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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13350/2023, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. D'ALENA SANDRO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ALTAVILLA SALVATORE SANTE
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla difesa della resistente, avendo il ricorrente chiesto nel ricorso introduttivo di “sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio in oggetto alle condizioni di cui ai precedenti punti da a) ad f)” formulando, quindi, una chiara domanda di scioglimento del vincolo coniugale e di regolazione dei rapporti personali tra i componenti del nucleo familiare (per quest'ultima ha operato un richiamo alla parte motiva dell'atto).
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio civile con in Putignano in Controparte_1
data 16/03/2006, unione dalla quale sono nati tre figli.
Con sentenza n. 4797/2022, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario d'incontrarla, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre due anni dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
2 civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non contesta la domanda sullo stato, ma quant'altro ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, oltre la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la prosecuzione del giudizio.
L'ordinanza citata, che ha escluso l'assegno di mantenimento in favore della resistente, è stata riformata in sede di reclamo, ove alla predetta è stato riconosciuto tale assegno nella misura di €
150,00/mese.
Non necessitando d'istruttoria, alla scadenza del termine concesso ex articolo 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle
3 cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle
4 parti.
“SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE” – Sul punto va premesso che le funzioni principali dell'assegno di divorzio sono: assistenziale, ovvero l'assegno di divorzio può essere concesso al coniuge che non ha mezzi di sostentamento adeguati o non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive (ad esempio, età avanzata, problemi di salute, mancanza di qualificazione professionale); compensativa, che opera quando il coniuge, durante il matrimonio, ha sacrificato la propria carriera professionale o ha contribuito in modo significativo al patrimonio dell'altro coniuge (si compensa il contributo dato alla famiglia e al patrimonio dell'ex coniuge); perequativa, quando il coniuge, a causa del divorzio, si trova a vivere in una situazione economica peggiore rispetto a quella che aveva durante il matrimonio, per cui l'assegno ha lo scopo di riequilibrare le condizioni economiche dei due ex coniugi.
Nel caso in esame la resistente, beneficiaria dell'assegno di mantenimento posto a carico del marito, ha allegato d'esser priva di fonti di reddito ed in stato di disoccupazione, che è difficoltoso per una ultracinquantenne come lei, che deve anche accudire i figli minori, inserirsi nel mercato del lavoro, e d'avere problemi di salute
(allega una “dorso – lombalgia in spondiloartrosi con discopatia
L5_S1 con scoliosi lombare”).
Ritiene il collegio che nel caso in esame unica circostanza che può essere valutata ai fini della determinazione della spettanza dell'assegno di divorzio è l'attività espletata dalla resistente a beneficio della famiglia, essendosi dedicata interamente alle mansioni domestiche ed accuditive dei tre figli nati durante la vita
5 matrimoniale, per cui va confermata la misura dell'assegno stabilito in sede di reclamo nella misura di € 150,00 mensili, tenuto conto anche dell'ingente patrimonio del ricorrente che, come rimarcato sia nella sentenza di separazione che nel provvedimento definitorio del reclamo, cedendo la sua azienda ha ricavato un considerevole prezzo, con il quale ha sì acceso delle polizze vita a beneficio dei figli, ma le stesse sono a suo nome e, quindi, può liberamente disporne, motivo per cui detto assegno può essere riconosciuto alla resistente pur percependo il ricorrente una pensione di € 1.100,00 mensili (mentre, all'epoca della separazione, il suo reddito era pari a circa € 3.000,00 mensili).
“SULLE QUESTIONI RIGUARDANTI LA PROLE” – Sul punto dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
In particolare, va confermato l'affido esclusivo della prole alla resistente, tenuto conto dell'età avanzata del ricorrente e delle sue condizioni di salute, circostanze dal secondo non contestate, così come il regime degli incontri padre/figli, che devono avvenire in forma protetta, non essendo intervenuti nelle more fatti nuovi che consiglino una diversa decisione. Difatti, la resistente ha eccepito che il resistente, seppur invitato dai servizi sociali per programmare detti incontri, non si è mai attivato in tal senso, circostanza che il ricorrente non ha contestato.
Sulla misura degli assegni da versare ai figli per contributo al loro mantenimento non è sorta contestazione alcuna, per cui va confermata quella attuale.
Va disattesa, invece, la richiesta di pagamento diretto da parte dell' degli importi relativi agli assegni dovuti dal ricorrente, CP_3
6 non essendo stata acquisita alcuna prova in ordine ad inadempimenti del ricorrente ed anche perché la resistente a tale domanda ha implicitamente rinunciato.
Tenuto conto che l'unica controversia tra le parti è stata la misura dell'assegno al coniuge, riconosciuto per metà dell'originario importo, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna di esse.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/11/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Putigano in data 16/03/2006 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
Putignano al n. 2, parte I, anno 2006, Ufficio 1;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli
7 adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 14/04/2024, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e la prole e quelle contenute nell'ordinanza della Corte di Appello di Bari in data 09/07/2024 in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla resistente e determinato in € 150,00 mensili;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13350/2023, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. D'ALENA SANDRO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ALTAVILLA SALVATORE SANTE
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla difesa della resistente, avendo il ricorrente chiesto nel ricorso introduttivo di “sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio in oggetto alle condizioni di cui ai precedenti punti da a) ad f)” formulando, quindi, una chiara domanda di scioglimento del vincolo coniugale e di regolazione dei rapporti personali tra i componenti del nucleo familiare (per quest'ultima ha operato un richiamo alla parte motiva dell'atto).
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio civile con in Putignano in Controparte_1
data 16/03/2006, unione dalla quale sono nati tre figli.
Con sentenza n. 4797/2022, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario d'incontrarla, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre due anni dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
2 civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non contesta la domanda sullo stato, ma quant'altro ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, oltre la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la prosecuzione del giudizio.
L'ordinanza citata, che ha escluso l'assegno di mantenimento in favore della resistente, è stata riformata in sede di reclamo, ove alla predetta è stato riconosciuto tale assegno nella misura di €
150,00/mese.
Non necessitando d'istruttoria, alla scadenza del termine concesso ex articolo 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle
3 cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle
4 parti.
“SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE” – Sul punto va premesso che le funzioni principali dell'assegno di divorzio sono: assistenziale, ovvero l'assegno di divorzio può essere concesso al coniuge che non ha mezzi di sostentamento adeguati o non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive (ad esempio, età avanzata, problemi di salute, mancanza di qualificazione professionale); compensativa, che opera quando il coniuge, durante il matrimonio, ha sacrificato la propria carriera professionale o ha contribuito in modo significativo al patrimonio dell'altro coniuge (si compensa il contributo dato alla famiglia e al patrimonio dell'ex coniuge); perequativa, quando il coniuge, a causa del divorzio, si trova a vivere in una situazione economica peggiore rispetto a quella che aveva durante il matrimonio, per cui l'assegno ha lo scopo di riequilibrare le condizioni economiche dei due ex coniugi.
Nel caso in esame la resistente, beneficiaria dell'assegno di mantenimento posto a carico del marito, ha allegato d'esser priva di fonti di reddito ed in stato di disoccupazione, che è difficoltoso per una ultracinquantenne come lei, che deve anche accudire i figli minori, inserirsi nel mercato del lavoro, e d'avere problemi di salute
(allega una “dorso – lombalgia in spondiloartrosi con discopatia
L5_S1 con scoliosi lombare”).
Ritiene il collegio che nel caso in esame unica circostanza che può essere valutata ai fini della determinazione della spettanza dell'assegno di divorzio è l'attività espletata dalla resistente a beneficio della famiglia, essendosi dedicata interamente alle mansioni domestiche ed accuditive dei tre figli nati durante la vita
5 matrimoniale, per cui va confermata la misura dell'assegno stabilito in sede di reclamo nella misura di € 150,00 mensili, tenuto conto anche dell'ingente patrimonio del ricorrente che, come rimarcato sia nella sentenza di separazione che nel provvedimento definitorio del reclamo, cedendo la sua azienda ha ricavato un considerevole prezzo, con il quale ha sì acceso delle polizze vita a beneficio dei figli, ma le stesse sono a suo nome e, quindi, può liberamente disporne, motivo per cui detto assegno può essere riconosciuto alla resistente pur percependo il ricorrente una pensione di € 1.100,00 mensili (mentre, all'epoca della separazione, il suo reddito era pari a circa € 3.000,00 mensili).
“SULLE QUESTIONI RIGUARDANTI LA PROLE” – Sul punto dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
In particolare, va confermato l'affido esclusivo della prole alla resistente, tenuto conto dell'età avanzata del ricorrente e delle sue condizioni di salute, circostanze dal secondo non contestate, così come il regime degli incontri padre/figli, che devono avvenire in forma protetta, non essendo intervenuti nelle more fatti nuovi che consiglino una diversa decisione. Difatti, la resistente ha eccepito che il resistente, seppur invitato dai servizi sociali per programmare detti incontri, non si è mai attivato in tal senso, circostanza che il ricorrente non ha contestato.
Sulla misura degli assegni da versare ai figli per contributo al loro mantenimento non è sorta contestazione alcuna, per cui va confermata quella attuale.
Va disattesa, invece, la richiesta di pagamento diretto da parte dell' degli importi relativi agli assegni dovuti dal ricorrente, CP_3
6 non essendo stata acquisita alcuna prova in ordine ad inadempimenti del ricorrente ed anche perché la resistente a tale domanda ha implicitamente rinunciato.
Tenuto conto che l'unica controversia tra le parti è stata la misura dell'assegno al coniuge, riconosciuto per metà dell'originario importo, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna di esse.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/11/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Putigano in data 16/03/2006 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
Putignano al n. 2, parte I, anno 2006, Ufficio 1;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli
7 adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 14/04/2024, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e la prole e quelle contenute nell'ordinanza della Corte di Appello di Bari in data 09/07/2024 in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla resistente e determinato in € 150,00 mensili;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
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