Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Laudando giusta delega in atti;
Parte_1
Ricorrente
e , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'Avvocatura dello Stato;
Resistenti
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l' udienza del 28.01.2025 in trattazione scritta
Oggetto: opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2023/255263, notificata in data 15.12.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2023/255263, notificata in data 15.12.2023 e delle sottese cartelle di pagamento n.
07120210018210266000 e 07120200107908278000, notificate rispettivamente,il
04/04/2022 e il 12/04/2022, aventi ad oggetto recupero contravvenzioni e maggiorazioni per violazioni del CDS , per una esposizione debitoria, ammontante ad Euro 26.285,15, di cui Euro 26.113,28, per Cartelle di pagamento n. 07120210018210266000 ed € 171,87 per Cartella n. 07120200107908278000.
Nel proporre opposizione, con ricorso depositato in data 12.01.2024, l' odierna opponente eccepiva: l' omessa notifica della Cartelle di Pagamento sopra richiamate;
l' omessa notifica dei verbali di accertamento per violazione del codice della Strada, sottesi ed iscritti a ruolo;
la prescrizione quinquennale delle sanzioni in assenza di tempestivi atti
n. 071202100182102669000) ed in data 23.06.2017( Cartella n. 07120200107908278000).
L' opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Va osservato che, diversamente da quanto dedotto dall' opponente, le amministrazioni resistenti hanno allegato con comparsa le relate di notifica di entrambe le Cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria , rispettivamente notificate a mezzo posta e ritirate personalmente dalla in data 4.04.2022 ( Cartella. 07120210018210266000) ed Parte_1 in data 12.04.2022 (Cartella 07120200107908278000); le relate in atti riportano chiaramente l' oggetto del plico mediante trascrizione del numero delle Cartelle sopra indicato.
Dunque l' opponente avrebbe dovuto dedurre nel termine di gg 30 dalla notifica della
Cartella l' opposizione “recuperatoria” con la quale far valere eventuali vizi di notifica dei verbali di accertamento per violazioni del CDS presupposti e la conseguenziale estinzione dell' illecito ex art 201 CDS ( Cass civ.4690/2022).
Ne consegue inammissibilità dell' opposizione a verbale di accertamento atteso che il ricorso è stato depositato in data 15.12.2023 e dunque tardivamente rispetto alla notifica delle cartelle.
Va rigettato infine il motivo di opposizione relativo alla prescrizione dell' illecito quinquennale, qualificabile come motivo d' opposizione ex art 615 cpc non soggetto a termini decadenziali, atteso che dalla commissione degli illeciti ( Giugno 2017) alle date di notifica delle Cartelle Impugnate sopra indicate non era decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all' art 28 Legge 689/1981
Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il motivo d'opposizione relativo all' omessa notifica dei verbali di accertamento per sanzioni amministrative sottesi alle Cartelle Impugnate unitamente al
Preavviso di Iscrizione di Ipoteca;
Rigetta il motivo d' opposizione relativo all' accertamento della prescrizione del diritto a riscuotere le somme;
Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore delle amministrazione resistenti liquidate in complessivi € 3500,00 per competenze oltre accessori di legge qualora dovuti;
Motivazione contestuale.
Latina, 28.01.2025
IL Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
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