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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1017/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.2025 e vertente
TRA
rappresentati e difesi dagli avv.ti Orsola Parte_1
PI e AO GE del foro di Chieti, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati in Orsogna (CH), in via B. Costantino n. 2, presso lo studio dei suddetti procuratori
APPELLANTI
E
E entrambi rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Pietro Francesco D'Amico del foro di Chieti, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Guardiagrele (CH), Via Occidentale n. 46,
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 143/2023 del Tribunale di Chieti pubblicata il 7.3.2023, repert. n. 181/2023 del 7.3.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti
< CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, in Parte_2 Controparte_3 accoglimento dei motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello, riformare la sentenza
1 n.143/2023 emessa dal Tribunale di Chieti, Sezione Civile, Giudice Dott. Marcello Cozzolino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 904/2019, pubblicata in cancelleria in data 7.3.2023 mai notificata
e disporre:
a) in via principale e nel merito, la condanna della parte convenuta/appellata Controparte_2
al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà immobiliare degli attori/appellanti così
[...] come quantificati in CTU in € 4.462,22 oltre IVA, causati da nuove infiltrazioni e/o aggravamenti arrecati in quanto verificatisi dopo la data del 14.12.2016 a tutt'oggi, essendo responsabile - ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2056 e 2059 c.c. -, per la mancata realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria sulla sua proprietà, o in una diversa somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
b) Per l'effetto condannare il al risarcimento, in favore degli Controparte_2 appellanti, dei danni non patrimoniali, ex art.2043 e 2059 quantificati nella misura di €10.000,00 o in altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, subiti in ragione della situazione di estremo disagio e di limitazione nel godimento della proprietà dovuta alla condotta omissiva e commissiva posta in essere dai convenuti nel corso degli anni, così come indicato;
c) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario del 15%, CPA ed accessori di fatturazione. Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Chieti per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Si insiste ancora affinché in via istruttoria, venga disposta l'ammissione di una nuova CTU o una richiesta di chiarimenti al CTU nominato in primo grado, sui capi della sentenza oggetto di impugnativa, in quanto ritenuta essenziale, per fornire una interpretazione autentica, delle effettive conclusioni rese nella consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai capi della sentenza impugnati …>>
Appellati
<< … chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione, per le ragioni sopra addotte, Voglia:
I. In via preliminare, in accoglimento del Motivo di Diritto sub. 1), dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto nei riguardi della dott.ssa , stante il Controparte_1 passaggio in giudicato della sentenza n. 464/2022 del 20/09/2022, emessa dal Tribunale di
Chieti e non oggetto di impugnazione, che ha riconosciuto la totale estraneità della dott.ssa
ai fatti di causa;
CP_2
II. Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
2 III. In via subordinata, nella denegata ipotesi che venga dichiarata la responsabilità dell'appellato , per le infiltrazioni di acque meteoriche a carico del Controparte_2 fabbricato degli appellanti, ridurre o escludere la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1227 Cod. Civ.;
IV. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che venga dichiarata la responsabilità dell'appellato , per le infiltrazioni di acque meteoriche Controparte_2
a carico del fabbricato degli appellanti, ridurre la pretesa risarcitoria escludendo dal computo generale l'ammontare dei danni subiti dal vano posto al pian terreno dell'edificio degli appellanti, quantificati in €945.60, dal momento che tali danni sono stati certamente arrecati in epoca antecedente rispetto all'acquisto della proprietà da parte del sig.
[...]
; Controparte_2
V. In ogni caso, con vittoria di spese e diritti di giudizio. … >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del procedimento di primo grado risulta puntualmente così riassunto nella motivazione della sentenza impugnata:
<I signori e hanno convenuto dinanzi a questo Parte_1 Parte_1
Tribunale i signori e , con un'azione di risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2 danni.
Hanno dichiarato di essere comproprietari dell'unità abitativa sita in Guardiagrele in via
Tripio n. 216, distinta in Catasto al fg. 15 p.lla 705 sub. 10, composta da piano terra, primo, e piano secondo/sottotetto, che nel corso degli anni era stata interessata da copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto, vetusto ed ammalorato, che a decorrere dall'anno 2012 si erano aggravate.
Il tetto di copertura del loro immobile era comune ai signori e Controparte_1 Controparte_2
, quali proprietari dell'unità immobiliare distinta in Catasto al fg. 15 p.lla n. 705 sub. 2 (con
[...] accesso dalla via Tripio n. 214), unità sita al pian terreno della loro (degli attori) proprietà, mentre la restante parte del tetto era invece di proprietà esclusiva dei predetti signori , poiché CP_2 costituiva la copertura delle unità immobiliari di cui questi ultimi erano comproprietari, distinte in
Catasto al fg. 15 p.lla 704 sub. 7 e p.lla 708 sub. 2; le due costruzioni in cui erano ubicate le loro proprietà, pur formalmente distinte, erano tra loro unite, ed avevano un tetto di fatto unitario, che con il passare del tempo si era deteriorato notevolmente.
Essi attori, quindi, nel 2012, per porre rimedio alle non più tollerabili e gravi infiltrazioni provenienti dal tetto di cui erano comproprietari con i convenuti, avevano effettuato lavori di manutenzione straordinaria, di impermeabilizzazione e coibentazione, ultimati nel mese di novembre
3 2012, le cui spese, pari a complessivi € 12.552,47 oltre i.v.a. erano state da essi integralmente sostenute, poiché i reiterati inviti che avevano rivolto ai sig.ri , finalizzati a farli contribuire CP_2 alle spese necessarie per la quota di loro spettanza, pari ad € 5.578,86 oltre i.v.a., erano stati vani.
Nel mese di novembre 2013, in concomitanza di ingenti precipitazioni anche nevose, nel loro immobile si erano ripetute gravi infiltrazioni di acqua, questa volta provenienti dalla porzione di tetto di proprietà esclusiva dei signori , i quali si erano rifiutati di effettuare i necessari CP_2 lavori di impermeabilizzazione.
Ulteriori danni da infiltrazioni, sempre provenienti dal tetto di proprietà esclusiva dei signori
, si erano verificati nell'inverno del 2014, e nel mese di gennaio 2015 una tubatura CP_2 dell'acqua della proprietà dei signori si era danneggiata, causando la comparsa di grosse CP_2 macchie di umidità sul pavimento nel locale ad uso ingresso/soggiorno sito al pian terreno.
Essi avevano quindi introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 647/2015
r.g. nei confronti delle allora comproprietarie (sig.re e ) e Controparte_1 Parte_3 dell'usufruttuario (sig. ), all'esito del quale era emersa la fondatezza delle loro Parte_4 pretese risarcitorie e di rimborso;
avevano invano invitato i loro contraddittori alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, e nel frattempo i danni alla loro proprietà si erano aggravati, ed avevano subito anche dei danni non patrimoniali per le limitazioni patite al pieno godimento della loro proprietà.
Hanno dunque chiesto che venga accertata la responsabilità dei convenuti, per non avere realizzato le opere di manutenzione sulla loro proprietà, e che questi ultimi vengano condannati al risarcimento dei danni liquidati in € 5.017,48 oltre i.v.a., per la rottura del tubo dell'acqua nella loro proprietà, ed ai conseguenti danni pari ad € 1.200,00 oltre i.v.a., che venga accertato e dichiarato
l'obbligo dei convenuti di contribuire al pagamento delle spese di manutenzione del tetto comune, pari ad € 5.578,86 oltre i.v.a., che i convenuti vengano condannati alla sollecita esecuzione dei lavori di manutenzione del tetto di loro proprietà esclusiva, e che vengano condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali causati loro, pari ad € 10.000,00, ed alla refusione delle spese del procedimento di a.t.p.
Si sono costituiti in giudizio i signori e , sostenendo Controparte_1 Controparte_2 che il sig. nel 2005 aveva realizzato lavori di sopraelevazione di un terrazzino Parte_1 posto al piano primo, ricavando un nuovo vano al piano secondo/sottotetto, che aveva reso necessaria la costruzione di una nuova falda del tetto, realizzata a ridosso delle porzioni di tetto già esistenti.
4 Tale nuova falda aveva verosimilmente causato le infiltrazioni di acqua sia all'immobile degli attori che a quello dei convenuti, poiché convogliava le acque meteoriche in direzione di una parete di loro proprietà, e del tetto di proprietà esclusiva di essi convenuti, con effetti aggravati dalla mancata sostituzione dei preesistenti canali di gronda, non più adeguati ai nuovi flussi di acque.
