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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17/11/2025, RGC n. 713/2019 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. FORMICHELLA FRANCESCO per parte convenuta anche per Controparte_1
delega dell'avv. SALVATI CELESTINO MARIA ROSA per parte convenuta CP_2
, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di
[...]
causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. MAZZA CATERINA per parte convenuta la quale precisa le CP_3
conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate. L'avv. Mazza contesta le conclusioni dell'attrice depositate in data
27.10.2025 e sulle stesse dichiara di non accettare il contraddittorio trattandosi di domanda nuova e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. MADEO MARIA per delega dell'avv. GIANNICCO GIOVANNI per parte convenuta
, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai CP_4
verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate. e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
Gli avv.ti Formichella e Madeo si associano alle richieste dell'avv. Mazza con riferimento alle note depositate da parte attrice e dichiarano di non accettare il contradittorio.
Nessuno compare per parte attrice.
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 713 del R.G. 2019 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Sommario e nel cui studio in Parte_1
OR NO -au NO – alla Via Michelangelo, n. 33, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
, residente in [...]; CP_5
residente in [...]; CP_6
, residente in [...]; Controparte_7
, residente in [...]; CP_8
- convenuti contumaci –
nonché
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Salvati Celestino e nel Controparte_2
cui studio sito in Cropalati alla Via Roma n. 68 elegge domicilio;
- convenuta –
e
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Mazza e nel cui studio in OR CP_3
NO (Cs), alla Via F. Cilea, n. 8, elettivamente domicilia;
- convenuta -
e
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Formichella e nel cui studio in Controparte_1
NO alla Via Milano, 12 elettivamente domicilia;
- convenuto –
e
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Giannicco e nel cui studio in CP_4
OR NO alla Via Torre Pisani, n. 31 elettivamente domicilia;
- convenuto -
Conclusioni e Discussione: come da note di udienza cartolare del 17.11.2025 da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice evocava in giudizio i convenuti identificati in epigrafe, assumendo di essere proprietaria di un immobile sito in OR-NO, A.U. NO
alla via Trento, n. 4, ultimo piano di un fabbricato di maggiore consistenza, “..la cui copertura è un lastrico
solaio terrazzo di uso esclusivo della e dell'Arcovio per il 50% ciascuno…..che da detto solaio solaio e dalla Pt_1
copertura da molti anni si verificano in filtrazioni di acqua piovana che hanno provocato e provocano gravi danni e
disagi alla .”. Parte_2
Evidenziava che già con sentenza n. 373/2016 (rg 1151/2009) il Tribunale di Castrovillari aveva condannato il al risarcimento dei danni ed indicava i lavori da eseguire, a seguito di CTU, Parte_3
ma che mai nulla era stata effettuato.
Concludeva, dunque, nell'accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento della era dovuta alla mancata manutenzione della copertura del Parte_1
fabbricato e chiedeva di ordinare ai convenuti di eseguire i lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni e condannarli al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000,00; con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nessuno si costituiva per e di cui ne veniva dichiarata la contumacia CP_8 CP_5
con provvedimento del 20.07.2021.
Seppur regolarmente evocati in giudizio nessuno si costituiva anche per e Controparte_7
di cui ne andrà dichiarata la contumacia. CP_6
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.09.2019 si costituiva in giudizio il il quale, preliminarmente, evocava il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l'uso e la proprietà del lastrico sono dell'attrice;
nel merito contestava la domanda in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda avversa con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11.11.2019 si costituiva la quale, preliminarmente, evocava il proprio difetto di legittimazione passiva atteso CP_3
che l'uso e la proprietà del lastrico sono dell'attrice; nel merito contestava la domanda in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda avversa con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12.11.2019 si costituiva il quale, preliminarmente, evocava il proprio difetto di legittimazione passiva atteso CP_4
che l'uso e la proprietà del lastrico sono dell'attrice e dell' al 50%; nel merito contestava la CP_1
domanda in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda avversa;
chiedeva risarcimento ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore de procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.11.2019 si costituiva la quale, preliminarmente, evocava il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
atteso che l'uso e la proprietà del lastrico sono dell'attrice e dell' al 50%; nel merito CP_1
contestava la domanda in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda avversa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore de procuratore dichiaratosi antistatario. La causa veniva istruita con prova documentale ed espletamento della CTU e all'udienza del
17.11.2025 il Giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia di e che seppur CP_8 CP_5
regolarmente evocati in giudizio non hanno inteso costituirsi.
La domanda dev'essere accolta nei limiti e con le motivazioni che seguono.
Questo Tribunale deve far riferimento alla relazione di perizia che dev'essere senz'altro condivisa da questo giudice, in quanto adeguatamente motivata dall'ing. che ha compiuto gli Controparte_9
accertamenti con metodo rigoroso, per come è dato riscontrare nella documentazione anche fotografica allegata.
In realtà, il citato CTU, nel suo elaborato, dopo aver descritto l'immobile oggetto del giudizio e di proprietà dell'attrice, esplicita riferisce che “…Relativamente però alla datazione il sottoscritto non è
assolutamente in grado di dire se le accertate infiltrazioni siano o meno successive al 2016, si siano sommate o meno ad
infiltrazioni precedenti. Ciò che il sottoscritto può certamente asserire è la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche
attraverso il sovrastante lastrico solare, fenomeno da considerarsi certamente datato ma anche ancora presente, ovvero
non risolto…”) (cfr pag. 8 perizia).
Quanto agli interventi da adottare per il ripristino e l'eliminazione delle infiltrazioni il CTU ha riferito
“…… Per quanto invece attiene ai rimedi tecnici necessari all'eliminazione delle richiamate infiltrazioni il sottoscritto
Per_ ritiene che gli stessi debbano essere della stessa tipologia di quelli ipotizzati nella CTU del Geom. , ovvero
interventi di ristrutturazione dell'intera pavimentazione del lastrico solare. L'intervento ipotizzato dal sottoscritto è da
ritenersi assolutamente risolutivo per le problematiche di cui è causa. Esso consiste, come accennato, nel totale
rifacimento della pavimentazione, previa totale rimozione di quella esistente, e rifacimento con materiali idonei con
contestuale realizzazione di un idoneo strato impermeabilizzante….”. (da pag 8 perizia).
Inoltre il CTU ha ulteriormente affermato che “….Non è possibile al sottoscritto appurare la data iniziale del
verificarsi dei lamentati danni. Come già detto ciò che il sottoscritto può certamente asserire è la presenza di infiltrazioni
di acque meteoriche attraverso il sovrastante lastrico solare, enomeno da considerarsi certamente datato ma anche
ancora presente ovvero non risolto. Relativamente alla quantizzazione in termini economici dei danni all'interno
dell'appartamento di parte attrice il sottoscritto può determinarne l'importo partendo dalle lavorazioni ritenute necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi antecedentemente al verificarsi delle infiltrazioni. Dette infiltrazioni hanno
causato danneggiamento della pitturazione nelle zone interessate con leggera escoriazione dello strato finale di intonaco
fino. Al fine dunque di ripristinare lo stato dei luoghi riportandolo alla situazione ante infiltrazioni si dovrà procedere
con le seguenti lavorazioni;
1. Preventiva spazzolatura, rasatura e scartavetratura delle parti di superfici maggiormente
aggredite dalle infiltrazioni con particolare riguardo a quelle oggetto di deterioramento dello strato terminale di
intonaco liscio con rimozione dello stesso che risulta assolutamente necessario trattate preventivamente;
2. Stuccatura
delle superfici di cui al punto precedente 1; 3. Trattamento di tutte le superfici (solai e pareti) con una prima mano di
aggrappante (primer);
4. Successiva mano di pitturazione di tutte le superfici di cui al punto 3. Per quanto invece attiene
ai costi da sostenere per l'esecuzione dei succitati lavori, il loro importo totale ammonta ad € 3.770,28 oltre iva per come
dettagliatamente elencati nell'Allegato computo metrico estimativo6 con riferimento all'allegata planimetria…”.
Il Consulente dell'ufficio ha dettagliatamente indicato i lavori da compiere sia per eliminare le cause delle infiltrazioni, il cui costo è stato stimato dal perito in complessivi € 24.330,67 oltre iva, e sia dei danni per ripristinare l'immobile attoreo danneggiato (v. pp. 8, 9 della relazione), il cui costo è stato stimato dal perito in complessivi € 3.770,28 oltre iva.
Conseguentemente, concordandosi con quanto ritenuto dal consulente, sulla base delle condivisibili argomentazioni e conclusioni contenute nella relazione peritale, da ritenersi corrette sotto il profilo logico e tecnico, tenuto conto anche della esauriente documentazione fotografica allegata dal tecnico a sostegno delle proprie considerazioni, ritiene il giudicante che la domanda di parte attrice debba essere accolta secondo quanto accertato nella consulenza tecnica svolta, le cui considerazioni e conclusioni vanno pienamente condivise, in quanto tecnicamente corrette e supportate da idonea e comprensibile motivazione.
Tenuto conto che, all'esito degli accertamenti tecnici effettuati, non sussiste alcun margine di dubbio in ordine alla riconducibilità delle infiltrazioni ad inconvenienti afferenti al lastrico, è necessario stabilire i profili di responsabilità che gravano sui convenuti. CP_10
Come riscontrato dal CTU, infatti, il lastrico ha funzione di copertura e, nel caso di specie, pertanto,
si configura una situazione nella quale è applicabile il criterio di ripartizione di cui all'art. 1126 c.c.
In via generale, l'applicazione dell'art. 1126 c.c. è incentrata sulla nozione di lastrico solare o di terrazzo ad esso equiparato, che normalmente si identifica con quelle strutture a cielo aperto che sovrastano un edificio o una sua parte e che svolgono funzione di copertura nei confronti di una pluralità di unità immobiliari sottostanti (cfr. Cass. n. 27942/2013, n. 22466/2010, n. 17989/2004).
L'estensione della funzione coprente a più di un immobile sottostante è coerente con il particolare regime giuridico previsto dall'art. 1126 c.c., a mente del quale la spesa per le riparazioni o ricostruzioni di un lastrico solare che non sia di uso comune a tutti i condomini debbono gravare per un terzo su chi ne ha l'uso esclusivo e per i restanti due terzi su tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (Cass. n. 35316/2021). Ebbene, la ratio sottesa disciplina di cui all'art. 1126 c.c. (che vale per le manutenzioni come anche per la responsabilità risarcitoria, cfr. Cass. S.U. n. 9449/2016, Cass. n. 17779/2017) si fonda proprio sulla coesistenza delle utilità del proprietario del lastrico e dei proprietari di immobili posti su una pluralità di piani sottostanti incolonnati, la medesima ratio è, dunque, ravvisabile in un caso come quello in esame, con la conseguenza dell'applicabilità in via analogica dell'art. 1126 c.c.
Ancora più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “se l'uso del lastrico solare non è
comune a tutti i condòmini, i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante sono a carico sia del proprietario –
quale custode della cosa ex art. 2051 c.c. - sia del tutto, attesa la funzione di copertura che il lastrico ha. Parte_3
Infatti, tale funzione comune impone sia all'amministratore di esercitare i controlli necessari alla conservazione delle
parti comuni, sia all'assemblea di provvedere alla manutenzione straordinaria, ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.” (cfr.
Corte Appello Salerno, Sez. II, 11.5.2022, n. 543; Cass. Civ. sez. II, 6.7.2022, n. 21440).
I convenuti dovranno quindi essere condannati, in solido, all'esecuzione delle opere indicate nella relazione del CTU ing. alle pagine 8 e seg.. Controparte_9
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione e/o non provata.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese legali. Spese di CTU a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che le parti sono tenute ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per cui causa (come individuati dal C.T.U.) di concerto tra loro, ripartendo le spese nella misura di due terzi a carico dell'attrice e di un terzo a carico delle parti convenute;
- condanna le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare nella misura di un terzo della complessiva somma stabilita dal CTU di
€ 3.770,28 oltre IVA maggiorata di interessi legali dalla data della perizia (04.01.2025) all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese dell'espletata C.T.U.;
- compensa integralmente tra le parti le ulteriori spese del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, 17.11.2025
Il GOT
dott.ssa Vanessa Avolio
L'avv. FORMICHELLA FRANCESCO per parte convenuta anche per Controparte_1
delega dell'avv. SALVATI CELESTINO MARIA ROSA per parte convenuta CP_2
, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di
[...]
causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. MAZZA CATERINA per parte convenuta la quale precisa le CP_3
conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate. L'avv. Mazza contesta le conclusioni dell'attrice depositate in data
27.10.2025 e sulle stesse dichiara di non accettare il contraddittorio trattandosi di domanda nuova e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. MADEO MARIA per delega dell'avv. GIANNICCO GIOVANNI per parte convenuta
, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai CP_4
verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate. e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
Gli avv.ti Formichella e Madeo si associano alle richieste dell'avv. Mazza con riferimento alle note depositate da parte attrice e dichiarano di non accettare il contradittorio.
Nessuno compare per parte attrice.
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 713 del R.G. 2019 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Sommario e nel cui studio in Parte_1
OR NO -au NO – alla Via Michelangelo, n. 33, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
, residente in [...]; CP_5
residente in [...]; CP_6
, residente in [...]; Controparte_7
, residente in [...]; CP_8
- convenuti contumaci –
nonché
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Salvati Celestino e nel Controparte_2
cui studio sito in Cropalati alla Via Roma n. 68 elegge domicilio;
- convenuta –
e
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Mazza e nel cui studio in OR CP_3
NO (Cs), alla Via F. Cilea, n. 8, elettivamente domicilia;
- convenuta -
e
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Formichella e nel cui studio in Controparte_1
NO alla Via Milano, 12 elettivamente domicilia;
- convenuto –
e
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Giannicco e nel cui studio in CP_4
OR NO alla Via Torre Pisani, n. 31 elettivamente domicilia;
- convenuto -
Conclusioni e Discussione: come da note di udienza cartolare del 17.11.2025 da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice evocava in giudizio i convenuti identificati in epigrafe, assumendo di essere proprietaria di un immobile sito in OR-NO, A.U. NO
alla via Trento, n. 4, ultimo piano di un fabbricato di maggiore consistenza, “..la cui copertura è un lastrico
solaio terrazzo di uso esclusivo della e dell'Arcovio per il 50% ciascuno…..che da detto solaio solaio e dalla Pt_1
copertura da molti anni si verificano in filtrazioni di acqua piovana che hanno provocato e provocano gravi danni e
disagi alla .”. Parte_2
Evidenziava che già con sentenza n. 373/2016 (rg 1151/2009) il Tribunale di Castrovillari aveva condannato il al risarcimento dei danni ed indicava i lavori da eseguire, a seguito di CTU, Parte_3
ma che mai nulla era stata effettuato.
Concludeva, dunque, nell'accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento della era dovuta alla mancata manutenzione della copertura del Parte_1
fabbricato e chiedeva di ordinare ai convenuti di eseguire i lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni e condannarli al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000,00; con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nessuno si costituiva per e di cui ne veniva dichiarata la contumacia CP_8 CP_5
con provvedimento del 20.07.2021.
Seppur regolarmente evocati in giudizio nessuno si costituiva anche per e Controparte_7
di cui ne andrà dichiarata la contumacia. CP_6
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.09.2019 si costituiva in giudizio il il quale, preliminarmente, evocava il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l'uso e la proprietà del lastrico sono dell'attrice;
nel merito contestava la domanda in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda avversa con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11.11.2019 si costituiva la quale, preliminarmente, evocava il proprio difetto di legittimazione passiva atteso CP_3
che l'uso e la proprietà del lastrico sono dell'attrice; nel merito contestava la domanda in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda avversa con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12.11.2019 si costituiva il quale, preliminarmente, evocava il proprio difetto di legittimazione passiva atteso CP_4
che l'uso e la proprietà del lastrico sono dell'attrice e dell' al 50%; nel merito contestava la CP_1
domanda in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda avversa;
chiedeva risarcimento ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore de procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.11.2019 si costituiva la quale, preliminarmente, evocava il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
atteso che l'uso e la proprietà del lastrico sono dell'attrice e dell' al 50%; nel merito CP_1
contestava la domanda in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda avversa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore de procuratore dichiaratosi antistatario. La causa veniva istruita con prova documentale ed espletamento della CTU e all'udienza del
17.11.2025 il Giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia di e che seppur CP_8 CP_5
regolarmente evocati in giudizio non hanno inteso costituirsi.
