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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4779/2018
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4779/2018 promosso da
, C.F. , in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, rappresentata e difesa dL'AVV. VASTA GRASSO GIUSEPPE, C.F.
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. C.F._1
Email_1 attore contro
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dL'AVV. BALESTRAZZI VITTORIO,
C.F. e dL'AVV. BALESTRAZZI FRANCESCO, C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. C.F._3
Email_2 convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – azione di nullità – azione di ripetizione indebito oggettivo – eccezione di prescrizione.
Con note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. depositate nelle date 28.02.2025 e 04.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 12.03.2025 il procedimento è stato assunto in decisione, con l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande di parte attrice
L'impresa individuale ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] deducendo di aver concluso con la medesima i seguenti rapporti contrattuali: conto Controparte_1 corrente ordinario n. 19798, sottoscritto in data 29.12.1995 e chiuso in data 31.03.2010; “conto sovvenzione” n. 280068 (della cui natura si dirà infra), sottoscritto in data 29.12.1995 e chiuso in data 31.03.2008.
Con riferimento ai suddetti rapporti contrattuali, parte attrice ha lamentato l'applicazione al contratto di condizioni economiche illegittime, con il conseguente addebito di importi non dovuti.
In particolare, con riferimento ad entrambi i rapporti contrattuali, parte attrice ha formulato le seguenti doglianze: l'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori al tasso legale non espressamente pattuiti in forma scritta;
in subordine, l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale in quanto pattuiti con clausola contrattuale c.d. uso piazza, considerata indeterminata;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori;
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
l'illegittima contabilizzazione dei movimenti con c.d. valute fittizie. In subordine, parte attrice ha contestato l'applicazione di tassi di interesse usurari, contrari alle prescrizioni della legge n. 108/1996.
Sulla scorta di una perizia tecnico-contabile prodotta, parte attrice ha dunque quantificato le somme indebitamente applicate dL'istituto di credito durante il rapporto contrattuale e ha rideterminato il saldo dei rapporti nei seguenti termini: contratto di conto corrente n. 19798, saldo a credito per il correntista di euro 365.809,79; contratto “conto sovvenzione” n. 280068, saldo a credito per il correntista di euro 509.144,87.
Con riferimento L'applicazione ai due rapporti contrattuali di tassi di interesse usurari
(doglianza sollevata in via subordinata) parte attrice ha quantificato (alle pp.
4-5 dell'atto di citazione) le somme indebitamente corrisposte in euro 203.564.41 per quanto riguarda il rapporto di conto corrente ordinario n. 19798 e in euro 329.947,99 per quanto riguarda il rapporto di “conto sovvenzione” n. 280068) (si osserva che a p. 5 dell'atto di citazione, si trova la seguente specificazione: “nell'ipotesi di rettifica in applicazione dei criteri previsti nella sentenza della
Cassazione penale n. 12028/2010, emerge una differenza del saldo a credito dell'PR correntista di ben € 519.323,05 tra interessi passivi, attivi e oneri non calcolati in maniera conforme dalla Banca, di cui € 384.759,27 di solo superamento del tasso soglia antiusura”).
Parte attrice in via istruttoria ha chiesto disporsi c.t.u. contabile al fine di determinare il saldo reale dei due rapporti contrattuali – epurati dagli addebiti illegittimi – e, dunque, la somma da ripetere in proprio favore;
infine, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) ritenere e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 19798 e del conto sovvenzione n. 280068 entrambi intestati L'PR , Controparte_2 entrambi stipulati con l'odierna convenuta e, comunque, la Controparte_1 nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 1284 codice civile, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c., di quella di applicazione della commissione di massimo scoperto e di quella di postergazione delle valute sulle rimesse effettuate;
b) ritenere e dichiarare, per contro, che ai citati contratti di conto corrente, in assenza di pattuizione scritta, andavano applicati interessi al tasso legale, senza capitalizzazione, senza applicazione di commissione di massimo scoperto, con imputazione delle rimesse effettuate dapprima al capitale e poi agli interessi;
c) accertare, a mezzo di disponenda consulenza tecnica d'ufficio, della quale si fa espressa richiesta, il reale saldo dei rapporti di conto corrente sopra citati, dalla rispettiva data di apertura al 31/03/2010 o eventualmente successiva per il conto corrente ordinario n. 19798, al 31/08/2008 o eventualmente successiva per il conto corrente sovvenzione n. 280068 con applicazione di interessi al tasso legale e senza alcuna capitalizzazione degli stessi, con applicazione delle corrette valute e senza commissione di massimo scoperto;
d) in via subordinata, ritenere e dichiarare l'illegittimità dei tassi di interessi, trimestralmente determinati, applicati ai citati contratti di conto corrente, per superamento del cd. 'tasso soglia' usura e, per l'effetto, rideterminare, sempre a mezzo di disponenda consulenza tecnica d'ufficio, il reale saldo di ciascuno dei suddetti rapporti senza applicare interessi, per ciascuno dei trimestri in cui il tasso risulti usurario;
e) condannare la al pagamento delle somme accertate ed indebitamente riscosse nei CP_1 confronti di parte attrice e, in ogni caso, al pagamento del rispettivo saldo creditorio risultante, per ciascuno dei conti correnti in esame, scaturente dalla rideterminazione dei relativi saldi operata dal nominando consulente tecnico d'ufficio sulla base delle suddette richieste istruttorie;
f) condannare la al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dL'PR CP_1 individuale , determinati in misura pari al doppio delle somme che Parte_1 saranno accertate quali interessi usurari, in conformità L'insegnamento della Corte di
Cassazione, ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di determinare”.
In data 24.05.2018 si è svolto procedimento di mediazione, con esito negativo per mancata comparizione di BN (documentazione depositata in data 24.05.2018 da parte attrice).
2. Le eccezioni e difese di parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
L'istituto di credito convenuto ha in primo luogo eccepito la natura sostanzialmente unitaria del rapporto contrattuale intercorso con il correntista e la conseguente applicazione al “conto sovvenzioni” n. 280068 (definito anche conto anticipi) delle condizioni economiche previste per il conto corrente ordinario n. 19798.
Con riferimento alle condizioni economiche applicate, l'istituto di credito ha formulato le seguenti deduzioni: legittimità dei tassi di interesse applicati in quanto espressamente sottoscritti dal correntista;
legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto conforme alla disciplina del codice civile sul contratto di conto corrente;
esistenza di un uso normativo in ambito bancario che legittima la capitalizzazione degli interessi;
irripetibilità, ai sensi dell'art. 2034 c.c., delle somme spontaneamente corrisposte dal correntista a titolo di interessi anatocistici;
legittimità della capitalizzazione degli interessi in quanto applicata con modalità di calcolo rispettose delle prescrizioni contenute nell'art. 120 t.u.b. e nella delibera del CICR del 2000 e comunicata mediante pubblicazione in G.U.; legittimità della commissione di massimo scoperto in quanto espressamente pattuita;
carattere generico della doglianza relativa L'applicazione di “valute fittizie”; carattere generico e, comunque, infondato della doglianza relativa L'applicazione di tassi di interesse usurari;
infondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte L'istituto di credito, stante la natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista e la conseguente decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di ripetizione dalla data della loro effettiva esecuzione. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare le Controparte_1 domande attoree perché totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque prescritte”.
3. Svolgimento del processo.
In sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. (versione precedente alle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs. 149/2022), parte attrice, con riferimento L'eccezione di prescrizione sollevata dL'istituto di credito, ha rilevato la previsione di un affidamento in entrambi i rapporti e ha dedotto circa la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dalla data di chiusura del conto.
In sede di memoria ex art.183 co. VI n. 2 c.p.c. l'istituto di credito, al fine di dimostrare l'espressa pattuizione delle condizioni economiche, ha prodotto due contratti (doc. 4 e doc. 5), la cui riconducibilità ai negozi di cui si controverte è stata contestata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c.; inoltre, parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 07.01.2019 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio dal Giudice precedente titolare del procedimento, sui seguenti quesiti:
“rilevato che con riferimento al rapporto n.19798 la banca ha prodotto una lettera contratto sottoscritta in data 18.3.1986, nella quale non risultano indicate le condizioni applicate, ed una successiva lettera contratto sottoscritta in data 4.10.2000 che precisa, invece, le condizioni applicate ivi compresa la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità; ritenuto, invece, che alcun documento contrattuale è stato prodotto con riferimento al rapporto
n.280068; ritenuto, pertanto, necessario disporre ctu al fine di accertare se la convenuta abbia CP_1 percepito somme in eccesso rispetto alle previsioni legali, con riferimento a ciascuno dei contratti indicati in citazione;
ritenuto, in particolare, che occorre procedere – per quanto concerne il rapporto n.19798 - al ricalcolo del saldo del rapporto: 1) muovendo dal saldo risultante dL'estratto conto più risalente tra quelli prodotti dL'attrice senza soluzione di continuità; 2) sostituendo per il periodo compreso tra il 18.3.1986 ed il 4.10.2000 gli interessi applicati dalla banca con quelli legali, eliminando gli effetti della capitalizzazione degli interessi, le cms, le spese, i giorni valuta ed ogni altra voce di spese applicata dalla banca e risultante dagli estratti conto;
3) applicando, con decorrenza dal
4.10.2000 le condizioni tutte previste nel contratto sottoscritto dal correntista e prodotto dalla banca, ivi compresa la capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista a condizioni di reciprocità; il tutto procedendo ad eseguire due ipotesi di calcolo con applicazione del disposto dell'art. 1194 c.c. ovvero senza;
ritenuto, che occorre procedere – per quanto concerne il rapporto n. 280068 - al ricalcolo del saldo del rapporto: 1) muovendo dal saldo risultante dL'estratto conto più risalente tra quelli prodotti dL'attrice senza soluzione di continuità; 2) sostituendo per tutta la durata del rapporto gli interessi applicati dalla banca con quelli legali, eliminando gli effetti della capitalizzazione degli interessi, le cms, le spese, i giorni valuta ed ogni altra voce di spese applicata dalla banca e risultante dagli estratti conto;
rilevato che la banca, contestando l'esistenza di un fido di fatto, ha eccepito la natura solutoria di tutte le rimesse effettuate dal correntista e la conseguente prescrizione di quelle risalenti ad oltre un decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione;
ritenuto che
per pacifica giurisprudenza di questo Tribunale “in mancanza di contratto di apertura di credito, tutte le rimesse affluite sul conto scoperto devono ritenersi di natura solutoria e non ripristinatoria” (v. ord. 3.10.2014, GI dott.ssa Grillo); ritenuto che al fine appare necessario che il nominato CTU – valutando solutorie tutte le rimesse eseguite dal correntista - accerti e quantifichi l'ammontare di quelle prescritte da porre a deconto dell'eventuale credito in favore del correntista. Per tale ragioni il c.t.u. dovrà a) preliminarmente rideterminare il saldo “reale” di ciascuno dei due rapporti applicando i criteri già indicati nei precedenti capoversi;
b) svolta detta operazione - ed ove il saldo di ciascuno dei due conti come rideterminato presenti un credito per il correntista – il c.t.u. quantificherà le rimesse solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); c) rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale di ciascun conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi e dalle spese illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); d) ritenuto che, calcolate le rimesse solutorie, il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando – per ciascuno dei due conti - il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
La relazione di consulenza, integrata a seguito delle osservazioni ritualmente formulate dai consulenti tecnici di parte, è stata depositata in data 02.10.2019.
Con ordinanza emessa in data 11.03.2020, il sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento in data 14.01.2020, ha disposto consulenza tecnica integrativa sul seguente quesito:
“Onera il c.t.u. a chiarire se abbia eseguito i calcoli nel rispetto dei seguenti criteri ed a rettificarli in caso contrario:
Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dL'inizio del rapporto, con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B)
Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo”.
Il c.t.u. ha depositato i chiarimenti richiesti in data 09.05.2020.
Con ordinanza del 20.08.2020 è stata disposta mediazione c.d. delegata ai sensi dell'art. 5 co. II del d.lgs. 28/2010, ratione temporis vigente;
il tentativo di mediazione si è concluso negativamente, come da verbale depositato in atti da parte attrice in data 26.10.2020.
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 12.03.2025 il giudizio è stato posto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Motivi della decisione Così ricostruiti l'iter processuale e le domande ed eccezioni formulate dalle parti, le domande attoree devono trovare parziale accoglimento, per i motivi che seguono.
4.1. La qualificazione giuridica dei contratti azionati in giudizio
Prima di analizzare il merito delle questioni oggetto del giudizio è opportuno chiarire la corretta qualificazione giuridica dei due rapporti contrattuali dedotti in causa.
È pacifico, anche perché non oggetto di specifica contestazione tra le parti, che il contratto n.
19798 deve essere qualificato come contratto di conto corrente bancario ai sensi dell'art. 1852 c.c.
Il rapporto contrattuale indicato al n. 280068, al di là del nome iuris dato dalle parti e risultante dagli estratti conto (“conto sovvenzioni), deve essere qualificato come un mero conto tecnico e, precisamente, un conto anticipi.
Nella prassi bancaria, in base alla regolazione dei rapporti prescelta dalle parti, il conto anticipi può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del conto anticipi rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi (sul punto, anche relativamente al necessario vaglio preliminare che deve svolgere il giudice di merito al fine di accertare le somme a debito o a credito del correntista, si veda Cass. civ., Sez. I, ord. n.
14321 del 05.05.2022).
Nel caso in questione, il contratto n. 280068 è giuridicamente inscindibile dal conto corrente di corrispondenza;
tale circostanza emerge dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dagli estratti conto, dai quali emerge il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali, posto che le operazioni di anticipazione risultano regolate mediante il conto ordinario di corrispondenza. Emerge infatti dL'analisi degli estratti conto prodotti in giudizio da parte attrice in allegato alle memorie
183, co VI, n. 2 c.p.c. il giroconto delle competenze, maturate sul conto corrente anticipi, sul conto corrente bancario., secondo quanto chiarito dal c.t.u. Per una migliore intelligenza della controversia si precisa che, in casi del genere, il conto anticipi, quando gode di autonoma contabilizzazione e contemporanea regolazione parziale delle proprie poste sul distinto conto corrente bancario ordinario, ha tendenzialmente saldo negativo;
è, quindi, solo un rapporto in cui vengono annotate con segno negativo le anticipazioni di volta in volta effettuate e successivamente i relativi rientri, oltre che liquidati gli interessi passivi da addebitare sul separato conto corrente ordinario.
4.2. L'azione di nullità: la forma scritta e la clausola c.d. usi su piazza
Tanto chiarito, può passarsi al vaglio delle doglianze formulate da parte attrice circa i due rapporti contruttuali, prendendo le mosse dalle domande di accertamento della nullità.
B.N.L. con riferimento al rapporto n. 19798 ha prodotto: una lettera contratto sottoscritta in data
18.03.1986, nella quale, per quanto attiene alle condizioni economiche applicate, è previsto un generale rinvio alle “condizioni d'uso” (doc. 4, prodotto da parte convenuta in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 2, c.p.c.); una successiva lettera contratto sottoscritta in data 04.10.2000 che precisa, invece, le condizioni applicate, ivi compresa la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità.
Invece, con riferimento al rapporto n. 280068, nessun documento contrattuale è stato prodotto.
Non risulta dirimente, ai fini della decisione, vagliare la censura di parte attrice relativa alla non riconducibilità del contratto del 1986 prodotto da B.N.L. quale doc. 4 al rapporto in esame, trattandosi, in ogni caso, di contratto contenente condizioni nulle per indeterminatezza.
Infatti, in tema di contratti bancari, la sanzione della nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi è stata stabilita per la prima volta L'art. 4 della legge n. 154/1992 (legge sulla trasparenza bancaria). L'articolo in questione ha disposto che “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.
3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle”.
L'art. 5 della legge n. 154/1992 ha individuato, invece, il tasso sostitutivo applicabile in ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, stabilendo in particolare quanto segue: “Nelle ipotesi di nullità di cui L'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”. Entrambe le norme citate sono state abrogate dL'art. 161 del d.lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 del medesimo t.u.b., il quale dispone: “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia” (il testo riportato è quello vigente, con l'esclusione del co. V, abrogato dal d.lgs. 141/2010, quale modificato dal d.lgs. 218/2010).
Entrambe le norme richiamate non sono retroattive: con riferimento ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992 non sussiste, dunque, l'obbligo di forma scritta a pena di nullità, sebbene l'applicazione di interessi ultralegali deve comunque essere pattuita per iscritto ai sensi dell'art. 1284 co. III c.c. (norma imperativa) e, in ogni caso, deve essere fornita prova della pattuizione di ogni costo o onere.
Nel caso di specie, il contratto del 18.03.1986 in atti contiene la clausola c.d. usi su piazza, che prevede, per la determinazione della disciplina del contratto mediante generico riferimento alle
“condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” Tale clausola va ritenuta nulla, in quanto, anche non ritenendo in tutto o in parte applicabili, ratione temporis, la l. 154/1992
e l'art. 117 t.u.b., nei termini suddetti, sussiste comunque un'invalidità per inderminatezza. Si ritiene a tale rigurdo doversi condividere il costante orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ. Sez. I, 23.09.2002 n. 13823), alla stregua del quale, pur ammettendosi in via generale che il requisito della determinatezza del saggio possa essere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo a criteri o elementi estrinseci obiettivamente individuabili, va invece considerata illegittima la clausola di rinvio, per la determinazione numerica del saggio di interessi contrattualmente adottato, alle condizioni usualmente praticate sulla piazza. Ciò in quanto una determinazione per relationem può considerarsi valida ed univoca solo se coordinata con l'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza, e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento, con possibilità di successive valutazioni discrezionali da parte della banca (si vedano, ex multis, Cass. civ., nn. 5675/01, 9465/00 e
4696/2008). Non appaiono idonei a soddisfare tali requisiti di determinatezza gli accordi di cartello, spesso richiamati a sostegno del contrario orientamento per lungo tempo espresso dalla Suprema
Corte, in quanto i medesimi non integrano un parametro centralizzato e vincolante, limitandosi le rilevazioni effettuate e diffuse dL'A.B.I. e dalla Banca d'Italia a recepire i tassi mediamente applicati dagli istituti di credito;
di conseguenza, prendendo in considerazioni tali accordi, i tassi variano da piazza a piazza e da cliente a cliente, senza assicurare quel grado di certezza imposto dal requisito della “determinatezza o determinabilità” contemplato dL'art. 1346 c.c. e dL'art. 117
t.u.b.
Per tali ragioni, la previsione del tasso di interesse mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente su piazza contenuta nel contratto del 18.03.1986 in atti deve dichiararsi nulla. Ai sensi dell'art. 1419 co. II c.c. la nullità della singola clausola del contratto comporta la sua sostituzione con la disciplina prevista da norme imperative e quindi con l'applicazione degli interessi legali prevista al terzo comma dell'art. 1284 c.c.. (sul punto, ex multis, Cass. civ. Sez. I, sent. 21.12.2005,
n. 28302).
Diversa è la situazione del rapporto di conto corrente a decorrere dal 04.10.2000, data in cui è stato concluso il secondo contratto prodotto in atti, avete forma scritta.
Per quanto concerne il distinto rapporto n. 280068, deve essere, invece, dichiarata la nullità integrale del contratto, attesa la mancata produzione in giudizio di contratto in forma scritta.
Sulla base delle suddette conclusioni, il ricalcolo richiesto da parte attrice va eseguito applicando i soli interessi legali per il conto corrente nel periodo 18.03.1984-03.10.2000 e per l'intero periodo con riferimento al conto anticipi, mentre, per il solo conto corrente, devono trovare applicazione le pattuizioni negoziali espresse con riferimento al periodo a decorrere dal 04.10.2000.
4.3. Sugli estratti conto chiarito sulle condizioni applicabili, deve rilevarsi che l'incompletezza degli estratti CP_3 estratti conto prodotti dalla parte attrice produce effetti sul ricalcolo del saldo del conto.
Infatti, è onere del correntista attore produrre tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in mancanza, il conteggio deve, quindi, essere svolto a partire dal più risalente estratto conto a partire dal quale i successivi siano continui, in quanto, in tale caso, la mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia, tra le tante, a Corte appello
Catania, Sez. I, 03.08.2020, n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito o, come nel caso di specie, per l'accertamento è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, ex multis,
Corte appello Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto, a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura (o, nel caso di specie, sino al momento della domanda, trattandosi di azione di mero accertamento), sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto).
Di conseguenza, nel caso di specie il c.t.u. correttamente ha esaminato il periodo 01.01.1996-
31.03.2008, l'unico rispetto al quale gli estratti conto risultano continui (come da relazione integrativa del 09.05.2020, depositata a seguito dell'ordinanza di data 11.03.2020).
4.4. Sulla capitalizzazione degli interessi Quanto alla questione della capitalizzazione degli interessi, va ricordato come la Corte di
Cassazione, con un orientamento inaugurato dalla sentenza n. 2374/99, successivamente espresso nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/2004 e seguito dalla giurisprudenza successiva, ha ritenuto la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi. Infatti, la Suprema Corte, con un significativo revirement rispetto L'orientamento precedente, ha affermato che le clausole di tale tipo non sono mai state rispondenti ad uno uso normativo, bensì ad un semplice uso negoziale. Di conseguenza, esse appaiono in contrasto con il principio imperativo contenuto nell'art. 1283 c.c., a tenore del quale l'anatocismo è vietato “in mancanza di usi contrari”, intendendosi per tali, per opinione pressoché unanime, gli usi normativi.
Specificamente, posto che gli usi normativi sono dati dalla ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio (in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico), il requisito non ricorre nel caso di anatocismo bancario, in quanto le clausole di capitalizzazione degli interessi sono state reiteratamente accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a norme o principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché usualmente inserite nei contratti relativi a servizi bancari, insuscettibili di negoziazione individuale. Per tale motivo, nessuna valida deroga al divieto generale di cui L'art. 1283 c.c. può affermarsi esistente sulla base dell'uso consistente nell'inserzione delle clausole di capitalizzazione nei contratti di conto corrente.
Su questa consolidata ricostruzione si innesta la previsione dell'art. 25 co. II d. lgs. 342/1999, che, introducendo un nuovo comma L'art. 120 d. lgs. 385/1993 (t.u.b.), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito e risparmio
(delibera intervenuta il 09.02.2000), le modalità ed i criteri di produzione di interessi su interessi (da sommarsi al capitale), maturati nell'esercizio dell'attività bancaria. Tale delibera ha previsto la validità delle clausole inserite nei contratti conclusi a partire da giorno 01.07.2000 se è stabilita la stessa periodicità per il conteggio dei saldi passivi e di quelli attivi.
Alla luce di tale delibera, deve rilevarsi che nel caso in esame la prima pattuizione valida (per i motivi suddetti) è quella contenuta nel contratto del 04.10.2000, con previsione dell'anatocismo a condizione di reciprocità; di conseguenza, gli interessi sono stati capitalizzati nel conteggio solo con riferimento a tale periodo.
4.5. Sulla censura di usurarietà
Passando L'esame delle doglianze formulate da parte attrice ex l. 108/1996, nessuna verifica è stata demandata al consulente in punto di superamento del tasso usurario, in quanto l'eccezionerisulta essere generica e carente sotto il profilo probatorio. Per un verso, alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione – che ha modificato un orientamento già fatto proprio da Cass. civ., Sezioni unite, n. 9441/2009 e Sez. III, nn. 8752/2001 e
2543/2019, nonché da significativa giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio – la mancata produzione in atti dei decreti ministeriali contenenti la rilevazione dei tassi medi e la fissazione dei tassi soglia ai sensi della l. 108/1996 non preclude l'esame della censura di superamento del tasso soglia, posto che a tali D.M. va riconosciuta la natura di norme giuridiche, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio iura novit curia e non quello dispositivo (ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, 29.11.2022, n. 35102). In ogni caso, parte attrice ha, quantomeno parzialmente, prodotto in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., i D.M. di riferimento contenenti i tassi soglia.
Tuttavia, in applicazione dei principi ricavabili dL'articolo 2697 c.c., l'onere probatorio si atteggia nel senso che è il debitore che intende far valere la natura usuraria dei tassi a dover prospettare e provare il tipo contrattuale, la clausola negoziale in cui è previsto il tasso sopra soglia ed il superamento (nel caso di specie, va altresì tenuto conto che il contraente è un'impresa e non un consumatore).
Sul punto, l'opponente ha censurato genericamente il carattere usurario dei tassi applicati, senza individuare gli elementi costitutivi della pretesa, con la conseguenza che il motivo di opposizione deve essere rigettato.
Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dL'attore in relazione alla dedotta applicazione di tassi usurari.
4.6. Le ulteriori doglianze e il ricalcolo dei saldi dei conti
Facendo applicazione dei superiori principi, il c.t.u. ha ricostruito i saldi dei due conti in esame, L'esito di una relazione di c.t.u. i cui esiti devono essere condivisi, essendo stata svolta sulla base della documentazione in atti e del mandato conferito e con chiara enunciazione delle regole della scienza contabile applicate.
Il c.t.u. ha dunque applicato i soli interessi legali per l'intero rapporto di conto anticipi (p. 5 della relazione e relativo allegato n. 3) e per il conto corrente sino al 03.10.2000; ha invece applicato le condizioni convenzionali per il conto corrente a partire dal 04.10.2000. Per i motivi suddetti relativi L'omessa produzione di estratti conto integrali, il ricalcolo è stato eseguito solo con riferimento al periodo per cui gli estratti conto sono completi (01.01.1996-31.03.2008).
Per il periodo rispetto al quale si riscontrano pattuizioni contrattuali scritte, è stata mantenuta la antergazione e postergazione delle valute (p. 3 della relazione di c.t.u.), riscontrandosi sul punto il carattere generico della doglianza attorea: l'attore non ha neanche indicato rispetto a quali operazioni B.N.L. avrebbe lucrato tramite l'antergazione o la postergazione sugli interessi e, comunque, dal contratto sottoscritto in data 04.10.2000 emerge l'espressa determinazione dei giorni valuta.
Parimenti deve ritenersi generica l'eccezione sollevata in ordine alla mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Sul punto, deve ricordarsi che la commissione di massimo scoperto, secondo la definizione contenuta nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia, costituisce il “corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato periodo di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”.
Poiché dagli istituti creditizi la commissione di massimo scoperto è stata, nel tempo, applicata come corrispettivo autonomo rispetto agli interessi calcolati sulle somme affidate o, altresì, come remunerazione alla pari degli stessi interessi passivi, la giurisprudenza si è orientata nel senso di una necessaria esplicitazione contrattuale delle sue caratteristiche essenziali, ovverosia l'indicazione della percentuale da applicare, la somma sulla quale venga applicata, la periodicità di calcolo;
la mancanza di tali informazioni essenziali determina, pertanto, una nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 c.c. (ex multis Cass. civ., nn. 870/2006 e 11772/2002; nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 20.06.2015; Trib. Bari, 28.07.2015; Trib. Verona,
27.03.2015; Trib. Bari 24.04.2014, Trib. Reggio Emilia, 23.04.2014).
Il legislatore è intervenuto sul tema con il d.l. n.185/2008 successivamente convertito con modificazioni nella l. del 29.01.2009, ha di fatto abolito la c.m.s. –la cui nullità per mancanza di causa rispetto agli interessi corrispettivi era frequentemente affermata dalla giurisprudenza – introducendo la nuova figura della commissione sull'accordato, da applicarsi, ove sussista un'apertura di credito, in maniera omnicomprensiva;
tale commissione viene calcolata in maniera proporzionata rispetto alla somma messa a disposizione del cliente, ma tale disciplina, ratione temporis (tenuto conto del periodo oggetto del ricalcolo) non viene in considerazione nel caso in esame.
Nell'ipotesi di specie, le commissioni sono state dunque inserite nel conteggio, relativamente al solo conto corrente e per il periodo sopra considerato, in quanto pattuite per iscritto.
A tal proposito, anche al fine di superare le osservazioni formulate dL'istituto di credito, è opportuno precisare che, posto il collegamento negoziale rilevato in precedenza in forza del quale le compentenze maturate sul contratto n. 280068 venivano addebitate sul contratto di conto corrente n.
19786, il consulente ai fini del calcolo del saldo reale del conto n. 280068 non ha considerato le voci non pattuite per iscritto. Al contrario, le stesse sono state considerate, e puntualmente espunte, nella ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 19786 (si rinvia alle pp.
4-5 della relazione).
4.7. Prescrizione e imputazione ai sensi dell'art. 1194 c.c.
I conteggi devono altresì tener conto dell'eccezione di prescrizione dell'azione con riferimento agli interessi e alle rimesse solutorie effettuate nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione in giudizio, formulata dL'istituto convenuto
L'eccezione merita accoglimento. Infatti, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24418/2000, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta L'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca, che non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Sulla base di tali principi, è dunque necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, poiché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui L'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
Sull'onere della prova sono intervenute le Sezioni unite, che, con la pronuncia n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. I predetti principi sono stati di recente confermati dalla sentenza n. 2660/19 della Suprema Corte: “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (si veda anche Cass. civ., n. 15895/19).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sarebbe stato onere del correntista produrre la documentazione contabile atta a dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e, non essendo stata depositata tale documentazione e, anzi, risultando i conti costantemente privi di affidamento, nei termini suddetti
(ordinanza del 07.01.2019), deve essere accolta l'eccezione di prescrizione;
conseguentemente devono essere esclusi, ai fini della domanda di ripetizione d'indebito, tutti i versamenti effettuati anteriormente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione.
Per quanto riguarda la questione dell'applicabilità dell'art. 1194 c.c., deve farsi riferimento L'ipotesi di calcolo operata con applicazione della norma, in quanto i pagamenti operati sui rapporti in esame costituiscono, nei termini suddetti, rimesse solutorie, trattandosi di contratti senza apertura di credito.
In linea generale, sia la giurisprudenza della Suprema Corte sia quella di merito ritengono che la disposizione citata, secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e dell'esigibilità del credito per capitale e del credito per interessi e spese, con la conseguenza che il debitore non può dirsi soggetto al divieto in esame fino a quando il credito sia incerto, non liquido e non esigibile. Inoltre, è costantemente affermato anche che i saldi passivi in corso di rapporto, prima della sua chiusura, non possono qualificarsi debiti liquidi ed esigibili dalla banca (considerata la struttura unitaria del rapporto di conto corrente, che rende un credito certo, liquido ed esigibile solo alla chiusura del conto): l'istituto non può quindi imputare prima agli interessi contabilizzati nel corso del rapporto quelle rimesse ripristinatorie via via effettuate sul conto del cliente.
Diversa è la ricostruzione in caso di rimesse di natura solutoria, come nel caso in esame (conti non affidati); infatti, come affermato, ex multis, da Cass. civ., Sez. I, 15.02.2021, ordinanza n. 3858
(analogamente Corte appello Lecce, Sez. I, 27.07.2022, n. 860), nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi previsto dL'art. 1194 co. II c.c. trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria, in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (iter motivazionale analogo a quello seguito da Cass. civ., Sez. un., n. 24418/2010, che, in tema di prescrizione, fa leva sulla natura di pagamento delle rimesse solutorie).
DL'applicazione dei suddetti principi deriva che, tra le ipotesi di calcolo prospettate dal c.t.u., che testualmente di seguito si riportano (p. 10 della relazione), va preferita quella con applicazione dell'art. 1194 c.c.:
4.8. Sull'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c.
Si osserva, infine, che non può essere condivisa la prospettazione relativa al carattere di obbligazione naturale dell'obbligo di pagamento degli interessi ultralegali, con conseguente impossibilità della ripetizione ex art. 2034 c.c. Infatti, sebbene debba riconoscersi l'esistenza di un'impostazione tradizionale secondo la quale il pagamento di interessi in misura eccedente tasso legale costituirebbe adempimento di un'obbligazione naturale, in quanto effettuato in conformità di doveri sociali morali e sociali (con conseguente irripetibilità della somma pagata), tale tesi non può più essere condivisa.
In un contesto storico e sociale in cui il pagamento degli interessi ultralegali o capitalizzati viene operato dal cliente non spontaneamente, bensì in virtù dell'obbligo di adeguarsi alle condizioni stabilite dagli istituti bancari onde poter accedere ai servizi di conto corrente e apertura di credito, viene a mancare nei pagamenti in parola l'essenziale requisito della spontaneità dell'atto. Può richiamarsi a questo proposito, ex multis, la motivazione di Cass. civ., Sez. II, n. 819/2000, nella quale la Corte ha affermato che, ove si sia in presenza di pagamenti effettuati dal debitore in conto del proprio debito in difetto di una pattuizione d'interessi superiori alla misura legale validamente stipulata ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c.c., i pagamenti stessi, ove manchi la prova della loro imputazione in tutto od in parte ad interessi in misura superiore alla legale per espressa volontà del debitore, non possono ricevere imputazione siffatta ad autonoma iniziativa del creditore;
ciò in quanto, non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o semplice, la spontaneità del pagamento da parte del debitore in conto di interessi superiori alla misura legale deve risultare, come per l'adempimento ad ogni tipo d'obbligazione naturale, dL'adeguato accertamento di un suo comportamento idoneo a dimostrare in modo inequivoco la volontà d'adempiere ad uno dei doveri, tipici ed atipici, presi in considerazione dL'art. 2034 c.c., piuttosto che alla diversa obbligazione ordinaria validamente contratta ed alle obbligazioni legali accessorie (in ipotesi nulle, come nel caso di specie). Diversamente argomentando, sarebbe consentito a qualsiasi creditore ricevere pagamenti di interessi extralegali o indebitamente capitalizzati in contrasto con la vigente normativa in materia bancaria.
Per tali ragioni, non può dirsi che il pagamento di interessi ultralegali da parte del correntista costituisca adempimento di obbligazione naturale e, di conseguenza, la regola della soluti retentio non può trovare applicazione.
5. Statuizioni finali e sulle spese.
In conclusione, con riferimento al contratto n. 19798, limitatamente al periodo contrattuale che va dal momento della sottoscrizione in data 18.03.1986 al 03.10.2000, la clausola contrattuale di rinvio alle condizioni d'uso deve essere dichiarata nulla. Per quanto concerne il rapporto n. 280068, deve essere dichiarata la nullità del contratto per mancanza di forma scritta. Le ulteriori domande di accertamento della nullità dei contratti in esame proposte da parte attrice devono essere rigettate. Di conseguenza, sulla scorta delle ricostruzioni contabili operate dal c.t.u., deve accertarsi che il saldo del conto corrente n. 19798, tenuto conto della prescrizione e dell'art. 1194 c.c., è pari ad euro
430.755,33 a favore dell'impresa correntista, mentre per il conto sovvenzioni/anticipi n. 2800068 il saldo è di euro 335.843,34 a debito del correntista (saldi alla data 31.03.2008). Sulla base di tali dati, deve essere condannata alla restituzione di euro 94.911,99 (somma risultante dalla CP_4 differenza del saldo dei due rapporti) oltre agli interessi convenzionali, così come disciplinati dL'art. 2033 c.c., decorrenti dalla data della domanda (08.03.2018, data di notifica dell'atto di citazione).
Le spese devono essere poste a carico di parte convenuta, risultata in larga parte soccombente, in quanto, malgrado il parziale rigetto delle domande di nullità formulata da parte attrice, complessivamente la parte correntista ha conseguito il bene della vita, ottenendo una parziale declaratoria di nullità (sulla maggior parte delle invalidità dedotte) e l'accertamento di un credito a suo favore (sull'esigenza di operare una valutazione complessiva al fine di individuare la parte
“maggiormente soccombente” ai fini delle spese si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 13.11.2023,
n. 31444). Le spese vengono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore per cui la domanda è stata accolta, dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 22.03.2021, vengono anch'esse poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta deve inoltre essere rigettata, essendo la medesima rimasta soccombente. deve infine essere condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente CP_4 al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis co. II d.l.gs 28/2010, non essendo comparsa dinanzi al mediatore L'incontro del 24.05.2018, malgrado conoscenza del procedimento (si veda il verbale in atti, depositato da parte attrice in pari data).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4779/2012, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, così decide:
- dichiara la nullità integrale del contratto di conto corrente n. 280068 concluso tra e Parte_1 Controparte_5
- dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 19798 concluso tra e limitatamente alla Parte_1 Controparte_5 clausola che prevede il rinvio alle condizioni praticate su piazza;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da
[...] e le ulteriori domande formulate da parte attrice;
Parte_1
- accerta che, alla data del 31.03.2028, il saldo del conto corrente n. 19798 è pari ad euro 430.755,33 a favore di , e che il saldo del conto Parte_1 sovvenzioni/anticipi n. 2800068 alla stessa data è di euro 335.843,34 a debito di Parte_1
; Parte_1
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
euro 94.911,99, oltre interessi convenzionali dalla data 08.03.2018;
[...]
- condanna a corrispondere a Controparte_5 Parte_1
euro 14.103,00, oltre interessi a decorrere dL'08.03.2018;
[...]
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 22.03.2021 definitivamente a carico di Controparte_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
[...]
- condanna al pagamento di una somma di importo Controparte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis co. II d.l.gs 28/2010.
Catania, 02/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4779/2018 promosso da
, C.F. , in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, rappresentata e difesa dL'AVV. VASTA GRASSO GIUSEPPE, C.F.
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. C.F._1
Email_1 attore contro
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dL'AVV. BALESTRAZZI VITTORIO,
C.F. e dL'AVV. BALESTRAZZI FRANCESCO, C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. C.F._3
Email_2 convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – azione di nullità – azione di ripetizione indebito oggettivo – eccezione di prescrizione.
Con note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. depositate nelle date 28.02.2025 e 04.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 12.03.2025 il procedimento è stato assunto in decisione, con l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande di parte attrice
L'impresa individuale ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] deducendo di aver concluso con la medesima i seguenti rapporti contrattuali: conto Controparte_1 corrente ordinario n. 19798, sottoscritto in data 29.12.1995 e chiuso in data 31.03.2010; “conto sovvenzione” n. 280068 (della cui natura si dirà infra), sottoscritto in data 29.12.1995 e chiuso in data 31.03.2008.
Con riferimento ai suddetti rapporti contrattuali, parte attrice ha lamentato l'applicazione al contratto di condizioni economiche illegittime, con il conseguente addebito di importi non dovuti.
In particolare, con riferimento ad entrambi i rapporti contrattuali, parte attrice ha formulato le seguenti doglianze: l'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori al tasso legale non espressamente pattuiti in forma scritta;
in subordine, l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale in quanto pattuiti con clausola contrattuale c.d. uso piazza, considerata indeterminata;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori;
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
l'illegittima contabilizzazione dei movimenti con c.d. valute fittizie. In subordine, parte attrice ha contestato l'applicazione di tassi di interesse usurari, contrari alle prescrizioni della legge n. 108/1996.
Sulla scorta di una perizia tecnico-contabile prodotta, parte attrice ha dunque quantificato le somme indebitamente applicate dL'istituto di credito durante il rapporto contrattuale e ha rideterminato il saldo dei rapporti nei seguenti termini: contratto di conto corrente n. 19798, saldo a credito per il correntista di euro 365.809,79; contratto “conto sovvenzione” n. 280068, saldo a credito per il correntista di euro 509.144,87.
Con riferimento L'applicazione ai due rapporti contrattuali di tassi di interesse usurari
(doglianza sollevata in via subordinata) parte attrice ha quantificato (alle pp.
4-5 dell'atto di citazione) le somme indebitamente corrisposte in euro 203.564.41 per quanto riguarda il rapporto di conto corrente ordinario n. 19798 e in euro 329.947,99 per quanto riguarda il rapporto di “conto sovvenzione” n. 280068) (si osserva che a p. 5 dell'atto di citazione, si trova la seguente specificazione: “nell'ipotesi di rettifica in applicazione dei criteri previsti nella sentenza della
Cassazione penale n. 12028/2010, emerge una differenza del saldo a credito dell'PR correntista di ben € 519.323,05 tra interessi passivi, attivi e oneri non calcolati in maniera conforme dalla Banca, di cui € 384.759,27 di solo superamento del tasso soglia antiusura”).
Parte attrice in via istruttoria ha chiesto disporsi c.t.u. contabile al fine di determinare il saldo reale dei due rapporti contrattuali – epurati dagli addebiti illegittimi – e, dunque, la somma da ripetere in proprio favore;
infine, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) ritenere e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 19798 e del conto sovvenzione n. 280068 entrambi intestati L'PR , Controparte_2 entrambi stipulati con l'odierna convenuta e, comunque, la Controparte_1 nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 1284 codice civile, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c., di quella di applicazione della commissione di massimo scoperto e di quella di postergazione delle valute sulle rimesse effettuate;
b) ritenere e dichiarare, per contro, che ai citati contratti di conto corrente, in assenza di pattuizione scritta, andavano applicati interessi al tasso legale, senza capitalizzazione, senza applicazione di commissione di massimo scoperto, con imputazione delle rimesse effettuate dapprima al capitale e poi agli interessi;
c) accertare, a mezzo di disponenda consulenza tecnica d'ufficio, della quale si fa espressa richiesta, il reale saldo dei rapporti di conto corrente sopra citati, dalla rispettiva data di apertura al 31/03/2010 o eventualmente successiva per il conto corrente ordinario n. 19798, al 31/08/2008 o eventualmente successiva per il conto corrente sovvenzione n. 280068 con applicazione di interessi al tasso legale e senza alcuna capitalizzazione degli stessi, con applicazione delle corrette valute e senza commissione di massimo scoperto;
d) in via subordinata, ritenere e dichiarare l'illegittimità dei tassi di interessi, trimestralmente determinati, applicati ai citati contratti di conto corrente, per superamento del cd. 'tasso soglia' usura e, per l'effetto, rideterminare, sempre a mezzo di disponenda consulenza tecnica d'ufficio, il reale saldo di ciascuno dei suddetti rapporti senza applicare interessi, per ciascuno dei trimestri in cui il tasso risulti usurario;
e) condannare la al pagamento delle somme accertate ed indebitamente riscosse nei CP_1 confronti di parte attrice e, in ogni caso, al pagamento del rispettivo saldo creditorio risultante, per ciascuno dei conti correnti in esame, scaturente dalla rideterminazione dei relativi saldi operata dal nominando consulente tecnico d'ufficio sulla base delle suddette richieste istruttorie;
f) condannare la al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dL'PR CP_1 individuale , determinati in misura pari al doppio delle somme che Parte_1 saranno accertate quali interessi usurari, in conformità L'insegnamento della Corte di
Cassazione, ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di determinare”.
In data 24.05.2018 si è svolto procedimento di mediazione, con esito negativo per mancata comparizione di BN (documentazione depositata in data 24.05.2018 da parte attrice).
2. Le eccezioni e difese di parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
L'istituto di credito convenuto ha in primo luogo eccepito la natura sostanzialmente unitaria del rapporto contrattuale intercorso con il correntista e la conseguente applicazione al “conto sovvenzioni” n. 280068 (definito anche conto anticipi) delle condizioni economiche previste per il conto corrente ordinario n. 19798.
Con riferimento alle condizioni economiche applicate, l'istituto di credito ha formulato le seguenti deduzioni: legittimità dei tassi di interesse applicati in quanto espressamente sottoscritti dal correntista;
legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto conforme alla disciplina del codice civile sul contratto di conto corrente;
esistenza di un uso normativo in ambito bancario che legittima la capitalizzazione degli interessi;
irripetibilità, ai sensi dell'art. 2034 c.c., delle somme spontaneamente corrisposte dal correntista a titolo di interessi anatocistici;
legittimità della capitalizzazione degli interessi in quanto applicata con modalità di calcolo rispettose delle prescrizioni contenute nell'art. 120 t.u.b. e nella delibera del CICR del 2000 e comunicata mediante pubblicazione in G.U.; legittimità della commissione di massimo scoperto in quanto espressamente pattuita;
carattere generico della doglianza relativa L'applicazione di “valute fittizie”; carattere generico e, comunque, infondato della doglianza relativa L'applicazione di tassi di interesse usurari;
infondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte L'istituto di credito, stante la natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista e la conseguente decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di ripetizione dalla data della loro effettiva esecuzione. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare le Controparte_1 domande attoree perché totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque prescritte”.
3. Svolgimento del processo.
In sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. (versione precedente alle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs. 149/2022), parte attrice, con riferimento L'eccezione di prescrizione sollevata dL'istituto di credito, ha rilevato la previsione di un affidamento in entrambi i rapporti e ha dedotto circa la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dalla data di chiusura del conto.
In sede di memoria ex art.183 co. VI n. 2 c.p.c. l'istituto di credito, al fine di dimostrare l'espressa pattuizione delle condizioni economiche, ha prodotto due contratti (doc. 4 e doc. 5), la cui riconducibilità ai negozi di cui si controverte è stata contestata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c.; inoltre, parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 07.01.2019 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio dal Giudice precedente titolare del procedimento, sui seguenti quesiti:
“rilevato che con riferimento al rapporto n.19798 la banca ha prodotto una lettera contratto sottoscritta in data 18.3.1986, nella quale non risultano indicate le condizioni applicate, ed una successiva lettera contratto sottoscritta in data 4.10.2000 che precisa, invece, le condizioni applicate ivi compresa la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità; ritenuto, invece, che alcun documento contrattuale è stato prodotto con riferimento al rapporto
n.280068; ritenuto, pertanto, necessario disporre ctu al fine di accertare se la convenuta abbia CP_1 percepito somme in eccesso rispetto alle previsioni legali, con riferimento a ciascuno dei contratti indicati in citazione;
ritenuto, in particolare, che occorre procedere – per quanto concerne il rapporto n.19798 - al ricalcolo del saldo del rapporto: 1) muovendo dal saldo risultante dL'estratto conto più risalente tra quelli prodotti dL'attrice senza soluzione di continuità; 2) sostituendo per il periodo compreso tra il 18.3.1986 ed il 4.10.2000 gli interessi applicati dalla banca con quelli legali, eliminando gli effetti della capitalizzazione degli interessi, le cms, le spese, i giorni valuta ed ogni altra voce di spese applicata dalla banca e risultante dagli estratti conto;
3) applicando, con decorrenza dal
4.10.2000 le condizioni tutte previste nel contratto sottoscritto dal correntista e prodotto dalla banca, ivi compresa la capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista a condizioni di reciprocità; il tutto procedendo ad eseguire due ipotesi di calcolo con applicazione del disposto dell'art. 1194 c.c. ovvero senza;
ritenuto, che occorre procedere – per quanto concerne il rapporto n. 280068 - al ricalcolo del saldo del rapporto: 1) muovendo dal saldo risultante dL'estratto conto più risalente tra quelli prodotti dL'attrice senza soluzione di continuità; 2) sostituendo per tutta la durata del rapporto gli interessi applicati dalla banca con quelli legali, eliminando gli effetti della capitalizzazione degli interessi, le cms, le spese, i giorni valuta ed ogni altra voce di spese applicata dalla banca e risultante dagli estratti conto;
rilevato che la banca, contestando l'esistenza di un fido di fatto, ha eccepito la natura solutoria di tutte le rimesse effettuate dal correntista e la conseguente prescrizione di quelle risalenti ad oltre un decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione;
ritenuto che
per pacifica giurisprudenza di questo Tribunale “in mancanza di contratto di apertura di credito, tutte le rimesse affluite sul conto scoperto devono ritenersi di natura solutoria e non ripristinatoria” (v. ord. 3.10.2014, GI dott.ssa Grillo); ritenuto che al fine appare necessario che il nominato CTU – valutando solutorie tutte le rimesse eseguite dal correntista - accerti e quantifichi l'ammontare di quelle prescritte da porre a deconto dell'eventuale credito in favore del correntista. Per tale ragioni il c.t.u. dovrà a) preliminarmente rideterminare il saldo “reale” di ciascuno dei due rapporti applicando i criteri già indicati nei precedenti capoversi;
b) svolta detta operazione - ed ove il saldo di ciascuno dei due conti come rideterminato presenti un credito per il correntista – il c.t.u. quantificherà le rimesse solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); c) rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale di ciascun conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi e dalle spese illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); d) ritenuto che, calcolate le rimesse solutorie, il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando – per ciascuno dei due conti - il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
La relazione di consulenza, integrata a seguito delle osservazioni ritualmente formulate dai consulenti tecnici di parte, è stata depositata in data 02.10.2019.
Con ordinanza emessa in data 11.03.2020, il sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento in data 14.01.2020, ha disposto consulenza tecnica integrativa sul seguente quesito:
“Onera il c.t.u. a chiarire se abbia eseguito i calcoli nel rispetto dei seguenti criteri ed a rettificarli in caso contrario:
Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dL'inizio del rapporto, con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B)
Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo”.
Il c.t.u. ha depositato i chiarimenti richiesti in data 09.05.2020.
Con ordinanza del 20.08.2020 è stata disposta mediazione c.d. delegata ai sensi dell'art. 5 co. II del d.lgs. 28/2010, ratione temporis vigente;
il tentativo di mediazione si è concluso negativamente, come da verbale depositato in atti da parte attrice in data 26.10.2020.
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 12.03.2025 il giudizio è stato posto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Motivi della decisione Così ricostruiti l'iter processuale e le domande ed eccezioni formulate dalle parti, le domande attoree devono trovare parziale accoglimento, per i motivi che seguono.
4.1. La qualificazione giuridica dei contratti azionati in giudizio
Prima di analizzare il merito delle questioni oggetto del giudizio è opportuno chiarire la corretta qualificazione giuridica dei due rapporti contrattuali dedotti in causa.
È pacifico, anche perché non oggetto di specifica contestazione tra le parti, che il contratto n.
19798 deve essere qualificato come contratto di conto corrente bancario ai sensi dell'art. 1852 c.c.
Il rapporto contrattuale indicato al n. 280068, al di là del nome iuris dato dalle parti e risultante dagli estratti conto (“conto sovvenzioni), deve essere qualificato come un mero conto tecnico e, precisamente, un conto anticipi.
Nella prassi bancaria, in base alla regolazione dei rapporti prescelta dalle parti, il conto anticipi può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del conto anticipi rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi (sul punto, anche relativamente al necessario vaglio preliminare che deve svolgere il giudice di merito al fine di accertare le somme a debito o a credito del correntista, si veda Cass. civ., Sez. I, ord. n.
14321 del 05.05.2022).
Nel caso in questione, il contratto n. 280068 è giuridicamente inscindibile dal conto corrente di corrispondenza;
tale circostanza emerge dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dagli estratti conto, dai quali emerge il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali, posto che le operazioni di anticipazione risultano regolate mediante il conto ordinario di corrispondenza. Emerge infatti dL'analisi degli estratti conto prodotti in giudizio da parte attrice in allegato alle memorie
183, co VI, n. 2 c.p.c. il giroconto delle competenze, maturate sul conto corrente anticipi, sul conto corrente bancario., secondo quanto chiarito dal c.t.u. Per una migliore intelligenza della controversia si precisa che, in casi del genere, il conto anticipi, quando gode di autonoma contabilizzazione e contemporanea regolazione parziale delle proprie poste sul distinto conto corrente bancario ordinario, ha tendenzialmente saldo negativo;
è, quindi, solo un rapporto in cui vengono annotate con segno negativo le anticipazioni di volta in volta effettuate e successivamente i relativi rientri, oltre che liquidati gli interessi passivi da addebitare sul separato conto corrente ordinario.
4.2. L'azione di nullità: la forma scritta e la clausola c.d. usi su piazza
Tanto chiarito, può passarsi al vaglio delle doglianze formulate da parte attrice circa i due rapporti contruttuali, prendendo le mosse dalle domande di accertamento della nullità.
B.N.L. con riferimento al rapporto n. 19798 ha prodotto: una lettera contratto sottoscritta in data
18.03.1986, nella quale, per quanto attiene alle condizioni economiche applicate, è previsto un generale rinvio alle “condizioni d'uso” (doc. 4, prodotto da parte convenuta in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 2, c.p.c.); una successiva lettera contratto sottoscritta in data 04.10.2000 che precisa, invece, le condizioni applicate, ivi compresa la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità.
Invece, con riferimento al rapporto n. 280068, nessun documento contrattuale è stato prodotto.
Non risulta dirimente, ai fini della decisione, vagliare la censura di parte attrice relativa alla non riconducibilità del contratto del 1986 prodotto da B.N.L. quale doc. 4 al rapporto in esame, trattandosi, in ogni caso, di contratto contenente condizioni nulle per indeterminatezza.
Infatti, in tema di contratti bancari, la sanzione della nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi è stata stabilita per la prima volta L'art. 4 della legge n. 154/1992 (legge sulla trasparenza bancaria). L'articolo in questione ha disposto che “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.
3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle”.
L'art. 5 della legge n. 154/1992 ha individuato, invece, il tasso sostitutivo applicabile in ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, stabilendo in particolare quanto segue: “Nelle ipotesi di nullità di cui L'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”. Entrambe le norme citate sono state abrogate dL'art. 161 del d.lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 del medesimo t.u.b., il quale dispone: “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia” (il testo riportato è quello vigente, con l'esclusione del co. V, abrogato dal d.lgs. 141/2010, quale modificato dal d.lgs. 218/2010).
Entrambe le norme richiamate non sono retroattive: con riferimento ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992 non sussiste, dunque, l'obbligo di forma scritta a pena di nullità, sebbene l'applicazione di interessi ultralegali deve comunque essere pattuita per iscritto ai sensi dell'art. 1284 co. III c.c. (norma imperativa) e, in ogni caso, deve essere fornita prova della pattuizione di ogni costo o onere.
Nel caso di specie, il contratto del 18.03.1986 in atti contiene la clausola c.d. usi su piazza, che prevede, per la determinazione della disciplina del contratto mediante generico riferimento alle
“condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” Tale clausola va ritenuta nulla, in quanto, anche non ritenendo in tutto o in parte applicabili, ratione temporis, la l. 154/1992
e l'art. 117 t.u.b., nei termini suddetti, sussiste comunque un'invalidità per inderminatezza. Si ritiene a tale rigurdo doversi condividere il costante orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ. Sez. I, 23.09.2002 n. 13823), alla stregua del quale, pur ammettendosi in via generale che il requisito della determinatezza del saggio possa essere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo a criteri o elementi estrinseci obiettivamente individuabili, va invece considerata illegittima la clausola di rinvio, per la determinazione numerica del saggio di interessi contrattualmente adottato, alle condizioni usualmente praticate sulla piazza. Ciò in quanto una determinazione per relationem può considerarsi valida ed univoca solo se coordinata con l'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza, e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento, con possibilità di successive valutazioni discrezionali da parte della banca (si vedano, ex multis, Cass. civ., nn. 5675/01, 9465/00 e
4696/2008). Non appaiono idonei a soddisfare tali requisiti di determinatezza gli accordi di cartello, spesso richiamati a sostegno del contrario orientamento per lungo tempo espresso dalla Suprema
Corte, in quanto i medesimi non integrano un parametro centralizzato e vincolante, limitandosi le rilevazioni effettuate e diffuse dL'A.B.I. e dalla Banca d'Italia a recepire i tassi mediamente applicati dagli istituti di credito;
di conseguenza, prendendo in considerazioni tali accordi, i tassi variano da piazza a piazza e da cliente a cliente, senza assicurare quel grado di certezza imposto dal requisito della “determinatezza o determinabilità” contemplato dL'art. 1346 c.c. e dL'art. 117
t.u.b.
Per tali ragioni, la previsione del tasso di interesse mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente su piazza contenuta nel contratto del 18.03.1986 in atti deve dichiararsi nulla. Ai sensi dell'art. 1419 co. II c.c. la nullità della singola clausola del contratto comporta la sua sostituzione con la disciplina prevista da norme imperative e quindi con l'applicazione degli interessi legali prevista al terzo comma dell'art. 1284 c.c.. (sul punto, ex multis, Cass. civ. Sez. I, sent. 21.12.2005,
n. 28302).
Diversa è la situazione del rapporto di conto corrente a decorrere dal 04.10.2000, data in cui è stato concluso il secondo contratto prodotto in atti, avete forma scritta.
Per quanto concerne il distinto rapporto n. 280068, deve essere, invece, dichiarata la nullità integrale del contratto, attesa la mancata produzione in giudizio di contratto in forma scritta.
Sulla base delle suddette conclusioni, il ricalcolo richiesto da parte attrice va eseguito applicando i soli interessi legali per il conto corrente nel periodo 18.03.1984-03.10.2000 e per l'intero periodo con riferimento al conto anticipi, mentre, per il solo conto corrente, devono trovare applicazione le pattuizioni negoziali espresse con riferimento al periodo a decorrere dal 04.10.2000.
4.3. Sugli estratti conto chiarito sulle condizioni applicabili, deve rilevarsi che l'incompletezza degli estratti CP_3 estratti conto prodotti dalla parte attrice produce effetti sul ricalcolo del saldo del conto.
Infatti, è onere del correntista attore produrre tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in mancanza, il conteggio deve, quindi, essere svolto a partire dal più risalente estratto conto a partire dal quale i successivi siano continui, in quanto, in tale caso, la mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia, tra le tante, a Corte appello
Catania, Sez. I, 03.08.2020, n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito o, come nel caso di specie, per l'accertamento è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, ex multis,
Corte appello Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto, a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura (o, nel caso di specie, sino al momento della domanda, trattandosi di azione di mero accertamento), sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto).
Di conseguenza, nel caso di specie il c.t.u. correttamente ha esaminato il periodo 01.01.1996-
31.03.2008, l'unico rispetto al quale gli estratti conto risultano continui (come da relazione integrativa del 09.05.2020, depositata a seguito dell'ordinanza di data 11.03.2020).
4.4. Sulla capitalizzazione degli interessi Quanto alla questione della capitalizzazione degli interessi, va ricordato come la Corte di
Cassazione, con un orientamento inaugurato dalla sentenza n. 2374/99, successivamente espresso nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/2004 e seguito dalla giurisprudenza successiva, ha ritenuto la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi. Infatti, la Suprema Corte, con un significativo revirement rispetto L'orientamento precedente, ha affermato che le clausole di tale tipo non sono mai state rispondenti ad uno uso normativo, bensì ad un semplice uso negoziale. Di conseguenza, esse appaiono in contrasto con il principio imperativo contenuto nell'art. 1283 c.c., a tenore del quale l'anatocismo è vietato “in mancanza di usi contrari”, intendendosi per tali, per opinione pressoché unanime, gli usi normativi.
Specificamente, posto che gli usi normativi sono dati dalla ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio (in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico), il requisito non ricorre nel caso di anatocismo bancario, in quanto le clausole di capitalizzazione degli interessi sono state reiteratamente accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a norme o principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché usualmente inserite nei contratti relativi a servizi bancari, insuscettibili di negoziazione individuale. Per tale motivo, nessuna valida deroga al divieto generale di cui L'art. 1283 c.c. può affermarsi esistente sulla base dell'uso consistente nell'inserzione delle clausole di capitalizzazione nei contratti di conto corrente.
Su questa consolidata ricostruzione si innesta la previsione dell'art. 25 co. II d. lgs. 342/1999, che, introducendo un nuovo comma L'art. 120 d. lgs. 385/1993 (t.u.b.), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito e risparmio
(delibera intervenuta il 09.02.2000), le modalità ed i criteri di produzione di interessi su interessi (da sommarsi al capitale), maturati nell'esercizio dell'attività bancaria. Tale delibera ha previsto la validità delle clausole inserite nei contratti conclusi a partire da giorno 01.07.2000 se è stabilita la stessa periodicità per il conteggio dei saldi passivi e di quelli attivi.
Alla luce di tale delibera, deve rilevarsi che nel caso in esame la prima pattuizione valida (per i motivi suddetti) è quella contenuta nel contratto del 04.10.2000, con previsione dell'anatocismo a condizione di reciprocità; di conseguenza, gli interessi sono stati capitalizzati nel conteggio solo con riferimento a tale periodo.
4.5. Sulla censura di usurarietà
Passando L'esame delle doglianze formulate da parte attrice ex l. 108/1996, nessuna verifica è stata demandata al consulente in punto di superamento del tasso usurario, in quanto l'eccezionerisulta essere generica e carente sotto il profilo probatorio. Per un verso, alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione – che ha modificato un orientamento già fatto proprio da Cass. civ., Sezioni unite, n. 9441/2009 e Sez. III, nn. 8752/2001 e
2543/2019, nonché da significativa giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio – la mancata produzione in atti dei decreti ministeriali contenenti la rilevazione dei tassi medi e la fissazione dei tassi soglia ai sensi della l. 108/1996 non preclude l'esame della censura di superamento del tasso soglia, posto che a tali D.M. va riconosciuta la natura di norme giuridiche, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio iura novit curia e non quello dispositivo (ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, 29.11.2022, n. 35102). In ogni caso, parte attrice ha, quantomeno parzialmente, prodotto in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., i D.M. di riferimento contenenti i tassi soglia.
Tuttavia, in applicazione dei principi ricavabili dL'articolo 2697 c.c., l'onere probatorio si atteggia nel senso che è il debitore che intende far valere la natura usuraria dei tassi a dover prospettare e provare il tipo contrattuale, la clausola negoziale in cui è previsto il tasso sopra soglia ed il superamento (nel caso di specie, va altresì tenuto conto che il contraente è un'impresa e non un consumatore).
Sul punto, l'opponente ha censurato genericamente il carattere usurario dei tassi applicati, senza individuare gli elementi costitutivi della pretesa, con la conseguenza che il motivo di opposizione deve essere rigettato.
Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dL'attore in relazione alla dedotta applicazione di tassi usurari.
4.6. Le ulteriori doglianze e il ricalcolo dei saldi dei conti
Facendo applicazione dei superiori principi, il c.t.u. ha ricostruito i saldi dei due conti in esame, L'esito di una relazione di c.t.u. i cui esiti devono essere condivisi, essendo stata svolta sulla base della documentazione in atti e del mandato conferito e con chiara enunciazione delle regole della scienza contabile applicate.
Il c.t.u. ha dunque applicato i soli interessi legali per l'intero rapporto di conto anticipi (p. 5 della relazione e relativo allegato n. 3) e per il conto corrente sino al 03.10.2000; ha invece applicato le condizioni convenzionali per il conto corrente a partire dal 04.10.2000. Per i motivi suddetti relativi L'omessa produzione di estratti conto integrali, il ricalcolo è stato eseguito solo con riferimento al periodo per cui gli estratti conto sono completi (01.01.1996-31.03.2008).
Per il periodo rispetto al quale si riscontrano pattuizioni contrattuali scritte, è stata mantenuta la antergazione e postergazione delle valute (p. 3 della relazione di c.t.u.), riscontrandosi sul punto il carattere generico della doglianza attorea: l'attore non ha neanche indicato rispetto a quali operazioni B.N.L. avrebbe lucrato tramite l'antergazione o la postergazione sugli interessi e, comunque, dal contratto sottoscritto in data 04.10.2000 emerge l'espressa determinazione dei giorni valuta.
Parimenti deve ritenersi generica l'eccezione sollevata in ordine alla mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Sul punto, deve ricordarsi che la commissione di massimo scoperto, secondo la definizione contenuta nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia, costituisce il “corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato periodo di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”.
Poiché dagli istituti creditizi la commissione di massimo scoperto è stata, nel tempo, applicata come corrispettivo autonomo rispetto agli interessi calcolati sulle somme affidate o, altresì, come remunerazione alla pari degli stessi interessi passivi, la giurisprudenza si è orientata nel senso di una necessaria esplicitazione contrattuale delle sue caratteristiche essenziali, ovverosia l'indicazione della percentuale da applicare, la somma sulla quale venga applicata, la periodicità di calcolo;
la mancanza di tali informazioni essenziali determina, pertanto, una nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 c.c. (ex multis Cass. civ., nn. 870/2006 e 11772/2002; nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 20.06.2015; Trib. Bari, 28.07.2015; Trib. Verona,
27.03.2015; Trib. Bari 24.04.2014, Trib. Reggio Emilia, 23.04.2014).
Il legislatore è intervenuto sul tema con il d.l. n.185/2008 successivamente convertito con modificazioni nella l. del 29.01.2009, ha di fatto abolito la c.m.s. –la cui nullità per mancanza di causa rispetto agli interessi corrispettivi era frequentemente affermata dalla giurisprudenza – introducendo la nuova figura della commissione sull'accordato, da applicarsi, ove sussista un'apertura di credito, in maniera omnicomprensiva;
tale commissione viene calcolata in maniera proporzionata rispetto alla somma messa a disposizione del cliente, ma tale disciplina, ratione temporis (tenuto conto del periodo oggetto del ricalcolo) non viene in considerazione nel caso in esame.
Nell'ipotesi di specie, le commissioni sono state dunque inserite nel conteggio, relativamente al solo conto corrente e per il periodo sopra considerato, in quanto pattuite per iscritto.