Hanno dichiarato di non avere partecipato alle spese sostenute dagli attori per i lavori di ristrutturazione del tetto comune nell'anno 2012 poiché gli attori avevano autonomamente scelto il progettista e l'impresa esecutrice, ed il tipo di intervento da effettuare, che riguardava non opere di impermeabilizzazione, bensì lavori volti a rendere abitabile e fruibile il vano sottotetto, di proprietà esclusiva degli attori.
Hanno evidenziato che la c.t.u. nominata nel procedimento per a.t.p. non aveva individuato le cause delle infiltrazioni, che comunque all'epoca dell'accertamento (anno 2015) non erano più in corso, ed aveva escluso che il tetto di loro proprietà esclusiva fosse causa di infiltrazioni nella proprietà dei signori e . Pt_1 Parte_1
Hanno dichiarato che questi ultimi si erano senza motivo rifiutati di accedere alla proposta conciliativa formulata dal c.t.u., ed avevano ignorato la loro formale adesione all'invito alla negoziazione assistita.
Hanno anche sostenuto la nullità di una scrittura privata intercorsa in data 03.03.1997 tra i sig.ri ed il sig. , con cui quest'ultimo aveva autorizzato Parte_1 Parte_5 il primo ad eseguire un intervento di ampliamento e sopraelevazione, in violazione delle disposizioni in tema di distanze tra gli edifici, a fronte della cessione, da parte del primo ed in favore del secondo, della proprietà di un ripostiglio posto a confine tra i due fabbricati, poiché l'accordo era stato concluso dal sig. senza il necessario consenso della comproprietaria Parte_5 sig.ra . Parte_3
Hanno poi sostenuto che eventuali danni alla proprietà degli attori, scaturenti dal tetto di loro proprietà esclusiva, sarebbero riconducibili, in tutto o in parte, al contegno tenuto dagli attori stessi,
i quali non avevano accettato la proposta conciliativa formulata dal c.t.u. nominato nel procedimento di a.t.p., proposta che, tra l'altro, prevedeva l'obbligo per le sig.re e Parte_3 CP_1
di effettuare le opere di manutenzione del tetto di cui erano proprietarie esclusive;
gli attori,
[...] inoltre, avevano realizzato lavori di sopraelevazione che avevano cambiato la conformazione del tetto, e che avevano avuto una diretta incidenza nella causazione delle lamentate infiltrazioni, come aveva accertato un loro tecnico di parte.
Hanno quindi chiesto che venga ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. , che la domanda venga respinta, che venga dichiarata infondata Parte_5
5 nei confronti del sig. , ed in subordine hanno chiesto l'esclusione o la Controparte_2 riduzione della loro responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., ed in via riconvenzionale hanno invocato la dichiarazione di nullità della scrittura privata del 03.03.1997, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza non definitiva n. 464/2022 del 16.9.2022, in questa sede integralmente richiamata, è stata respinta la richiesta di condanna della sig.ra al risarcimento dei Controparte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati dagli attori, ed è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della scrittura privata conclusa nel 1997 tra il sig. ed il sig. . Parte_1 Parte_4
Con separata ordinanza è stata disposta un'integrazione della c.t.u., quindi le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni all'udienza del 15.11.2022, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c..>>.
