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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 9479/2019 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9479/2019 R.G., avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Principe Amedeo, n. 39, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Angelantonio Franco, giusta procura in calce all'atto di citazione del 31.05.2019,
- ATTORE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Bari, alla via Cognetti n. 36, presso la sede legale della società, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Gianluca Angelini e Ada Carabba, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo depositata telematicamente in data 27.09.2019,
- CONVENUTA -
nonché contro
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata CP_2 in Bari, al Lungomare N. Sauro, n. 31-33, presso l'Avvocatura della Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Miria Vigneri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 2.10.2020,
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c.
-RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE-
Con atto di citazione del 31.05.2019, notificato in data 12.06.2019, l'ing. Parte_1 premesso: 1) di essere stato nominato con delibera n. 6737 del 26.11.1990, insieme al dott. in Persona_1 qualità di Presidente, e al dott. , funzionario amministrativo interno, quale componente della Persona_2
1 Dott. Luca Sforza
n. 9479/2019 R.G. commissione di collaudo dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Taranto –
Gennarini, affidati in concessione, con convenzione del 6.07.1989, dalla all'Ente Autonomo CP_2
ED SE (oggi ; 2) che, nella suddetta delibera veniva stabilito che “al Controparte_1 compenso da corrispondere ai Componenti della Commissione si provvederà ai sensi dell'art. 60 L.R. n.
27/1985” (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), e che, con successiva nota prot. n. 11224/RM del
26.08.1991, la Controparte_3
, dava comunicazione ai predetti membri dell'avvenuta nomina,
[...] puntualizzando, quanto al compenso, che “la parcella delle competenze redatta in conformità dell'art. 60 della
L.R. n. 27 del 16.06.1985, dovrà essere vistata per congruità dall'Assessorato LL.PP. e quindi trasmessa all'Ente ED SE cui è assentito il finanziamento dell'opera che provvederà alla sua liquidazione”
(cfr. doc. 2); 3) che le operazioni di collaudo ebbero inizio in data 26.09.1991 e terminarono in data 29.11.2001
e che erano state svolte dai membri della commissione nella piena equipollenza del lavoro espletato e delle responsabilità assunte;
4) che, pertanto, l' liquidava e corrispondeva la somma di €. 18.557,50, CP_4 come da nota prot. n. 199 del 29.03.2004 della – Assessorato ai LL.PP, cui veniva allegata CP_2 parcella professionale, vistata per congruità dal suddetto Assessorato LL.PP. e redatta ai sensi della L.S. 143/49
(Tariffa Professionale degli Ingegneri Architetti), in luogo del maggior importo di €. 77.198,36 determinato dal Presidente della suddetta Commissione di collaudo, dott. , con distinta del 22.09.2003, in Per_1 conformità della tariffa professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di competenza del presidente e approvata con parere prot. n. 287 del 17.11.2003 emesso dal ridetto Controparte_5 della Provincia di Bari;
5) che, in base a quanto stabilito dall'art. 60 L.R. 27/1985, l'importo per
[...]
l'onorario e quello per il rimborso forfettario deve essere unico per l'intera Commissione, e solo successivamente ripartito per il numero dei componenti la commissione medesima ed, inoltre, esso deve essere pari a quello dovuto ad ogni singolo collaudatore aumentato del 50% o del 110% a seconda che la commissione sia composta da due o tre membri;
6) che, pertanto, la corresponsione del minor importo di €. 18.557,50 era stata illegittimamente determinata sulla scorta della tariffa professionale di appartenenza del medesimo ingegnere e non già con riguardo alla tariffa professionale di appartenenza del Presidente della commissione collaudatrice;
tutto ciò premesso e dedotto, l'ing. ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto al Parte_1 maggiore compenso per l'attività professionale svolta nell'ambito della predetta commissione di collaudo, determinato in applicazione del disposto di cui al citato art. 60 L.R. 27/1985, pari ad €. 77.198,36 “ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio”, con la condanna dell'Ente convenuto al pagamento della residua somma complessiva di €. 58.640,86 “ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio”, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27.09.2019, si costituiva in giudizio l' a quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla Controparte_1 chiamata in causa della , essendo l'unico Ente legittimato passivo in qualità di ente finanziatore CP_2
e garante, nei cui confronti spiegava domanda di garanzia nel caso di accoglimento della domanda attorea, e, nel merito, instava per il rigetto della domanda formulata dall'attore, perché infondata in fatto e in diritto,
2 Dott. Luca Sforza
n. 9479/2019 R.G. attesa la corretta determinazione del compenso e la legittima applicazione dell'art. 60, comma 2, L.R. 27/1985, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata dal precedente Giudice titolare del procedimento la chiamata in causa del terzo, con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 2.10.2020, si costituiva in giudizio la terza chiamata , la quale, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto CP_2 di credito vantato dall'attore, e, nel merito, instava per il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta secondo la cui prospettazione il titolare del rapporto obbligatorio, e, dunque, il soggetto CP_4 legittimato passivamente, andrebbe individuato nella sicché quest'ultima sarebbe l'unico CP_2 soggetto tenuto al pagamento del compenso professionale richiesto dall'attore, evidenziando la sua estraneità al rapporto costituitosi esclusivamente tra la quale ente finanziatore che ha designato la commissione, CP_2 ed i relativi componenti.
Più precisamente, parte convenuta, sussumendo la fattispecie de qua in un rapporto di delega amministrativa intersoggettiva conferita dalla , quale ente finanziatore delle somme suddette, CP_2 avrebbe assunto il ruolo di “mero soggetto liquidatore della parcella congruìta dall'Ente Finanziatore”, con la conseguenza che sarebbe “rimasta assolutamente estranea al rapporto contrattuale diretto fra e CP_2 collaudatori, avendo assunto in relazione a tale ultimo rapporto solo il ruolo di mero ufficiale pagatore, tenuto esclusivamente a provvedere – una volta ricevuto il nulla osta dell' ai LL.PP. – alla Controparte_3 materiale corresponsione degli onorari di collaudo” (cfr. pp. 4 e 5 comparsa di costituzione).
L'assunto, tuttavia, non coglie nel segno.
Ed invero, anzitutto, vale la pena chiarire che l'individuazione del soggetto legittimato passivo implica, nel caso in esame, la necessità di identificare il soggetto titolare, almeno secondo le prospettazioni attoree, del rapporto giuridico dedotto in causa.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire la distinzione dei due profili di indagine, l'uno attinente agli aspetti processuali e l'altro al merito della controversia, ha messo in evidenza che “quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la "legitimatio ad causam", nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma della effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore; ne consegue che, a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", attinente alla verifica della
3 Dott. Luca Sforza
n. 9479/2019 R.G. regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione.” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22.06.2005, n. 13403; in senso conforme v. anche Cass. civ., sez. 2, 27.06.2011, n. 14177).
Ebbene, ribadito dunque, che l'eccezione in parole sollevata dalla società convenuta afferisce alla titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio e, pertanto, coinvolge profili di merito della controversia, deve rilevarsi che le doglianze di parte convenuta appaiono infondate, atteso che le stesse risultano all'evidenza confutate dalla convenzione conclusa in data 6.07.1989, e sottoscritta tra le e la stessa CP_2 [...]
(cfr. doc. 1 parte convenuta), dalla quale si evince che la prima affidò in concessione alla seconda la CP_4 realizzazione e la gestione delle reti idriche e fognanti e degli impianti previsti dal progetto speciale Taranto – disinquinamento del Mar Piccolo e del Mar Grande, opere tutte finanziate dall' . CP_6
All'interno della convenzione, inoltre, fu pattuito che “il collaudo dei lavori ed alle definizioni dei rapporti fra concessionario ed appaltatore provvederanno le Commissioni di collaudo nominate dalla CP_7 ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 24/1983. […] Il collaudo sarà espletato nel rispetto delle disposizioni CP_2 di leggi statali e regionali vigenti in materia”, mentre, in base all'art. 5, inerente il corrispettivo del concessionario, fu precisato che “il corrispettivo della concessione è comprensivo degli oneri relativi alla direzione dei lavori, alle altre attività connesse con l'esecuzione dei lavori e di tutti gli oneri indicati nella convenzione come parti a carico del concessionario”, e, dunque, ricompresi anche gli onorari della commissione di collaudo.
Dalla suddetta fonte negoziale, dunque, discendono due ordini di obblighi in capo alle parti contraenti: da un lato l'obbligo di nominare i componenti della commissione e di stabilire i criteri di determinazione dei relativi compensi, gravante in capo alla e, dall'altro lato, l'obbligo di provvedere alla liquidazione di CP_2 questi ultimi, il cui soggetto onerato è individuato nell'ente concessionario, ovverosia nell' CP_4
Del resto, la suddetta previsione negoziale è, altresì, desumibile da ulteriori articoli contenuti nella convezione, tra cui, l'art. 3, in cui è stato stabilito che “sono a carico del concessionario i collaudi nonché gli oneri derivanti da fatti addebitabili al concessionario che dovessero insorgere anche dopo l'eventuale approvazione degli atti di collaudo”, ovvero dalla lettura combinata dell'art. 8, all'interno del quale è previsto che “sono a carico del concessionario gli oneri per l'assistenza alle operazioni di collaudo tecnico- amministrativo che saranno disposte dalla e, del successivo art. 19, rubricato “oneri ed obblighi vari CP_2 del Concessionario”, secondo cui l' assume altresì “gli onorari e le indennità per le Commissioni CP_4 di Collaudo nei rapporti concessionario – imprese appaltatrici e le spese per il funzionamento della
Commissione di Sorveglianza e i compensi ai componenti della stessa”, senza la previsione di soglie quantitative di spesa.
Ne segue che, in forza di quanto statuito con la predetta convenzione, viene in evidenza che il soggetto investito dell'obbligo di eseguire i pagamenti inerenti gli onorari e le spese relativi all'attività espletata dalla commissione di collaudo va individuato nell'ente concessionario, al quale è stata affidata l'esecuzione delle suddette opere in tutte le sue fasi e, dunque, anche quella affidata alla commissione e relativa al collaudo dei lavori e alla definizione dei rapporti fra concessionario e appaltatore (cfr. art. 8, convenzione).
4 Dott. Luca Sforza
n. 9479/2019 R.G. Difatti, se per un verso, è corretto affermare che la nomina dei componenti della commissione, in base all'art. 8 della suddetta convenzione e all'art. 13 della L.R. 24/1983, sulle modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli enti locali, così come la determinazione dei criteri per la quantificazione del compenso professionale, siano stati eseguiti dall'ente regionale con delibera n. 6737 del
26.11.1990, per altro verso, non è altrettanto condivisibile la successiva deduzione di parte convenuta secondo cui il predetto ente sarebbe, per tale ragione, l'unico deputato ad assumere determinazioni inerenti la congruità degli onorari, considerato che i fondi destinati a coprire il pagamento degli onorari richiesti sono inclusi nel finanziamento erogato in favore dell' CP_4
Ne consegue, pertanto, che l'unico soggetto competente alla liquidazione dei compensi dei componenti la commissione di collaudo era ed è l'Ente concessionario, proprio in ragione del fatto che tra le somme finanziate dall' rientravano anche gli oneri di collaudo, non potendosi attribuire alcun rilievo alla CP_6 circostanza secondo cui il soggetto incaricato della nomina fosse il medesimo . CP_6
Tale conclusione, invero, risulta l'unica rispondente al dato normativo, considerato che una diversa conclusione, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, determinerebbe un'ipotesi di “violazione di legge, ed in particolare della regola che individua il soggetto passivo in chi ha l'onere di adempiere ad un preciso obbligo contrattuale assunto con la convenzione, avente natura di atto amministrativo pubblico” (cfr.
Cass. civ., sez. I, 13.05.2010, n.11699).
D'altronde, non appare dirimente la circostanza secondo cui il rapporto di concessione tra CP_2
e sarebbe già cessato al momento di instaurazione del giudizio in quanto, fermo quanto disposto CP_4 dall'art. 10 della suddetta convenzione, secondo cui “il concessionario risponde fino al termine della convenzione”, dall'esame della documentazione in atti, risulta che l' era a conoscenza dei fatti di CP_4 causa ben prima della conclusione del rapporto di finanziamento con la . CP_2
Ed invero, con raccomandata del 27.12.2003, a firma del presidente, dott. la convenuta Persona_1
è stata informata del maggior importo, pari ad €. 77.198,86, richiesto dalla commissione CP_4 collaudatrice, composta da tre componenti paritetici, a titolo di competenze professionali maturate per il lavoro eseguito (cfr. doc. 4, fasc. parte attrice); nota che è stata, quindi, comunicata ed acquisita dall' in CP_4 data anteriore rispetto a quella di chiusura del finanziamento, avvenuta il 26.04.2005 con la determinazione del Dirigente del settore LL.PP., con cui è stato omologato l'importo complessivo dei lavori in €. 7.718.704,25, di cui soltanto €. 6.760.492,25 sono stati fronteggiati con quota parte del finanziamento mentre la eccedente spesa è rimasta a carico dell' (cfr. doc. 9, fasc. parte attrice). CP_4
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'acquedotto convenuto, il soggetto legittimato passivamente deve essere individuato nello stesso Ente concessionario, il quale, peraltro, non è titolare di alcun diritto di rivalsa e/o garanzia impropria nei confronti della in relazione agli asseriti maggiori CP_2 importi richiesti dall'attore in quanto ricompresi, senza limiti di soglia, nel finanziamento già percepito.
Ciò premesso in punto di individuazione del soggetto legittimato passivo, rectius di soggetto titolare della situazione giuridica passiva dedotta in giudizio, e venendo al merito della controversia, parte attrice ha dedotto di aver svolto le operazioni di collaudo “nella piena equipollenza del lavoro espletato e delle responsabilità assunte” rispetto agli altri membri e che, al termine dell'incarico, è stata trasmessa alla e CP_2 all' la distinta delle competenze, sottoscritta dal Presidente della commissione, dott. , ed CP_4 Per_1
5 Dott. Luca Sforza
n. 9479/2019 R.G. elaborata sulla base della tariffa professionale e di competenza di Controparte_5 Controparte_5 quest'ultimo, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, L.R. 27/1985 e alla prassi amministrativa consolidatasi all'interno dell'ufficio regionale in merito alle ipotesi di commissioni miste. Ciononostante, a fronte di un compenso richiesto di €. 77.198,36 liquidato in favore del predetto Presidente sulla scorta della tariffa professionale di appartenenza dei dottori agronomi, l' liquidava e corrispondeva Controparte_1 all'ing. la minor somma di €. 18.557,50, come da nota della – Assessorato ai LL.PP. Parte_1 CP_2
– Difesa del suolo Risorse Naturali - prot. n. 199 del 29.03.2004, alla quale è stata allegata la parcella professionale, vistata per congruità dal suddetto Assessorato LL.PP., redatta ai sensi della L.S. 143/49, ovverosia secondo la Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti.
Oggetto di contestazione non è, quindi, l'espletamento dell'incarico professionale da parte dell'ing.
[...]
il quale, peraltro, risulta regolarmente eseguito in base alla documentazione versata in atti (cfr. docc. Pt_1 da 13 a 32, fasc. parte attrice), quanto, invece, i criteri di calcolo predisposti dalla per la CP_2 determinazione della parcella professionale liquidata dall' CP_4
Considerato, dunque, il ruolo assunto dalla prassi amministrativa nella vicenda de qua, giova comprendere quale sia, nella specie, la prassi seguita dalla in materia di determinazione dei compensi delle CP_2 commissioni di collaudo caratterizzate da componenti appartenenti ad ordini professionali differenti, come nel caso di specie, e, prima ancora, quale sia il punto di riferimento normativo sulla base del quale è possibile calcolare il predetto compenso e su cui si è formata la predetta prassi.
Orbene, in relazione a tale ultima circostanza, nel giudizio de quo, è pacifico ed incontestato che la base normativa deve essere individuata nell'art. 60 della L.R. n. 27/1985, in vigore al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo di nomina dei componenti della suddetta commissione di collaudo.
Difatti, un espresso rinvio alla norma in esame è presente sia nella delibera di nomina dei componenti della commissione di collaudo, n. 6737 del 26.11.1990, sia nella relativa nota del 26.08.1991 redatta dalla CP_2
(cfr. docc. 1 e 2, fasc. parte attrice).
[...]
In particolare, la norma in esame prevedeva che “il collaudo di un'opera pubblica costituisce prestazione professionale quando il collaudatore non ha rapporto di dipendenza con l'Ente che ha eseguito direttamente
l'opera. Nel caso contrario il collaudo costituisce per l'incaricato atto dovuto, non soggetto a compensi, ma solo al rimborso delle spese, valutate in base alle disposizioni che regolano le missioni di servizio dell'Ente di appartenenza.
2. Le spese di collaudo ammissibili a finanziamento regionale ai sensi dell' art. 20 della presente legge comprendono: a) - onorario a percentuale, valutato in base alla tariffa professionale di appartenenza, vigente alla data di emissione del certificato di collaudo;
b) - compenso a vacazione per revisione tecnico - contabile, da valutare in ragione delle ore effettivamente impiegate, comunque non superiore al limite del 25% dell onorario di cui al precedente punto a); c) - rimborso spese, comprensive di quelle di viaggio, in misura forfetaria percentuale non superiore rispettivamente al 50% e al 60% dello onorario di cui al precedente punto a), a seconda che si tratti di collaudo definitivo o di collaudo in corso d opera;
d) - compenso forfetario in misura pari al 20% dell' onorario di cui al precedente punto a) per la compilazione della relazione acclarante i rapporti tra Ente appaltante e nel caso di opere assistite CP_2 da contributo regionale;
e) - oneri fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.
3. Gli oneri di cui al punto
a) del secondo comma del presente articolo sono aumentati come per legge quando si tratti di collaudo in
6 Dott. Luca Sforza
n. 9479/2019 R.G. corso di opera e siano state effettuate e certificate almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei lavori.
4. L'importo da considerare ai fini della determinazione dell'onorario a percentuale e quello corrispondente all'importo dei lavori risultante dallo stato finale, aumentato dell'importo del compenso revisionale definitivo e dell'ammontare delle riserve discusse.
5. Nel caso di Commissione di collaudo,
l'importo di cui ai punti a) e d) del secondo comma del presente articolo, è unico per l'intera Commissione, ed è pari a quello dovuto ad ogni singolo collaudatore aumentato del 50% o del 110%, a seconda che la
Commissione sia composta da due o da tre membri.
6. Per ciascun collaudatore e considerato per intero il rimborso delle spese di cui al punto c) del secondo comma del presente articolo.
7. Il compenso di cui al punto
b) del secondo comma del presente articolo e riconosciuto una sola volta per l'intera Commissione.
8. Le parcelle di collaudo sono liquidate dall'Amministrazione che ha affidato l'incarico e, per le opere fruenti di contributo regionale, dallo Assessore regionale ai LLPP o da suo delegato.
9. Le parcelle dei collaudatori liberi professionisti devono preventivamente riportare il visto di congruità del rispettivo Ordine Professionale.
10. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge”.
Il comma 5 della citata disposizione, con riferimento anche alle ipotesi di commissioni di collaudo eterogenee, come nel caso di specie, statuisce, dunque, che l'importo “è pari a quello dovuto ad ogni singolo collaudatore”, con ciò lasciando intendere che, in simili ipotesi, l'importo deve essere calcolato in relazione a ciascun collaudatore in base all'ordine professionale di appartenenza, fermo poi prevedere che l'importo è
“unico per l'intera Commissione” ai fini delle maggiorazioni previste dalla citata norma. In altri termini, la l'interpretazione letterale della norma mette in evidenza come ad essere unitaria non è la base di calcolo del compenso – la quale, pertanto, rimane legata ai parametri professionali previsti per ciascun componente in base all'ordine di appartenenza – ma l'importo complessivo risultante dalla sommatoria dei singoli compensi e dalle maggiorazioni applicate.
Nella specie, la tariffa professionale di appartenenza del commissario collaudatore, come correttamente indicata dalla deve, quindi, essere individuata in quella contenuta nella L.S. n. 143/1949, CP_2 essendo l'ing. iscritto nell'albo professionale degli ingegneri e degli architetti. Parte_1
Peraltro, tenuto conto sempre del tenore letterale della norma, il sostantivo “unico” viene spesso utilizzato dal legislatore come sinonimo di “complessivo”, soprattutto in contesti caratterizzati dalla presenza di una pluralità di soggetti – quale, appunto, quello delle commissioni di collaudo – in cui l'obbligazione, anche se unica, è condivisa tra più parti. Di conseguenza, dovendo considerare l'unitarietà dell'importo in relazione al destinatario dell'obbligazione, il modo in cui quell'importo deve essere poi ripartito tra i diversi soggetti può variare in base alle circostanze del singolo caso concreto e alla normativa di riferimento applicabile.
A ciò si aggiunga che, il predetto comma 5 deve essere letto in conformità ad una esegesi sistematica che tenga conto della altre norme contemplate nella medesima disposizione di cui al citato art. 60 della L.R. n.
27/1985 e, quindi, in combinato disposto con gli altri capoversi dell'articolo e con la legge nel suo complesso.
Ed invero, in forza del richiamo operato dal comma 5 al comma 2, lett. a), l'onorario professionale non è suscettibile di essere calcolato in forza di un parametro univoco in quanto, nel predetto comma 2, viene espressamente stabilito che il criterio deve essere individuato “in base alla tariffa professionale di
7 Dott. Luca Sforza
n. 9479/2019 R.G. appartenenza”, anche nelle ipotesi in cui il carattere eterogeneo della commissione impone di prendere in considerazione ordini professionali differenti, come nel caso in esame.
Tale caratteristica, infatti, non costituisce un valido presupposto per ritenere operante una deroga nel caso di commissioni di collaudo miste, considerato che la norma non presenta una struttura tale da ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere un'eccezione alla regola prevista dal comma 2 ma, anzi, l'espresso rinvio al medesimo comma 2 contemplato nel ridetto comma 5, lascia desumere la specifica volontà di mantenere ferma questa regola anche in tali ultime ipotesi, prevedendo esclusivamente in detti casi la possibilità di apportare una maggiorazione dell'importo complessivo.
D'altronde, il penultimo comma dell'art. 60, nel sancire che “le parcelle dei collaudatori liberi professionisti devono preventivamente riportare il visto di congruità del rispettivo Ordine Professionale”, conferma implicitamente la lettura sistematica dell'articolo sopra richiamata in quanto lega la determinazione del compenso di ciascun collaudatore alla valutazione di congruità del rispettivo ordine professionale.
Circostanza quest'ultima che giustifica l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione attestante l'apposizione del visto da parte dell'ordine degli ingegneri ed architetti in relazione alla tariffa professionale applicata per la determinazione del compenso dell'ing. e che conferma la correttezza dell'operato Parte_1 dell' nella misura in cui ha provveduto al pagamento della parcella dell'attore secondo le tariffe del CP_4 suo ordine di appartenenza (cfr. doc. 5, fasc. parte attrice), parcella che, nondimeno, è stata contestata dall'ing.
a distanza di tempo dalla liquidazione (cfr. docc. 50-54 fasc. parte attrice) nonostante il manifesto Parte_1 interesse di quest'ultimo ad ottenere un equo compenso.
Inquadrata in questi termini la corretta interpretazione sistematico-letterale della norma in esame, l'esegesi del dato normativo deve essere correlata alla “prassi amministrativa” richiamata dallo stesso attore e formatasi negli uffici dell'Ente convenuto rispetto ad ipotesi similari, seppur non interamente sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio per quanto si dirà meglio infra.
In proposito, vale la pena, anzitutto, precisare che la prassi amministrativa nella scienza giuridica assume un ruolo secondario in quanto non è di per sé fonte del diritto, sostanziandosi in un comportamento costantemente tenuto ma in difetto della convinzione della sua obbligatorietà.
A differenza della consuetudine, tipica fonte non scritta del diritto suscettibile di assumere rilevanza sul piano giuridico soltanto qualora caratterizzata dall'elemento oggettivo della diuturnitas – ossia la reiterazione del comportamento per un certo lasso di tempo – e quello soggettivo dell'opinio iuris ac necessitatis – costituito dalla convinzione che quel comportamento sia giuridicamente vincolante – la prassi amministrativa non è, invece, assistita da quest'ultimo elemento, circostanza che la rende non vincolante per gli uffici amministrativi i quali, pertanto, potranno discostarsene sulla base di ragionevoli elementi la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dei medesimi uffici.
In questa prospettiva, invero, la giurisprudenza di legittimità, nel definire il ruolo marginale e non vincolante della prassi, ha precisato che quest'ultima “a differenza degli usi che costituiscono una fonte dell'ordinamento, a mente dell'articolo 8 delle disposizioni sulla legge in generale, non ha efficacia "erga omnes" e non ha un vero carattere di generalità, limitandosi a connotare il comportamento di fatto dei singoli uffici nei rapporti con il pubblico, senza essere, tuttavia, accompagnata dalla convinzione della sua doverosità” (cfr. per tutte, Cass. civ., sez. 3, 19.01,2006, n. 1018; Cass. civ., sez. lav., 4.09.2002, n. 12869).
8 Dott. Luca Sforza
n. 9479/2019 R.G. Ne segue che, la prassi costituisce un utile punto di riferimento per le scelte discrezionali che l'organo amministrativo deve eseguire, pur non avendo valore vincolante né carattere normativo per l'ordinamento giuridico – in ciò differenziandosi dalla consuetudine, con la quale condivide soltanto il carattere non scritto della regola – sicché essa è intesa come un insieme di “regole” prodotte dai singoli uffici amministrativi e diffuse tra i medesimi sulla base delle quali rapportare la loro condotta.
A livello normativo, invero, essa trova un riconoscimento esplicito nell'art. 23 della l. n. 69/2009, che evidenzia la sua utilità soprattutto nei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni nonché ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione.
L'osservanza della prassi amministrativa da parte di alcuni uffici è, pertanto, subordinata ad un giudizio di adeguatezza e opportunità rispetto alle circostanze del caso concreto, con la conseguenza che, la sua inosservanza non è motivo di annullabilità del provvedimento per violazione di legge ma, al più, può costituire un indice sintomatico dell'eccesso di potere.
Peraltro, attesa la sua natura non doverosa, quest'ultima è suscettibile di assumere rilevanza in sede interpretativa soltanto nell'ipotesi in cui essa risulti coerente e costante, non contraria alla legge e fonte di legittimo affidamento nei destinatari sulla stabilità della sua applicazione, sicché, rimane fermo il ruolo primario della legge, quale unica fonte abilitata a far sorgere diritti soggettivi in capo ai suoi destinatari e quale unico parametro di riferimento a cui il giudice è tenuto a uniformarsi. Alcun ruolo giuridico significativo può essere, dunque, riconosciuto alla prassi amministrativa nell'opera di interpretazione del dato normativo eseguita dall'interprete.
Ed invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne
l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24.11.2015, n. 23960).
Va, altresì, evidenziato che la giurisprudenza costituzionale è chiara nel negare che il diritto vivente, al quale deve riferirsi il giudice nell'applicazione della legge (eventualmente anche per contestarne la legittimità costituzionale), possa derivare dalla prassi amministrativa e da atti regolamentari o circolari, ritenuti a questo scopo irrilevanti;
questi atti, infatti, “possono dar vita ad una prassi, ma non producono alcun "diritto vivente", che vincoli la Corte nell'interpretazione delle norme impugnate” e, dunque, non “può invocarsi un presunto
"diritto vivente" costituito da direttive e prassi dell'amministrazione [...], spettando viceversa ai giudici, soggetti soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), ricostruire la corretta portata delle disposizioni legislative” (cfr. Corte cost., ord. n. 188/1998).
La prassi amministrativa non assume tale rilievo “né nella forma di regolamenti esecutivi o di circolari
[...], né, tanto meno, nella forma di singoli provvedimenti, da precludere al giudice una interpretazione diversa. Essa può valere soltanto come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo normativo ad orientare l'interpretazione, sempreché si mantenga nei limiti consentiti dal dettato della legge [...] e non trovi controindicazioni nella giurisprudenza” (Corte cost., sent. n. 83/1996).
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n. 9479/2019 R.G. Escluso, dunque, il carattere vincolante della prassi amministrativa, mette conto evidenziare che, in base alla documentazione prodotta dall'attore, la , in diverse occasioni, ha ritenuto di interpretare la CP_2 disposizione de qua nel seguente senso: “questo Assessorato, in casi analoghi e per gli incarichi di propria competenza, nel rispetto dell'art. 60 comma 2, riconosce un compenso massimo ammissibile a finanziamento regionale con riferimento alla tariffa professionale di appartenenza del presidente della commissione come, peraltro, precisato nelle lettere di incarico” (cfr. doc. 42 e ss., fasc. parte attrice).
Senza entrare nel merito delle scelte discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, deve evidenziarsi, tuttavia, che quest'ultima risulta comunque uniforme al significato ricavabile dall'interpretazione sistematico-letterale della disposizione in esame: l'ente convenuto, invero, nell'intento di fornire un criterio interpretativo univoco, si è limitato a precisare la soglia massima del compenso ammissibile per ciascun componente, individuando quest'ultima nella tariffa professionale di appartenenza del presidente della commissione.
Ragioni logiche ancora prima che giuridiche, invero, consentono di cogliere la necessità di tale interpretazione, e cioè quella di evitare che il compenso spettante ad uno dei componenti della commissione sia superiore a quello previsto per il Presidente;
una diversa interpretazione comporterebbe, infatti, il rischio di liquidare a quest'ultimo un compenso inferiore, nonostante il diverso ruolo assunto e le differenti responsabilità attribuite.
La ratio sottesa alla suddetta prassi è, in altri termini, agevolmente intuibile in quanto l'espressione
“massimo”, utilizzata dall'amministrazione, presuppone che il compenso di un commissario, eventualmente appartenente ad una categoria professionale con tariffa differente rispetto all'ordine di appartenenza del presidente, non possa essere superiore rispetto a quello spettante a quest'ultimo; ratio ricorrente nel caso di specie considerato che l'ing. appartiene all'ordine professionale degli ingegneri per il quale è Parte_1 previsto un compenso differente rispetto a quello previsto per l'ordine di appartenenza del Presidente (i.e. ordine . Controparte_5
Pertanto, in questa prospettiva, vanno esaminati i precedenti richiamati dall'attore, rispetto ai quali deve rilevarsi, per un verso, che essi sono circoscritti ad un lasso di tempo limitato, non sufficientemente idoneo a raggiungere quel grado di reiterazione necessario a far acquisire rilevanza nell'ambito degli uffici dell'ente regionale alla regola non scritta e, per altro verso, che le fattispecie prese in considerazione si riferiscono in parte alla nomina di commissioni composte da soggetti appartenenti al medesimo ordine professionale, e in parte a commissioni caratterizzate dalla presenza di soggetti appartenenti ciascuno ad una categoria professionale differente.
Più precisamente, quanto al primo aspetto, dall'esame della documentazione versata in atti viene in evidenza che le note redatte dalla e contenenti i parametri di redazione del bilancio, facendo CP_2 rinvio all'art. 60, si riferiscono per la maggior parte all'anno 1998 e per la restante agli anni 1993 e 1997, con la conseguenza che la prassi invocata dall'attore risulta priva dei requisiti essenziali, soprattutto quello della diuturnitas, ossia della reiterazione per un certo periodo di tempo (cfr. docc. dal 41 al 48, fasc. parte attrice).
Ad ogni buon conto, tale prassi della richiamata da parte attrice, non risulta neppure CP_2 pertinente e sovrapponibile alle caratteristiche della commissione collaudatrice di cui ha fatto parte l'ing.
[...] in quanto, si riferisce alle ipotesi di eterogenea composizione della commissione, essendo stata Pt_1
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n. 9479/2019 R.G. presieduta da un dottore agronomo, iscritto al relativo Ordine professionale di appartenenza, da un ingegnere, quale il iscritto all'ordine professionale degli ingegneri e architetti, e da un funzionario Parte_1 amministrativo interno, non iscritto ad alcun ordine professionale.
Al contrario, con riferimento alla commissione di collaudo costituita per i lavori relativi alla rete di fognatura nera a servizio dei centri abitati del (cfr. docc. 43 e 49), e quella incaricata per Parte_2
i medesimi lavori presso il Comune di Canosa di Puglia (cfr. docc. 44 e 47), richiamate dallo stesso attore, emerge che entrambe le predette commissioni risultavano costituite da due membri appartenenti al medesimo ordine professionale (i.e. ingegneri e architetti), sicché tali ipotesi non risultano perfettamente coincidenti e sovrapponibili a quella esaminata nel giudizio de quo.
Per tali ragioni, considerata la composizione della commissione, la prassi invocata dall'attore può ritenersi solo in parte attinente al caso di specie in quanto non appaiono del tutto conferenti i precedenti da lui allegati
(cfr. in termini, già Trib. Bari, sez. 3, 13.02.2014, n. 791; e Corte App. Bari, 15.09.2020, n. 1555, relativa ai
[... compensi dell'altro componente della commissione di collaudo oggetto del presente giudizio, dott.
. Per_3
Ne discende, dunque, che il criterio determinativo del compenso spettante ad un collaudatore appartenente ad una categoria professionale differente da quella di appartenenza del presidente deve essere individuato, in base all'interpretazione letterale e sistematica dei sopra richiamati commi, nella tariffa professionale prevista dall'ordine di appartenenza di ciascun componente, fermo, in ogni caso, il limite superiore, individuato dalla prassi amministrativa, del compenso massimo determinabile in base alla categoria professionale di appartenenza del Presidente.
Pertanto, deve ritenersi che non sussiste alcun obbligo di legge e di contratto che imponesse alla CP_2
di liquidare e all' di pagare all'ing. compensi professionali in misura superiore a
[...] CP_4 Parte_1 quelli già liquidati e pagati in applicazione della tariffa degli ingegneri e degli architetti allora vigente;
sicché,
l'importo, pari ad €. 18.557,50, corrisposto in favore dell'ing. risulta essere congruo siccome Parte_1 determinato in base alle predette tariffe professionali dell'ordine di appartenenza, ed applicato anche in relazione a commissioni di collaudo miste, come nel caso in esame.
In definitiva, la domanda attorea deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e questione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte attrice, ed in favore sia di parte convenuta che della terza chiamata, essendo stata la chiamata in causa del terzo indotta e causata dalla domanda attorea risultata infondata (cfr. in questo senso Cass. civ., sez. 2, ord. 17.09.2019, n. 23123, secondo cui “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”), tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022,
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n. 9479/2019 R.G. tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.001,00 e €. 260.000,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività istruttoria svolta (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n.
28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata dall'ing. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e della , nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9479/2019, ogni contraria CP_2 istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'ing. alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida Controparte_1 in complessivi €. 7.051,00 (già ridotti del 50% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014) per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e
I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) condanna, altresì, l'ing. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, che liquida in CP_2 complessivi €. 7.051,00 (già ridotti del 50% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014) per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 23.07.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
12 Dott. Luca Sforza