A tal proposito, anche al fine di superare le osservazioni formulate dL'istituto di credito, è opportuno precisare che, posto il collegamento negoziale rilevato in precedenza in forza del quale le compentenze maturate sul contratto n. 280068 venivano addebitate sul contratto di conto corrente n.
19786, il consulente ai fini del calcolo del saldo reale del conto n. 280068 non ha considerato le voci non pattuite per iscritto. Al contrario, le stesse sono state considerate, e puntualmente espunte, nella ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 19786 (si rinvia alle pp.
4-5 della relazione).
4.7. Prescrizione e imputazione ai sensi dell'art. 1194 c.c.
I conteggi devono altresì tener conto dell'eccezione di prescrizione dell'azione con riferimento agli interessi e alle rimesse solutorie effettuate nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione in giudizio, formulata dL'istituto convenuto
L'eccezione merita accoglimento. Infatti, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24418/2000, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta L'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca, che non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Sulla base di tali principi, è dunque necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, poiché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui L'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
Sull'onere della prova sono intervenute le Sezioni unite, che, con la pronuncia n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. I predetti principi sono stati di recente confermati dalla sentenza n. 2660/19 della Suprema Corte: “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (si veda anche Cass. civ., n. 15895/19).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sarebbe stato onere del correntista produrre la documentazione contabile atta a dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e, non essendo stata depositata tale documentazione e, anzi, risultando i conti costantemente privi di affidamento, nei termini suddetti
(ordinanza del 07.01.2019), deve essere accolta l'eccezione di prescrizione;
conseguentemente devono essere esclusi, ai fini della domanda di ripetizione d'indebito, tutti i versamenti effettuati anteriormente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione.
Per quanto riguarda la questione dell'applicabilità dell'art. 1194 c.c., deve farsi riferimento L'ipotesi di calcolo operata con applicazione della norma, in quanto i pagamenti operati sui rapporti in esame costituiscono, nei termini suddetti, rimesse solutorie, trattandosi di contratti senza apertura di credito.
In linea generale, sia la giurisprudenza della Suprema Corte sia quella di merito ritengono che la disposizione citata, secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e dell'esigibilità del credito per capitale e del credito per interessi e spese, con la conseguenza che il debitore non può dirsi soggetto al divieto in esame fino a quando il credito sia incerto, non liquido e non esigibile. Inoltre, è costantemente affermato anche che i saldi passivi in corso di rapporto, prima della sua chiusura, non possono qualificarsi debiti liquidi ed esigibili dalla banca (considerata la struttura unitaria del rapporto di conto corrente, che rende un credito certo, liquido ed esigibile solo alla chiusura del conto): l'istituto non può quindi imputare prima agli interessi contabilizzati nel corso del rapporto quelle rimesse ripristinatorie via via effettuate sul conto del cliente.
Diversa è la ricostruzione in caso di rimesse di natura solutoria, come nel caso in esame (conti non affidati); infatti, come affermato, ex multis, da Cass. civ., Sez. I, 15.02.2021, ordinanza n. 3858
(analogamente Corte appello Lecce, Sez. I, 27.07.2022, n. 860), nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi previsto dL'art. 1194 co. II c.c. trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria, in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (iter motivazionale analogo a quello seguito da Cass. civ., Sez. un., n. 24418/2010, che, in tema di prescrizione, fa leva sulla natura di pagamento delle rimesse solutorie).
DL'applicazione dei suddetti principi deriva che, tra le ipotesi di calcolo prospettate dal c.t.u., che testualmente di seguito si riportano (p. 10 della relazione), va preferita quella con applicazione dell'art. 1194 c.c.:
4.8. Sull'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c.
Si osserva, infine, che non può essere condivisa la prospettazione relativa al carattere di obbligazione naturale dell'obbligo di pagamento degli interessi ultralegali, con conseguente impossibilità della ripetizione ex art. 2034 c.c. Infatti, sebbene debba riconoscersi l'esistenza di un'impostazione tradizionale secondo la quale il pagamento di interessi in misura eccedente tasso legale costituirebbe adempimento di un'obbligazione naturale, in quanto effettuato in conformità di doveri sociali morali e sociali (con conseguente irripetibilità della somma pagata), tale tesi non può più essere condivisa.
In un contesto storico e sociale in cui il pagamento degli interessi ultralegali o capitalizzati viene operato dal cliente non spontaneamente, bensì in virtù dell'obbligo di adeguarsi alle condizioni stabilite dagli istituti bancari onde poter accedere ai servizi di conto corrente e apertura di credito, viene a mancare nei pagamenti in parola l'essenziale requisito della spontaneità dell'atto. Può richiamarsi a questo proposito, ex multis, la motivazione di Cass. civ., Sez. II, n. 819/2000, nella quale la Corte ha affermato che, ove si sia in presenza di pagamenti effettuati dal debitore in conto del proprio debito in difetto di una pattuizione d'interessi superiori alla misura legale validamente stipulata ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c.c., i pagamenti stessi, ove manchi la prova della loro imputazione in tutto od in parte ad interessi in misura superiore alla legale per espressa volontà del debitore, non possono ricevere imputazione siffatta ad autonoma iniziativa del creditore;
ciò in quanto, non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o semplice, la spontaneità del pagamento da parte del debitore in conto di interessi superiori alla misura legale deve risultare, come per l'adempimento ad ogni tipo d'obbligazione naturale, dL'adeguato accertamento di un suo comportamento idoneo a dimostrare in modo inequivoco la volontà d'adempiere ad uno dei doveri, tipici ed atipici, presi in considerazione dL'art. 2034 c.c., piuttosto che alla diversa obbligazione ordinaria validamente contratta ed alle obbligazioni legali accessorie (in ipotesi nulle, come nel caso di specie). Diversamente argomentando, sarebbe consentito a qualsiasi creditore ricevere pagamenti di interessi extralegali o indebitamente capitalizzati in contrasto con la vigente normativa in materia bancaria.
Per tali ragioni, non può dirsi che il pagamento di interessi ultralegali da parte del correntista costituisca adempimento di obbligazione naturale e, di conseguenza, la regola della soluti retentio non può trovare applicazione.
5. Statuizioni finali e sulle spese.
In conclusione, con riferimento al contratto n. 19798, limitatamente al periodo contrattuale che va dal momento della sottoscrizione in data 18.03.1986 al 03.10.2000, la clausola contrattuale di rinvio alle condizioni d'uso deve essere dichiarata nulla. Per quanto concerne il rapporto n. 280068, deve essere dichiarata la nullità del contratto per mancanza di forma scritta. Le ulteriori domande di accertamento della nullità dei contratti in esame proposte da parte attrice devono essere rigettate. Di conseguenza, sulla scorta delle ricostruzioni contabili operate dal c.t.u., deve accertarsi che il saldo del conto corrente n. 19798, tenuto conto della prescrizione e dell'art. 1194 c.c., è pari ad euro
430.755,33 a favore dell'impresa correntista, mentre per il conto sovvenzioni/anticipi n. 2800068 il saldo è di euro 335.843,34 a debito del correntista (saldi alla data 31.03.2008). Sulla base di tali dati, deve essere condannata alla restituzione di euro 94.911,99 (somma risultante dalla CP_4 differenza del saldo dei due rapporti) oltre agli interessi convenzionali, così come disciplinati dL'art. 2033 c.c., decorrenti dalla data della domanda (08.03.2018, data di notifica dell'atto di citazione).
Le spese devono essere poste a carico di parte convenuta, risultata in larga parte soccombente, in quanto, malgrado il parziale rigetto delle domande di nullità formulata da parte attrice, complessivamente la parte correntista ha conseguito il bene della vita, ottenendo una parziale declaratoria di nullità (sulla maggior parte delle invalidità dedotte) e l'accertamento di un credito a suo favore (sull'esigenza di operare una valutazione complessiva al fine di individuare la parte
“maggiormente soccombente” ai fini delle spese si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 13.11.2023,
n. 31444). Le spese vengono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore per cui la domanda è stata accolta, dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 22.03.2021, vengono anch'esse poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta deve inoltre essere rigettata, essendo la medesima rimasta soccombente. deve infine essere condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente CP_4 al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis co. II d.l.gs 28/2010, non essendo comparsa dinanzi al mediatore L'incontro del 24.05.2018, malgrado conoscenza del procedimento (si veda il verbale in atti, depositato da parte attrice in pari data).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4779/2012, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, così decide:
- dichiara la nullità integrale del contratto di conto corrente n. 280068 concluso tra e Parte_1 Controparte_5
- dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 19798 concluso tra e limitatamente alla Parte_1 Controparte_5 clausola che prevede il rinvio alle condizioni praticate su piazza;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da
[...] e le ulteriori domande formulate da parte attrice;
Parte_1
- accerta che, alla data del 31.03.2028, il saldo del conto corrente n. 19798 è pari ad euro 430.755,33 a favore di , e che il saldo del conto Parte_1 sovvenzioni/anticipi n. 2800068 alla stessa data è di euro 335.843,34 a debito di Parte_1
; Parte_1
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
euro 94.911,99, oltre interessi convenzionali dalla data 08.03.2018;
[...]
- condanna a corrispondere a Controparte_5 Parte_1
euro 14.103,00, oltre interessi a decorrere dL'08.03.2018;
[...]
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 22.03.2021 definitivamente a carico di Controparte_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
[...]
- condanna al pagamento di una somma di importo Controparte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis co. II d.l.gs 28/2010.
Catania, 02/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone