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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4862 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3723/2023 R.G. vertente T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1
Viale Bognar n° 31, c.f. , elett.te dom.to in Pozzuoli (Na) alla C.F._1
Via Toiano n. 4 “Garden Village” presso e nello studio dell'Avv. Adriano Caruso (c.f.
), dal quale è rapp.to e difeso giusta procura allegata all'atto di C.F._2 appello, con dichiarazione, ai sensi dell'art. 176 II co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il giudizio de quo a mezzo fax al numero 081-5262429 nonché a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
APPELLANTE E
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle CP_1 imprese di OM , con sede in OM alla via Nomentana n. P.IVA_1
41, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing.
, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_2 conferita su foglio separato dall'Avv. Maurizio d'Albora (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3 in Napoli al Viale Gramsci 16 (fax 081-680176, indirizzo PEC:
. APPELLATO Email_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5567/2023, pubblicata in data 30.05.2023 e non notificata, del Tribunale di Napoli, X sez. civile, in tema di contratto di prestazione d'opera professionale.
CONCLUSIONI: l'avv. Caruso per l'appellante: “a) accogliere l'appello ed in totale riforma dell'appellata Sentenza n° 5567/2023 del Tribunale di Napoli X Sezione Civile, mai notificata, accertare e dichiarare che per effetto del contratto prot. 287 del giorno 08 Febbraio 2007 ed accettato in data 12 Luglio 2007 e dell'attività svolta in favore della l'Ing. è creditore di quest'ultima CP_1 Parte_1
Società della somma di €uro 100.800,00# o di quella maggiore o minor somma che
1 l'On.le Giudicante adito vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) per effetto di quanto sub a) condannare la CP_1
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di
[...]
€uro 100.800,00# o di quella maggiore o minor somma che l'On.le Giudicante adito vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) in ogni caso dichiarare che per effetto dell'attività professionale prestata in favore della per il periodo ricompreso tra il 2007 ed il Febbraio 2011 e relativa CP_1 alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle, l'Ing. Generoso
è creditore di detta Società della somma di €uro 100.800,00# o di quella Parte_1 maggiore o minor somma che l'On.le Giudicante adito vorrà liquidare in via equitativa e, per l'effetto, condannare sempre la in persona del suo CP_1
l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della relativa somma;
d) condannare l'appellata in p.l.r.p.t., alla integrale refusione delle spese e dei CP_1 compensi di entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, disporre l'integrale compensazione delle stesse.”.
L'avv. D'Albora per l'appellata: “affinché l'Ill.ma Corte di Appello di Napoli adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigetti l'appello proposto dall'ing. per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi versati Parte_1 in atti, confermando, integralmente e in ogni sua parte, la sentenza n. 5567/2023 del 30.05.2023, resa dal Tribunale di Napoli, X sezione civile, dott. Attanasio, a definizione del giudizio R.G. n. 71813/2012.”.
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata, l'Ing. conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la in persona del l.r.p.t., esponendo quanto CP_1 segue: “A) con lettera-contratto prot. 287 del giorno 08 Febbraio 2007 la CP_1
impegnata nella direzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di
[...] depurazione di Punta Gradelle, ha conferito all'ing. l'incarico di Parte_1
"Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore della Sicurezza", incarico accettato in data 12 Luglio 2007; B) l'ing. ha diligentemente svolto, per quasi Parte_1 quattro anni, tutte le prestazioni dovute per l'incarico conferitogli, sino al 16 Febbraio 2011, allorquando la li comunicava il recesso dal contratto predetto CP_1
"in quanto non è pervenuta l'autorizzazione alla realizzazione dell'incarico, rilasciata ai sensi dell'art. 53 D. Lgs n° 165/2001, da parte della sua amministrazione di appartenenza"; C) l'ing. dipendente del con Parte_1 Controparte_3 qualifica di dirigente "comandato presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania" (qualifica anteriore al conferimento di detto incarico), in data 10/11/2006 aveva richiesto, così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, all'Ente di appartenenza il rilascio dell'autorizzazione per poter svolgere l'incarico innanzi precisato;
D) la pur essendovi tenuta per Legge, non ha invece mai CP_1
2 chiesto all'Ente di appartenenza dell'ing. il rilascio dell'autorizzazione di Parte_1 cui al D.Lgs. 165/2001 ed ha conferito l'incarico al detto professionista senza la previa acquisizione dell'autorizzazione; E) la mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza in ogni caso non influenza la validità e l'efficacia del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato e, pertanto, non viene assolutamente pregiudicato il diritto al corrispettivo da parte del professionista incaricato;
F) che il corrispettivo per l'opera svolta dall'ing. era stato Parte_1 precisamente determinato nel detto contratto ai punti 3 (“per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico, verrà corrisposto un compenso globale, forfettario ed omnicomprensivo di Euro 240000,00…”) e 4 (“"il corrispettivo di cui al precedente punto 3 sarà corrisposto … con le seguenti modalità: 10% all'accettazione dell'incarico; 80% del corrispettivo suddiviso in quote proporzionali alla percentuale di avanzamento dei lavori …; 10% del corrispettivo a saldo, al collaudo finale dei lavori e comunque entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori"); G) l'art. 8 del suddetto contratto disciplina l'ipotesi di recesso prima della scadenza prevedendo espressamente che al professionista viene in ogni caso riconosciuto "il corrispettivo maturato in misura proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori approvati"; H) a seguito di richiesta dell'ing. la Regione Campania, Parte_1 committente dell'opera, con missiva Prot. 2012-0483161 del 25/06/2012, ha comunicato che al Gennaio 2011 (ероса del comunicato recesso) per la costruzione dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle erano state realizzate opere per un ammontare di Euro 16.843.956,84 (XVII SAL) rispetto all'importo complessivo di
Euro 43.688.956,84; I) in forza delle clausole contrattuali sopra richiamate, l'ing. ha pertanto maturato nei confronti della un Parte_1 CP_1 credito pari ad Euro 100.800,00 (centomilaottocento), di cui Euro 24.000,00 a titolo di acconto del 10% sul totale ed Euro 76.800,00 quale parte dell'80% del corrispettivo in base alla percentuale di avanzamento dei lavori;
L) inutili sono risultati i numerosi tentativi dell'istante di ottenere bonariamente quanto dovutogli”.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli di:” a) accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in premessa, l'ing. è creditore della convenuta Parte_1 ella somma complessiva di Euro 100.800,00 о di quella maggiore o CP_1 minor somma che l'On. le Giudicante adito vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta in favore della predetta Società dal 2007 al Febbraio 2011 e, per l'effetto, condannare la in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in CP_1 favore dell'istante della somma di Euro 100.800,00# o di quella maggiore o minor somma che l'On.le Giudicante adito vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) condannare la convenuta alla CP_1 integrale refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
3 Si costituiva la la quale impugnava e contestava quanto dedotto e CP_1 prodotto da parte attorea ed eccepiva preliminarmente la nullità, invalidità ed inefficacia dell'incarico conferito all'ing. stante il mancato rilascio, da parte Parte_1 della Amministrazione pubblica di cui era dipendente l'attore, dell'autorizzazione allo svolgimento della prestazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; eccepiva, altresì, in subordine, l'infondatezza, anche nel merito, dell'avversa domanda a causa del mancato espletamento dell'attività commissionata all'ing. chiedeva, Parte_1 pertanto, al Tribunale adito di: “a) In via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità, l'invalidità, l'inefficacia e, comunque, l'inopponibilità alla convenuta dell'incarico conferito all'ing. con lettera Parte_1 del 8 febbraio 2007 tenuto conto della mancanza di autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001; b) In via principale, nel merito, rigettare le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni ampiamente sopra esposte;
c) In ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente fase e di quella cautelare.”.
Ammessa la prova di parte attrice ed escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa, all'udienza del 17 Gennaio 2022, veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. Con la sentenza n. 5567 del 30 Maggio 2023, il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, così statuiva: “a) rigetta la domanda;
b) condanna a pagare, in Parte_1 favore della società convenuta, la metà delle spese di giudizio che, per questa frazione, liquida in complessivi € 3.884,00, come specificato in motivazione, oltre rimborso nella misura del 15% sui compensi e, se dovute, CPA e IVA come per legge”.
Avverso tale sentenza, pubblicata in data 30.05.2023 e non notificata, con citazione del 2.8.2023, proponeva appello l'Ing. per sua riforma, alla Parte_1 stregua dei seguenti motivi: I- Erronea statuizione in merito alla mancanza dell'autorizzazione ex art. 53
D.Lgs. n. 165/2001. La contestazione mossa dall'appellante concerne in particolare la natura giuridica che il giudice di prime cure ha riconosciuto alla Quest'ultimo avrebbe Controparte_1 omesso di rilevare come la stessa sia in realtà una società in house providing rientrante tra gli organismi di diritto pubblico. Tale circostanza avrebbe inevitabilmente effetti sulle modalità di rilascio dell'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Infatti, ai sensi del comma 10 della norma suddetta “… Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45
4 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;
in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”. Essendo documentalmente provato che l'ing. dipendente del Parte_1 CP_3 con atto del 10 Novembre 2006, richiese all'Ente di appartenenza il rilascio
[...] dell'autorizzazione, opererebbe il meccanismo del silenzio assenso appena descritto con conseguente rilascio dell'autorizzazione tacita.
II- Errata interpretazione dell'art. 53 co. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. Secondo parte appellante, il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che la norma in commento spieghi efficacia diretta sul contratto tra il committente ed il dipendente pubblico sostituendo la Pubblica Amministrazione al prestatore d'opera nel diritto a percepire il compenso per l'attività abusivamente svolta. Al contrario, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere che i rapporti che si vengono a costituire tra il pubblico dipendente e il soggetto che gli conferisce incarichi retribuiti sono validi a tutti gli effetti sul piano civilistico e, pertanto, da essi discende l'obbligo in capo al committente di versare il corrispettivo per la prestazione resa.
III- Omessa pronuncia in merito alle prestazioni effettivamente rese dall'ing.
Parte_1
Parte appellante pone all'attenzione della Corte d'Appello adita come l'erroneo convincimento del Giudice di prime cure circa l'inesistenza dell'autorizzazione e la carenza di legittimazione in capo all'Ing. del diritto a richiedere il Parte_1 compenso per l'attività prestata abbia portato con sé l'ulteriore errore di ritenere
“assorbita ogni altra valutazione in merito alla pure contestata effettività delle prestazioni contrattuali”. Il Giudice di primo grado, infatti, non avrebbe tenuto conto della documentazione esibita e delle risultanze istruttorie dalle quali sarebbe emerso che l'appellante ha diligentemente svolto quanto dovuto in forza del contratto di prestazione d'opera professionale.
IV- Errato governo dei compensi e delle spese di lite.
5 Stante la fondatezza della domanda attorea, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel governo dei compensi e delle spese di lite condannando l'ing. al pagamento delle stesse, seppur parzialmente compensate. Parte_1
Invero, per effetto del comportamento di (che: pur essendovi tenuta ai CP_1 sensi del co. 10 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, non ha mai richiesto l'autorizzazione al datore di lavoro dell'ing. ha conferito egualmente l'incarico Parte_1 all'appellante nonostante quest'ultimo non le avesse mai consegnato l'autorizzazione del proprio datore di lavoro;
ha beneficiato dal 2007 al 2011 delle prestazioni rese dall'ing. senza aver mai corrisposto alcunché a titolo di compenso), parte Parte_1 appellante ritiene che sussistevano tutti i presupposti per disporre quanto meno una integrale compensazione delle spese e dei compensi. Pertanto, concludeva, chiedendo di: “a) Nel merito accogliere il presente gravame ed in totale riforma dell'appellata Sentenza n° 5567/2023 del Tribunale di Napoli X Sezione Civile, mai notificata, accertare e dichiarare che per effetto del contratto prot. 287 del giorno 08 Febbraio 2007 ed accettato in data 12 Luglio 2007 e dell'attività svolta in favore della l'Ing. è creditore di CP_1 Parte_1 quest'ultima Società della somma di €uro 100.800,00# o di quella maggiore o minor somma che l'On.le Giudicante adito vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) per effetto di quanto sub a) condannare la CP_1
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di
[...]
€uro 100.800,00# o di quella maggiore o minor somma che l'On.le Giudicante adito vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) in ogni caso dichiarare che per effetto dell'attività professionale prestata in favore della per il periodo ricompreso tra il 2007 ed il Febbraio 2011 e relativa CP_1 alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle, l'Ing. Generoso è creditore di detta Società della somma di €uro 100.800,00# o di quella Parte_1 maggiore o minor somma che l'On.le Giudicante adito vorrà liquidare in via equitativa e, per l'effetto, condannare sempre la in persona del suo CP_1
l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della relativa somma;
d) condannare l'appellata in p.l.r.p.t., alla integrale refusione delle spese e dei CP_1 compensi di entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, disporre l'integrale compensazione delle stesse.”. Si costituiva il 01.12.2023 (udienza fissata in citazione per il 18.12.2023), la CP_1
la quale chiedeva all'adita Corte di rigettare l'appello in quanto inammissibile
[...] ed infondato, integralmente confermando la sentenza n. 5567/2023 del Tribunale di
Napoli, con vittoria di spese e competenze di giudizio. La causa veniva rinviata all'udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 26.09.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
6 Motivi della decisione L'appello è fondato e deve essere pertanto accolto secondo le considerazioni che seguono. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. formulata dall'appellata.
Ciò in quanto, sotto il profilo dell'art 348 bis c.p.c., i motivi di appello non possono essere qualificati come manifestamente infondati ma, al contrario, sono meritevoli di approfondita disamina. Sotto il profilo dell'art 342 c.p.c., l'impugnazione proposta non risulta carente dell'enunciazione specifica dei motivi di appello né delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Neppure può ritenersi che l'appellante, con l'asserita qualificazione della CP_1 quale soggetto pubblico, abbia introdotto, per la prima volta nel presente
[...] giudizio, una circostanza nuova e, quindi, inammissibile. Non vi è, infatti, alcuna violazione dell'art 345 c.p.c non essendo ravvisabile un mutamento degli elementi oggettivi o soggettivi della domanda ma una mera diversa qualificazione giuridica di un elemento della fattispecie. L'impugnazione, quindi, deve essere esaminata nel merito. Infondato è il primo motivo di doglianza con cui l'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto qualificare la come società in house CP_1 providing rientrante tra gli organismi di diritto pubblico. Poiché “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa” (Ad. plen., n. 1/08), secondo l'appellante, opererebbe, a seguito della richiesta di autorizzazione dell'Ing. del 10 novembre 2006, il meccanismo del Parte_1 silenzio assenso descritto dall'art 53 co. 10 del D.Lgs. n. 165/2001.
Tuttavia, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26283 del 2013), secondo cui “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione ... la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza ... in termini di alterità soggettiva”, così che “anche la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità”, rilevano al fine specifico dell'individuazione del riparto di giurisdizione in relazione alle azioni di risarcimento del danno arrecato al patrimonio della controllata dall'illegittimo operato degli organi sociali. Infatti, quel precedente non “impone l'applicabilità di tutte le regole che disciplinano le pubbliche amministrazioni” (Cass. S.U. n. 7759/2017) poiché sarebbe illogico disconoscere la rilevanza del modello organizzativo societario prescelto dalla P.A. per assolvere ai propri compiti istituzionali con conseguente generalizzata disapplicazione delle regole di diritto societario.
"La società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne 7 posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito al comune di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull'attività dell'ente collettivo) mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (così, da ultimo, ... con specifico riferimento alla società in house, si veda Cass. S.U. n. 7759 del 27/03/2017; Cass n. 7222 del
22/03/2018)” (Cass. civ. 29.7.2021 n. 21658). Nello stesso senso, Cass. civ. 16.3.2023, n. 7646 osserva che “Per giurisprudenza costante (tra varie, Cass., sez. un., n. 7799/05; n. 5346/19; n. 37951/21) la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la propria natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, in parte o anche del tutto, posto che l'identità dell'azionista non assume alcun rilievo quanto alle vicende della società, che opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, sul quale l'ente pubblico non può incidere mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali. Con specifico riguardo alle società in house, neanche il cd. controllo analogo, per mezzo del quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, incide sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica: la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante e il regime che la governa non prevede alcuna apprezzabile deviazione rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, nel senso che la posizione dell'ente pubblico all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito (Cass. nn. 13160/2020, 5346/2019). È in questa veste, dunque, che l'ente pubblico può influire sul funzionamento della società, avvalendosi non di poteri pubblicistici, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri presenti negli organi societari”. In quest'ottica, le previsioni del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, hanno provveduto a dettare una disciplina organica della materia sostanzialmente allineata al percorso evolutivo giurisprudenziale appena delineato. Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione. L'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere la possibilità di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto al dipendente pubblico per le prestazioni rese a favore di un privato, non ha effetti diretti sul rapporto contrattuale e, in particolare, non determina la nullità dello stesso.
8 Precisamente, l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 dispone che "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti". Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (Cfr. Cass., sez. lav., n.32659 del 2024), “l'anzidetta normativa è volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., con il quale, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", si è voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass., SU, n. 25369 dell'11 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 12626 del 25 giugno 2020)”.
“La misura in esame è del tutto interna ad un rapporto contrattuale e costituisce conseguenza legale della violazione di obblighi di primario rilievo ad esso inerenti, finalizzati al contempo a dissuadere dalla violazione del precetto e a regolare, anche sul piano negoziale, le conseguenze dell'inadempimento, senza necessità di prova concreta di un danno, ma con un obbligo di acquisire quanto percepito all'esterno a favore del "fondo di produttività o di fondi equivalenti" e quindi a sostegno dell'indirizzo verso l'efficienza del datore di lavoro pubblico” (Cass., sez. lav.,
n.32659 del 2024). Quindi, l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 semplicemente tipizza normativamente gli effetti della violazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione rispetto all'attività svolta al di fuori della P.A. di appartenenza senza incidere sulla validità del rapporto sottostante. Poiché il legislatore ha previsto espressamente le conseguenze della violazione del dovere del pubblico impiegato di dedicare esclusivamente a favore dell'amministrazione le proprie energie fisiche ed intellettuali, deve escludersi l'applicabilità del primo comma dell'art. 1418 c.c. (”Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga altrimenti”). Tale previsione generale di chiusura, infatti, può trovare applicazione solo qualora una
9 norma imperativa non preveda espressamente la sanzione della nullità ovvero una sanzione di tipo diverso, come accade proprio nella fattispecie in esame.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, sebbene non possa ritenersi che il giudice di primo grado sia incorso nel vizio di omissione di pronuncia stante l'errato convincimento in ordine alla questione preliminare appena esaminata (con conseguente rigetto implicito della richiesta di pagamento), deve essere accolta nel merito la domanda relativa alla condanna dell'appellata al pagamento del corrispettivo dovuto per effetto dell'attività professionale svolta in suo favore.
Invero, dalla documentazione depositata (precisamente, dai verbali di coordinamento per la sicurezza relativi alle riunioni tecniche tenutesi nel periodo 18.06.2008-26.10.2010) e dai testi escussi in primo grado, emerge la prova delle prestazioni rese dal professionista, anche a mezzo di delegato (il sig. Tes_1
che, come risulta dagli stessi verbali, era presente alle suddette riunioni in
[...] nome e per conto dell'Ing. e di cui l'appellata ha beneficiato dal 2007 al Parte_1
2010.
Né vi è contestazione sull'ammontare del compenso convenuto tra le parti come risultante dalla lettera-contratto prot. 287 del giorno 08.02.2007. Dunque, dimostrato l'incarico conferito a partire dall'anno 2007, la determinazione del compenso dovuto all'Ing. e l'attività dal medesimo svolta sino al Parte_1 recesso dell'appellata nel mese di febbraio 2011, ne consegue la condanna della al pagamento in favore dell'Ing. della somma di CP_1 Parte_1
€uro 100.800,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 26 luglio 2012 (notifica dell'atto introduttivo). Non compete la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non essendo stato nemmeno allegato il maggior danno ex art. 1224, 2° co., c.c.. Le spese del giudizio di primo e secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 260.000,00, seguono la soccombenza dell'appellata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'Ing. Parte_1 avverso la sentenza n. 5567/2023 del Tribunale di Napoli, così provvede:
[...]
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
al pagamento in favore dell'Ing. della somma di euro
[...] Parte_1
100.800,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 26 luglio 2012; condanna, altresì, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo CP_1 grado che liquida in € 668,00 per spese, € 14.103,00 per compensi oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
b) Condanna la al pagamento, in favore dell'Ing. CP_1 Parte_1 delle spese e competenze del giudizio di appello, che liquida in € 1.138,50
[...]
10 per spese, € 14.317,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, l'8.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Pupo Dott. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente All'integrale relazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
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