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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/08/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 554 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato GAUDIO PIERPAOLO Parte_1
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avvocato SANTUCCIO CESARE
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
[...]
TERZO - CONTUMACE CP_3
Oggetto: opposizione all'esecuzione esattoriale – fase di merito
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio di opposizione da Parte_1 lei incardinato, quanto alla prodromica fase cautelare, davanti al GE avverso il pignoramento esattoriale in suo danno effettuato dall' mediante sottoposizione a vincolo della somma di euro CP_4
7.087,26 presso il terzo datore di lavoro sulla base di sei cartelle esattoriali portanti crediti di varia natura (nn. 03420120013565935000, 03420120020916066000, 03420130005354018000,
03420140024015053000, 03420140044613644000, 03420150003984654000,
03420170001402149000, 03420220022996050000, 03420220028666424000,
03420220031522837000) e dall'avviso di addebito n. 33420220004319419000.
L'opponente, dato preliminarmente atto del rigetto della sospensiva da parte del primo Giudice in ragione dell'intervenuto pagamento da parte del terzo delle somme pignorate, ha, in particolare, dedotto che: 1) le cartelle n. 03420130005354018000 e n. 03420140024015053 000 erano state annullate dal Giudice di Pace di Cosenza con sentenze definitive;
2) le cartelle di pagamento
03420120020916066000 e 03420170001402149 erano state, a loro volta, impugnate innanzi al
Giudice di Pace di Cosenza in ragione della ritenuta prescrizione dei crediti da esse rispettivamente portati;
3) le cartelle di pagamento nn. 03420120020916066000, 03420130005354018000,
03420140024015053000, 03420120013565935000, 03420140044613644000, 03420150003984654
000 dovevano ritenersi “stralciate” ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021; 4) la cartella di pagamento n. 03420220031522837000 e l'avviso di addebito n. 33420220004319419 000 non erano stati a lei notificati.
La ha, infine, eccepito l'inesistenza del diritto di procedere ad espropriazione forzata da parte Pt_1 del creditore per violazione dell'art. 50, commi 1 e 2 DPR 602/1973 ed infine la nullità del pignoramento opposto per vizio di motivazione, essendo stati in esso indicati, senza alcuna altra specificazione, solo il numero delle cartelle esattoriali e dell'avviso di addebito e la data della relativa notifica.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di “accertare e dichiarare la nullità del pignoramento n.
03484202300002448001 opposto per l'illegittimità di quanto preteso in ordine alle cartelle esattoriali nn. 03420130005354018 000 (importo dichiarato prescritto € 322,83),
03420140024015053 000 (importo dichiarato prescritto € 309,30), 03420170001402149 000
(importo dichiarato prescritto € 541,97) e 03420120020916066 000 (importo dichiarato prescritto €
304,75) i cui crediti sono stati dichiarati prescritti dal Giudice di Pace di Cosenza con le sentenze n.
160/2023, 159/2023, 1129/2023 e 992/2024 passate in giudicato, nonché ridurre il medesimo pignoramento sulla base degli importi dichiarati prescritti ed accertare il relativo diritto di parte istante ad ottenere la ripetizione della somma di € 1.478,85 versata dal terzo pignorato. Col favore delle competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Costituitasi in giudizio, l' ha preliminarmente dichiarato di Controparte_5 prendere atto dell'avvenuto annullamento delle cartelle di pagamento n. 03420130005354018000,
03420140024015053000, 03420170001402149 000 in relazione alle quali è stato riscosso l'importo di € 751,04.
Ha, per il resto, dedotto l'infondatezza dell'opposizione della spiegata opposizione di cui ha chiesto il rigetto, vinti gli onorari e le spese di lite.
Il Terzo pignorato, ritualmente citato, non si è costituito. Ne va, dunque, dichiarata, ora per allora, la contumacia.
In difetto di richieste di prova costituenda, sulle conclusioni cartolari delle parti, depositate le comparse conclusionali ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa è stata, infine, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente, dato atto dell'annullamento da parte del
Giudice di Pace di Cosenza, anche della cartella esattoriale n. 034 20120020916066 000 con sentenza n. 992/2024, ha chiesto di “accertare il diritto dell'istante alla ripetizione di quanto pagato dal terzo pignorato e conseguentemente condannare l'opposta concessionaria alla restituzione della somma complessiva di € 1.478,85 in favore dell'opponente”.
****
L'opposizione è fondata, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Prende preliminarmente atto il Tribunale che le cartelle di pagamento n. 03420130005354018000,
03420140024015053000, 03420170001402149000 sono state annullate, relativamente e limitatamente agli importi richiesti a titolo di pagamento di canoni idrici, dal Giudice di Pace di
Cosenza con sentenze nn. 159/2023, 160/2023 e 1129/2023 (in atti).
Si dà ulteriormente atto che, in corso di causa, il Giudice di Pace di Cosenza ha parimenti annullato, per intervenuta prescrizione dei crediti, la cartella esattoriale n. 03420120020916066000, limitatamente all'importo dovuto per canoni idrici, con sentenza n 992/2024, depositata dall'opponente.