1.1. Indi, il Tribunale ha espresso le seguenti valutazioni:
- le spese sostenute dagli attori nel 2012 per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto comune sono risultate necessarie ai fini della conservazione della cosa comune e, quindi, i convenuti sono tenuti a rimborsare agli attori le quote di loro competenza, in base al generale principio stabilito dall'art. 1110 c.c.; le spese sono state ritenute congrue dalla c.t.u., che ha quantificato in € 5.246,79 oltre i.v.a., somma da maggiorare degli interessi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta, la quota gravante sui convenuti;
infine, con la relazione integrativa depositata il 20.10.2022, la c.t.u. ha escluso che i costi dei lavori di manutenzione straordinaria sostenuti dagli attori nell'anno 2012 siano stati influenzati da opere non strettamente necessarie per la conservazione ed il godimento del tetto comune, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti;
- quanto ai danni lamentati dagli attori, la c.t.u. ne ha accertata la sussistenza e, tuttavia, non vi
è prova che gli stessi si siano verificati dopo l'acquisizione da parte del convenuto Controparte_2
della qualità di proprietario dell'immobile; dunque le pretese risarcitorie degli attori, con
[...] riguardo ai danni verificatisi nella loro proprietà, e ai danni non patrimoniali subiti per le limitazioni al godimento del loro immobile, non possono essere rivolte contro il predetto;
Controparte_2
- la c.t.u. ha verificato che sul terrazzo di proprietà dei convenuti (i cui difetti di impermeabilizzazione ha con certezza individuato come causa dei danni lamentati) sono stati effettuati - in epoca imprecisata - dei lavori di impermeabilizzazione che hanno interrotto i fenomeni di infiltrazione, come è dimostrato dal fatto che ella non ha riscontrato alcun peggioramento delle condizioni dell'immobile rispetto a quelle rilevate dal tecnico di parte attrice (ing. nel mese Tes_1 di febbraio 2018; la c.t.u. ha però rilevato dei vizi delle opere e delle carenze di manutenzione,
6 indicandole dettagliatamente nella sua relazione (ossia mancato isolamento della canna fumaria in corrispondenza dell'attacco al tetto;
nascita di vegetazione spontanea all'interno dei canali di deflusso e scolo delle acque meteoriche in prossimità della fioriera di proprietà dei convenuti;
zone di discontinuità termica o ammaloramenti della guaina impermeabile;
punti di ristagno al confine tra le porzioni di tetto ristrutturata e non;
mancato risvolto della guaina in alcuni punti a confine tra le due proprietà, errata pendenza del sottofondo del terrazzo, punti di discontinuità), che possono, soprattutto in caso di precipitazioni intense, essere causa di nuove infiltrazioni;
l'ausiliaria ha quindi dichiarato la necessità che vengano effettuati i lavori indicati nella sua relazione, al fine di rimuovere possibili cause di nuovi fenomeni di infiltrazione, lavori che il sig. (e non anche la Controparte_2 convenuta sig.ra , per la sua qualità di nuda proprietaria, come già evidenziato con Controparte_1 la sentenza non definitiva del 16.9.2022), attuale pieno proprietario dell'immobile, deve essere condannato ad eseguire ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- gli attori hanno chiesto la refusione in loro favore delle spese legali e di c.t.u. sostenute nel procedimento di a.t.p., richiesta che il Tribunale non può accogliere per la dirimente considerazione del fatto che le parti del presente giudizio di merito non sono le stesse che hanno partecipato al procedimento di istruzione preventiva;
- le peculiari ragioni che hanno condotto al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del convenuto sig. , e la parziale soccombenza reciproca delle parti, infine, Controparte_2 inducono il Tribunale a disporre l'integrale compensazione tra esse delle spese del presente giudizio,
e a suddividere le spese della c.t.u. nella misura del 50% per ciascuna;
- la parte convenuta ha segnalato la natura abusiva dei lavori di sopraelevazione svolti dagli attori nella loro proprietà, non dichiarando però di avere già sporto denunzia presso le autorità di polizia giudiziaria, per cui è doveroso trasmettere la comparsa conclusionale dei convenuti e le relazioni di consulenza svolte nel procedimento di a.t.p. e nell'istruttoria del presente giudizio di merito alla Procura della Repubblica di Chieti.
1.2. Dunque, per i sopra illustrati motivi, con la sopraindicata sentenza n. 143/2023 pubblicata il 7.3.2023, il Tribunale, dopo aver richiamato la sentenza non definitiva n. 464/2022 del 16.9.2022, ha così statuito: << …
• condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare agli attori la somma di € 5.246,79 oltre i.v.a., somma da maggiorare degli interessi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta sino al soddisfo;
• respinge la domanda degli attori di condanna del sig. al risarcimento Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
7 • condanna il convenuto sig. ad effettuare i lavori indicati nella Controparte_2 relazione di c.t.u. espletata nel corso dell'istruttoria;
• dichiara non luogo a provvedere sull'istanza degli attori, volta ad ottenere la refusione delle spese legali e di c.t.u. sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
• dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio, e suddivide tra esse le spese della c.t.u., nella misura del 50% per ciascuna;
… >>
• dispone che la cancelleria trasmetta la comparsa conclusionale dei convenuti e le relazioni di consulenza svolte nel procedimento di a.t.p. e nel corso dell'istruttoria del giudizio di merito concluso con la presente sentenza alla Procura della Repubblica di Chieti, per le valutazioni di sua competenza in ordine alla configurabilità di reati in materia urbanistica
… >>.
2. Avverso tale sentenza definitiva, hanno proposto appello le parti attrici e Parte_1
sulla base di un unico, per quanto articolato, motivo di seguito riassunto. Parte_6
2.1. Il giudice di prime cure, con motivazione illogica, ha erroneamente respinto la domanda di condanna di al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, Controparte_2 da infiltrazioni alla proprietà degli attori. Invero, le argomentazioni della decisione risultano in aperto contrasto con le risultanze della prima c.t.u. e del supplemento di c.t.u. disposti da cui emerge la prova che le ulteriori infiltrazioni in aggravamento si siano manifestate dopo il 14.12.2016 data nella quale il convenuto è divenuto proprietario dell'immobile che ha causato i danni. E Controparte_2 stato anche spiegato dalla c.t.u. il motivo per cui dal febbraio 2018 alla data dei suoi accertamenti in loco (2020) la situazione dannosa non era peggiorata: perché medio tempore le parti appellate avevano effettuato dei lavori di precaria impermeabilizzazione al terrazzo di loro proprietà che hanno temporaneamente tamponato la situazione. Ancora, già nel 2017, gli attori con le richieste di negoziazione assistita inviate in data 28.06.2017 a , e Controparte_1 Parte_5 Parte_3
evidenziavano la presenza di ulteriori fenomeni infiltrativi nella loro proprietà, così come
[...] nell'invito inviato al Sig. in data 11.10.2017, e tali nuove infiltrazioni ed Controparte_2 aggravamenti, peraltro, mai contestati dalla controparte. La motivazione è erronea anche laddove il
Tribunale ha evidenziato come, secondo il c.t.u., la quantificazione dei danni riportati dall'immobile effettuata nel 2021 è analoga a quella operata nel 2015 dall'ausiliario nel procedimento di a.t.p., cosa che contrasterebbe con l'affermazione che il danno si sarebbe aggravato successivamente all'a.t.p..
Infatti, il giudice di prime cure, travisando le risultanze peritali, non ha tenuto conto che il c.t.u. ha fatto riferimento alla precedente quantificazione in sede di a.t.p. soltanto perché quest'ultima aveva considerato il risanamento degli interi ambienti interessati dalle infiltrazioni in maniera globale delle
8 superfici ammalorate, significando pertanto che la quantificazione in fase di ATP era stata per così dire “generosa”, rispetto ai danni esistenti all'epoca, in quanto già comprendeva il risanamento integrale di tutti gli ambienti interessati dalle infiltrazioni, ambienti che dopo il 14.12.2016
(acquisizione in proprietà del ) sono stati oggetto di nuove infiltrazioni ed Controparte_2 aggravamenti. Alla luce della predette considerazioni, gli appellanti hanno invocato la riforma della decisione impugnata nel senso che di << … disporre la condanna della parte convenuta/appellata
al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà immobiliare degli Controparte_2 attori/appellanti così come quantificati in CTU in €4.462,22 oltre IVA, o in altra diversa somma ritenuta di giustizia, essendo stati causati da nuove infiltrazioni e/o aggravamenti arrecati in quanto verificatisi dopo la data del 14.12.2016 fino a tutt'oggi, per responsabilità - ai sensi degli artt. 2043,
2051, 2056 e 2059 c.c. -, a causa della mancata realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria sulla sua proprietà. Per l'effetto condannare il anche al Controparte_2 risarcimento, in favore degli appellanti, dei danni non patrimoniali, ex art.2043 e 2059 quantificati nella misura di €10.000,00 o in altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, subiti in ragione della situazione di estremo disagio e di limitazione nel godimento della proprietà dovuta alla condotta omissiva e commissiva posta in essere dai convenuti nel corso degli anni, così come indicato.>>.
3. Con deposito di comparsa di risposta, si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
i quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello nei confronti della prima per mancata
[...] impugnazione della sentenza non definitiva n. 464/2022 del 20.9.2022, ormai passata in giudicato, e la infondatezza del motivo di gravame essendo effettivamente rimasto non provato né la misura del presunto aggravamento dei danni dedotto dagli appellanti, né se l'aggravamento si sia verificato dopo il 14.12.2016, ossia in epoca successiva all'acquisto della proprietà da parte dell'appellato
[...]
. Controparte_2
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'8.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Preliminarmente, va dato atto che la sentenza non definitiva n. 464/2022 del 16.9.2022 – con cui è stata respinta la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1 in favore degli attori ed è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della scrittura privata conclusa nel 1997 tra
9 e – non è stata oggetto di riserva di appello ai sensi Parte_1 Parte_5 dell'art. 340 c.p.c. e non è stata appellata ed è, pertanto, passata in giudicato.
7. L'eccezione d'inammissibilità del gravame nei confronti di , sollevata dagli Controparte_1 appellati per non avere le parti appellanti impugnato la succitata sentenza non definitiva, è infondata.
Invero, gli appellanti, con il gravame, non hanno formulato domande nei confronti di Controparte_1 bensì nei confronti di , limitandosi a notificare il gravame anche nei confronti Controparte_2 della prima, secondo quanto da loro asserito, ai fini dell'integrità del contraddittorio essendo costei destinataria, insieme al secondo, di capi condannatori anche in materia di spese di lite. Si osserva che, comunque, la predetta notificazione assolve anche alla legittima funzione di litis denuntiatio rispetto a . Dunque, il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva non si riflette in Controparte_1 alcun modo sull'ammissibilità dell'atto di appello proposto nei confronti di . Controparte_2
8. Nel merito, l'appello è fondato.
8.1. Il motivo del gravame attiene, come si è detto, esclusivamente al rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente al nuovo aggravamento dei fenomeni infiltrativi verificatesi nella proprietà degli attori, odierni appellanti, proposta nei confronti dell'appellato Controparte_2 il quale, il 14.12.2016, acquistò la proprietà dell'immobile origine delle predette infiltrazioni.
8.2. Il punto da riesaminare è, dunque, quello dell'individuazione dell'epoca dell'aggravamento del fenomeno infiltrativo: se cioè si sia verificato, come sostengono gli attori gravati dal relativo onere della prova, successivamente all'acquisto della proprietà da parte di oppure, Controparte_2 come ritenuto dal giudice di prime cure, prima di esso.
8.3. Nel senso indicato dagli appellanti depongono inequivocabilmente i rilievi della c.t.u.
[...]
– gli unici disattesi dal Tribunale il quale, per il resto, ha aderito alle conclusioni Per_1 dell'ausiliaria – la quale:
a) nella relazione del 18.2.2021, evidenziava in alcuni vani dell'immobile degli appellanti segni di ulteriori infiltrazioni ovvero l'aggravamento dei danni già accertati nell'a.t.p. del 2015 (v. pp. 9-
17, paragr. – non 1 e 2 ma – 3, 4, 5, 6 e 7 ove, al di là dei danni aventi altra eziologia, sono attestati
“nuove” macchie da infiltrazione da acque meteoriche proprio nel locale sotto il solaio, nella camera da letto, nel locale vano scala e nel locale oggetto della c.t.p. dell'ing. del 26.2.2018 Persona_2 posta a fondamento dell'azione risarcitoria in esame;
v. pp.
9-10 della relazione datata 6.11.2015 in ordine ai danni a suo tempo individuati dalla consulente incaricata dell'a.t.p.);
b) nella relazione suppletiva del 20.10.2022, a specifica richiesta del giudice istruttore, ribadiva in particolare che le cause dei danni rilevati erano imputabili alle infiltrazioni meteoriche provenienti dalla proprietà (v. p. 4, paragr. 1) e precisava che < … la portata del danno così come CP_2
10 rilevato dalla scrivente già nei sopralluoghi del 2021, può essere fatta risalire ai primi mesi del 2018.
Ciò grazie all'esamina della perizia del 26.02.2018 redatta dal CTP attrice, Ing. e della Tes_1 documentazione fotografica allegata, in cui si evidenzia un ià accertati in Parte_7 sede di a.t.p. nel 2015, a seguito di nuove ed importanti infiltrazioni d'acqua piovana, a carico della camera da letto, del locale ad uso Wc e del vano scala di proprietà Poiché trattasi di Pt_1
“aggravamento” di un danno, ovvero poiché sanare il più grave vuol dire aver contemporaneamente sanato il più lieve, non è possibile stabilire (e di conseguenza quantificare) la misura dell'incidenza del primo rispetto al secondo;
… >> (v. pag. 4-5, paragr. 2).
8.4. In senso contrario non vale l'argomento adoperato dal giudice di prime cure secondo cui la origine dei danni era la medesima poiché la stima dei danni da parte della c.t.u., pari all'importo di
€ 4.462,22 oltre i.v.a., è analoga a quella operata in sede di a.t.p. nel dicembre 2015. Tale argomento si rivela, però, fallace tenendo conto delle motivazioni della stima operata dalla c.t.u. Persona_1 secondo cui, pur trattandosi di danni conseguenti ad aggravamento delle precedenti infiltrazioni – cioè di nuove infiltrazioni –, la stima dei danni non poteva divergere da quella della effettuata in sede di a.t.p. ove, infatti, a tal fine, era stato apprezzato il costo del risanamento globale delle superfici ammalorate, peraltro incontestato tra le parti. Ciò poiché, in entrambi i casi, si trattava di operare una risanamento completo degli ambienti – il cui costo suppergiù è sempre lo stesso –, anche se, per altro verso, in modo non altrettanto logico attesa la diversità della situazione dannosa rilevata anche in termini di non sovrapponibile ubicazione delle manifestazioni infiltrative.
8.5. Ciò posto, non tutto il danno stimato può essere posto a carico dell'appellato CP_2
poiché, alla stregua della stessa c.t.u., non tutti i danni stimati dalla ausiliaria attengono alle
[...] conseguenze dell'aggravamento dei primi mesi del 2018 – e, comunque, successivi alla citata data del 14.12.2016 –, pur non potendosi, sotto il profilo tecnico, precisamente stabilire e stimare i danni precedenti e quelli successivi.
8.6. A riguardo, deve procedersi, pertanto, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Quindi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto accertate in sede di a.t.p. e di c.t.u. (tra cui, in particolare, le componenti di danno considerate nell'a.t.p. e tuttavia non oggetto della domanda ora in esame, quelle sicuramente riconducibili ad eventi ante 2015, quelle relative a locali mai sanati nei quali, pertanto, i segni dei fenomeni infiltrativi si sono sovrapposti e alcuni dei quali sono sicuramente ante 14.12.2016, e infine quelle aventi, almeno in parte, origine da fenomeni diversi da umidità di risalita;
v. in proposito i passaggi delle relazioni, sopra citati), la parte di danno ascrivibile alla parte appellata è pari al 40% dell'intero e, quindi, ad € 1.784,88, oltre iva (risultato Controparte_2 di 40% x € 4.462,22 oltre iva).
11 8.7. Infine, a confutazione delle difese reiterate dagli appellati, si osserva quanto segue.
8.7.1. Il rifiuto da parte degli appellanti di accettare la proposta conciliativa formulata in corso di a.t.p. dall'ausiliaria arch. (v. p. 5 della relazione) è irrilevante ai sensi dell'art. 1227, Persona_3 comma 1, c.p.c., perché (a) le parti erano diverse da quelle attuali, (b) la proposta non aveva ad oggetto i danni conseguenti alle infiltrazioni e (c) non avrebbe significato che, con certezza, sarebbero stati eseguiti i lavori e che essi sarebbero stati realizzati a regola d'arte tanto da assicurare il ripetersi delle infiltrazioni. Dunque, il rifiuto non può ritenersi pretestuoso e, pertanto, in contrasto con il dovere del danneggiato di evitare, con la normale diligenza, i danni che possono essere arrecato alla propria sfera giuridica.
8.7.2. La c.t.u., all'esito di indagini rigorose e complete, ha concluso, in modo logico ed esente da errori in diritto, che le precedenti opere eseguite nella proprietà dell'appellato (sopraelevazione del terrazzino realizzata nel 2005) non abbiano incidenza eziologica sui danni in parola che, invece,
è senza alcun dubbio costituita dalla inadeguata impermeabilizzazione del terrazzo dell'immobile di proprietà dell'appellato (<< … La sopraelevazione del terrazzino in questione fa sì che le acque meteoriche di falda (quest'ultima già oggetto di lavori di impermeabilizzazione e coibentazioni correttamente eseguiti, secondo l'a.t.p. del 2015) confluiscano in canali di scolo sui quali è stato consigliato di intervenire perché allo stato attuale rappresentano delle “criticità” ma non l'origine del problema (vedasi pag.15 della relazione peritale redatta dalla scrivente il 18.02.2021); tantopiù in ragion del fatto che, sebbene già l'Architetto consigliava (semplicemente!) Persona_3
l'esecuzione del canale di gronda, e nonostante il fatto che tali lavori non sono mai stati eseguiti, la mitigazione degli effetti di infiltrazione d'acqua è avvenuta a seguito della più volte menzionata precaria impermeabilizzazione del terrazzino di proprietà della parte convenuta: qualora i canali
(nei quali confluiscono le acque di falda del terrazzino sopraelevato nel 2005) fossero la causa del problema, negli ultimi sopralluoghi del 06.10.2022 si sarebbe accertato un aggravamento dei danni riscontrati nel 2021.>>; v. p. 5 relazione suppletiva citata).
