Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3590/2020 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3590/2020 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla via Parte_1
Scudieri n. 185, presso lo studio dell'avvocato Achille Pascià, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato a Portici alla via A. Diaz n. 38, presso lo CP_1 studio dell'avvocato Ciro Gargiulo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Sant'Antonio Abate, alla via Casa Varone n. 7/9.
CONVENUTA - CONTUMACE
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Leopoldo Cassese n. 12, presso lo studio pag. 1
Francesco Panni, la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare del 24-10-2024.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14-7-2020 e in data 24-2-2021, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, rispettivamente,
[...] [...]
e , per sentirli condannare: in solido tra loro o Controparte_2 CP_1 chi di ragione, e secondo le proprie responsabilità, a risarcire tutti i danni da egli subiti a causa ed a seguito dell'errata diagnosi medica descritta in citazione nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
al pagamento delle spese, comprese quelle generali, e competenze di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatario.
A tal fine premetteva che: a seguito di una caduta accidentale, in data 8-10-1978 veniva ricoverato nel reparto di ortopedia del Presidio Ospedaliero “C.T.O.” di Napoli con la diagnosi: “frattura scomposta medio-diafisiaria femore sinistro su pregressa frattura in arto amputato di gamba”; in data 23-10-1978, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placche e 12 viti e poi veniva dimesso in data 11-12-1978; in data 25-
11-2013 si sottoponeva a visita medica dal dott. , specialista in CP_1 neurochirurgia, il quale gli diagnosticava “Cervicobrachialgia bilaterale prevalente a destra”, prescrivendogli un esame RM del rachide cervicale come indispensabile;
al fine di eseguire il prescritto esame, in data 6-12-2013 si recava presso il Centro “
[...]
, sito in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Casa Varone, 7/9; Controparte_2 CP_2 prima dell'esecuzione del detto esame, il riferiva all'operatore di essere Parte_1 portatore, sin dall'anno 1978, di mezzi di sintesi metallici all'arto inferiore sinistro: tale circostanza risultava, peraltro, specificata nel certificato medico del 25-11-2013, a firma del dott. ; iniziata l'esecuzione della risonanza magnetica, al primo CP_1 tentativo, l'attore chiedeva di interrompere la procedura, suonando l'apposito campanello, in quanto riferiva di percepire una scossa elettrica nella gamba sinistra;
l'operatore del pag. 2 centro convenuto, pur sorpreso da quanto riferito dal tentava nuovamente di Parte_1 eseguire l'esame, applicando della carta di alluminio sul moncone della gamba sinistra;
al secondo tentativo, il avvertiva calore e forte dolore al moncone della gamba Parte_1 sinistra per cui era costretto nuovamente ad interrompere la procedura e solo a questo punto, l'operatore affermava che era impossibile completare l'esame; nell'immediatezza del fatto, e, comunque, per effetto dei descritti tentativi, l'attore sviluppava dolore continuo e persistente al moncone della gamba sinistra;
a causa dell'ormai continuo dolore al moncone della gamba sinistra, eseguiva un esame RX che evidenziava Parte_1 la fuoriuscita dall'osso di un mezzo di sintesi, con lacerazione del muscolo e dei tessuti attigui;
quindi, il giorno 9-2-2017 veniva ricoverato nel reparto di ortopedia della
[...] di Ottaviano (NA) ove, in pari data, veniva sottoposto ad intervento CP_4 chirurgico di rimozione del mezzo di sintesi suddetto, venendo dimesso in data 10-2-2017; al momento della proposizione della domanda, l'attore presentava sul moncone della coscia sinistra, sulla faccia postero-laterale, una cicatrice di 8 cm, dismorfica, ipercromica, slargata, verticale e sorapposta ad un'altra cicatrice evidentemente più chiara, più attempata, più lunga e più normocromica della suddetta;
la più vecchia e lunga era chiaramente conseguente all'intervento del 1978 mentre la successiva più evidente anche se più breve (8 cm) era da attribuirsi all'intervento del 2017; la patologia riscontrata e descritta risultava diretta conseguenza di colpa professionale;
difatti, risultava acclarata, dagli esperiti accertamenti medico-legali, la responsabilità medica del dott. CP_1 il quale, per primo aveva indicato per iscritto l'indispensabilità di effettuare l'esame RM de quo, nonchè del medico radiologo che presso il Centro “ Controparte_2
, tentando per ben due volte di effettuare il suddetto esame, benché entrambi i
[...] professionisti fossero a conoscenza del fatto che l'attore fosse portatore di mezzi di sintesi all'arto inferiore sinistro;
in conseguenza dell'evento aveva subito danni non patrimoniali che conteneva nell'importo di euro 26.000,00 nonché danni patrimoniali (spese mediche documentate e non documentabili) per euro 500,00; a nulla era valsa la richiesta di risarcimento danni inviate ai convenuti con raccomandate a.r. del 21-3-2018; aveva avuto esito negativo il procedimento di mediazione obbligatorio, a cui non aveva partecipato il
Centro convenuto.
contestava la domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
pag. 3 A tal fine deduceva che: l'esame prescritto si riferiva al rachide cervicale e non alla zona lombo-sacrale, come invece effettato dall'attore su richiesta della dott.ssa Persona_1
Pa
, dell'A.S.L. NA 3, distr. 52 ; la poteva essere effettuata in sicurezza
[...] CP_5 utilizzando le adeguate tecnologie e posizionando il magnete in corrispondenza della zona da esaminare;
la responsabilità di tale condotta era del medico radiologo e del Centro di radiodiagnostica;
grosse perplessità scaturivano dal fatto che i tentativi di effettuare la risonanza magnetica avrebbero di fatto parzialmente rimosso solo la prima vite della protesi dell'arto inferiore, in quanto, per legge fisica il campo elettromagnetico generato avrebbe dovuto colpire nella stessa misura l'intera protesi, corredata da piastre e dodici viti;
era poco credibile che solo dopo tre anni dall'esecuzione della risonanza magnetica, con una situazione acuta in atto (chiodo fuoriuscito con lacerazione del muscolo e tessuti), si rendesse necessaria l'asportazione dello stesso solo dopo un così lungo lasso temporale;
non vi era alcun nesso di causalità tra la prescrizione della risonanza magnetica e l'attività radiologica che avrebbe generato il danno, posta in essere da terzi.
In ogni caso, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria società di assicurazione, per essere manlevato in caso di condanna.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_3
che contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto, ed eccepiva i limiti
[...] contrattuali stabiliti in caso di riconoscimento dell'indennizzo.
2. La domanda è stata proposta dall'attore a titolo di responsabilità contrattuale.
Gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, confortano tale interpretazione.
Per quanto concerne la disciplina applicabile, deve escludersi che possa assumere incidenza la legge n. 24 del 17-3-2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore in data 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla emanazione della cd. legge Balduzzi (art. 3, comma
1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28994/2019,
“in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi pag. 4 anteriormente alla loro entrata in vigore” (conf. Cass. 28811/2019). Ne consegue che ai fatti verificatisi prima della entrata in vigore della legge 24/2017 si applicano i principi desumibili dal precedente quadro normativo (codice civile) e la responsabilità della struttura medica e dell'operatore va in ogni caso inquadrata come contrattuale sulla base della teoria del contatto sociale, con ciò che ne consegue in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno, nonché della prescrizione.
Tanto chiarito, per quel che concerne l'onere della prova, dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la sentenza n. 577 del 11-
1-2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (conf. Cass.
24073/2017).
Ancora, tali principi sono stati ulteriormente ribaditi da successivi interventi della S.C.:
“Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, tenendo conto delle risultanze della c.t.u. e degli esiti peritali del procedimento penale, aveva concluso nel senso della sussistenza di un'insuperabile incertezza sul nesso di causalità)” –
pag. 5 (Cass. civ., sentenza n. 29315 del 7-12-2017); “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” – (Cass. civ., ordinanza n. 20812 del 20-8-2018); “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” –
(Cass. civ., ordinanza n. 26907 del 26-11-2020; v. anche Cass. civ., sentenza n. 10050 del
29-3-2022)
3. Nel merito, la domanda è infondata.
3.1. L'attore ha certamente fornito la prova del titolo mediante il deposito della prescrizione dell'esame di risonanza magnetica del dott. e – CP_1 indiziariamente – delle lettere di costituzione in mora indirizzate ad entrambi i convenuti, della relazione medica a firma della dott.ssa e del verbale di Persona_2 mediazione esperito;
inoltre, deve aggiungersi che le prestazioni dedotte in giudizio, comprese quelle svoltesi presso il centro radiologico, non sono state contestate dal convenuto e dalla chiamata in causa.
Occorre, quindi, stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione dell'attore nella provocazione della rimozione del mezzo di sintesi;
b) se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
pag. 6 Partendo dal punto a), l'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva dei sanitari sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
È necessario, in altri termini, stabilire nel caso di specie se la rimozione del mezzo di sintesi dal moncone della gamba sinistra del paziente, sia stata causata dalla errata prescrizione dell'esame di risonanza magnetica e/o dalla errata esecuzione di esso.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta “causalità materiale” trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in pag. 7 quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”
(cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez.
III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi;
probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
In conclusione, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
3.2. La c.t.u. espletata in corso di causa - a firma degli ausiliari del tribunale (dott.ssa e dott. , depositata il 16-1-2024), effettuata oltre che Persona_3 Persona_4 mediante la visita diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta - esente da vizi e condivisa dal tribunale, ha offerto un valido supporto tecnico per la valutazione del comportamento dei sanitari e della documentazione medica versata in atti dall'attore.
Il collegio peritale, con valutazione esente da censura e fondata sull'analisi delle emergenze istruttorie, ha escluso la sussistenza del nesso causale.
In particolare, nell'elaborato peritale, è stato evidenziato quanto segue: “Il nesso di causalità materiale tra evento e lesione si fonda sul rispetto del criterio cronologico del pag. 8 criterio topografico, della idoneità patogena dell'agente lesivo, della esclusione di momenti lesivi pregressi e/o alternativi dichiarati e/o noti, della continuità fenomenologica.
Nel caso di specie vengono a mancare dei criteri base per il suo riconoscimento. In particolare la RMN veniva effettuata il 06.12.2013; dopodiché abbiamo un grosso buco documentale con un controllo ortopedico direttamente a gennaio 2017. A febbraio dello stesso anno si operava per la rimozione di una vite dai suoi ferri preesistenti. Ora, non solo passano più di 3 anni dall'effettuazione della RMN, ma né l'ortopedico nel suo certificato, né nella descrizione anamnestica della cartella clinica della casa di cura , CP_4
Parte viene mai effettuato un raccordo anamnestico con l effettuata nel 2013.
Da quanto detto viene a mancare sia il criterio temporale, sia il criterio della continuità fenomenologica, sia quello di esclusione di altri momenti lesivi che abbiano potuto portare alla necessità di rimozione della vite.
Sul punto poi del danno biologico si deve anche precisare che il veniva Parte_1 operato per la rimozione della vite su di una cicatrice già preesistente (quella della frattura del 1978), pertanto, non veniva cagionato un nuovo esito cicatriziale” (pag. 14 c.t.u.).
Tali logiche e condivise conclusioni non sono state confutate dalla difesa dell'attore che nelle note di trattazione depositate dopo l'espletamento della c.t.u., si è riportato alle osservazioni redatte dal proprio consulente di parte che ha partecipato alle operazioni peritali, che però non risultano presenti in atti e non sono descritte nella c.t.u.; inoltre, ha chiesto – genericamente - convocarsi il c.t.u., dott.ssa , per i chiarimenti Persona_3 necessari e/o comunque disporsi la rinnovazione della espletata c.t.u., senza precisare le ragioni delle proprie doglianze.
La mancata prova del nesso causale tra le condotte descritte e l'evento lesivo esclude ogni profilo di responsabilità in capo ai convenuti.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
Conseguentemente, risultando assorbita, alcuna statuizione deve essere emessa in ordine alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della impresa assicuratrice da questi chiamata in causa.
4. Ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c..
Invero, non può sottacersi il comportamento processuale dell'attore, che non ha inteso accettare la proposta conciliativa, formulata dal tribunale ex art. 185 bis c.p.c. con pag. 9 ordinanza del 9-2-2024 che, premettendo quanto emerso dalla c.t.u. (circa la esclusione del nesso causale descritto), prevedeva a suo carico il pagamento della somma di euro
2.500,00, per compenso professionale in favore di ciascuna delle controparti, oltre accessori, non motivando il suo rifiuto alla conciliazione, limitandosi a chiedere, genericamente, chiarimenti al c.t.u. e/o disporsi la rinnovazione della c.t.u..
A riguardo, si ritiene sussistente la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per la parte che rifiuta ingiustificatamente la proposta conciliativa, formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., o che, comunque, non la valuta seriamente ed attentamente e non adduce fondate ragioni a sostegno del proprio rifiuto.
In altri termini, la parte non può limitarsi a rifiutare apoditticamente una proposta conciliativa, mostrando ostinazione nel proseguire un giudizio, non illustrando le ragioni di tale scelta.
La scorrettezza di tale comportamento deve trovare una propria sanzione processuale nel caso di mancato e ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa.
In particolare, costituisce specificazione del dovere generale di lealtà e di probità cui sono tenuti sia le parti sia i relativi difensori, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., quello particolare di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta conciliativa formulata dal giudice e di fare quanto in potere delle parti stesse per aprire e intraprendere su di essa un dialogo.
Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro, un multiplo della somma liquidata per i compensi.
Nel caso di specie, considerate le circostanze tutte, quali emergenti dagli atti di causa, ed in particolare quanto sopra esposto circa la censurabile condotta dell'attore, in relazione all'assenza di un ragionevole motivo per il rifiuto della proposta del giudice, si ritiene equo ed appropriato condannare questi al pagamento di una somma pari al compenso di causa liquidato a suo carico in favore delle controparti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nell'ammontare indicato in dispositivo (scaglione di riferimento, da pag. 10 euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; fase studio: euro 851,00; fase introduttiva: euro
602,00; fase istruttoria: euro 903,00; fase decisoria: euro 1.453,00), con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con che vanno poste a carico dell'attore, si osserva che in forza Controparte_3 del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr.
Cass. civ., ordinanza n. 31889 del 6-12-2019, conf., Cass. civ., ordinanza n. 18710 dell'1-
7-2021; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 10364 del 18-4-2023).
Nel rapporto tra l'attore e la convenuta Controparte_2 nulla va disposto quanto alle spese di lite, attesa la contumacia della stessa.
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in
[...] CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., nonché di in persona Controparte_3
pag. 11 del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento della somma di euro 3.809,00 in favore di Parte_1
, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; CP_1
C) condanna al pagamento della somma di euro 3.809,00 in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. Controparte_3
96 comma 3 c.p.c.;
D) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese
[...] forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore dell'avvocato Ciro Gargiulo, ex art. 93 c.p.c.;
E) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_3 euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
F) nulla sulle spese in ordine al rapporto tra e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
G) pone le spese di c.t.u. a carico di . Parte_1
Torre Annunziata, 3 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 12