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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 831/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FINIZIO Parte_1 C.F._1
MASSIMO ( ) VIA COSTANTINOPOLI 9 66026 ORTONA, elettivamente C.F._2 domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), contumaci C.F._4
CONVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha convenuto in giudizio la ex Parte_1 coniuge ed il figlio esponendo di essere tenuto al Controparte_1 Controparte_2 versamento di un assegno di mantenimento nei confronti del figlio, pari ad € 100,00 mensili, come da decreto di questo tribunale del 27/9/2005.
Secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbero intervenute sopravvenienze idonee alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore dello stesso, il quale ha raggiunto un'età di 45 anni ed è economicamente indipendente, avendo un reddito di lavoro subordinato pari a circa € 17.000,00 annui.
Regolarmente intimati, i resistenti non si sono costituiti.
La domanda di revoca dell'assegno è fondata.
Come è noto, il dovere al mantenimento dei figli fonda le sue basi nell'art. 30 della Costituzione e negli artt. 147 e ss. c.c.
Il dovere al mantenimento dei figli ha poi assunto connotati nuovi sin dalla riforma di cui alla L. n.
54/2006, che con l'art. 155 quinquies c.c., ha dettato una disposizione ad hoc in favore dei maggiorenni. La norma, abrogata dal D. Lgs. n. 154/2013, è stata trasposta nell'art. 337-septies, con la conseguenza che oggi sussistono modalità diverse per l'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio, a seconda che sia un minore (art. 337-ter) o un maggiorenne non indipendente economicamente (art. 337-septies).
Prevede ora l'art. 337-septies c.c., comma 1, che il Giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del pagina 2 di 4 14/08/2020); quindi, “la cessazione dell'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze”
(Cassazione civile , sez. I , 22/03/2012 , n. 4555). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass. Sent. n.
12123/2024).
Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “il figlio maggiorenne si presume versi in colpevole inerzia, che osta alla prosecuzione del suo mantenimento a carico dei genitori, ove abbia raggiunto l'età di anni trenta, abbia concluso il proprio percorso di studi interrotto con la scuola dell'obbligo ed abbia declinato di presentarsi a colloqui di lavoro (cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere, sent. n. 871/2020).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate,
l'obbligo del mantenimento da parte del padre può, allo stato, dichiararsi cessato, in quanto il beneficiario ha raggiunto l'età di 45 anni, e risulta avere un reddito di circa 18.000 euro annui (cfr. dichiarazione dei redditi di cui all'allegato 5 al ricorso).
Tuttavia, tenuto conto del fatto che non è stata tentata una conciliazione stragiudiziale con le controparti (che avrebbe potuto portare al deposito di un ricorso congiunto), e tenuto conto della mancata opposizione dei resistenti, le spese possono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il tribunale, in accoglimento del ricorso, revoca l'obbligo del ricorrente di versamento dell'assegno di €
100,00 mensili per il mantenimento del figlio , con decorrenza dal deposito del Controparte_2 ricorso;
dichiara non ripetibili le spese processuali.
pagina 3 di 4 Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore dott. Francesco GRASSI
Il Presidente dott. Gianluca FALCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 831/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FINIZIO Parte_1 C.F._1
MASSIMO ( ) VIA COSTANTINOPOLI 9 66026 ORTONA, elettivamente C.F._2 domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), contumaci C.F._4
CONVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha convenuto in giudizio la ex Parte_1 coniuge ed il figlio esponendo di essere tenuto al Controparte_1 Controparte_2 versamento di un assegno di mantenimento nei confronti del figlio, pari ad € 100,00 mensili, come da decreto di questo tribunale del 27/9/2005.
Secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbero intervenute sopravvenienze idonee alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore dello stesso, il quale ha raggiunto un'età di 45 anni ed è economicamente indipendente, avendo un reddito di lavoro subordinato pari a circa € 17.000,00 annui.
Regolarmente intimati, i resistenti non si sono costituiti.
La domanda di revoca dell'assegno è fondata.
Come è noto, il dovere al mantenimento dei figli fonda le sue basi nell'art. 30 della Costituzione e negli artt. 147 e ss. c.c.
Il dovere al mantenimento dei figli ha poi assunto connotati nuovi sin dalla riforma di cui alla L. n.
54/2006, che con l'art. 155 quinquies c.c., ha dettato una disposizione ad hoc in favore dei maggiorenni. La norma, abrogata dal D. Lgs. n. 154/2013, è stata trasposta nell'art. 337-septies, con la conseguenza che oggi sussistono modalità diverse per l'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio, a seconda che sia un minore (art. 337-ter) o un maggiorenne non indipendente economicamente (art. 337-septies).
Prevede ora l'art. 337-septies c.c., comma 1, che il Giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del pagina 2 di 4 14/08/2020); quindi, “la cessazione dell'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze”
(Cassazione civile , sez. I , 22/03/2012 , n. 4555). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass. Sent. n.
12123/2024).
Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “il figlio maggiorenne si presume versi in colpevole inerzia, che osta alla prosecuzione del suo mantenimento a carico dei genitori, ove abbia raggiunto l'età di anni trenta, abbia concluso il proprio percorso di studi interrotto con la scuola dell'obbligo ed abbia declinato di presentarsi a colloqui di lavoro (cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere, sent. n. 871/2020).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate,
l'obbligo del mantenimento da parte del padre può, allo stato, dichiararsi cessato, in quanto il beneficiario ha raggiunto l'età di 45 anni, e risulta avere un reddito di circa 18.000 euro annui (cfr. dichiarazione dei redditi di cui all'allegato 5 al ricorso).
Tuttavia, tenuto conto del fatto che non è stata tentata una conciliazione stragiudiziale con le controparti (che avrebbe potuto portare al deposito di un ricorso congiunto), e tenuto conto della mancata opposizione dei resistenti, le spese possono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il tribunale, in accoglimento del ricorso, revoca l'obbligo del ricorrente di versamento dell'assegno di €
100,00 mensili per il mantenimento del figlio , con decorrenza dal deposito del Controparte_2 ricorso;
dichiara non ripetibili le spese processuali.
pagina 3 di 4 Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore dott. Francesco GRASSI
Il Presidente dott. Gianluca FALCO
pagina 4 di 4