8.7.3. Da quanto esposto nei precedenti punti segue che, come ritenuto dal giudice di prime cure, non vi sono i presupposti per ridurre o limitare la responsabilità dell'appellato per concorso colposo degli appellanti.
8.7.4. Infine, quanto ai danni riguardanti il piano terra, essi non sono stati computati poiché chiaramente non conseguenza del sopra illustrato aggravamento post 14.12.2016 (v. paragr. 1 della relazione di c.t.u., pp- 9-10).
9. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata – che per il resto s'intende confermata –, la domanda risarcitoria proposta dagli appellanti
12 e nei confronti di va accolta, seppur Parte_1 Parte_1 Controparte_2 in parte. Quest'ultimo va, pertanto, condannato a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore dei primi due la somma sopraindicata di € 1.784,88, oltre iva;
somma totale da rivalutarsi, secondo gli indici ISTAT dalla data degli eventi dannosi (da individuarsi per tutti convenzionalmente in quella del 27.2.2018, data della c.t.p. dell'ing. sino a quella della presente decisione;
sulla Persona_2 somma complessiva finale decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo saldo (si noti che non sono stati chiesti gli “interessi compensativi”).
10. La riforma anche parziale della sentenza impugnata impone di regolare le spese di entrambi i gradi giudizio tra gli appellanti e l'appellato , secondo un criterio unitario e Controparte_2 globale in base all'esito complessivo della lite (v. ex multis, Cass. Ord. 6259/2014).
10.1. La parte soccombente è ovviamente il predetto appellato, già condannato, in solido con
, a rimborsare in favore degli appellanti la somma di € 5.246,79 (pronuncia sulla Controparte_1 quale è calato il giudicato) e ora condannato anche al risarcimento del danno in favore dei medesimi.
Il parziale accoglimento della domanda non determina, del resto, soccombenza reciproca (cfr., per tutte, Cass. ss.uu. sent. 32061/2022). Alla luce della ulteriore condanna risarcitoria non vi sono le concorrenti “gravi ed eccezionali motivi” ex sent. Corte Cost. 77/2018 per la compensazione anche parziale delle spese di lite;
infatti, se è vero che le pretese degli appellanti sono risultate eccessive, è altrettanto vero che la controparte appellata ha disconosciuto la propria responsabilità.
10.2. Dunque, le spese sono poste a carico dell'appellato e si liquidano, Controparte_2 sulla base della documentazione versata in atti, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del 13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori medi (escluso quello della fase di trattazione-istruttoria del presente grado del giudizio per il quale, stante la rimessione della causa in decisione alla prima udienza, appaiono congrui i valori minimi), incluso aumento pluralità di parti (+30%).
10.3. Tra le predette parti, le spese della c.t.u. dell'arch. vanno poste a carico Persona_4 esclusivo dell'appellato . Dovendo tenersi la pronuncia nei confronti di Controparte_2
(la quale, per effetto della sentenza di primo grado, è tenuta a concorrere a tali spese Controparte_1 nella misura del 25% di tali spese, quota che non può essere posta a carico dell'appellato), ciò significa che resta a esclusivo carico di , la restante quota del 75%. Controparte_2
11. Nel rapporto tra gli appellanti e , le spese di quest'ultima non sono ripetibili Controparte_1 poiché, non essendo stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda ed essendo chiaro che la sua posizione doveva considerarsi ormai acclarata con pronuncia passata in giudicato, la sua costituzione in giudizio è da reputarsi del tutto superflua ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c..
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P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
1) condanna l'appellato al risarcimento dei danni in favore degli appellanti Controparte_2
e , danni liquidati in € 1.784,88, oltre iva come per legge, Parte_1 Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
2) condanna l'appellato a rimborsare in favore degli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio che, per l'intero, si liquidano, quanto al primo grado, in € 3.317,60, oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cpa come per legge, per compenso, ed € 237,00 per esborsi, e quanto al secondo grado, in
€ 3.144,70 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso, ed € 355,00 per esborsi;
3) a definitivo carico dell'appellato le spese della c.t.u. come precisato nella Controparte_2 motivazione.
4) nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti e . Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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