Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 2756
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità del ravvedimento operoso e del lieve inadempimento alla rateizzazione post-sospensione

    La Corte ritiene che la sospensione dei versamenti sia una misura eccezionale e a monte, mentre il ravvedimento operoso è un istituto generale e a valle, entrambi compatibili. Pertanto, il ravvedimento tardivo delle rate rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15-ter DPR 602/1973, escludendo la decadenza dalla rateizzazione e l'iscrizione a ruolo. Le rate oggetto di contestazione rientravano nel periodo di sospensione, e il ravvedimento è intervenuto entro il termine della rata successiva, anch'essa sospesa, e le percentuali di ritardo erano inferiori alle soglie previste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 2756
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2756
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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