrivibile ad . CP_2
5 Infatti, i capannoni ed il diritto di superficie sono rimasti in capo alla società attrice,
la quale potrà continuare a goderne e potrà stipulare in futuro un contratto di concessione del diritto di superficie analogo a quello convenuto con la . Controparte_6
Se il Tribunale accordasse i medesimi vantaggi economici che avrebbe ottenuto in caso di stipula del contratto definitivo con la soc. , si determinerebbe una Parte_2
locupletazione a favore della società attrice che potrebbe ottenerne una duplicazione stipulando un nuovo contratto con un'altra società, soprattutto adesso che, per effetto dei lavori di manutenzione eseguiti dalla , i suoi capannoni sono divenuti appetibili Pt_1
per altre società che intendano effettuare un investimento sul fotovoltaico.
Tenuto conto del mancato guadagno immediato che l'attrice ha patito a causa dell'illecito altrui e dell'incertezza sul quando la troverà altri potenziali interessati Pt_1
ad installare pannelli fotovoltaici sui suoi capannoni, si ritiene di liquidare il danno da lucro cessante in via equitativa ed in questa prospettiva si riconosce il danno pari alla quota del
20% del valore delle prestazioni stimate dal CTU, quindi per € 95.512,65 (pari al 20% della somma di € 477.563,28).
Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali quantificata in € 50.000,00 perché non provata. Non è provato il danno all'immagine commerciale della società; non è provata la perdita di credibilità della società all'esterno e la perdita di ulteriori occasioni contrattuali a cagione della illegittima iscrizione ipotecaria.
A parere del Tribunale, infatti, la società attrice ha subito dalla illegittima iniziativa esecutiva di solo i danni patrimoniali sopra descritti. CP_2
Pertanto, in conclusione, parte convenuta va condannata al risarcimento del danno che si quantifica in € 187.539,16.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto illecito
(9.5.2013, data di notifica dell'iscrizione ipotecaria) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Sulla somma coì determinata matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
6 Il pagamento dovrà essere eseguito a favore degli interventori, successori a titolo particolare nel processo ex art 111 c.p.c. per aver acquistato il credito dalla loro società, che conseguentemente va estromessa dal giudizio.
Va disattesa la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per avere resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Allo CP_2
scopo, è sufficiente rilevare che la domanda attorea era certamente fondata nell'an, mentre il quantum sarebbe stato da accertare in corso di causa – com'è stato fatto mediante espletamento di una CTU estimativa -; di conseguenza non può attribuirsi il predicato della colpa grave o della mala fede nella resistenza in giudizio di , dal momento che CP_2
il risarcimento del danno a cui sarebbe stata condannata è stato liquidato solo all'esito dell'attività istruttoria.
Spese di lite secondo soccombenza con liquidazione secondo lo scaglione di valore individuabile dal decisum. Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice, dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara l'estromissione di Parte_1
2) Previo accertamento della illegittima iscrizione ipotecaria effettuata da
[...]
- già la condanna al pagamento a favore Controparte_1 Controparte_2
degli intervenienti , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in solido attivo, della somma di € 187.539,16, a titolo di risarcimento dei
[...]
danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le specificazioni in parte motiva;
3) Rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni non patrimoniali;
4) Rigetta la domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale ex art. 96, co.
1, c.p.c.;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano complessivamente in € 10.000,00 per compensi, oltre
7 esborsi, rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso ai CTU, liquidati con separati decreti, con diritto di regresso a favore di parti attrici ed intervenienti di quanto abbiano eventualmente anticipato.
Così deciso in Salerno il 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2325/2015 del R.G.A.C., trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.10.2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Pasqualina Perfetto, presso il cui studio, in Salerno via Mario Mascia n. 8, è elettivamente domiciliata
- Attrice -
E
(c.f./p.iva , già Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in
[...]
atti, dall'avv. Caterina Maffey, presso cui elettivamente domicilia in Salerno alla via Felline
11
- Convenuta -
E
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
) e c.f. ), C.F._2 Controparte_5 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Pasqualina Perfetto, presso il cui studio in Salerno, alla via Mario Mascia n. 8, sono elettivamente domiciliti
1 - Intervenienti -
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva resa il 25.9.2023, lo scrivente Tribunale rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva sollevate dall' CP_2
e, con separata ordinanza resa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo per la
[...]
rinnovazione della CTU, atteso che il nominato consulente, ing. non aveva Persona_1
risposto integralmente al quesito postole, essendosi astenuta dal quantificare il valore delle prestazioni che la avrebbe dovuto eseguire in favore della Parte_1 Parte_2
in caso di stipula del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie sulla copertura dei capannoni.
Il nuovo CTU nominato, ing. , espletava l'incarico integrativo Persona_2
depositandolo in data 27.5.2024 e, con ordinanza dell'8.10.2024, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione coi termini dell'art. 190 c.p.c.
Passando al merito della controversia, dall'analisi degli atti risulta che in data 2
febbraio 2012, la ditta sottoscriveva con la società una Parte_1 Parte_2
scrittura privata contenente un contratto preliminare in virtù del quale:
· la si impegnava a costituire il diritto di superficie delle coperture dei Parte_1
fabbricati,
· mentre la ditta si impegnava ad acquistare il diritto di costruire Parte_2
e mantenere sul tetto di tale immobile, avente un'area di 4000 m2, per la durata di 21 anni,
un impianto fotovoltaico con una capacità elettrica complessiva di circa 400KWp.
· la società si impegnava a pagare, in favore della ditta istante, il Parte_2
prezzo di 110.000,00 euro.
· la società si obbligava a sostituire e bonificare, a propria cura e Parte_2
spese, il tetto del fabbricato dall'amianto e dalle altre sostanze dannose alla salute,
2 provvedendo alla nuova copertura in lamiera grecata pre-verniciata di spessore 6/10 per l'installazione dei pannelli fotovoltaici.
· la garantiva che il proprio fabbricato era libero da ipoteche e da Parte_1
qualsiasi iscrizione e trascrizione pregiudizievole od altri vincoli di sorta, anche di legge,
che avrebbero potuto limitare oppure impedire la realizzazione dell'impianto “de quo”.
In virtù dell'accordo “inter partes” a spettavano, invece, i lavori di Parte_1
manutenzione straordinaria con l'obiettivo di rinforzare tutte le strutture in ferro e dei pilastri del fabbricato per il mantenimento in sicurezza della copertura e dei pannelli,
eseguiti e terminati nel mese di aprile 2013.
Dall'analisi degli atti risulta che tali opere necessarie all'installazione dell'impianto fotovoltaico sono state effettuate per un importo complessivo, supportato da fatture quietanzata presenti agli atti:
di 89.842,50 euro, comprensive di iva, per lavori,
e di 2.184,00 euro per spese tecniche,
per un complessivo di 92.026,50 euro.
In data 9 maggio 2013, la società notificava alla ditta Controparte_2 Parte_1
un provvedimento di ipoteca legale, ex articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, eseguita
[...]
sul sub 3 del complesso immobiliare – censito in Catasto Fabbricati del Comune di
Montecorvino Pugliano al foglio 12, particella 240 – in forza della cartella di pagamento n.
l0020090092265306000 - recante un importo di euro 51.498,57, a titolo di LC.I. per gli anni
2003, 2004 e 2005.
Tuttavia, la impugnava la predetta cartella esattoriale innanzi alla CTP, Pt_1
ottenendone l'annullamento per omessa notifica dell'atto impositivo a monte da cui era originata. La non provvedeva a cancellare l'ipoteca sui beni della società CP_2
attrice e, a causa di tale ipoteca, non fu più possibile perfezionare, con rogito notarile, il preliminare contemplato nella scrittura privata del 2 febbraio 2012 con la società Parte_2
con la quale la si era impegnata alla cessione del diritto di superficie di 5
[...] Pt_1
capannoni per 21 anni, per un corrispettivo di 110.000 euro, con impegno della Parte_2
a eseguire a proprie spese la bonifica del tetto in amianto e l'installazione di nuovi
[...]
3 pannelli di copertura in pannelli isolanti, sui quali la società avrebbe installato Parte_2
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da cedere.
Inoltre, a causa della iscrizione ipotecaria, il l.r. della società attrice subiva la revoca dell'affidamento sul c/c personale da parte del Banco di Napoli.
Per tali motivi la chiedeva la condanna di al risarcimento Pt_1 CP_2
dei danni subiti dalla permanenza della iscrizione ipotecaria risultata illegittima.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento danni è fondata e merita accoglimento.
In giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che “In caso di iscrizione di ipoteca
giudiziale su beni il cui valore sia eccedente rispetto all'importo del credito vantato, il creditore può
essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il danno subìto dal debitore consistente
nella difficoltà o impossibilità della negoziazione dei beni medesimi ovvero nella difficoltà di accesso
al credito;
invero, la previsione della speciale responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. - quale
responsabilità del soccombete che abbia abusato del diritto di agire o resistere in giudizio - non esclude
l'applicabilità della disciplina generale dell'illecito civile, atteso che il creditore è tenuto ad una
condotta prudente e diligente, nonché informata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza,
non solo in caso di ricorso a rimedi processuali, bensì, ancor prima, nell'attuazione dei propri diritti
contrattuali o negoziali, e dunque anche del diritto di garanzia, il quale deve essere esercitato in
termini consentanei con la sua funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto
agli altri creditori, e non per determinare situazioni di discredito sociale e professionale e,
conseguentemente, di blocco del patrimonio e dell'attività del debitore” (Cass. Ordinanza n. 39441
del 13/12/2021) e che “In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un
evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla
commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è
verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel
pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a
condizioni più favorevoli” (Cass. Ordinanza n. 12123 del 22/06/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, parte attrice ha provato il fatto illecito di
, consistito nell'aver iscritto un'ipoteca legale illegittima, perché non preceduta CP_2
dalla notifica dell'atto impositivo a monte, ed ha provato anche il nesso di causalità tra
4 questa ed il danno patrimoniale patito ex art. 1223 c.c., nonché, attraverso la CTU, anche la misura del danno.
Nello specifico, la ha sostenuto costi pari ad € 92.026,50 per il compimento Pt_1
di lavori di manutenzione straordinaria con l'obiettivo di rinforzare tutte le strutture in ferro e dei pilastri del fabbricato per il mantenimento in sicurezza della copertura e dei pannelli fotovoltaici;
la società ha eseguito tali lavori in attuazione di uno specifico obbligo assunto con il contratto preliminare ed in vista della stipula del contratto definitivo di concessione del diritto di superficie;
contratto definitivo che non è stato più stipulato a cagione della improvvisa iscrizione ipotecaria sui suoi capannoni da parte di . CP_2
La società attrice non avrebbe eseguito tali lavori se non vi fosse stata obbligata contrattualmente;
inoltre non potrà ricevere un vantaggio aliunde da tali lavori di manutenzione, poiché erano finalizzati solo ed esclusivamente al mantenimento dei pannelli fotovoltaici. Pertanto, questo danno patrimoniale, emergente, deve essere risarcito all'attrice.
Per quanto concerne il danno patrimoniale da lucro cessante, pari: a) al mancato incasso del corrispettivo, quantificato in € 110.000,00 per la concessione, la costituzione e il mantenimento del diritto di superficie della copertura per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, che la società si impegnava a pagare, in favore della ditta Parte_3
così come pattuito nel preliminare del 2.2.2012; b) al valore dei lavori di Parte_1
bonifica del tetto del fabbricato dall'amianto, che la società si obbligava Parte_2
ad effettuare a propria cura e spese;
c) al costo per la realizzazione della nuova copertura in lamiera grecata pre-verniciata di spessore 6/10, finalizzata all'installazione dei pannelli fotovoltaici, che la società i obbligava a realizzare a propria cura e spese, Parte_2
il CTU ne ha calcolato i valori monetari in € 110.000,00 per la voce a), € 211.347,97 per la voce b) ed € 156.215,31 per la voce c).
