Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.4964 /2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4964/2023 R.G. avente ad oggetto: alimenti e vertente
TRA
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BOBBA CARLO EMANUELE e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Voghera, Via Gabetta 9
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti PUCILLO FAUSTO e Controparte_1 C.F._2
CALTAVUTURO GISELLA e con domicilio eletto in Rimini, viale Tripoli n. 112,
RESISTENTE
E
C.F. ), con il patrocinio dall'Avv. BONINI BEATRICE e con domicilio CP_2 C.F._3 eletto in Firenze, Via Ferdinando Martini n. 16
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previ i necessari accertamenti e declaratorie del caso, così giudicare:
Nel merito
pagina 1 di 5
accertare e dichiarare,, che i convenuti sono soggetti obbligati a corrispondere gli alimenti all'attrice ai sensi dell'art 433 C.C., per l'effetto dichiararli entrambi tenuti per le causali dedotte in atti e per altre eventualmente deducende in corso di causa, e condannarli a prestare gli alimenti in favore del proprio genitore odierno ricorrente nella misura di euro 350,00 mensili ciascuno ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia con decorrenza dalla data di messa in mora;
disporre, con separata ordinanza ai sensi dell'art 446 c.c., nelle more della definitiva determinazione del modo e della misura degli alimenti, sentite le parti, a favore dell'attrice un assegno provvisorio nella misura ritenuta di giustizia, ponendo a carico di un figlio convenuto salva diversa determinazione del Tribunale adito;
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio. Ci si oppone all'ammissione del teste indicato dal convenuto per Testimone_1 Controparte_1 evidente interesse in causa ex art 246 cpc nonché in caso di sua ammissione ci si oppone all'ammissione dei capitoli ex adverso dedotti ai n 2-3-4-7-8 per le motivazioni indicate in narrativa.
Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sulle eventuali nuove richieste istruttorie formulate dai convenuti nei termini di rito.
Condannare in ogni caso i convenuti al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre 15% rimborso spese generali ed accessori di legge Con ogni altra pronuncia che consegue per legge”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento di tutte le difese illustrate, rigettare ogni domanda proposta dall'odierna attrice/ricorrente.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare il sig. enuto al CP_1 pagamento del minimo ritenuto di giustizia, a far data dall'introduzione della domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e competenze, spese generali, Iva e Cpa del presente giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e senza inversione dell'onere della prova, si insiste per
l'ammissione dei mezzi istruttori già formulati. Tutti i capitoli di prova formulati anche in forma di interrogatorio formale dell'attrice. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle eventuali nuove richieste istruttorie altrui. Con espressa riserva di integrare le richieste istruttorie nei termini di rito, la cui concessione si chiede sin d'ora.”
CONCLUSIONI PER CP_2
pagina 2 di 5 che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia accogliere le seguenti conclusioni in ordine alle quali:
1. accertare, ritenere e dichiarare inammissibile, o comunque respingere tutte le domande avversarie direttamente
e/o indirettamente formulate nei confronti del sig in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto CP_2
e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. condannare la al pagamento delle spese e del compenso di causa, oltre al Parte_2 rimborso forfettario delle spese generali al 15%, e accessori come per legge. In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate e nella denegata ipotesi di accoglimento di essere ammessi a prova contraria, come altresì sulle eventuali nuove richieste istruttorie altrui. Con ogni più ampia riserva di dedurre, eccepire ed integrare le richieste istruttorie nei termini di rito.
Salvis iuribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva in giudizio i figli e Parte_1 CP_2
n quanto soggetti obbligati ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c. e chiedeva al Tribunale di CP_1 CP_1 condannare questi ultimi alla corresponsione, in proprio favore, di un assegno mensile a titolo di alimenti nella misura di euro 350,00 mensili ciascuno ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Deduceva, invero, di essere ristretta in carcere per scontare una condanna definitiva alla pena della reclusione di 5 anni, di non essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati e di percepire, a decorrere dal marzo del 2024, il solo assegno sociale di 413,16 euro mensili, di essere inoltre affetta da una diffusa discopatia che le impediva di attendere anche alle ordinarie faccende quotidiane e per cui necessitava di un trattamento farmacologico giornaliero.
Si costituivano entrambi i convenuti, argomentando per il rigetto di ogni pretesa con vittoria di spese.
La domanda è infondata.
Come noto, l'obbligazione alimentare ex art. 433 ss. c.c. trova fondamento nel principio di solidarietà familiare (art. 433 c.c.) e, mentre non rileva l'imputabilità o meno dello stato di bisogno, l'entità della somministrazione va commisurata proporzionalmente in considerazione delle condizioni economiche di chi somministra, oltrechè di chi riceve l'assegno; sicchè la titolarità del diritto agli alimenti viene subordinata alla specifica dimostrazione (gravante sull'attore) di un duplice presupposto: lo stato di bisogno nonché la prova dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento, mediante l'esplicazione di attività lavorativa;
impossibilità dovuta a circostanze non imputabili, segnatamente, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali (ex multis, Cass., I, 20/12/2021, n.40882; id., n. 770/2020; id., 8/2/2017, n.3318; id. n. 20509/2010; id. n. 3334/2007; id., n. 21572/2006; T. Rovigo, I, 17/1/2022, n.44; T. Roma, 13/5/2020, n.7166).
Con riguardo all'accertamento dello stato di bisogno, deve rilevarsi, innanzitutto, che esso dunque non coincide con la difficoltà economica. Tale condizione si configura, invero, quando un soggetto è privo di risorse per far pagina 3 di 5 fronte alle necessità primarie, ovvero non dispone di mezzi sufficienti per condurre una vita dignitosa, tenuto conto anche delle attitudini e della posizione sociale in cui versa (v. Cass. civ. n. 25248/2013, secondo cui "lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie").
Ebbene, preliminarmente la ricorrente non ha fornito elementi probatori che consentano di ricavare con certezza la sussistenza dello stato di bisogno, che, come detto, non si identifica con il "fatto oggettivo dell'assenza di reddito"
(così Cass. n. 3334/2007) e che va, invece, accertato in una prospettiva globale rapportata alla fattispecie concreta;
del resto, va considerato che, poiché la valutazione in merito allo stato di bisogno va compiuta tenendo conto della situazione attuale del richiedente, la ricorrente è attualmente ristretta in carcere ove certamente accede di diritto a tutte le cure necessarie, oltre a beneficiare del vitto e dell'alloggio.
Passando, poi, all'accertamento del secondo dei presupposti chiesti dall'art. 438 c.c., ossia l'incapacità di provvedere al proprio mantenimento, che rappresenta il contraltare dello stato di bisogno, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui "il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, tanto che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata" (così Cass. n.
9415/2017; analogamente Cass. 3334/2007, già richiamata: "deve essere rigettata la domanda di alimenti ove il richiedente non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze allo stesso non imputabili, di reperire una occupazione confacente alle proprie abitudini di vita ed alle proprie condizioni").
Nel caso di specie, alcuna evidenza è stata fornita dalla ricorrente in merito alle riferite problematiche di salute che, secondo quanto dalla stessa asserito, le avrebbero impedito di attendere anche “alle ordinarie faccende quotidiane”. Difatti, pur dovendosi ribadire che il diritto agli alimenti sussiste anche se lo stato di bisogno sia attribuibile alla colpa dell'alimentando (posto che l'art. 440 c.c. prevede solo che gli alimenti possono essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato), di talché devono ritenersi irrilevanti nel caso di specie sia le condotte tenute nel passato dalla madre verso i figli sia la rinuncia di quest'ultima a ricevere assistenza tramite i servizi sociali aderendo al progetto ARCA, è comunque richiesto al richiedente un normale sforzo che gli consenta di procurarsi un lavoro, ovvero liquidare un eventuale patrimonio per ottenere i mezzi con i quali sopravvivere.
Tuttavia, le abitudini di vita della ricorrente non appaiono del tutto compatibili con lo stato di indigenza allegato,
pagina 4 di 5 posto che dalla richiesta di archiviazione della notizia di reato formulata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rimini, a seguito della denuncia dalla sporta contro i figli per il delitto di cui all'art. 570 c.p., Pt_1 emerge che la stessa aveva ricevuto nel mese di ottobre del 2022 da uno dei figli la somma di 750,00 €, somma che la stessa aveva tuttavia speso in pochi giorni avanzando poi altre richieste di denaro al figlio anche con tono minaccioso (v. doc. n. 2 di parte resistente).
Va poi considerato che l'attuale condanna definitiva per cui la ricorrente è attualmente ristretta in carcere è la conseguenza di una condotta illecita (tra l'altro, per reati di estorsione, ricettazione ed insolvenza fraudolenta) tenuta dalla stessa negli anni (dal 2004 sino al 2021) per ottenere risorse economiche.
Dalla documentazione reddituale prodotta, del resto, emerge che la ricorrente beneficia dell'assegno sociale, prestazione assistenziale volta proprio a far fronte al particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, il cui importo mensile netto è pari a 516,18 euro (v. doc. n. 2), dunque anche superiore rispetto a quanto dalla stessa indicato nell'atto di citazione e certamente adeguato a far fronte alle sue attuali necessità quotidiane.
Senza contare che i resistenti, dai quali l'attrice pretende un contributo, cioè i suoi due figli, non sono oggettivamente in condizioni economiche floride, come emerge dalla documentazione agli atti (v. doc. n. 3, 4, 6, 8,
9).
In definitiva, difettano i presupposti costitutivi ai fini del riconoscimento di assegno alimentare, da cui il rigetto della domanda.
In considerazione delle peculiari condizioni personali e familiari nel cui è ambito è maturata la lite, appaiono sussistenti eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) spese integralmente compensate tra le parti.
Pavia, 31.3.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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