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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11864/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE UDIENZA CARTOLARE DELLA CAUSA n. r.g. 11864/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini,
-lette le note di trattazione depositate con riguardo all'udienza cartolare del 16 settembre 2025;
-rilevato che la parte resistente ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.Lgs. 374/1999, per violazione dell'artt. 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, poiché a suo dire, la delega, così come esercitata nel D.lgs. n. 374/1999, configurerebbe una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di sub-delega in bianco, causa di incostituzionalità della norma delegata;
-rilevato che la Corte Costituzionale, con riguardo all'istituto della delegazione legislativa di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in più occasioni, ha affermato che è sufficiente che la legge delega contenga criteri idonei ad indirizzare l'intervento della fonte secondaria, non essendo necessaria una puntuale determinazione delle norme delegate (C.Cost. n. 426/2006); la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n 79/1966), ha chiarito che il Governo, al quale il Parlamento ha delegato l'esercizio della funzione legislativa, può a sua volta delegare all'autorità amministrativa la determinazione di una normativa regolamentare, qualora tale poteri rientri nei limiti del potere del legislatore delegato;
-rilevato che la legge delega (L. 52/1996, art. 15) non è priva di criteri direttivi ed anzi indica chiaramente, sulla spinta dell'ordinamento comunitario, l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia, al fine di assicurare trasparenza e tutela all'utenza, riservando alla fonte secondaria la disciplina degli aspetti tecnici attuativi;
-ritenuto pertanto, contrariamente a quanto opinato dalla banca resistente, che il citato art. 3 D.Lgs. 374/1999 non eccede la delega, ma la specifica in modo tecnicamente congruo, senza introdurre pagina 1 di 10 innovazioni, né sovvertire l'impianto normativo previsto dalla legge, stabilendo che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservata a soggetti iscritti all'UIC (Ufficio Italiano dei Cambi), rimandando ad appositi decreti del MEF il perimetro soggettivo e oggettivo di detta attività;
-ritenuto conseguentemente l'inammissibilità della questione, in quanto infondatamente posta;
-preso atto delle conclusioni rassegnate,
-letti gli atti ed esaminata l'allegata documentazione, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
03.10.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11864/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
) , con elezione di domicilio in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA, presso il C.F._2 difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI RENAI 23 50125 FIRENZE presso il difensore avv. BINI FEDERICA
PARTE CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto: Nullità finanziamento revolving
CONCLUSIONI
-parte ricorrente: a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
-parte resistente:. PRELIMINARMENTE, valuti la questione di legittimità costituzionale e, rilevati positivamente i requisiti di ammissibilità, formuli ordinanza di rinvio onde sottoporre la questione all'Ecc.ma Corte Costituzionale;
IN SUBORDINE, SEMPRE PRELIMINARMENTE,
pagina 3 di 10 - preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di Tribunale di Sassari quale foro del consumatore o, in subordine, del Tribunale di Sassari quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010;
- in subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1 nonché inammissibili e, comunque, improcedibili e infondate in diritto ed in fatto tutte le sue domande per le ragioni esposte in premessa;
NEL MERITO, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
1 Il sig. , in via cumulativa con altri soggetti in analoga posizione giuridica, ha invitato Parte_1 in mediazione e, con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha introdotto il presente Controparte_1 giudizio, al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in data
21.02.2006 tramite un esercente convenzionato di cui si era rivolto per l'acquisto di CP_1 non meglio precisati beni, ed accertare il conseguente diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 co. III, c.c.
2 Nel ricorso introduttivo, il sig. ha eccepito la violazione delle norme, di natura imperativa, Pt_1 sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari, secondo cui, per la promozione e per la conclusioni dei contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, evidenziando che un siffatto accordo contrattuale, è altresì nullo in quanto contrario al disposto di cui all'art. 1355 c.c., poiché la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, nonchè per violazione dell'art. 117 -125 bis TUB, poiché la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso dalla carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non soddisfa il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117
TUB, a salvaguardia dell'esigenze informative del cliente.
4 Nel resistere in giudizio, ha preliminarmente eccepito ll'improcedibilità della CP_1 domanda per l'irrituale esperimento della mediazione ex D.Lgs. 28/2010, l'incompetenza pagina 4 di 10 funzionale e/o territoriale del giudice adito, l'inammissibilità del ricorso avversario ex art. 100
c.p.c. per assenza di interesse all'azione su rapporto definito e/o per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate e/o per illegittimo frazionamento delle domande, per abuso del diritto, slealtà/malafede di parte ricorrente. Nel merito ha chiesto di respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o, in ogni caso, per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto, nonchè per insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117-125 bis TUB, controvertendosi di un unico contratto regolato da uniche condizioni e munito di forma scritta.
5 Esperito con esito negativo, i due tentativi di mediazione avviati dalla parte ricorrente, la causa passa in decisione innanzi a questo giudice divenuto assegnatario, reputata l'inammissibilità della questione di incostituzionalità dell'art. 3 D.Lgs 347/1999, da ultimo sollevata dalla resistente.
La domanda è procedibile
6 La recente giurisprudenza, affatto peregrina e meritevole di condivisione, propende per l'esclusione del credito al consumo dal novero delle materia per le quali la domanda giudiziale
è subordinata a pena di improcedibilità ex D.Lgs. 28/2010 (Trib. Milano, sentenza del
01.03.2024; Trib. Firenze, ordinanza 15.11.2023).
7 Ciò posto, va rilevato che nel caso la mediazione è stata avviata, a cura del ricorrente, per ben due volte, il che rende il giudizio sicuramente procedibile.
L'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente è da rigettare in quanto inammissibile
8 Come rilevato dalla parte ricorrente, il foro del consumatore opera soltanto a favore dello stesso e non della controparte (ex multiis, Cass. Civ. n. 13944/14).
9 La Suprema Corte, nell'ipotesi in cui, come nel caso, sia stato il ricorrente a non avvalersi del cd. Foro del Consumatore, l'incompetenza territoriale non può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio (C.Cass. 14275/2023).
pagina 5 di 10 Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
10 Le questioni agitate nel presente giudizio, sono state oggetto di svariate decisioni favorevoli al ricorrente di questo Tribunale (ex multis: Tribunale di Firenze n. 2717/2024, Trib. di Firenze n.
1562/2024, Trib. di Firenze ordinanza del 15/11/2023), che hanno ricevuto ampio conforto, nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12838/2025, emessa su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc della Corte di Appello di Firenze, alla quale questo decidente intende uniformarsi.
11 In detta pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione, per l'ipotesi come nel caso di finanziamento concluso prima del 2010 per il tramite di soggetto non iscritto all'U.I.C, ha sancito il principio secondo cui, “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
12 La Corte ha smentito ogni rilievo alla supposta mancanza di un divieto espresso, affermando che la natura pubblicistica della normativa – tesa a evitare fenomeni di abusivismo e di riciclaggio – rendeva indisponibile la possibilità di deroga da parte delle parti private. In particolare la Cassazione ha affermato che l'art. 3 D.Lgs. 374/1999 e dunque la previsione di specifiche modalità di esercizio dell'attività finanziaria, attenendo a interessi generali della collettività, “connota la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere
l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”
(cfr. Cass. n. 12838/2025).
pagina 6 di 10 13 Nell'affermare detto principio, la Corte ha escluso la possibilità, qui prospettata dalla resistente, di applicare la deroga prevista dal D.M. 485/2001 per i fornitori di beni e servizi, chiarendo che essa non può in alcun modo estendersi alle carte revolving, trattandosi di uno strumento di credito complesso e autonomo, con funzione propriamente finanziaria e non meramente strumentale all'acquisto del bene.
14 La Corte ha osservato che la carta di credito c.d. revolving, non può infatti essere assimilata alla carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 e che l'attività di promozione e conclusione di finanziamento tramite carta revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D,M, 485/2001, osservando che il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento tramite l'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non è parte del finanziamento.
15 Le plurime eccezioni della resistente si sono rivelate infondate e da rigettare
16 Esaminata dunque la fattispecie, alla luce dei sopramenzionati principi, vanno disattese le plurime eccezioni sollevate dalla banca
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, prescrizione dell'azione ripetitoria e abuso dello strumento processuale per frazionamento delle domande- violazione del principio di buona fede.
17 Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto conto bancario rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti via via annotati sul conto sotto il profilo meramente contabile ma non preclude eventuali censure di validità del rapporto obbligatorio da cui tali operazioni discendono (Cass. n. 20221/2015, Cass. n 26318/2008, Cass.
n. 17679/2009).
18 Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha svolto alcuna domanda ripetitoria, avendo chiesto unicamente una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto e la misura dovuta degli interessi, quale riflesso contabile della dedotta nullità. accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca.
20 Si è detto infatti che con riferimento la domanda di nullità, l'interesse ad agire da parte dei contraenti è in re ipsa, dato l'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (Corte
Cassazione 1897/2023; Cass. n. 4066/2021).
21 Inoltre, il mero accertamento del diritto non implica di per sé una duplicazione delle spese processuali, considerato che la statuizione sul punto già pone le parti nella condizione di adempiere l'obbligazione in conformità a quanto accertato, senza dover necessariamente attendere o richiedere un'esplicita pronuncia di condanna.
22 Come affermato dalla Corte d'Appello di Firenze nella recente sentenza n. 1183/2025,
“L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale. Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi
Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022,
n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103”).
24 Invero al ricorrente non può essere recriminata la violazione del canone della buona fede, sia in senso soggettivo che oggettivo, atteso che per il tecnicismo della materia, sarebbe semmai stato onere dell'istituto finanziario, quale soggetto professionale, quindi con – conseguenziale – obbligo di conoscere, ovvero di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività pagina 8 di 10 ed il settore in cui opera, di astenersi dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati.
25 Secondo la Cassazione, la responsabilità ex 1338 c.c. deve difatti in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambi i contraenti (Cass. 03/09/2021, n.23887; Cass. 26/06/2020, n.12836;
Trib. Firenze, decisione 17.05.2023 Dott. Ghelardini).
26 Il contratto nullo è improduttivo di qualsivoglia effetto e, nella fattispecie, non può neppure trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1338 c.c. (responsabilità per danni derivanti da invalidità del contratto), che condiziona infatti il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla invalidità contrattuale alla circostanza che il soggetto danneggiato abbia confidato "senza sua colpa" nella validità del contratto, circostanza che non è ravvisabile nella fattispecie.
27 Non vale ad escludere la nullità, neppure la circostanza che il venditore di causa sia stato un semplice “passacarte” di dato che, in ogni caso, proprio per i rischi cui soggiace il CP_1 consumatore con questo tipo di finanziamento e gli interessi generali sottesi alla norma, tale prodotto finanziario non poteva essere sottoscritto -se pur per mero tramite- da un soggetto non iscritto all'UIC che, di per sé, non ha quelle competenze tecniche per dare al consumatore le informazioni necessarie per una scelta -autonoma- nella stipula di tale tipo di finanziamento.
28 La nullità per contrasto con norme imperative rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di nullità, pure sollevati dal ricorrente, del contrasto del contratto in esame con le disposizioni di cui all'art 117-125 bis Tub e il 1355 c.c.
29 Conclusivamente, va pronunciata la nullità del finanziamento per cui è causa, in quanto concluso tramite rivenditore convenzionato, non iscritto nell'albo degli agenti di attività finanziaria, che, illegittimamente, non si è limitato a distribuire una carta di pagamento per l'acquisizione di un proprio prodotto, ma ha contestualmente stipulato un contratto di credito rotativo, utilizzato dal ricorrente anche per l'acquisto di altri svariati prodotti (cfr. all.2 del ricorso).
Spese di lite
30 Nonostante la totale soccombenza della parte resistente, le spese vengono regolate a mente di quanto disposto dall'art. 92, co. II, cpc, dato che le questioni oggetto di lite sono state pagina 9 di 10 caratterizzate, fino al recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, da un contrasto giurisprudenziale di non agevole soluzione, che giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% (cfr. C.Cost. 77/2018; Cassazione n. 3977/2020 e
11861/2022).Le spese vengono dunque liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, tenuto di conto della natura seriale del giudizio e dell'assenza della fase istruttoria.La resistente soccombente va dunque condannata a rifondere alla ricorrente la metà delle spese del presente giudizio quantificate per intero nella misura di €. 1.700,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione reietta o assorbita, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2) Dichiara il diritto di parte ricorrente a restituire le somme in capitale ricevute con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale di volta in volta vigente;
3) Compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio e per l'effetto condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, quantificata in €. 850,00 per compensi, €.
72,75 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura a seguito di udienza cartolare ed allegazione al verbale.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale ha domandato il rigetto.
