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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3240/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3240/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINELLI Parte_1 C.F._1 PAOLA e dell'avv. GEMELLI LUCA, con elezione di domicilio in VIA PREMUDA 16 00195 ROMA, presso il difensore avv. GEMELLI LUCA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o la nullità insanabile del provvedimento impugnato
e/o, in subordine, l'illegittimità per infondatezza nel merito e, per l'effetto, revocarlo o annullarlo, per le causali tutte di cui in narrativa, riconoscendo al ricorrente il trattamento di disoccupazione richiesto dall'originaria domanda, oltre interessi e rivalutazione. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia CP_1
del contendere in relazione alla liquidazione della prestazione richiesta come già disposta in sede amministrativa in favore di parte ricorrente;
- respingere ogni eventuale ulteriore o diversa domanda di parte ricorrente;
- compensare le spese e competenze di lite o ridurle al minimo secondo legge”.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note e di un termine perentorio per il deposito di note di replica comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di
1 discussione ex art. 429 c.p.c. sino al 18.03.2025, come da ordinanza del 22.11.2024.
Nelle note di trattazione scritta, depositate rispettivamente il 7.02.2025 (parte ricorrente), l'11.02.2025
e il 18.03.2025 (parte resistente), i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto pagamento della indennità di disoccupazione oggetto di causa, come da documentazione prodotta da con le note CP_1
del 10.12.2024; parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese CP_1 processuali, mentre ne ha chiesto l'integrale compensazione. CP_1
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha documentato di avere liquidato la prestazione richiesta, a seguito di CP_1
riesame amministrativo, provvedendo al relativo pagamento (v. la documentazione depositata in data
10.12.2024).
Pertanto, nelle note di trattazione scritta, le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto pagamento della prestazione oggetto di causa.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerata la condotta processuale di , che ha provveduto, in corso di causa e all'esito di CP_1
riesame, alla liquidazione e al successivo pagamento della prestazione oggetto di causa, le spese processuali si intendono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue sono poste a carico di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del DM 147/2022 (causa di CP_1
previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, considerato che il valore della causa si attesta sulla parte bassa della forbice dello scaglione).
Non si ravvisano, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda di cui all'art. 96 c.p.c., non risultando che abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
2 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto pagamento della prestazione oggetto di causa;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1
pagamento delle spese residue, queste ultime liquidate in complessivi euro 1.243,33 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3240/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINELLI Parte_1 C.F._1 PAOLA e dell'avv. GEMELLI LUCA, con elezione di domicilio in VIA PREMUDA 16 00195 ROMA, presso il difensore avv. GEMELLI LUCA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o la nullità insanabile del provvedimento impugnato
e/o, in subordine, l'illegittimità per infondatezza nel merito e, per l'effetto, revocarlo o annullarlo, per le causali tutte di cui in narrativa, riconoscendo al ricorrente il trattamento di disoccupazione richiesto dall'originaria domanda, oltre interessi e rivalutazione. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia CP_1
del contendere in relazione alla liquidazione della prestazione richiesta come già disposta in sede amministrativa in favore di parte ricorrente;
- respingere ogni eventuale ulteriore o diversa domanda di parte ricorrente;
- compensare le spese e competenze di lite o ridurle al minimo secondo legge”.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note e di un termine perentorio per il deposito di note di replica comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di
1 discussione ex art. 429 c.p.c. sino al 18.03.2025, come da ordinanza del 22.11.2024.
Nelle note di trattazione scritta, depositate rispettivamente il 7.02.2025 (parte ricorrente), l'11.02.2025
e il 18.03.2025 (parte resistente), i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto pagamento della indennità di disoccupazione oggetto di causa, come da documentazione prodotta da con le note CP_1
del 10.12.2024; parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese CP_1 processuali, mentre ne ha chiesto l'integrale compensazione. CP_1
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha documentato di avere liquidato la prestazione richiesta, a seguito di CP_1
riesame amministrativo, provvedendo al relativo pagamento (v. la documentazione depositata in data
10.12.2024).
Pertanto, nelle note di trattazione scritta, le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto pagamento della prestazione oggetto di causa.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerata la condotta processuale di , che ha provveduto, in corso di causa e all'esito di CP_1
riesame, alla liquidazione e al successivo pagamento della prestazione oggetto di causa, le spese processuali si intendono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue sono poste a carico di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del DM 147/2022 (causa di CP_1
previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, considerato che il valore della causa si attesta sulla parte bassa della forbice dello scaglione).
Non si ravvisano, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda di cui all'art. 96 c.p.c., non risultando che abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
2 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto pagamento della prestazione oggetto di causa;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1
pagamento delle spese residue, queste ultime liquidate in complessivi euro 1.243,33 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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