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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2024, n. 37906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37906 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37906 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da NI QU avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) Nell'ordinanza sono stati riepilogati gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell'omonimo gruppo criminale di camorra (clan QU), attuale operatività del sodalizio e intatta capacità di controllo del territorio (con peculiare riferimento a quanto sintetizzato nelle richiamate note della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli riguardo a recenti operazioni di polizia e giudiziarie che, pur non riguardando il QU in prima persona, hanno attinto soggetti affiliati al gruppo), persistente capacità del detenuto d'interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà - e gli stessi sono stati giudicati adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. QU, con il ministero del suo difensore di fiducia, avv. Leopoldo Perone, ricorre per cassazione, denunciando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione del citato art. 41-bis Ord. pen. in relazione ai presupposti giustificativi del regime differenziato prorogato al ricorrente con decreto del 12 settembre 2023 e vizio di motivazione apparente. L'ordinanza impugnata - secondo il ricorrente - anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e in parte smentiti dalle stesse risultanze in atti, avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di verificare l'attualità della sua pericolosità. L'ordinanza stessa si sarebbe limitata alla sterile riproposizione della biografia penale del condannato, trascurando il duplice dato dell'avvenuta disarticolazione del clan QU con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 29/01/2019 che determinò l'arresto di venticinque persone appartenenti al clan e dell'assenza, in epoca recente, di attività investigativa coinvolgente soggetti "vicini" al sodalizio;
tant'è che la nota della DIA riportata a p. 11 del decreto ministeriale dà contezza del fatto che «con riferimento all'ultimo biennio non si dispone di ulteriori elementi informativi relativi a recenti operazioni di 2 polizia e/o eventi delittuosi che abbiano interessato in maniera specifica esponenti di vertice, affiliati e fiancheggiatori del clan QU». Nessuna specifica evidenza consentirebbe, infine, di porre il recluso in collegamento con AL ES e IN OZ, di recente rimessi in libertà, circostanza invece posta a fondamento della necessità del regime differenziato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 21 giugno 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Dette disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 282361; Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). 3 Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713). 1.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi, né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto;
sotto altro profilo, si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Quello richiesto è un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che, di volta in volta, richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di 4 legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628); con l'ulteriore corollario che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41- bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non si sia discostata da tali principi e criteri e non abbia trascurato - diversamente da quanto dedotto con il ricorso - il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione ha - anche attraverso il richiamo al dettagliato contenuto delle note della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli - illustrato la posizione apicale assunta dal ricorrente nell'omonimo clan mafioso, secondo quanto già giudizialmente accertato. Ha, poi, evidenziato come il clan medesimo risultasse, in conformità a specifici elementi citati nelle indicate note e richiamati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento;
si è, in proposito, fatto espresso riferimento alle recenti operazioni giudiziarie che avevano attinto soggetti affiliati al sodalizio che, pertanto, non poteva ritenersi in alcun modo disarticolato. Ha rimarcato la significatività della capacità di QU di mantenere contatti con i sodali e dell'acclarato ruolo di tramite svolto, in occasione dell'espletamento dei colloqui fannigliari, tra il padre e lo zio (entrambi detenuti) e gli affiliati liberi, circostanza che rafforza l'evidenziato quadro di pericolosità. Infine, ha fatto riferimento alla relazione dell'Istituto di pena di L'aquila, in data 29 febbraio 2024, che dava atto di come dall'osservazione penitenziaria non fossero emersi elementi sintomatici di dissociazione e di acquisizione di valori di legalità. Tale motivazione non è scalfita dalle censure genericamente confutative, e controvalutative, in altre parole incidenti su circostanze non decisive, indicate nel ricorso. In particolare, nessun rilievo si può attribuire all'asserita «disarticolazione del clan QU» che la difesa vorrebbe far discendere sic et simpliciter dall'avvenuto arresto di venticinque appartenenti al sodalizio, a seguito dell'emissione dell'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del 5 Tribunale di Napoli in data 29 gennaio 2019, poiché il fatto della disarticolazione è recisamente smentito dalle acquisizioni investigative che, invece, come già evidenziato, danno atto dell'attuale operatività del gruppo criminale. Immotivatamente enfatizzata nel ricorso, in quanto si tratta di mera conseguenza del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. cui QU è sottoposto, è la circostanza che questi, durante la detenzione, «non abbia mai dato adito a far ritenere che volesse impartire direttive all'esterno». Così come - diversamente da quanto affermato dal ricorrente - il Tribunale non ha eluso il tema rappresentato dalla mancanza di accertamento di legami criminali tra i pregiudicati ES e OZ, da un lato, e lo stesso QU, dall'altro. Il tema è, invero, implicitamente affrontato e adeguatamente superato nella parte della motivazione (foglio 3 del provvedimento impugnato) in cui si precisa che la previsione contenuta nell'art. 41-bis Ord. pen. ha lo scopo di impedire che i collegamenti potenziali e quiescenti si convertano in contatti concreti ed attuali, come nel caso dei due pregiudicati menzionati, recentemente rimessi in libertà e risultanti, secondo quanto indicato nella nota della DDA di Napoli, «particolarmente attivi nel tentativo di organizzare una nuova compagine criminale, alla quale non è estranea la presenza di soggetti legati al clan QU», il cui vertice Nicola QU, padre del ricorrente, sebbene in epoca risalente, era stato condannato per avere fatto parte proprio del gruppo Misso- OZ, dal quale si era in seguito scisso. Sicché, nel descritto contesto fattuale, risulta del tutto inconferente la censura con cui si lamenta la mancanza di accertamenti di contatti attuali tra il ricorrente e i due menzionati soggetti, posti in libertà, o tra questi ultimi e altri non meglio identificati appartenenti al gruppo Sequiono. 3. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata - tutt'altro che mancante ovvero apparente - sono adeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna violazione di legge ad altro titolo, deve essere dichiarato inammissibile. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37906 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da NI QU avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) Nell'ordinanza sono stati riepilogati gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell'omonimo gruppo criminale di camorra (clan QU), attuale operatività del sodalizio e intatta capacità di controllo del territorio (con peculiare riferimento a quanto sintetizzato nelle richiamate note della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli riguardo a recenti operazioni di polizia e giudiziarie che, pur non riguardando il QU in prima persona, hanno attinto soggetti affiliati al gruppo), persistente capacità del detenuto d'interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà - e gli stessi sono stati giudicati adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. QU, con il ministero del suo difensore di fiducia, avv. Leopoldo Perone, ricorre per cassazione, denunciando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione del citato art. 41-bis Ord. pen. in relazione ai presupposti giustificativi del regime differenziato prorogato al ricorrente con decreto del 12 settembre 2023 e vizio di motivazione apparente. L'ordinanza impugnata - secondo il ricorrente - anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e in parte smentiti dalle stesse risultanze in atti, avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di verificare l'attualità della sua pericolosità. L'ordinanza stessa si sarebbe limitata alla sterile riproposizione della biografia penale del condannato, trascurando il duplice dato dell'avvenuta disarticolazione del clan QU con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 29/01/2019 che determinò l'arresto di venticinque persone appartenenti al clan e dell'assenza, in epoca recente, di attività investigativa coinvolgente soggetti "vicini" al sodalizio;
tant'è che la nota della DIA riportata a p. 11 del decreto ministeriale dà contezza del fatto che «con riferimento all'ultimo biennio non si dispone di ulteriori elementi informativi relativi a recenti operazioni di 2 polizia e/o eventi delittuosi che abbiano interessato in maniera specifica esponenti di vertice, affiliati e fiancheggiatori del clan QU». Nessuna specifica evidenza consentirebbe, infine, di porre il recluso in collegamento con AL ES e IN OZ, di recente rimessi in libertà, circostanza invece posta a fondamento della necessità del regime differenziato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 21 giugno 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Dette disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 282361; Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). 3 Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713). 1.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi, né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto;