Va, quindi, dichiarata in parte qua l'illegittimità del pignoramento stante il difetto del titolo esecutivo. Infondata è, invece, l'eccezione di nullità del pignoramento per difetto di notifica della cartella di pagamento n. 03420220031522837000 e dell'avviso di addebito n 33420220004319419000 che, per come dimostrato dall' risultano essere stati notificati all'opponente rispettivamente a mezzo pec CP_4 rispettivamente in data 23.01.2023 e dall'INPS in data 23.01.2023.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inesistenza del diritto di procedere ad espropriazione per violazione dell'art. 50, commi 1 e 2 DPR 602/1973. L ha infatti depositato prova della CP_4 tempestiva attivazione del procedimento di riscossione depositando le notifiche delle cartelle e dell'intimazione di pagamento alla opponente, avvenute, per come si può evincere dalla loro consultazione, entro l'anno dall'inizio dell'azione esecutiva (v. allegati alla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito della fase cautelare)
Infondata è inoltre l'eccezione di nullità pignoramento per annullamento automatico dei ruoli ai sensi degli artt. 4 del D.L. n. 41/2021 e 1 comma 222 Legge 197/2022 in relazione alle cartelle esattoriali nn. 03420120020916066 000, 03420130005354018 000 (solo ruolo tassa smaltimento rifiuti),
03420140024015053 000 (solo ruolo tassa smaltimento rifiuti), 03420120013565935 000 (tassa smaltimento rifiuti), 03420140044613644000 (diritto annuale) e 03420150003984654000 (tassa smaltimento rifiuti).
In virtù della normativa sopra richiamata, sono annullati ex lege tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino ad euro 5.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al
31.12 2010 e poi tutti i debiti di importo residuo, alla data del 31 marzo 2023, fino ad euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12 2015.
Sul punto , va osservato che, per come è dato evincersi dall'estratto di ruolo depositato dall' sin CP_4 dalla fase cautelare, tutte le cartelle di pagamento qui in esame recano iscrizioni a ruolo disposte in epoca successiva all'anno 2010 con conseguente inapplicabilità, nella specie, dell'annullamento automatico del debito di cui all'art. 4 del D.L. n. 41/2021, che fissava il limite temporale delle iscrizioni a ruolo soggette allo stralcio nel periodo 2000 – 2010.
Come dedotto da le iscrizioni a ruolo in esame non rientrano nemmeno nell'ambito di CP_4 operatività del successivo stralcio disposto dall'art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022. Ed infatti, se è vero che la norma ha effettivamente ampliato l'arco temporale dei crediti oggetto di stralcio automatico fino al 2015, è altrettanto vero che tale estensione ha avuto ad oggetto esclusivamente le iscrizioni a ruolo disposte dalle Amministrazioni Statali, dagli Istituti previdenziali e dalle Agenzie fiscali. L'art. 1, comma 222, L. n. 197/2022 dispone, infatti, che: “sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Nel caso che ci occupa le iscrizioni poste a fondamento delle cartelle esattoriali e degli atti successivi, fino all'opposto pignoramento, sono state disposte dal (canoni idrici, tassa per Controparte_6 lo smaltimento dei rifiuti).
Quanto agli enti locali, come il anzidetto, la legge n. 197/2022, ha rimesso alla loro CP_6 autonomia la scelta di aderire o meno allo stralcio mediante apposita delibera da assumere entro il
30.01.2023 (termine poi posticipato al 30.03.2023).
L'art. 1, comma 227, della L. 197/2022 ha previsto, infatti, che: “Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.
Il successivo comma 229 ha, a sua volta, disposto che: “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalita' che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”.
A fronte della deduzione dell secondo cui il non risulta aver aderito allo CP_4 Controparte_6 stralcio delle proprie iscrizioni a ruolo, l'opponente nulla ha dedotto.
In difetto di prova che il Comune impositore abbia, con apposita e tempestiva delibera, aderito allo stralcio di cui alla legge n. 197/2022, come detto, l'opposizione va, in parte qua, disattesa.
E', infine, priva di pregio anche l'eccezione di nullità del pignoramento per vizio di motivazione, risultando l'atto redatto conformemente al modello legale. Sul punto, è appena il caso di osservare che, secondo il consolidato orientamento della S.C., non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (tra le altre, cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 9778/2017). La Cassazione, in un recente arresto, ha specificamente precisato che “in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata” (Cass. Civ., ordinanza n. 21065/2022). Nella medesima ordinanza n. 21065/2022, inoltre, la S.C. ha ribadito il suo costante indirizzo secondo cui, nell'atto a contenuto vincolato, non deve essere “allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato”.
Per tutte le ragioni esposte, dunque, l'opposizione va accolta limitatamente ai primi due motivi di opposizione alla luce delle sentenze del Giudice di Pace di Cosenza in relazione all'accertata prescrizione dei crediti azionati per canoni idrici con le cartelle esattoriali nn. 03420130005354018000, 03420140024015053000, 03420170001402149000 e
03420120020916066000.
In (parziale) accoglimento alla domanda di ripetizione formulata dall'opponente, condanna per l'effetto l lla restituzione, in favore di , delle somme corrisposte a titolo di canoni CP_4 Parte_1 idrici portati dalle predette cartelle dal terzo pignorato, in adempimento all'obbligo su di lui incombente ai sensi dell'art. 72 DPR 602/1973, oltre interessi di mora, al saggio legale, dal giorno dell'incasso al dì del soddisfo.
Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca, avuto ulteriore riguardo al modesto ridimensionamento della pretesa creditoria a seguito della parziale declaratoria di nullità del pignoramento gravato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del pignoramento limitatamente ai crediti portati dalle cartelle esattoriali nn. 03420130005354018000,
03420140024015053000, 03420170001402149000 e 03420120020916066000 aventi ad oggetto i (soli) crediti relativi a canoni idrici;
- condanna, per l'effetto, l alla restituzione, in favore di , delle somme ad CP_4 Parte_1 essa corrisposte dal terzo pignorato a titolo di canoni idrici portati dalle predette cartelle, oltre interessi di mora, al saggio legale, dall'incasso al dì del soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 17/08/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo