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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44614/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 44614/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 4 Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 44614/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Di Meglio, Parte_1
domiciliata come in atti.
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO – NON COSTITUITO
OGGETTO
Appello.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
appellava la sentenza del Giudice di pace di del Parte_1 CP_1
26.10.2018 (depositata l'8.1.2019; n. 36016/2018) che rigettava il ricorso dalla stessa proposto nei confronti della Determinazione dirigenziale ingiuntiva emessa da
[...]
il 7.2.2017 (n. 92170001045), con la quale era stato ingiunto alla Sig.ra CP_1
di pagare la sanzione pecuniaria di € 2.610,75. Parte_1
si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
L'appello è improcedibile.
Nel rito lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione (Cass., n.
6159 del 2018; Cass., n. 1175 del 2015; Cass., n. 20604 del 2008).
pagina 2 di 4 Infatti, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga, si determinano conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
L'improcedibilità può essere dichiarata d'ufficio anche nel caso che la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa sia stata rinviata dal giudice
(Cass., n. 6159 del 2018; Cass. n. 1175 del 2015).
Nel caso in esame, l'appellante non ha notificato nel termine di legge il ricorso e il decreto del 9.1.2020, con il quale è stata fissata per la discussione l'udienza del
22.4.2020, ai sensi degli artt. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 435 c.p.c., determinandosi, in tal modo, in mancanza di una richiesta di proroga del termine ordinatorio di cui alla richiamata norma del codice di rito, i medesimi effetti ricollegabili alla scadenza del termine perentorio.
Ne deriva che in alcun modo rileva che l'appellante abbia notificato il successivo provvedimento di rinvio d'ufficio della suddetta udienza, essendo ormai venuto meno il potere di compiere l'atto.
Non giova all'appellante invocare le pronunce del giudice delle leggi richiamate nelle note scritte (n. 60 del 2010; n. 253 del 2012) perché nel caso in esame, come si è detto, è stata del tutto omessa nel termine la notifica del decreto di fissazione di udienza (9.1.2020) senza che possa quindi configurarsi il rispetto del termine di cui all'art. 435, terzo comma, c.p.c.
A nulla rileva altresì per le ragioni dette l'avvenuta costituzione dell'appellato che nulla ha eccepito al riguardo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
pagina 3 di 4 Dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da Parte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1200,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 44614/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 4 Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 44614/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Di Meglio, Parte_1
domiciliata come in atti.
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO – NON COSTITUITO
OGGETTO
Appello.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
appellava la sentenza del Giudice di pace di del Parte_1 CP_1
26.10.2018 (depositata l'8.1.2019; n. 36016/2018) che rigettava il ricorso dalla stessa proposto nei confronti della Determinazione dirigenziale ingiuntiva emessa da
[...]
il 7.2.2017 (n. 92170001045), con la quale era stato ingiunto alla Sig.ra CP_1
di pagare la sanzione pecuniaria di € 2.610,75. Parte_1
si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
L'appello è improcedibile.
Nel rito lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione (Cass., n.
6159 del 2018; Cass., n. 1175 del 2015; Cass., n. 20604 del 2008).
pagina 2 di 4 Infatti, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga, si determinano conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
L'improcedibilità può essere dichiarata d'ufficio anche nel caso che la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa sia stata rinviata dal giudice
(Cass., n. 6159 del 2018; Cass. n. 1175 del 2015).
Nel caso in esame, l'appellante non ha notificato nel termine di legge il ricorso e il decreto del 9.1.2020, con il quale è stata fissata per la discussione l'udienza del
22.4.2020, ai sensi degli artt. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 435 c.p.c., determinandosi, in tal modo, in mancanza di una richiesta di proroga del termine ordinatorio di cui alla richiamata norma del codice di rito, i medesimi effetti ricollegabili alla scadenza del termine perentorio.
Ne deriva che in alcun modo rileva che l'appellante abbia notificato il successivo provvedimento di rinvio d'ufficio della suddetta udienza, essendo ormai venuto meno il potere di compiere l'atto.
Non giova all'appellante invocare le pronunce del giudice delle leggi richiamate nelle note scritte (n. 60 del 2010; n. 253 del 2012) perché nel caso in esame, come si è detto, è stata del tutto omessa nel termine la notifica del decreto di fissazione di udienza (9.1.2020) senza che possa quindi configurarsi il rispetto del termine di cui all'art. 435, terzo comma, c.p.c.
A nulla rileva altresì per le ragioni dette l'avvenuta costituzione dell'appellato che nulla ha eccepito al riguardo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
pagina 3 di 4 Dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da Parte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1200,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina 4 di 4