sotto altro profilo, si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Quello richiesto è un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che, di volta in volta, richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di 4 legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628); con l'ulteriore corollario che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41- bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non si sia discostata da tali principi e criteri e non abbia trascurato - diversamente da quanto dedotto con il ricorso - il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione ha - anche attraverso il richiamo al dettagliato contenuto delle note della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli - illustrato la posizione apicale assunta dal ricorrente nell'omonimo clan mafioso, secondo quanto già giudizialmente accertato. Ha, poi, evidenziato come il clan medesimo risultasse, in conformità a specifici elementi citati nelle indicate note e richiamati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento;
si è, in proposito, fatto espresso riferimento alle recenti operazioni giudiziarie che avevano attinto soggetti affiliati al sodalizio che, pertanto, non poteva ritenersi in alcun modo disarticolato. Ha rimarcato la significatività della capacità di QU di mantenere contatti con i sodali e dell'acclarato ruolo di tramite svolto, in occasione dell'espletamento dei colloqui fannigliari, tra il padre e lo zio (entrambi detenuti) e gli affiliati liberi, circostanza che rafforza l'evidenziato quadro di pericolosità. Infine, ha fatto riferimento alla relazione dell'Istituto di pena di L'aquila, in data 29 febbraio 2024, che dava atto di come dall'osservazione penitenziaria non fossero emersi elementi sintomatici di dissociazione e di acquisizione di valori di legalità. Tale motivazione non è scalfita dalle censure genericamente confutative, e controvalutative, in altre parole incidenti su circostanze non decisive, indicate nel ricorso. In particolare, nessun rilievo si può attribuire all'asserita «disarticolazione del clan QU» che la difesa vorrebbe far discendere sic et simpliciter dall'avvenuto arresto di venticinque appartenenti al sodalizio, a seguito dell'emissione dell'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del 5 Tribunale di Napoli in data 29 gennaio 2019, poiché il fatto della disarticolazione è recisamente smentito dalle acquisizioni investigative che, invece, come già evidenziato, danno atto dell'attuale operatività del gruppo criminale. Immotivatamente enfatizzata nel ricorso, in quanto si tratta di mera conseguenza del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. cui QU è sottoposto, è la circostanza che questi, durante la detenzione, «non abbia mai dato adito a far ritenere che volesse impartire direttive all'esterno». Così come - diversamente da quanto affermato dal ricorrente - il Tribunale non ha eluso il tema rappresentato dalla mancanza di accertamento di legami criminali tra i pregiudicati ES e OZ, da un lato, e lo stesso QU, dall'altro. Il tema è, invero, implicitamente affrontato e adeguatamente superato nella parte della motivazione (foglio 3 del provvedimento impugnato) in cui si precisa che la previsione contenuta nell'art. 41-bis Ord. pen. ha lo scopo di impedire che i collegamenti potenziali e quiescenti si convertano in contatti concreti ed attuali, come nel caso dei due pregiudicati menzionati, recentemente rimessi in libertà e risultanti, secondo quanto indicato nella nota della DDA di Napoli, «particolarmente attivi nel tentativo di organizzare una nuova compagine criminale, alla quale non è estranea la presenza di soggetti legati al clan QU», il cui vertice Nicola QU, padre del ricorrente, sebbene in epoca risalente, era stato condannato per avere fatto parte proprio del gruppo Misso- OZ, dal quale si era in seguito scisso. Sicché, nel descritto contesto fattuale, risulta del tutto inconferente la censura con cui si lamenta la mancanza di accertamenti di contatti attuali tra il ricorrente e i due menzionati soggetti, posti in libertà, o tra questi ultimi e altri non meglio identificati appartenenti al gruppo Sequiono. 3. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata - tutt'altro che mancante ovvero apparente - sono adeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna violazione di legge ad altro titolo, deve essere dichiarato inammissibile. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024