Articolo 3 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 2Articolo 4
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23 maggio 1958
Art. 3.
Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni curando, in conformita' alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958