Tali danni non possono essere riconosciuti dal Tribunale nella misura indicata dal
CTU, ancorché sussista il nesso di causalità giuridica tra la mancata sottoscrizione del contratto definitivo di concessione dei diritti di superficie con la soc. e la Parte_2
illegittima iscrizione ipotecaria ascrivibile ad . CP_2
5 Infatti, i capannoni ed il diritto di superficie sono rimasti in capo alla società attrice,
la quale potrà continuare a goderne e potrà stipulare in futuro un contratto di concessione del diritto di superficie analogo a quello convenuto con la . Controparte_6
Se il Tribunale accordasse i medesimi vantaggi economici che avrebbe ottenuto in caso di stipula del contratto definitivo con la soc. , si determinerebbe una Parte_2
locupletazione a favore della società attrice che potrebbe ottenerne una duplicazione stipulando un nuovo contratto con un'altra società, soprattutto adesso che, per effetto dei lavori di manutenzione eseguiti dalla , i suoi capannoni sono divenuti appetibili Pt_1
per altre società che intendano effettuare un investimento sul fotovoltaico.
Tenuto conto del mancato guadagno immediato che l'attrice ha patito a causa dell'illecito altrui e dell'incertezza sul quando la troverà altri potenziali interessati Pt_1
ad installare pannelli fotovoltaici sui suoi capannoni, si ritiene di liquidare il danno da lucro cessante in via equitativa ed in questa prospettiva si riconosce il danno pari alla quota del
20% del valore delle prestazioni stimate dal CTU, quindi per € 95.512,65 (pari al 20% della somma di € 477.563,28).
Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali quantificata in € 50.000,00 perché non provata. Non è provato il danno all'immagine commerciale della società; non è provata la perdita di credibilità della società all'esterno e la perdita di ulteriori occasioni contrattuali a cagione della illegittima iscrizione ipotecaria.
A parere del Tribunale, infatti, la società attrice ha subito dalla illegittima iniziativa esecutiva di solo i danni patrimoniali sopra descritti. CP_2
Pertanto, in conclusione, parte convenuta va condannata al risarcimento del danno che si quantifica in € 187.539,16.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto illecito
(9.5.2013, data di notifica dell'iscrizione ipotecaria) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Sulla somma coì determinata matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
6 Il pagamento dovrà essere eseguito a favore degli interventori, successori a titolo particolare nel processo ex art 111 c.p.c. per aver acquistato il credito dalla loro società, che conseguentemente va estromessa dal giudizio.
Va disattesa la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per avere resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Allo CP_2
scopo, è sufficiente rilevare che la domanda attorea era certamente fondata nell'an, mentre il quantum sarebbe stato da accertare in corso di causa – com'è stato fatto mediante espletamento di una CTU estimativa -; di conseguenza non può attribuirsi il predicato della colpa grave o della mala fede nella resistenza in giudizio di , dal momento che CP_2
il risarcimento del danno a cui sarebbe stata condannata è stato liquidato solo all'esito dell'attività istruttoria.
Spese di lite secondo soccombenza con liquidazione secondo lo scaglione di valore individuabile dal decisum. Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice, dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara l'estromissione di Parte_1
2) Previo accertamento della illegittima iscrizione ipotecaria effettuata da
[...]
- già la condanna al pagamento a favore Controparte_1 Controparte_2
degli intervenienti , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in solido attivo, della somma di € 187.539,16, a titolo di risarcimento dei
[...]
danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le specificazioni in parte motiva;
3) Rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni non patrimoniali;
4) Rigetta la domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale ex art. 96, co.
1, c.p.c.;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano complessivamente in € 10.000,00 per compensi, oltre
7 esborsi, rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso ai CTU, liquidati con separati decreti, con diritto di regresso a favore di parti attrici ed intervenienti di quanto abbiano eventualmente anticipato.
Così deciso in Salerno il 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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