Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00219/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2025, proposto da
ER AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Faccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Giovanni, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso presentata in data 30 dicembre 2024 dalla Dott.ssa ER AN (a mezzo pec inviata dall’Avv. Faccini Alberto) dell’AZIENDA SPECIALE per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano identificato con nota del 5 febbraio 2025 (n. prot. 0001399 del 5.02.2025 / U), con conseguente obbligo dell'Ente resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con istanza del 30 dicembre 2024, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, conseguenziale, comunque connesso con quello indicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con avviso di selezione pubblica, l’Azienda speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano ha indetto una procedura di selezione di 5 psicologi da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- la ricorrente vi ha partecipato, collocandosi 12ma in graduatoria;
-ha quindi chiesto la ostensione di vari atti del procedimento di selezione, al fine di poter difendere i propri diritti e interessi nelle competenti sedi giudiziarie;
-l’Amministrazione ha trasmesso copia degli atti richiesti, tuttavia oscurando i nominativi dei controinteressati (in particolare, lamenta la ricorrente, anche nei verbali di valutazione dei titoli);
-quest’ultima ritiene fondata la propria pretesa alla ostensione anche di tali dati, e a tal fine evidenzia che l’unico limite al diritto di accesso che trova un fondamento giuridico in riferimento alla selezione, come quella in esame, è quello previsto dall’art. 24 c. 1, lett. d) della Legge 241/90 che dispone espressamente un divieto di ostensione “nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi”; e che in via generale il diritto di difesa sotteso al cd. accesso difensivo prevale su quello alla riservatezza;
-nel presente giudizio l’Amministrazione sottolinea che il ricorso sarebbe carente di interesse, atteso che sono ormai decorsi i termini per impugnare la graduatoria e la ricorrente avrebbe potuto impugnarla chiedendo di ricorrere alle notifiche per pubblici proclami, avrebbe potuto chiedere l’accesso infraprocedimentale, avrebbe potuto notificare il ricorso a uno solo dei controinteressati; nel merito rileva poi che avrebbe potuto far valere eventuali vizi ricollegando i compiti agli autori sebbene servendosi solo dei codici alfanumerici assegnati ai candidati, e che comunque un eventuale ricorso non avrebbe chance di successo, perché i posti erano cinque e la medesima ricorrente si è classificata dodicesima;
- alla camera di consiglio del 19 aprile 2025, la causa è passata in decisione;
- il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati;
- dalla esposizione in fatto risulta evidente che la ricorrente ha un interesse non emulativo ad acquisire gli atti richiesti, avendo appunto partecipato alla selezione comparativa senza raggiungere una posizione utile in graduatoria; dunque ha ricevuto un pregiudizio attuale e concreto che le conferirebbe legittimazione ad agire in giudizio per la tutela dei propri interessi;
- proprio per evitare che l’interesse cd. difensivo diventi uno strumento solo per venire a conoscenza dei dati dei controinteressati o comunque rivesta carattere meramente emultativo, la giurisprudenza richiede la verifica che sussista un potenziale nesso di utilità della documentazione richiesta per la tutela in giudizio di posizione giuridiche (cfr. Consiglio di Stato sentenza 1681 del 2024);
- è tuttavia evidente, rileva il Collegio, che, pur al fine di evitare abusi, non si può giungere a pretendere che la richiedente illustri le censure che intende formulare, prima ancora di venire a conoscenza della documentazione che potrebbe o meno disvelare eventuali vizi nell’attività dell’Amministrazione; sarebbe infatti un onere a oggetto impossibile, oltre a dar luogo a un circolo vizioso e basarsi su di una tautologia: si nega l’accesso per mancanza di specificazione, che però non è possibile in assenza dell’accesso stesso;
- anche tutte le argomentazioni svolte dall’Amministrazione non colgono nel segno, atteso che, secondo buona fede, essendo la naturale controparte, quest’ultima non può giustificare il proprio diniego con la eventuale possibilità di risolvere alcuni dei problemi derivanti dalla mancata conoscenza delle identità degli altri concorrenti: vi è lesione del diritto di difesa anche se questa viene ostacolata e resa più onerosa o aleatoria;
- peraltro, come giustamente osservato da parte ricorrente, la stessa Amministrazione, con la ostensione degli atti, sebbene oscurati, ha già ritenuto sussistere un interesse difensivo, ma ha ritenuto tale interesse subordinato a quello della riservatezza, in contrasto con i principi richiamati nella presente sentenza;
- in tema di termini di impugnazione, è evidente che la conoscenza dei controinteressati non è funzionale esclusivamente all’adempimento degli oneri notificatori, ma assume rilievo anche ai fini dell’esercizio effettivo del diritto di difesa, cioè della piena conoscenza dei vizi: ad esempio, per verificare l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice, ovvero per accertare il possesso effettivo dei titoli dichiarati presso Università o altri Enti;
- le osservazioni svolte sul punto dall’Amministrazione si risolvono dunque in un mero esercizio di astrazione ipotetica e parziale, ontologicamente incapace di anticipare tutte le evenienze concrete che possono giustificare l’interesse alla conoscenza; ne deriva un’aporia evidente: a seguire tale ragionamento si finisce per rimettere alla valutazione della parte naturalmente avversa la misura e la legittimità delle iniziative difensive potenzialmente esperibili dal soggetto escluso;
- ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela della riservatezza, opera il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso documentale (Consiglio di Stato, sez. V, 04/12/2023, n. 10498);
- la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato o istaurando, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, sez. V, 17/07/2023, n. 6978);
- ciò premesso, nel caso di specie, le dedotte questioni proposte dall’Amministrazione, non appaiono precludere tutte le possibili azioni giurisdizionali esperibili da parte della ricorrente;
- appare dunque fondato il ricorso con conseguente obbligo di ostensione dei documenti richiesti, atteso che sarà compito dell’eventuale giudice adito, a seconda delle azioni intraprese e delle autorità giurisdizionali coinvolte, verificare la tardività o meno delle azioni stesse; fermo restando che ovviamente la prevalenza sulla riservatezza ha carattere generale, salvo norme speciali derogatorie, come quella appunto citata dal ricorrente stesso e che ovviamente l’Amministrazione deve rispettare;
- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO