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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 19/12/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 61 / 2016
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 19/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 61 / 2016
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco
Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 61/2016 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Di Meglio, domiciliato come in atti;
- attore;
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), entrambi in proprio e quali eredi di
[...] C.F._3
nato a [...] il [...], Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Di Costanzo, con domicilio come da atti;
- convenuti.
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2016, l'attore ha Parte_1 convenuto in giudizio i convenuti, chiedendo la costituzione coattiva di servitù di passaggio ai sensi degli artt. 1051 e ss. c.c. sul viottolo/viale insistente sul fondo dei convenuti, deducendo che il proprio fondo – sito in località Maronti e
1 identificato in catasto al foglio 34, particelle 244 e 245 – sarebbe privo di adeguata uscita verso la via pubblica, non potendo procurarsene altra senza eccessivo dispendio o disagio.
I convenuti si sono costituiti contestando la domanda e sollevando plurime eccezioni (tra cui: contestazioni istruttorie e di preclusione rispetto a produzioni documentali, dedotta nullità del supplemento di CT, dedotta incidenza di profili
“demaniali”/abusivi del primo tratto del percorso e prospettazione di accessi alternativi).
Nel corso del giudizio veniva espletata una prima consulenza tecnica d'ufficio
(CT Geom. , ma, a seguito di specifiche contestazioni dalle parti, anche Per_2 con riferimento alla completezza delle risposte ai quesiti e al perimetro degli elementi istruttori utilizzati, anche in considerazione dell'esigenza di disporre un accertamento rinnovato e pienamente rispondente ai quesiti (in particolare sulla effettiva praticabilità di accessi alternativi e sulla precisa individuazione del tracciato da asservire), veniva disposta nuova CT, affidata all'Ing.
[...]
. Per_3
All'esito delle operazioni peritali, l'Ing. depositava relazione, Per_3 concludendo – per quanto qui rileva – nel senso della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c. e determinando l'indennità ex art. 1053 c.c.
Con provvedimento del 20.01.2025 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. nei seguenti termini:
“Le parti diano atto della costituzione di servitù di passaggio sul viottolo che insiste sul fondo di parte convenuta, meglio indicato in atti e nella relazione del
CT;
Parte attrice corrisponda a parte convenuta a titolo di indennità ex art. 1053 c.c.
l'importo di euro 2.805,00;
Spese per la CT definitivamente a carico di parte convenuta;
Parte convenuta corrisponda a parte attrice l'importo di euro 3.808,00 pari alla metà dei compensi fin qui maturati, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge (salva diversa pattuizione delle parti)”.
L'attore dichiarava di accettare la proposta;
i convenuti rifiutavano.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inquadramento: servitù coattiva di passaggio e criteri di individuazione
Ai sensi dell'art. 1051 c.c., il proprietario può ottenere il passaggio coattivo quando il fondo non ha uscita sulla via pubblica (interclusione assoluta) ovvero non può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
La localizzazione del passaggio deve avvenire, secondo il criterio legale, nel punto in cui l'accesso alla via pubblica è più breve e arreca minor danno al fondo servente, trattandosi di comparazione rimessa al giudice di merito alla luce delle risultanze istruttorie.
Quanto all'indennità ex art. 1053 c.c., essa non costituisce corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma ha natura di indennizzo commisurato al danno arrecato al fondo servente, dovendosi considerare non solo la superficie asservita ma anche gli ulteriori pregiudizi in relazione alla destinazione del fondo e al transito.
2. Sussistenza dei presupposti ex art. 1051 c.c. nel caso concreto
La CT Ing. (che il Tribunale condivide, perché logica, coerente e Per_3 fondata su riscontri oggettivi e su accertamenti in loco) ha accertato che il fondo attoreo (foglio 34, p.lle 244 e 245) è in località Maronti, sviluppato su terrazzamenti e sopraelevato di circa 12 metri rispetto all'arenile, con conseguente impraticabilità, sotto il profilo tecnico e anche paesaggistico, oltre che per ragioni di sicurezza, della soluzione prospettata dai convenuti di realizzare una scalinata sul costone verso la spiaggia.
La CT ha altresì considerato l'ipotesi di accesso mediante fondi di terzi (p.lle
219 e 220), rilevando che trattasi di proprietà aliene e che non risultano elementi oggettivi (anche cartografici) idonei a dimostrare un effettivo e praticabile collegamento fino al fondo dell'attore, mentre dall'estratto di mappa emerge viceversa un percorso che giunge ai fondi attorei attraverso i fondi dei convenuti.
Ne discende che, allo stato, il passaggio dai fondi dei convenuti rappresenta l'unico accesso che soddisfi le condizioni dell'art. 1051 c.c.
Sussistono dunque i presupposti per la costituzione coattiva della servitù.
3. Individuazione del tracciato e contenuto della servitù
Il tracciato da asservire viene individuato sul percorso esistente insistente sul compendio dei convenuti (CT: particelle 204 e 210, come da elaborati e
3 documentazione grafica allegata), secondo quanto rappresentato nella relazione dell'Ing. , che costituisce parte integrante della presente decisione ai soli Per_3 fini identificativi.
La servitù viene costituita come servitù di passaggio pedonale, esercitabile lungo il percorso indicato dal CT, con divieto per i convenuti di frapporre ostacoli materiali o giuridici al libero esercizio.
4. Indennità ex art. 1053 c.c.
L'Ing. ha determinato l'indennità in euro 2.805,00, con motivazione Per_3 congrua e criteri aderenti alla natura indennitaria della prestazione;
tale quantificazione viene recepita.
5. Sulle eccezioni dei convenuti
Le eccezioni e deduzioni dei convenuti non possono essere accolte, per le seguenti sintetiche ragioni
5.1 Eccezioni istruttorie/preclusioni e nullità del supplemento di CT
(Sessa): anche a voler prescindere da profili processuali sulla utilizzabilità di singole produzioni, la decisione odierna non si fonda sul supplemento contestato, bensì sugli esiti della nuova CT , disposta proprio per Per_3 rinnovare/integrare gli accertamenti in contraddittorio e fornire risposte complete ai quesiti decisivi (interclusione, alternative praticabili, tracciato e indennità). Le doglianze, pertanto, sono prive di decisività rispetto alla soluzione della lite.
5.2 Dedotta impossibilità di imporre servitù su “suolo demaniale” e profili di abusività del primo tratto: il provvedimento non costituisce alcuna servitù su beni demaniali;
la servitù è costituita sul tratto di proprietà privata dei convenuti, come identificato dagli elaborati CT. Gli eventuali profili urbanistico-amministrativi (ordinanze, titoli edilizi, ecc.) restano estranei al thema decidendum civilistico e sono comunque rimessi alle competenti
Autorità, non potendo – nel perimetro della presente causa – elidere il diritto dell'attore ad ottenere un accesso ai sensi dell'art. 1051 c.c., una volta accertati i relativi presupposti.
5.3 Prospettazione di accessi alternativi: la CT ha escluso, con Per_3 argomentazioni tecniche, la praticabilità della soluzione “scalinata” e non ha riscontrato un concreto accesso alternativo tramite fondi di terzi, sicché
4 l'eccezione resta sfornita di prova.
Consegue l'accoglimento della domanda attorea.
6. Spese di lite e proposta ex art. 185-bis c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Nel caso di specie va inoltre dato rilievo al fatto che l'attore ha accettato la proposta conciliativa del 20.01.2025 mentre i convenuti l'hanno rifiutata e la decisione si pone in esito sostanzialmente coincidente con l'assetto indicato nella proposta (servitù e indennità, nonché regolazione CT), con conseguente ulteriore ragione per non disporre compensazioni. In punto di sistema, l'incidenza del rifiuto ingiustificato della proposta sulle spese trova conferma anche nella giurisprudenza costituzionale in tema di art. 91 c.p.c. (secondo periodo) e proposta conciliativa del giudice.
Le spese delle CT ( e ) vanno poste definitivamente a carico dei Per_2 Per_3 convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, costituisce in favore del fondo di proprietà dell'attore (N.C.T. Comune di Barano d'Ischia, Parte_1 foglio 34, p.lle 244 e 245) e a carico del fondo dei convenuti CP_1
e (foglio 34, p.lle 204 e 210), servitù
[...] Controparte_2 coattiva di passaggio pedonale lungo il tracciato già esistente e individuato nella relazione del CT Ing. (con elaborati allegati), cui Persona_3 si rinvia ai soli fini identificativi;
2. ordina ai convenuti di consentire il libero e pieno esercizio della servitù e, in particolare:
- di rimuovere e/o non apporre ostacoli al transito;
- ove esista un cancello/porta/chiusura interferente con il percorso, di consegnare all'attore, entro 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, n. 2 copie delle chiavi e/o i codici/telecomandi necessari all'apertura;
- in caso di sostituzione di serrature/chiavi/codici, di consegnare i nuovi
5 dispositivi entro 3 giorni dalla modifica;
con espresso divieto di porre in essere comportamenti che rendano più gravoso o incerto l'esercizio del passaggio;
3. condanna l'attore a corrispondere ai convenuti, a titolo di indennità ex art. 1053 c.c., l'importo di euro 2.805,00, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CT (Geom. Per_2
e Ing. ), con obbligo di rimborso in favore della parte che abbia Per_3 anticipato;
5. condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, nonché spese vive documentate;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
6. dichiara la presente sentenza – provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
– titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., a cura della parte interessata.
Napoli-Ischia, 19/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro)
6
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 19/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 61 / 2016
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco
Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 61/2016 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Di Meglio, domiciliato come in atti;
- attore;
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), entrambi in proprio e quali eredi di
[...] C.F._3
nato a [...] il [...], Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Di Costanzo, con domicilio come da atti;
- convenuti.
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2016, l'attore ha Parte_1 convenuto in giudizio i convenuti, chiedendo la costituzione coattiva di servitù di passaggio ai sensi degli artt. 1051 e ss. c.c. sul viottolo/viale insistente sul fondo dei convenuti, deducendo che il proprio fondo – sito in località Maronti e
1 identificato in catasto al foglio 34, particelle 244 e 245 – sarebbe privo di adeguata uscita verso la via pubblica, non potendo procurarsene altra senza eccessivo dispendio o disagio.
I convenuti si sono costituiti contestando la domanda e sollevando plurime eccezioni (tra cui: contestazioni istruttorie e di preclusione rispetto a produzioni documentali, dedotta nullità del supplemento di CT, dedotta incidenza di profili
“demaniali”/abusivi del primo tratto del percorso e prospettazione di accessi alternativi).
Nel corso del giudizio veniva espletata una prima consulenza tecnica d'ufficio
(CT Geom. , ma, a seguito di specifiche contestazioni dalle parti, anche Per_2 con riferimento alla completezza delle risposte ai quesiti e al perimetro degli elementi istruttori utilizzati, anche in considerazione dell'esigenza di disporre un accertamento rinnovato e pienamente rispondente ai quesiti (in particolare sulla effettiva praticabilità di accessi alternativi e sulla precisa individuazione del tracciato da asservire), veniva disposta nuova CT, affidata all'Ing.
[...]
. Per_3
All'esito delle operazioni peritali, l'Ing. depositava relazione, Per_3 concludendo – per quanto qui rileva – nel senso della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c. e determinando l'indennità ex art. 1053 c.c.
Con provvedimento del 20.01.2025 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. nei seguenti termini:
“Le parti diano atto della costituzione di servitù di passaggio sul viottolo che insiste sul fondo di parte convenuta, meglio indicato in atti e nella relazione del
CT;
Parte attrice corrisponda a parte convenuta a titolo di indennità ex art. 1053 c.c.
l'importo di euro 2.805,00;
Spese per la CT definitivamente a carico di parte convenuta;
Parte convenuta corrisponda a parte attrice l'importo di euro 3.808,00 pari alla metà dei compensi fin qui maturati, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge (salva diversa pattuizione delle parti)”.
L'attore dichiarava di accettare la proposta;
i convenuti rifiutavano.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inquadramento: servitù coattiva di passaggio e criteri di individuazione
Ai sensi dell'art. 1051 c.c., il proprietario può ottenere il passaggio coattivo quando il fondo non ha uscita sulla via pubblica (interclusione assoluta) ovvero non può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
La localizzazione del passaggio deve avvenire, secondo il criterio legale, nel punto in cui l'accesso alla via pubblica è più breve e arreca minor danno al fondo servente, trattandosi di comparazione rimessa al giudice di merito alla luce delle risultanze istruttorie.
Quanto all'indennità ex art. 1053 c.c., essa non costituisce corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma ha natura di indennizzo commisurato al danno arrecato al fondo servente, dovendosi considerare non solo la superficie asservita ma anche gli ulteriori pregiudizi in relazione alla destinazione del fondo e al transito.
2. Sussistenza dei presupposti ex art. 1051 c.c. nel caso concreto
La CT Ing. (che il Tribunale condivide, perché logica, coerente e Per_3 fondata su riscontri oggettivi e su accertamenti in loco) ha accertato che il fondo attoreo (foglio 34, p.lle 244 e 245) è in località Maronti, sviluppato su terrazzamenti e sopraelevato di circa 12 metri rispetto all'arenile, con conseguente impraticabilità, sotto il profilo tecnico e anche paesaggistico, oltre che per ragioni di sicurezza, della soluzione prospettata dai convenuti di realizzare una scalinata sul costone verso la spiaggia.
La CT ha altresì considerato l'ipotesi di accesso mediante fondi di terzi (p.lle
219 e 220), rilevando che trattasi di proprietà aliene e che non risultano elementi oggettivi (anche cartografici) idonei a dimostrare un effettivo e praticabile collegamento fino al fondo dell'attore, mentre dall'estratto di mappa emerge viceversa un percorso che giunge ai fondi attorei attraverso i fondi dei convenuti.
Ne discende che, allo stato, il passaggio dai fondi dei convenuti rappresenta l'unico accesso che soddisfi le condizioni dell'art. 1051 c.c.
Sussistono dunque i presupposti per la costituzione coattiva della servitù.
3. Individuazione del tracciato e contenuto della servitù
Il tracciato da asservire viene individuato sul percorso esistente insistente sul compendio dei convenuti (CT: particelle 204 e 210, come da elaborati e
3 documentazione grafica allegata), secondo quanto rappresentato nella relazione dell'Ing. , che costituisce parte integrante della presente decisione ai soli Per_3 fini identificativi.
La servitù viene costituita come servitù di passaggio pedonale, esercitabile lungo il percorso indicato dal CT, con divieto per i convenuti di frapporre ostacoli materiali o giuridici al libero esercizio.
4. Indennità ex art. 1053 c.c.
L'Ing. ha determinato l'indennità in euro 2.805,00, con motivazione Per_3 congrua e criteri aderenti alla natura indennitaria della prestazione;
tale quantificazione viene recepita.
5. Sulle eccezioni dei convenuti
Le eccezioni e deduzioni dei convenuti non possono essere accolte, per le seguenti sintetiche ragioni
5.1 Eccezioni istruttorie/preclusioni e nullità del supplemento di CT
(Sessa): anche a voler prescindere da profili processuali sulla utilizzabilità di singole produzioni, la decisione odierna non si fonda sul supplemento contestato, bensì sugli esiti della nuova CT , disposta proprio per Per_3 rinnovare/integrare gli accertamenti in contraddittorio e fornire risposte complete ai quesiti decisivi (interclusione, alternative praticabili, tracciato e indennità). Le doglianze, pertanto, sono prive di decisività rispetto alla soluzione della lite.
5.2 Dedotta impossibilità di imporre servitù su “suolo demaniale” e profili di abusività del primo tratto: il provvedimento non costituisce alcuna servitù su beni demaniali;
la servitù è costituita sul tratto di proprietà privata dei convenuti, come identificato dagli elaborati CT. Gli eventuali profili urbanistico-amministrativi (ordinanze, titoli edilizi, ecc.) restano estranei al thema decidendum civilistico e sono comunque rimessi alle competenti
Autorità, non potendo – nel perimetro della presente causa – elidere il diritto dell'attore ad ottenere un accesso ai sensi dell'art. 1051 c.c., una volta accertati i relativi presupposti.
5.3 Prospettazione di accessi alternativi: la CT ha escluso, con Per_3 argomentazioni tecniche, la praticabilità della soluzione “scalinata” e non ha riscontrato un concreto accesso alternativo tramite fondi di terzi, sicché
4 l'eccezione resta sfornita di prova.
Consegue l'accoglimento della domanda attorea.
6. Spese di lite e proposta ex art. 185-bis c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Nel caso di specie va inoltre dato rilievo al fatto che l'attore ha accettato la proposta conciliativa del 20.01.2025 mentre i convenuti l'hanno rifiutata e la decisione si pone in esito sostanzialmente coincidente con l'assetto indicato nella proposta (servitù e indennità, nonché regolazione CT), con conseguente ulteriore ragione per non disporre compensazioni. In punto di sistema, l'incidenza del rifiuto ingiustificato della proposta sulle spese trova conferma anche nella giurisprudenza costituzionale in tema di art. 91 c.p.c. (secondo periodo) e proposta conciliativa del giudice.
Le spese delle CT ( e ) vanno poste definitivamente a carico dei Per_2 Per_3 convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, costituisce in favore del fondo di proprietà dell'attore (N.C.T. Comune di Barano d'Ischia, Parte_1 foglio 34, p.lle 244 e 245) e a carico del fondo dei convenuti CP_1
e (foglio 34, p.lle 204 e 210), servitù
[...] Controparte_2 coattiva di passaggio pedonale lungo il tracciato già esistente e individuato nella relazione del CT Ing. (con elaborati allegati), cui Persona_3 si rinvia ai soli fini identificativi;
2. ordina ai convenuti di consentire il libero e pieno esercizio della servitù e, in particolare:
- di rimuovere e/o non apporre ostacoli al transito;
- ove esista un cancello/porta/chiusura interferente con il percorso, di consegnare all'attore, entro 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, n. 2 copie delle chiavi e/o i codici/telecomandi necessari all'apertura;
- in caso di sostituzione di serrature/chiavi/codici, di consegnare i nuovi
5 dispositivi entro 3 giorni dalla modifica;
con espresso divieto di porre in essere comportamenti che rendano più gravoso o incerto l'esercizio del passaggio;
3. condanna l'attore a corrispondere ai convenuti, a titolo di indennità ex art. 1053 c.c., l'importo di euro 2.805,00, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CT (Geom. Per_2
e Ing. ), con obbligo di rimborso in favore della parte che abbia Per_3 anticipato;
5. condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, nonché spese vive documentate;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
6. dichiara la presente sentenza – provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
– titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., a cura della parte interessata.
Napoli-Ischia, 19/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro)
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