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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2756/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3016/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Tra.spe.mar. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150027304000 IRPEF SOSTITUTI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150027304000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150027304000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150027304000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2440/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24/01/2025, la ricorrente ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 07120240150027304000, notificata in data 28/11/2024 e del valore complessivo di
€ 190.349,06, somme iscritte a ruolo che derivano a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del
DPR 600/1973 sul modello IRAP per gli anni d'imposta 2017 e 2018, sul modello Unico/Redditi per l'anno d'imposta 2018 e sul modello 770 per l'anno d'imposta 2018. In particolare, le somme sono state iscritte a ruolo poiché la società contribuente - a parere dell'Ufficio - era decaduta dal rateizzo cui aveva aderito in seguito alla comunicazione degli esiti dei vari controlli di cui sopra. Deduce parte ricorrente, quali motivi di ricorso: 1) che pur essendole stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti di cui al DL
186/2022, l'Ufficio provvedeva a sgravare solo i versamenti successivi alla formazione del ruolo e non quelli pagati con ravvedimento con scadenza 16/09/2023; 2) che il DL 186/2022 è norma speciale rispetto all'art. 15 ter DPR 602/1973 e all'art. 13, D. lgs. 472/1997.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, ritenendo corretto il proprio operato in quanto non sono state rispettate le scadenze previste dal DL 186/2022 (Decreto ISCHIA) che parte ricorrente ha invocato a proprio vantaggio, unica normativa applicabile al caso di specie, non operando affatto la disciplina generale sul ravvedimento (art. 13, D. Lgs. 472/1997) e sul lieve inadempimento (art. 15 ter DPR 602/1973).
Risulta il deposito in atti, da parte del contribuente, di giurisprudenza di questa Corte ad egli favorevole, relativa alla stessa fattispecie controversa, ma a diverse annulità.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il thema decidendum sottoposto all'esame del Collegio attiene alla verifica dell'applicabilità della disciplina generale in materia di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'istituto del c.d. “lieve inadempimento” previsto dall'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione al beneficio della sospensione dei versamenti introdotto dal D.L. 3 dicembre 2022, n. 186 e alla conseguente rateizzazione degli importi ivi contemplata, nell'ipotesi di tardivo pagamento delle rate. La questione interpretativa è già stata affrontata da questa Corte in senso favorevole alla contribuente con le sentenze n. 7656/7/2025 e n. 1463/7/2025, rese in controversie analoghe tra le medesime parti, concernenti il tardivo versamento della rata n. 17 e delle rate nn. 5 e 6.
In punto di fatto, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che l'Agenzia delle Entrate, con l'atto impugnato, ha dichiarato la decadenza della ricorrente dai benefici della rateizzazione, assumendo che l'iscrizione a ruolo traesse origine dal mancato pagamento di rate relative a piani di dilazione afferenti avvisi bonari, le cui scadenze ricadevano nel periodo di sospensione disposto dal D.L. n. 186/2022. In particolare, vengono in rilievo: 1) la rata n. 13, dell'importo di euro 594,21, con scadenza 28 febbraio 2023, relativa all'avviso bonario IRAP 2017; 2) la rata n. 5, dell'importo di euro 1.658,83, con scadenza 2 gennaio
2023, relativa all'avviso bonario IRAP 2018; 3) la rata n. 5, dell'importo di euro 781,86, con scadenza 2 gennaio 2023, relativa all'avviso bonario Unico Redditi 2018; 4) la rata n. 3, dell'importo di euro 6.829,83, relativa all'avviso bonario modello 770 anno 2018. Successivamente alla notifica della cartella, a seguito di istanza in autotutela, l'Ufficio ha disposto quattro sgravi parziali, uno per ciascuna tipologia dichiarativa oggetto di iscrizione a ruolo, riconoscendo alla ricorrente_1 il beneficio della sospensione dei versamenti ex D.L. n. 186/2022. Tuttavia, l'Amministrazione ha ritenuto la contribuente comunque decaduta dai piani di rateizzazione per effetto del tardivo pagamento delle rate, pur risultando documentalmente che tutte le rate con scadenza al 16 settembre 2023 sono state oggetto di ravvedimento in data 27 ottobre 2023, come comprovato dai prospetti riepilogativi e dai modelli F24 prodotti in atti.
La società ricorrente sostiene che il D.L. n. 186/2022 costituisca disciplina speciale in tema di sospensione dei termini, la quale non incide né deroga alla normativa generale in materia di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997), né alla disciplina della riscossione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale, di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, né tantomeno ne esclude l'applicabilità.
In particolare, l'art. 15-ter citato prevede che la decadenza dal beneficio della rateazione non si verifica: - se la prima rata è versata con un ritardo non superiore a sette giorni;
- se una rata diversa dalla prima è versata entro il termine di pagamento della rata successiva;
- ovvero, in caso di insufficiente versamento, quando la differenza non superi il 3% dell'importo dovuto e, in ogni caso, il limite di euro 10.000,00. Nel caso di specie, le rate oggetto di contestazione non costituivano prime rate dei rispettivi piani. Inoltre, poiché le rate successive ricadevano anch'esse nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 186/2022, il ravvedimento della rata con scadenza 16 settembre 2023 è intervenuto entro il termine della rata successiva, anch'essa sospesa, sicché non può ritenersi maturata la decadenza. A conforto di tale interpretazione depone altresì la risposta ad interpello n. 260 dell'11 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate, resa in tema di sospensioni connesse all'emergenza epidemiologica, nella quale si escludeva la possibilità di ravvedimento solo perché la rata successiva non rientrava nel periodo di sospensione. Circostanza che, nel caso in esame, non ricorre, atteso che anche le rate successive erano comprese nel regime sospensivo. Va altresì rilevato che le rate con scadenza al 16 settembre 2023 rappresentavano l'1,67% del debito sospeso e, in rapporto ai singoli debiti residui, una percentuale compresa tra lo 0,3% e lo 0,4%, dunque ampiamente inferiore alla soglia del 3% prevista dall'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.
La tesi della ricorrente appare, pertanto, giuridicamente fondata. L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 186 del 3 dicembre 2022 ha disposto, per i soggetti aventi residenza o sede legale o operativa nei Comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno, la sospensione dei termini dei versamenti tributari, prevedendo altresì che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese a decorrere dalla medesima data. Le rate oggetto di controversia rientravano pacificamente nel perimetro applicativo della suddetta disciplina emergenziale e la contribuente si è avvalsa della facoltà di rateizzazione in 60 rate. La ripresa dei pagamenti a decorrere dal 16 settembre
2023 non può qualificarsi come causa di decadenza, atteso che trova applicazione, anche in tale contesto,
l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, richiamato dall'art. 15-ter del D.
P.R. n. 602/1973 (come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015), il quale esclude l'iscrizione a ruolo in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento.
Nel caso in esame, l'avvenuto ravvedimento non è contestato in fatto dall'Ufficio, che si limita a sostenere l'incompatibilità tra il beneficio della sospensione e quello del ravvedimento. Tale assunto non è condivisibile.
Non si rinviene, infatti, alcuna disposizione che vieti espressamente la fruizione congiunta dei due istituti.
La sospensione dei versamenti costituisce misura eccezionale e “a monte”, volta a differire l'esigibilità del tributo;
il ravvedimento operoso è, invece, istituto generale e di carattere ordinario, operante “a valle”, volto a sanare irregolarità nei pagamenti. I due istituti operano su piani distinti e risultano tra loro compatibili. Ne consegue che, per i pagamenti eseguiti in ritardo nell'ambito della rateizzazione in 60 rate prevista dal D.L.
n. 186/2022, deve ritenersi applicabile la disciplina del ravvedimento operoso, con conseguente illegittimità della dichiarata decadenza e dell'iscrizione a ruolo impugnata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese attesa la sostanziale novità della questione controversa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3016/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Tra.spe.mar. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150027304000 IRPEF SOSTITUTI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150027304000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150027304000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150027304000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2440/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24/01/2025, la ricorrente ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 07120240150027304000, notificata in data 28/11/2024 e del valore complessivo di
€ 190.349,06, somme iscritte a ruolo che derivano a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del
DPR 600/1973 sul modello IRAP per gli anni d'imposta 2017 e 2018, sul modello Unico/Redditi per l'anno d'imposta 2018 e sul modello 770 per l'anno d'imposta 2018. In particolare, le somme sono state iscritte a ruolo poiché la società contribuente - a parere dell'Ufficio - era decaduta dal rateizzo cui aveva aderito in seguito alla comunicazione degli esiti dei vari controlli di cui sopra. Deduce parte ricorrente, quali motivi di ricorso: 1) che pur essendole stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti di cui al DL
186/2022, l'Ufficio provvedeva a sgravare solo i versamenti successivi alla formazione del ruolo e non quelli pagati con ravvedimento con scadenza 16/09/2023; 2) che il DL 186/2022 è norma speciale rispetto all'art. 15 ter DPR 602/1973 e all'art. 13, D. lgs. 472/1997.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, ritenendo corretto il proprio operato in quanto non sono state rispettate le scadenze previste dal DL 186/2022 (Decreto ISCHIA) che parte ricorrente ha invocato a proprio vantaggio, unica normativa applicabile al caso di specie, non operando affatto la disciplina generale sul ravvedimento (art. 13, D. Lgs. 472/1997) e sul lieve inadempimento (art. 15 ter DPR 602/1973).
Risulta il deposito in atti, da parte del contribuente, di giurisprudenza di questa Corte ad egli favorevole, relativa alla stessa fattispecie controversa, ma a diverse annulità.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il thema decidendum sottoposto all'esame del Collegio attiene alla verifica dell'applicabilità della disciplina generale in materia di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'istituto del c.d. “lieve inadempimento” previsto dall'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione al beneficio della sospensione dei versamenti introdotto dal D.L. 3 dicembre 2022, n. 186 e alla conseguente rateizzazione degli importi ivi contemplata, nell'ipotesi di tardivo pagamento delle rate. La questione interpretativa è già stata affrontata da questa Corte in senso favorevole alla contribuente con le sentenze n. 7656/7/2025 e n. 1463/7/2025, rese in controversie analoghe tra le medesime parti, concernenti il tardivo versamento della rata n. 17 e delle rate nn. 5 e 6.
In punto di fatto, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che l'Agenzia delle Entrate, con l'atto impugnato, ha dichiarato la decadenza della ricorrente dai benefici della rateizzazione, assumendo che l'iscrizione a ruolo traesse origine dal mancato pagamento di rate relative a piani di dilazione afferenti avvisi bonari, le cui scadenze ricadevano nel periodo di sospensione disposto dal D.L. n. 186/2022. In particolare, vengono in rilievo: 1) la rata n. 13, dell'importo di euro 594,21, con scadenza 28 febbraio 2023, relativa all'avviso bonario IRAP 2017; 2) la rata n. 5, dell'importo di euro 1.658,83, con scadenza 2 gennaio
2023, relativa all'avviso bonario IRAP 2018; 3) la rata n. 5, dell'importo di euro 781,86, con scadenza 2 gennaio 2023, relativa all'avviso bonario Unico Redditi 2018; 4) la rata n. 3, dell'importo di euro 6.829,83, relativa all'avviso bonario modello 770 anno 2018. Successivamente alla notifica della cartella, a seguito di istanza in autotutela, l'Ufficio ha disposto quattro sgravi parziali, uno per ciascuna tipologia dichiarativa oggetto di iscrizione a ruolo, riconoscendo alla ricorrente_1 il beneficio della sospensione dei versamenti ex D.L. n. 186/2022. Tuttavia, l'Amministrazione ha ritenuto la contribuente comunque decaduta dai piani di rateizzazione per effetto del tardivo pagamento delle rate, pur risultando documentalmente che tutte le rate con scadenza al 16 settembre 2023 sono state oggetto di ravvedimento in data 27 ottobre 2023, come comprovato dai prospetti riepilogativi e dai modelli F24 prodotti in atti.
La società ricorrente sostiene che il D.L. n. 186/2022 costituisca disciplina speciale in tema di sospensione dei termini, la quale non incide né deroga alla normativa generale in materia di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997), né alla disciplina della riscossione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale, di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, né tantomeno ne esclude l'applicabilità.
In particolare, l'art. 15-ter citato prevede che la decadenza dal beneficio della rateazione non si verifica: - se la prima rata è versata con un ritardo non superiore a sette giorni;
- se una rata diversa dalla prima è versata entro il termine di pagamento della rata successiva;
- ovvero, in caso di insufficiente versamento, quando la differenza non superi il 3% dell'importo dovuto e, in ogni caso, il limite di euro 10.000,00. Nel caso di specie, le rate oggetto di contestazione non costituivano prime rate dei rispettivi piani. Inoltre, poiché le rate successive ricadevano anch'esse nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 186/2022, il ravvedimento della rata con scadenza 16 settembre 2023 è intervenuto entro il termine della rata successiva, anch'essa sospesa, sicché non può ritenersi maturata la decadenza. A conforto di tale interpretazione depone altresì la risposta ad interpello n. 260 dell'11 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate, resa in tema di sospensioni connesse all'emergenza epidemiologica, nella quale si escludeva la possibilità di ravvedimento solo perché la rata successiva non rientrava nel periodo di sospensione. Circostanza che, nel caso in esame, non ricorre, atteso che anche le rate successive erano comprese nel regime sospensivo. Va altresì rilevato che le rate con scadenza al 16 settembre 2023 rappresentavano l'1,67% del debito sospeso e, in rapporto ai singoli debiti residui, una percentuale compresa tra lo 0,3% e lo 0,4%, dunque ampiamente inferiore alla soglia del 3% prevista dall'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.
La tesi della ricorrente appare, pertanto, giuridicamente fondata. L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 186 del 3 dicembre 2022 ha disposto, per i soggetti aventi residenza o sede legale o operativa nei Comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno, la sospensione dei termini dei versamenti tributari, prevedendo altresì che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese a decorrere dalla medesima data. Le rate oggetto di controversia rientravano pacificamente nel perimetro applicativo della suddetta disciplina emergenziale e la contribuente si è avvalsa della facoltà di rateizzazione in 60 rate. La ripresa dei pagamenti a decorrere dal 16 settembre
2023 non può qualificarsi come causa di decadenza, atteso che trova applicazione, anche in tale contesto,
l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, richiamato dall'art. 15-ter del D.
P.R. n. 602/1973 (come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015), il quale esclude l'iscrizione a ruolo in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento.
Nel caso in esame, l'avvenuto ravvedimento non è contestato in fatto dall'Ufficio, che si limita a sostenere l'incompatibilità tra il beneficio della sospensione e quello del ravvedimento. Tale assunto non è condivisibile.
Non si rinviene, infatti, alcuna disposizione che vieti espressamente la fruizione congiunta dei due istituti.
La sospensione dei versamenti costituisce misura eccezionale e “a monte”, volta a differire l'esigibilità del tributo;
il ravvedimento operoso è, invece, istituto generale e di carattere ordinario, operante “a valle”, volto a sanare irregolarità nei pagamenti. I due istituti operano su piani distinti e risultano tra loro compatibili. Ne consegue che, per i pagamenti eseguiti in ritardo nell'ambito della rateizzazione in 60 rate prevista dal D.L.
n. 186/2022, deve ritenersi applicabile la disciplina del ravvedimento operoso, con conseguente illegittimità della dichiarata decadenza e dell'iscrizione a ruolo impugnata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese attesa la sostanziale novità della questione controversa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.