La domanda dev'essere accolta nei limiti e con le motivazioni che seguono.
Questo Tribunale deve far riferimento alla relazione di perizia che dev'essere senz'altro condivisa da questo giudice, in quanto adeguatamente motivata dall'ing. che ha compiuto gli Controparte_9
accertamenti con metodo rigoroso, per come è dato riscontrare nella documentazione anche fotografica allegata.
In realtà, il citato CTU, nel suo elaborato, dopo aver descritto l'immobile oggetto del giudizio e di proprietà dell'attrice, esplicita riferisce che “…Relativamente però alla datazione il sottoscritto non è
assolutamente in grado di dire se le accertate infiltrazioni siano o meno successive al 2016, si siano sommate o meno ad
infiltrazioni precedenti. Ciò che il sottoscritto può certamente asserire è la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche
attraverso il sovrastante lastrico solare, fenomeno da considerarsi certamente datato ma anche ancora presente, ovvero
non risolto…”) (cfr pag. 8 perizia).
Quanto agli interventi da adottare per il ripristino e l'eliminazione delle infiltrazioni il CTU ha riferito
“…… Per quanto invece attiene ai rimedi tecnici necessari all'eliminazione delle richiamate infiltrazioni il sottoscritto
Per_ ritiene che gli stessi debbano essere della stessa tipologia di quelli ipotizzati nella CTU del Geom. , ovvero
interventi di ristrutturazione dell'intera pavimentazione del lastrico solare. L'intervento ipotizzato dal sottoscritto è da
ritenersi assolutamente risolutivo per le problematiche di cui è causa. Esso consiste, come accennato, nel totale
rifacimento della pavimentazione, previa totale rimozione di quella esistente, e rifacimento con materiali idonei con
contestuale realizzazione di un idoneo strato impermeabilizzante….”. (da pag 8 perizia).
Inoltre il CTU ha ulteriormente affermato che “….Non è possibile al sottoscritto appurare la data iniziale del
verificarsi dei lamentati danni. Come già detto ciò che il sottoscritto può certamente asserire è la presenza di infiltrazioni
di acque meteoriche attraverso il sovrastante lastrico solare, enomeno da considerarsi certamente datato ma anche
ancora presente ovvero non risolto. Relativamente alla quantizzazione in termini economici dei danni all'interno
dell'appartamento di parte attrice il sottoscritto può determinarne l'importo partendo dalle lavorazioni ritenute necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi antecedentemente al verificarsi delle infiltrazioni. Dette infiltrazioni hanno
causato danneggiamento della pitturazione nelle zone interessate con leggera escoriazione dello strato finale di intonaco
fino. Al fine dunque di ripristinare lo stato dei luoghi riportandolo alla situazione ante infiltrazioni si dovrà procedere
con le seguenti lavorazioni;
1. Preventiva spazzolatura, rasatura e scartavetratura delle parti di superfici maggiormente
aggredite dalle infiltrazioni con particolare riguardo a quelle oggetto di deterioramento dello strato terminale di
intonaco liscio con rimozione dello stesso che risulta assolutamente necessario trattate preventivamente;
2. Stuccatura
delle superfici di cui al punto precedente 1; 3. Trattamento di tutte le superfici (solai e pareti) con una prima mano di
aggrappante (primer);
4. Successiva mano di pitturazione di tutte le superfici di cui al punto 3. Per quanto invece attiene
ai costi da sostenere per l'esecuzione dei succitati lavori, il loro importo totale ammonta ad € 3.770,28 oltre iva per come
dettagliatamente elencati nell'Allegato computo metrico estimativo6 con riferimento all'allegata planimetria…”.
Il Consulente dell'ufficio ha dettagliatamente indicato i lavori da compiere sia per eliminare le cause delle infiltrazioni, il cui costo è stato stimato dal perito in complessivi € 24.330,67 oltre iva, e sia dei danni per ripristinare l'immobile attoreo danneggiato (v. pp. 8, 9 della relazione), il cui costo è stato stimato dal perito in complessivi € 3.770,28 oltre iva.
Conseguentemente, concordandosi con quanto ritenuto dal consulente, sulla base delle condivisibili argomentazioni e conclusioni contenute nella relazione peritale, da ritenersi corrette sotto il profilo logico e tecnico, tenuto conto anche della esauriente documentazione fotografica allegata dal tecnico a sostegno delle proprie considerazioni, ritiene il giudicante che la domanda di parte attrice debba essere accolta secondo quanto accertato nella consulenza tecnica svolta, le cui considerazioni e conclusioni vanno pienamente condivise, in quanto tecnicamente corrette e supportate da idonea e comprensibile motivazione.
Tenuto conto che, all'esito degli accertamenti tecnici effettuati, non sussiste alcun margine di dubbio in ordine alla riconducibilità delle infiltrazioni ad inconvenienti afferenti al lastrico, è necessario stabilire i profili di responsabilità che gravano sui convenuti. CP_10
Come riscontrato dal CTU, infatti, il lastrico ha funzione di copertura e, nel caso di specie, pertanto,
si configura una situazione nella quale è applicabile il criterio di ripartizione di cui all'art. 1126 c.c.
In via generale, l'applicazione dell'art. 1126 c.c. è incentrata sulla nozione di lastrico solare o di terrazzo ad esso equiparato, che normalmente si identifica con quelle strutture a cielo aperto che sovrastano un edificio o una sua parte e che svolgono funzione di copertura nei confronti di una pluralità di unità immobiliari sottostanti (cfr. Cass. n. 27942/2013, n. 22466/2010, n. 17989/2004).
L'estensione della funzione coprente a più di un immobile sottostante è coerente con il particolare regime giuridico previsto dall'art. 1126 c.c., a mente del quale la spesa per le riparazioni o ricostruzioni di un lastrico solare che non sia di uso comune a tutti i condomini debbono gravare per un terzo su chi ne ha l'uso esclusivo e per i restanti due terzi su tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (Cass. n. 35316/2021). Ebbene, la ratio sottesa disciplina di cui all'art. 1126 c.c. (che vale per le manutenzioni come anche per la responsabilità risarcitoria, cfr. Cass. S.U. n. 9449/2016, Cass. n. 17779/2017) si fonda proprio sulla coesistenza delle utilità del proprietario del lastrico e dei proprietari di immobili posti su una pluralità di piani sottostanti incolonnati, la medesima ratio è, dunque, ravvisabile in un caso come quello in esame, con la conseguenza dell'applicabilità in via analogica dell'art. 1126 c.c.
Ancora più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “se l'uso del lastrico solare non è
comune a tutti i condòmini, i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante sono a carico sia del proprietario –
quale custode della cosa ex art. 2051 c.c. - sia del tutto, attesa la funzione di copertura che il lastrico ha. Parte_3
Infatti, tale funzione comune impone sia all'amministratore di esercitare i controlli necessari alla conservazione delle
parti comuni, sia all'assemblea di provvedere alla manutenzione straordinaria, ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.” (cfr.
Corte Appello Salerno, Sez. II, 11.5.2022, n. 543; Cass. Civ. sez. II, 6.7.2022, n. 21440).
I convenuti dovranno quindi essere condannati, in solido, all'esecuzione delle opere indicate nella relazione del CTU ing. alle pagine 8 e seg.. Controparte_9
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione e/o non provata.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese legali. Spese di CTU a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che le parti sono tenute ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per cui causa (come individuati dal C.T.U.) di concerto tra loro, ripartendo le spese nella misura di due terzi a carico dell'attrice e di un terzo a carico delle parti convenute;
- condanna le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare nella misura di un terzo della complessiva somma stabilita dal CTU di
€ 3.770,28 oltre IVA maggiorata di interessi legali dalla data della perizia (04.01.2025) all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese dell'espletata C.T.U.;
- compensa integralmente tra le parti le ulteriori spese del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, 17.11.2025
Il GOT
dott.ssa Vanessa Avolio