19 A mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far valere la nullità del contratto,
è imprescrittibile e, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola condanna alla restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad pagina 7 di 10
23 Inoltre, secondo la Cassazione, è ininfluente il fatto che il ricorrente abbia utilizzato per anni la carta revolving prima di eccepire la nullità del contratto, considerato che, trattandosi di nullità assoluta, la sua deduzione non è preclusa da comportamenti concludenti successivi, né dalla tardività dell'azione.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE UDIENZA CARTOLARE DELLA CAUSA n. r.g. 11864/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini,
-lette le note di trattazione depositate con riguardo all'udienza cartolare del 16 settembre 2025;
-rilevato che la parte resistente ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.Lgs. 374/1999, per violazione dell'artt. 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, poiché a suo dire, la delega, così come esercitata nel D.lgs. n. 374/1999, configurerebbe una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di sub-delega in bianco, causa di incostituzionalità della norma delegata;
-rilevato che la Corte Costituzionale, con riguardo all'istituto della delegazione legislativa di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in più occasioni, ha affermato che è sufficiente che la legge delega contenga criteri idonei ad indirizzare l'intervento della fonte secondaria, non essendo necessaria una puntuale determinazione delle norme delegate (C.Cost. n. 426/2006); la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n 79/1966), ha chiarito che il Governo, al quale il Parlamento ha delegato l'esercizio della funzione legislativa, può a sua volta delegare all'autorità amministrativa la determinazione di una normativa regolamentare, qualora tale poteri rientri nei limiti del potere del legislatore delegato;
-rilevato che la legge delega (L. 52/1996, art. 15) non è priva di criteri direttivi ed anzi indica chiaramente, sulla spinta dell'ordinamento comunitario, l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia, al fine di assicurare trasparenza e tutela all'utenza, riservando alla fonte secondaria la disciplina degli aspetti tecnici attuativi;
-ritenuto pertanto, contrariamente a quanto opinato dalla banca resistente, che il citato art. 3 D.Lgs. 374/1999 non eccede la delega, ma la specifica in modo tecnicamente congruo, senza introdurre pagina 1 di 10 innovazioni, né sovvertire l'impianto normativo previsto dalla legge, stabilendo che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservata a soggetti iscritti all'UIC (Ufficio Italiano dei Cambi), rimandando ad appositi decreti del MEF il perimetro soggettivo e oggettivo di detta attività;
-ritenuto conseguentemente l'inammissibilità della questione, in quanto infondatamente posta;
-preso atto delle conclusioni rassegnate,
-letti gli atti ed esaminata l'allegata documentazione, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
03.10.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11864/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
) , con elezione di domicilio in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA, presso il C.F._2 difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI RENAI 23 50125 FIRENZE presso il difensore avv. BINI FEDERICA
PARTE CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto: Nullità finanziamento revolving
CONCLUSIONI
-parte ricorrente: a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
-parte resistente:. PRELIMINARMENTE, valuti la questione di legittimità costituzionale e, rilevati positivamente i requisiti di ammissibilità, formuli ordinanza di rinvio onde sottoporre la questione all'Ecc.ma Corte Costituzionale;
IN SUBORDINE, SEMPRE PRELIMINARMENTE,
pagina 3 di 10 - preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di Tribunale di Sassari quale foro del consumatore o, in subordine, del Tribunale di Sassari quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010;
- in subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1 nonché inammissibili e, comunque, improcedibili e infondate in diritto ed in fatto tutte le sue domande per le ragioni esposte in premessa;
NEL MERITO, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
1 Il sig. , in via cumulativa con altri soggetti in analoga posizione giuridica, ha invitato Parte_1 in mediazione e, con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha introdotto il presente Controparte_1 giudizio, al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in data
21.02.2006 tramite un esercente convenzionato di cui si era rivolto per l'acquisto di CP_1 non meglio precisati beni, ed accertare il conseguente diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 co. III, c.c.
2 Nel ricorso introduttivo, il sig. ha eccepito la violazione delle norme, di natura imperativa, Pt_1 sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari, secondo cui, per la promozione e per la conclusioni dei contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, evidenziando che un siffatto accordo contrattuale, è altresì nullo in quanto contrario al disposto di cui all'art. 1355 c.c., poiché la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, nonchè per violazione dell'art. 117 -125 bis TUB, poiché la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso dalla carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non soddisfa il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117
TUB, a salvaguardia dell'esigenze informative del cliente.
4 Nel resistere in giudizio, ha preliminarmente eccepito ll'improcedibilità della CP_1 domanda per l'irrituale esperimento della mediazione ex D.Lgs. 28/2010, l'incompetenza pagina 4 di 10 funzionale e/o territoriale del giudice adito, l'inammissibilità del ricorso avversario ex art. 100
c.p.c. per assenza di interesse all'azione su rapporto definito e/o per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate e/o per illegittimo frazionamento delle domande, per abuso del diritto, slealtà/malafede di parte ricorrente. Nel merito ha chiesto di respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o, in ogni caso, per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto, nonchè per insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117-125 bis TUB, controvertendosi di un unico contratto regolato da uniche condizioni e munito di forma scritta.
5 Esperito con esito negativo, i due tentativi di mediazione avviati dalla parte ricorrente, la causa passa in decisione innanzi a questo giudice divenuto assegnatario, reputata l'inammissibilità della questione di incostituzionalità dell'art. 3 D.Lgs 347/1999, da ultimo sollevata dalla resistente.
La domanda è procedibile
6 La recente giurisprudenza, affatto peregrina e meritevole di condivisione, propende per l'esclusione del credito al consumo dal novero delle materia per le quali la domanda giudiziale
è subordinata a pena di improcedibilità ex D.Lgs. 28/2010 (Trib. Milano, sentenza del
01.03.2024; Trib. Firenze, ordinanza 15.11.2023).
7 Ciò posto, va rilevato che nel caso la mediazione è stata avviata, a cura del ricorrente, per ben due volte, il che rende il giudizio sicuramente procedibile.
L'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente è da rigettare in quanto inammissibile
8 Come rilevato dalla parte ricorrente, il foro del consumatore opera soltanto a favore dello stesso e non della controparte (ex multiis, Cass. Civ. n. 13944/14).
9 La Suprema Corte, nell'ipotesi in cui, come nel caso, sia stato il ricorrente a non avvalersi del cd. Foro del Consumatore, l'incompetenza territoriale non può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio (C.Cass. 14275/2023).
pagina 5 di 10 Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
10 Le questioni agitate nel presente giudizio, sono state oggetto di svariate decisioni favorevoli al ricorrente di questo Tribunale (ex multis: Tribunale di Firenze n. 2717/2024, Trib. di Firenze n.
1562/2024, Trib. di Firenze ordinanza del 15/11/2023), che hanno ricevuto ampio conforto, nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12838/2025, emessa su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc della Corte di Appello di Firenze, alla quale questo decidente intende uniformarsi.
11 In detta pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione, per l'ipotesi come nel caso di finanziamento concluso prima del 2010 per il tramite di soggetto non iscritto all'U.I.C, ha sancito il principio secondo cui, “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
12 La Corte ha smentito ogni rilievo alla supposta mancanza di un divieto espresso, affermando che la natura pubblicistica della normativa – tesa a evitare fenomeni di abusivismo e di riciclaggio – rendeva indisponibile la possibilità di deroga da parte delle parti private. In particolare la Cassazione ha affermato che l'art. 3 D.Lgs. 374/1999 e dunque la previsione di specifiche modalità di esercizio dell'attività finanziaria, attenendo a interessi generali della collettività, “connota la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere
l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”
(cfr. Cass. n. 12838/2025).
pagina 6 di 10 13 Nell'affermare detto principio, la Corte ha escluso la possibilità, qui prospettata dalla resistente, di applicare la deroga prevista dal D.M. 485/2001 per i fornitori di beni e servizi, chiarendo che essa non può in alcun modo estendersi alle carte revolving, trattandosi di uno strumento di credito complesso e autonomo, con funzione propriamente finanziaria e non meramente strumentale all'acquisto del bene.
14 La Corte ha osservato che la carta di credito c.d. revolving, non può infatti essere assimilata alla carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 e che l'attività di promozione e conclusione di finanziamento tramite carta revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D,M, 485/2001, osservando che il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento tramite l'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non è parte del finanziamento.
15 Le plurime eccezioni della resistente si sono rivelate infondate e da rigettare
16 Esaminata dunque la fattispecie, alla luce dei sopramenzionati principi, vanno disattese le plurime eccezioni sollevate dalla banca
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, prescrizione dell'azione ripetitoria e abuso dello strumento processuale per frazionamento delle domande- violazione del principio di buona fede.
17 Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto conto bancario rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti via via annotati sul conto sotto il profilo meramente contabile ma non preclude eventuali censure di validità del rapporto obbligatorio da cui tali operazioni discendono (Cass. n. 20221/2015, Cass. n 26318/2008, Cass.
n. 17679/2009).
18 Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha svolto alcuna domanda ripetitoria, avendo chiesto unicamente una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto e la misura dovuta degli interessi, quale riflesso contabile della dedotta nullità. accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca.
20 Si è detto infatti che con riferimento la domanda di nullità, l'interesse ad agire da parte dei contraenti è in re ipsa, dato l'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (Corte
Cassazione 1897/2023; Cass. n. 4066/2021).
21 Inoltre, il mero accertamento del diritto non implica di per sé una duplicazione delle spese processuali, considerato che la statuizione sul punto già pone le parti nella condizione di adempiere l'obbligazione in conformità a quanto accertato, senza dover necessariamente attendere o richiedere un'esplicita pronuncia di condanna.
22 Come affermato dalla Corte d'Appello di Firenze nella recente sentenza n. 1183/2025,
“L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale. Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi
Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022,
n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103”).
24 Invero al ricorrente non può essere recriminata la violazione del canone della buona fede, sia in senso soggettivo che oggettivo, atteso che per il tecnicismo della materia, sarebbe semmai stato onere dell'istituto finanziario, quale soggetto professionale, quindi con – conseguenziale – obbligo di conoscere, ovvero di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività pagina 8 di 10 ed il settore in cui opera, di astenersi dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati.
25 Secondo la Cassazione, la responsabilità ex 1338 c.c. deve difatti in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambi i contraenti (Cass. 03/09/2021, n.23887; Cass. 26/06/2020, n.12836;
Trib. Firenze, decisione 17.05.2023 Dott. Ghelardini).
26 Il contratto nullo è improduttivo di qualsivoglia effetto e, nella fattispecie, non può neppure trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1338 c.c. (responsabilità per danni derivanti da invalidità del contratto), che condiziona infatti il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla invalidità contrattuale alla circostanza che il soggetto danneggiato abbia confidato "senza sua colpa" nella validità del contratto, circostanza che non è ravvisabile nella fattispecie.
27 Non vale ad escludere la nullità, neppure la circostanza che il venditore di causa sia stato un semplice “passacarte” di dato che, in ogni caso, proprio per i rischi cui soggiace il CP_1 consumatore con questo tipo di finanziamento e gli interessi generali sottesi alla norma, tale prodotto finanziario non poteva essere sottoscritto -se pur per mero tramite- da un soggetto non iscritto all'UIC che, di per sé, non ha quelle competenze tecniche per dare al consumatore le informazioni necessarie per una scelta -autonoma- nella stipula di tale tipo di finanziamento.
28 La nullità per contrasto con norme imperative rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di nullità, pure sollevati dal ricorrente, del contrasto del contratto in esame con le disposizioni di cui all'art 117-125 bis Tub e il 1355 c.c.
29 Conclusivamente, va pronunciata la nullità del finanziamento per cui è causa, in quanto concluso tramite rivenditore convenzionato, non iscritto nell'albo degli agenti di attività finanziaria, che, illegittimamente, non si è limitato a distribuire una carta di pagamento per l'acquisizione di un proprio prodotto, ma ha contestualmente stipulato un contratto di credito rotativo, utilizzato dal ricorrente anche per l'acquisto di altri svariati prodotti (cfr. all.2 del ricorso).
Spese di lite
30 Nonostante la totale soccombenza della parte resistente, le spese vengono regolate a mente di quanto disposto dall'art. 92, co. II, cpc, dato che le questioni oggetto di lite sono state pagina 9 di 10 caratterizzate, fino al recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, da un contrasto giurisprudenziale di non agevole soluzione, che giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% (cfr. C.Cost. 77/2018; Cassazione n. 3977/2020 e
11861/2022).Le spese vengono dunque liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, tenuto di conto della natura seriale del giudizio e dell'assenza della fase istruttoria.La resistente soccombente va dunque condannata a rifondere alla ricorrente la metà delle spese del presente giudizio quantificate per intero nella misura di €. 1.700,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione reietta o assorbita, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2) Dichiara il diritto di parte ricorrente a restituire le somme in capitale ricevute con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale di volta in volta vigente;
3) Compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio e per l'effetto condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, quantificata in €. 850,00 per compensi, €.
72,75 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura a seguito di udienza cartolare ed allegazione al verbale.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
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3 si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale ha domandato il rigetto.
19 A mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far valere la nullità del contratto,
è imprescrittibile e, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola condanna alla restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad pagina 7 di 10
23 Inoltre, secondo la Cassazione, è ininfluente il fatto che il ricorrente abbia utilizzato per anni la carta revolving prima di eccepire la nullità del contratto, considerato che, trattandosi di nullità assoluta, la sua deduzione non è preclusa da comportamenti concludenti successivi, né dalla tardività dell'azione.