Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ezio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4038/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 10/07/1950 (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
da , n. a ACI CASTELLO (CT) il 14/11/1963, (C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappr. e dif. dall'avv. COLOMBO ANTONIO, presso il cui studio legale in Catania
Piazza Roma, 9 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 23.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 18/09/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aci
Castello il 02.03.1982 e dal quale sono nate le figlie , nata il [...] Persona_1
e nata l'[...], entrambe divenute maggiorenni ed Persona_2
economicamente indipendenti, per come dichiarato in seno al ricorso.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 23.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 12.07.2013.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio relative agli aspetti economici e patrimoniali, le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni: “dichiarare equa quale una tantum a titolo di assegno divorzile, l'obbligo che
assume con la sottoscrizione del presente ricorso il sig. a traferire, a Parte_1
titolo di assegno divorzile, una tantum ed in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. via Acicastello n.91 piano3-4 int. 13 sc.B indicato in NCEU al foglio 5 p.lla 534 sub 31
ctg.A/2 cl.2 e garage pertinenziale indicato in NCEU al foglio 5 p.lla 534 e sub.7 ctg. C/6
• le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è elemento funzionale ed
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale per cui si invoca l'esenzione
dell'art. 19 L. 74/87. L'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato innanzi al Notaio
scelto dalla sig.ra a cure e spese del sig. entro il termine di giorni trenta Pt_2 Pt_1
dalla data di emissione della sentenza e costituisce contributo in un'unica soluzione vita
natural durante, di e verrà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque Parte_2
pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e
comunque al vincolo matrimoniale.”
Il collegio prende atto, quindi, degli accordi economici raggiunti tra le parti come sopra meglio specificati, i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aci Astello il 23.09.1982 tra Pt_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2
dello stato civile del Comune di Aci Castello (CT), dell'anno 1982, al n. 47, della parte 2 seri A, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
10/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Mariaconcetta Gennaro
Massimo Escher 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'immobile per civile abitazione ubicato in Acicastello alla