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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02A102511 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02A102511 IRAP 2017
- sul ricorso n. 633/2024 depositato il 23/05/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100123 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100123 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100123 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100124 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100124 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100124 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100120 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100120 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100120 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100122 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100122 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100122 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Brescia ha eseguito un controllo fiscale per l'anno d'imposta 2017 nei confronti della società Ricorrente_1
S.N.C., in relazione alle operazioni commerciali intercorse con il fornitore Società_1 s. r.l.s..
All'esito del contraddittorio endoprocedimentale, l'Ufficio ha prospettato una riqualificazione delle operazioni inizialmente contestate come oggettivamente inesistenti, ritenendole poi soggettivamente inesistenti per le fatture n. 131 del 09.10.2017 e n. 147 del 19.10.2017, mantenendo invece la qualificazione di oggettiva inesistenza per la fattura n. 173 del 14.11.2017.
A seguito del mancato perfezionamento dell'adesione, in data 13.03.2024 è stato notificato alla società
l'avviso di accertamento n. T9H02A102511/2023, con recupero di maggiori imposte (tra cui IVA detratta ritenuta indebita) e irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria unica.
Sono poi stati emessi gli avvisi “a cascata” nei confronti dei soci, con attribuzione del maggior reddito di partecipazione (per complessivi € 17.820,00 ripartiti in base alle quote), e notificazione, quanto al socio deceduto, impersonalmente e collettivamente agli eredi.
Con distinti ricorsi (RGR 632/2024 per l'atto societario e RGR 633/2024 per gli atti dei soci) i contribuenti hanno impugnato gli avvisi deducendone l'illegittimità, in particolare per carenza dell'onere probatorio ex art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, nonché per l'effettività delle operazioni e, comunque, per la buona fede ai fini IVA.
L'Ufficio si è costituito chiedendo, in via preliminare, la riunione dei giudizi e, nel merito, il rigetto dei ricorsi.
Le parti hanno poi depositato memorie, con le quali hanno insistito nelle rispettive argomentazioni.
Dopo la riunione dei due ricorsi per evidenti ragioni di connessione, all'udienza pubblica del 13.2.2026le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Ed invero, l'accertamento muove dalla contestazione di operazioni ritenute inesistenti (in parte soggettivamente e in parte oggettivamente) relative ad acquisti di bevande documentati da fatture Società_1 con conseguente disconoscimento della detrazione IVA e, per la fattura n. 173/2017, anche della deduzione del costo (oltre alle correlate conseguenze ai fini IRAP e reddito di partecipazione).
Occorre premettere che, per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, il giudice deve annullare l'atto impositivo quando la prova della sua fondatezza manchi o risulti contraddittoria o insufficiente, ferma restando la valutazione complessiva degli elementi istruttori emersi in giudizio. Le parti hanno ampiamente discusso l'ambito di tale onere e la resistente ha giustamente sostenuto che la novella non avrebbe mutato i principi generali, richiamando a tal fine giurisprudenza di legittimità.
Ciò posto, nel caso concreto la documentazione e le allegazioni difensive prodotte dalla contribuente (già in sede procedimentale e poi in giudizio) risultano idonee a dimostrare l'effettività materiale delle forniture, con tracciabilità dei movimenti e successiva commercializzazione, mentre l'impianto motivazionale dell'Ufficio, pur valorizzando plurimi “indizi” di anomalia, non perviene a dimostrare in modo circostanziato e puntuale né la mancata esecuzione delle operazioni, né -per la parte qualificata come soggettivamente inesistente- la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società acquirente, secondo i principi applicabili ai tributi armonizzati.
Quanto alla fattura n. 173/2017 (66.000 lattine Coca-Cola), l'Ufficio ha ritenuto l'operazione oggettivamente inesistente, richiamando, tra gli elementi di sospetto, anche incoerenze nelle scritture ausiliarie di magazzino e la pretesa assenza di riscontri sulla rivendita. La difesa dei ricorrenti, nelle memorie ex art. 32, ha però fornito una spiegazione coerente della distinzione tra codici articolo 2313 e 2313.2 (produzione nazionale/ estera) e ha dedotto analiticamente la successiva rivendita dell'intero quantitativo, con riferimento a fatture emesse verso Società_2 Ltd e verso altri clienti, nonché ai correlati pagamenti bancari, modelli INTRA e movimenti di scarico.
Tali elementi, considerati unitariamente, rendono non condivisibile la qualificazione di “inesistenza oggettiva” dell'operazione e, comunque, impediscono di ritenere raggiunta la prova -in termini di gravità, precisione e concordanza- della non effettuazione dell'acquisto.
Per le fatture n. 131/2017 (86.400 lattine Red Bull) e n. 147/2017 (84.480 lattine Coca-Cola), l'Ufficio ha invece sostenuto la soggettiva inesistenza e il conseguente diniego della detrazione IVA, valorizzando, tra l'altro, il pagamento anticipato della fattura 131 in unica soluzione e l'asserita mancanza di adeguati controlli sul fornitore.
Sul punto, la difesa dei ricorrenti ha ribadito che l'Amministrazione non può fondare la prova della consapevolezza della frode su elementi non conoscibili dal cessionario con l'ordinaria diligenza e, richiamando Cass. n. 14102/2024, ha evidenziato che non sono esigibili dal contribuente “verifiche complesse” assimilabili a quelle proprie dell'Amministrazione finanziaria.
Inoltre, sempre secondo i ricorrenti e con espresso richiamo alla giurisprudenza unionale, la diligenza richiesta al soggetto passivo deve essere commisurata alle circostanze del caso e all'eventuale presenza di indizi concretamente percepibili al momento dell'acquisto, con la conseguenza che non è consentito imporre, in via generale, controlli sistematici sulla posizione fiscale del fornitore, né negare la detrazione in presenza di meri sospetti non suffragati.
Orbene, nel caso di specie, gli elementi addotti dall'Ufficio (inermi, da soli, a dimostrare l'inesistenza materiale delle forniture, come dimostrato dall'evoluzione stessa della contestazione da oggettiva a soggettiva per due fatture) risultano soprattutto incentrati su profili organizzativi e fiscali del fornitore (omissioni dichiarative, assetto operativo, etc.), che -come giustamente dedotto dalla parte- non sono automaticamente traslabili sulla sfera conoscitiva del cessionario, in assenza di ulteriori circostanze oggettive univoche e specifiche, tali da imporre, per quel singolo rapporto commerciale, un dovere di “allerta” concretamente esigibile.
A fronte di ciò, la contribuente ha prodotto un quadro documentale volto a dimostrare che le operazioni economiche non erano meri artifici cartolari, ma si collocavano in una catena di approvvigionamento e rivendita, con pagamenti tracciati e successiva commercializzazione.
In tale contesto, la Corte ritiene che la prova dell'elemento soggettivo richiesto per negare la detrazione IVA in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti non sia stata raggiunta in modo circostanziato e puntuale, come richiesto dall'impianto normativo e dai principi richiamati dalle stesse parti.
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso societario n. T9H02A102511/2023 e, per derivazione, degli avvisi emessi nei confronti dei soci per reddito di partecipazione, dovendosi riconoscere che la ripresa a tassazione non è sorretta da un compendio probatorio sufficiente nei termini sopra chiariti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie i riuniti ricorsi e condanna l'Ufficio resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.556,30 complessive, oltre ad oneri di legge.
Così deciso in Brescia il 13.2.2026
Il Presidente
D.Chiaro
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02A102511 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02A102511 IRAP 2017
- sul ricorso n. 633/2024 depositato il 23/05/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100123 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100123 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100123 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100124 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100124 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100124 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100120 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100120 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100120 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25128 Brescia BS elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100122 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100122 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100122 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Brescia ha eseguito un controllo fiscale per l'anno d'imposta 2017 nei confronti della società Ricorrente_1
S.N.C., in relazione alle operazioni commerciali intercorse con il fornitore Società_1 s. r.l.s..
All'esito del contraddittorio endoprocedimentale, l'Ufficio ha prospettato una riqualificazione delle operazioni inizialmente contestate come oggettivamente inesistenti, ritenendole poi soggettivamente inesistenti per le fatture n. 131 del 09.10.2017 e n. 147 del 19.10.2017, mantenendo invece la qualificazione di oggettiva inesistenza per la fattura n. 173 del 14.11.2017.
A seguito del mancato perfezionamento dell'adesione, in data 13.03.2024 è stato notificato alla società
l'avviso di accertamento n. T9H02A102511/2023, con recupero di maggiori imposte (tra cui IVA detratta ritenuta indebita) e irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria unica.
Sono poi stati emessi gli avvisi “a cascata” nei confronti dei soci, con attribuzione del maggior reddito di partecipazione (per complessivi € 17.820,00 ripartiti in base alle quote), e notificazione, quanto al socio deceduto, impersonalmente e collettivamente agli eredi.
Con distinti ricorsi (RGR 632/2024 per l'atto societario e RGR 633/2024 per gli atti dei soci) i contribuenti hanno impugnato gli avvisi deducendone l'illegittimità, in particolare per carenza dell'onere probatorio ex art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, nonché per l'effettività delle operazioni e, comunque, per la buona fede ai fini IVA.
L'Ufficio si è costituito chiedendo, in via preliminare, la riunione dei giudizi e, nel merito, il rigetto dei ricorsi.
Le parti hanno poi depositato memorie, con le quali hanno insistito nelle rispettive argomentazioni.
Dopo la riunione dei due ricorsi per evidenti ragioni di connessione, all'udienza pubblica del 13.2.2026le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Ed invero, l'accertamento muove dalla contestazione di operazioni ritenute inesistenti (in parte soggettivamente e in parte oggettivamente) relative ad acquisti di bevande documentati da fatture Società_1 con conseguente disconoscimento della detrazione IVA e, per la fattura n. 173/2017, anche della deduzione del costo (oltre alle correlate conseguenze ai fini IRAP e reddito di partecipazione).
Occorre premettere che, per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, il giudice deve annullare l'atto impositivo quando la prova della sua fondatezza manchi o risulti contraddittoria o insufficiente, ferma restando la valutazione complessiva degli elementi istruttori emersi in giudizio. Le parti hanno ampiamente discusso l'ambito di tale onere e la resistente ha giustamente sostenuto che la novella non avrebbe mutato i principi generali, richiamando a tal fine giurisprudenza di legittimità.
Ciò posto, nel caso concreto la documentazione e le allegazioni difensive prodotte dalla contribuente (già in sede procedimentale e poi in giudizio) risultano idonee a dimostrare l'effettività materiale delle forniture, con tracciabilità dei movimenti e successiva commercializzazione, mentre l'impianto motivazionale dell'Ufficio, pur valorizzando plurimi “indizi” di anomalia, non perviene a dimostrare in modo circostanziato e puntuale né la mancata esecuzione delle operazioni, né -per la parte qualificata come soggettivamente inesistente- la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società acquirente, secondo i principi applicabili ai tributi armonizzati.
Quanto alla fattura n. 173/2017 (66.000 lattine Coca-Cola), l'Ufficio ha ritenuto l'operazione oggettivamente inesistente, richiamando, tra gli elementi di sospetto, anche incoerenze nelle scritture ausiliarie di magazzino e la pretesa assenza di riscontri sulla rivendita. La difesa dei ricorrenti, nelle memorie ex art. 32, ha però fornito una spiegazione coerente della distinzione tra codici articolo 2313 e 2313.2 (produzione nazionale/ estera) e ha dedotto analiticamente la successiva rivendita dell'intero quantitativo, con riferimento a fatture emesse verso Società_2 Ltd e verso altri clienti, nonché ai correlati pagamenti bancari, modelli INTRA e movimenti di scarico.
Tali elementi, considerati unitariamente, rendono non condivisibile la qualificazione di “inesistenza oggettiva” dell'operazione e, comunque, impediscono di ritenere raggiunta la prova -in termini di gravità, precisione e concordanza- della non effettuazione dell'acquisto.
Per le fatture n. 131/2017 (86.400 lattine Red Bull) e n. 147/2017 (84.480 lattine Coca-Cola), l'Ufficio ha invece sostenuto la soggettiva inesistenza e il conseguente diniego della detrazione IVA, valorizzando, tra l'altro, il pagamento anticipato della fattura 131 in unica soluzione e l'asserita mancanza di adeguati controlli sul fornitore.
Sul punto, la difesa dei ricorrenti ha ribadito che l'Amministrazione non può fondare la prova della consapevolezza della frode su elementi non conoscibili dal cessionario con l'ordinaria diligenza e, richiamando Cass. n. 14102/2024, ha evidenziato che non sono esigibili dal contribuente “verifiche complesse” assimilabili a quelle proprie dell'Amministrazione finanziaria.
Inoltre, sempre secondo i ricorrenti e con espresso richiamo alla giurisprudenza unionale, la diligenza richiesta al soggetto passivo deve essere commisurata alle circostanze del caso e all'eventuale presenza di indizi concretamente percepibili al momento dell'acquisto, con la conseguenza che non è consentito imporre, in via generale, controlli sistematici sulla posizione fiscale del fornitore, né negare la detrazione in presenza di meri sospetti non suffragati.
Orbene, nel caso di specie, gli elementi addotti dall'Ufficio (inermi, da soli, a dimostrare l'inesistenza materiale delle forniture, come dimostrato dall'evoluzione stessa della contestazione da oggettiva a soggettiva per due fatture) risultano soprattutto incentrati su profili organizzativi e fiscali del fornitore (omissioni dichiarative, assetto operativo, etc.), che -come giustamente dedotto dalla parte- non sono automaticamente traslabili sulla sfera conoscitiva del cessionario, in assenza di ulteriori circostanze oggettive univoche e specifiche, tali da imporre, per quel singolo rapporto commerciale, un dovere di “allerta” concretamente esigibile.
A fronte di ciò, la contribuente ha prodotto un quadro documentale volto a dimostrare che le operazioni economiche non erano meri artifici cartolari, ma si collocavano in una catena di approvvigionamento e rivendita, con pagamenti tracciati e successiva commercializzazione.
In tale contesto, la Corte ritiene che la prova dell'elemento soggettivo richiesto per negare la detrazione IVA in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti non sia stata raggiunta in modo circostanziato e puntuale, come richiesto dall'impianto normativo e dai principi richiamati dalle stesse parti.
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso societario n. T9H02A102511/2023 e, per derivazione, degli avvisi emessi nei confronti dei soci per reddito di partecipazione, dovendosi riconoscere che la ripresa a tassazione non è sorretta da un compendio probatorio sufficiente nei termini sopra chiariti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie i riuniti ricorsi e condanna l'Ufficio resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.556,30 complessive, oltre ad oneri di legge.
Così deciso in Brescia il 13.2.2026
Il Presidente
D.Chiaro