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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/09/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2847/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2847 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Alessio Bonetti ( ) del Foro di Trento, C.F._2 con studio in Via Calepina n. 65 a Trento ( fax Email_1
0461 – 230727), presso il quale è elettivamente domiciliata
Parte ricorrente
CONTRO
nato a [...] l'[...] e residente in 30175 Marghera Controparte_1
(VE) Via della Rinascita, 80 (C.F. ), rappresentato e difenso CodiceFiscale_3 dall'avv. Giovanni Martorana (CF ) del Foro di Pordenone CodiceFiscale_4 con studio in 33170 Pordenone Via Cividale, 7/a, e con domicilio presso il medesimo difensore, come da procura allegata alla busta contenente l'invio telematico della
1 comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17 settembre 2025, parte ricorrente concludeva come da note di precisazione delle conclusioni, riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo dd. 09.11.2023, dal seguente tenore: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
- disporre la decadenza del signor
[...]
dalla responsabilità genitoriale sui figli minori o in via subordinata CP_1
l'affidamento esclusivo “rafforzato” o “super esclusivo” dei figli minori alla madre, autorizzando la stessa ad adottare tutte le decisioni sia di natura ordinaria che straordinaria;
- disporre la sospensione del diritto di visita padre figli fino a quando il signor non abbia dimostrato di aver svolto percorsi personali tesi a CP_1 rendersi conto dei danni causati alla moglie ed ai figli o in via subordinata disporre che
i rapporti padre figli avvengano in regime protetto dello Spazio Neutro;
disporre che il padre versi alla madre l'importo di € 1000,00 mensili (€ 500,00 ciascuno), o la diversa somma di giustizia che emergerà dall'istruttoria, quale contributo al mantenimento ordinario e straordinario o in via subordinata la somma di di € 800,00 mensili (€
400,00 ciascuno), o la diversa somma di giustizia che emergerà dall'istruttoria, quale contributo al mantenimento ordinario, ponendo a carico dei genitori al 50% fra loro le spese straordinarie per i figli secondo il protocollo del CNF del 29.11.2017; - con vittoria di compenso professionale oltre ad accessori di legge”; parte resistente concludeva come da foglio di precisazioni delle conclusioni di data 16 marzo 2025, chiedendo, in particolare, di, “in via principale 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra , per tutte le ragioni sopra viste;
2) Parte_1 disporsi l'affido dei minori e ai Servizi Sociali del Comune Per_1 Persona_2 di Trento, consentendosi con l'ausilio degli stessi Servizi Sociali, al sig. CP_1
di poter riprendere il suo avvicinamento ai figli, con le modalità ed i tempi
[...] che risulteranno dovuti;
3) disporsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire CP_1
Pag. 2 di 27 al mantenimento dei figli e con il pagamento di un assegno di € 200 a Per_2 Per_1 figlio, rivalutabile ai sensi Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
In via subordinata: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito reciproco;
2) disporsi l'affido dei minori e Per_1 Per_2
ai Servizi Sociali del Comune di Trento, consentendosi con l'ausilio degli stessi
[...]
Servizi Sociali, al sig. di poter riprendere il suo avvicinamento ai Controparte_1 figli, con le modalità ed i tempi che risulteranno dovuti;
3) disporsi a carico del sig.
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e con il CP_1 Per_2 Per_1 pagamento di un assegno di € 200 a figlio, rivalutabile ai sensi Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo”;
il curatore speciale, Avv. Anna Varner, concludeva come da note scritte di precisazioni delle conclusioni di data 17 marzo 2025, avanzando le seguenti richieste: “Dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale su entrambi i minori e Per_1 Per_2
Affidare i figli minori e in via c.d. super esclusiva alla madre, con Per_1 Per_2 collocazione presso di lei;
Sospendere le visite tra il padre ed i figli, disponendo che
l'eventuale ripresa delle visite potrà eventualmente avvenire soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del servizio sociale incaricato, tenuto conto del preminente interesse dei minori, dei loro bisogni e delle loro aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, disponendo che, in caso di valutazione positiva da parte del servizio sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in ogni caso in spazio neutro, secondo tempi e modi rimessi al servizio sociale competente;
disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma di € 400,00 per figlio
a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 09 novembre
2023, premetteva di avere contratto matrimonio con il resistente in Parte_1 data 26.05.2012, come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Trento dd. 08.11.2023; che, dalla loro unione coniugale, erano nati due figli, , il 18.09.2013, e , Persona_3 Persona_2 il 06.08.2018; che il nucleo famigliare aveva vissuto unito fino al 26.04.2023 a Trento,
Pag. 3 di 27 in un immobile condotto in locazione sito in via Paludi n. 33; che, in seguito, la medesima, unitamente alla prole, si era allontanata dall'abitazione familiare, trasferendosi presso l'abitazione del di lei padre;
che, difatti, in data 26.04.2023, ella, dopo anni di violenza intra famigliare, era riuscita a denunciare le condotte del marito, venendo immediatamente posta in sicurezza con i figli e presa in carico dai servizi preposti;
che, inoltre, con ricorso dd. 29.04.2023, il PM presso il TM di Trento chiedeva di disporre l'affidamento educativo assistenziale dei minori al SST ed il collocamento del nucleo madre – bambini in idonea struttura;
che, con decreto del 04.05.2023, il TM di Trento fissava udienza il 19.05.2023 per l'audizione dei genitori, dei referenti del SST
e della struttura ospitante madre e figli, oltre che della curatrice speciale nominata;
che, in data 13.05.2023, veniva applicata, al signor , la misura cautelare della CP_1 custodia in carcere;
che, all'esito dell'udienza del 19.05.2023, il TM di Trento, ritenendo indifferibile la previsione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori, con provvedimento temporaneo assunto direttamente in udienza, sospendeva il signor
[...]
dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e disponeva il loro affidamento CP_1 educativo assistenziale al SST;
che, a seguito dello stato di detenzione del marito, ella, in accordo con i Servizi Sociali incaricati, usciva dalla Casa Rifugio per trasferirsi, assieme ai figli, presso l'abitazione paterna;
che, nel frattempo, il resistente era stato posto agli arresti domiciliari e rinviato a giudizio.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di addebitarsi la separazione al resistente tenuto conto delle condotte vessatorie e denigratorie da esso poste in essere nei suoi riguardi, anche alla presenza della prole (con particolare riguardo alle condotte svilenti ed umilianti dallo stesso praticate quotidianamente nei confronti della figura materna, causa, per altro, per i figli, di una condizione di forte ed evidente malessere psicologico
( chiedeva spiegazioni rispetto a frasi sentite dal padre (pagina 5 del ricorso Per_2 introduttivo: “è vero mamma che il PA ti mangia il cuore”), mentre avendo Per_1 capito che la situazione ed il clima in casa dipendevano dagli umori paterni, ogni giorno quando la mamma lo andava a prendere la scuola, chiedeva allarmato come prima cosa
“come sta oggi il PA”).
Riguardo ai figli, la ricorrente puntualizzava, inoltre, che gli stessi, una volta
Pag. 4 di 27 allontanatisi dalla casa familiare, avevano riacquistato una certa serenità, non chiedendo affatto del padre, il quale, a sua volta, non aveva mai svolto alcuna richiesta per riprendere il rapporto con loro (non partecipando nemmeno all'udienza del 19.05.2023 al TM di Trento), né contribuendo alle loro esigenze concrete di sostentamento, a carico integrale della madre.
Domandava, dunque, premesso quanto sopra, l'adozione di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale o, in via subordinata, l'applicazione del regime di affidamento super esclusivo alla madre, con conseguente rimessione a quest'ultima di ogni decisione ordinaria e straordinaria, con incontri del padre in ogni caso da svolgersi in ambiente protetto.
Riguardo, infine, ai rapporti economici, domandava che il resistente venisse obbligato al mantenimento dei figli, in via ordinaria e straordinaria, con una somma omnicomprensiva pari ad euro 1.000,00, o, in via subordinata, sia al pagamento dell'importo di euro 800,00 (euro 400,00 a figlio) a titolo di mantenimento ordinario, sia del 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi validamente il contraddittorio tra le parti, il resistente, nella propria comparsa di costituzione e di risposta di data 21 dicembre 2023, contestava le circostanze rappresentate dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, fornendo una differente ricostruzione dei fatti.
Segnatamente il predetto rappresentava: che la coppia aveva sempre vissuto periodi di alti e bassi, come in ogni matrimonio, determinati, in particolare, dalla mancanza di un lavoro sicuro e da alcune decisioni, inerenti la sfera coniugale, che si erano, poi, rivelate errate, in quanto fonte di tensioni ed agitazione tra le parti;
che era del tutto immotivato ed improvviso l'allontanamento della moglie dalla casa familiare;
che, difatti, erano integralmente infondate le accuse sollevate dalla ricorrente nei propri riguardi e che anche il materiale probatorio, raccolto dall'autorità inquirente, era basato sulle semplici dichiarazioni fornite da quest'ultima in sede di querela, per fatti addirittura risalenti al
2020, in quanto le altre uniche due persone sentite a s.i.t. (il padre ed un'amica) nulla avevano potuto confermare, de visu et de auditu, circa la sussistenza delle gravi accuse
Pag. 5 di 27 mosse al sig. ; che anche le accuse relative all'ambito lavorativo erano CP_1 destituite di fondamento, avendo, piuttosto, egli sempre lavorato, quanto meno fino alla nascita del primo figlio, quando la coppia, per scelte condivise, decideva fosse lo stesso a prendersi cura dei figli, visto che la ricorrente poteva contare su un lavoro a tempo indeterminato;
che, per altro, dopo questa prima fase, egli si era impegnato a trovare un'attività lavorativa, come dimostrato dalle varie iscrizioni, da lui effettuate, presso diverse agenzie interinali, al fine di essere impiegato come magazziniere, gastronomo, operaio o addetto alle pulizie;
che parimenti inconducenti erano le ulteriori accuse sollevate dalla ricorrente nei suoi riguardi (mancato rinnovo del contratto di lavoro presso la società Nuova Sidap srl per avvenuta sottrazione della somma di euro
40.000,00), potendosi, piuttosto, ascrivere a quest'ultima alcune condotte contrarie ai doveri matrimoniali (utilizzo del denaro familiare per l'espletamento di gioco on line, iscrizione alla chat sexy di scambisti di contenuti erotici presente su Telegram (Lady
Queen) assunta, concordemente, dalla coppia e rispetto alla quale, poi, il resistente aveva deciso di non proseguire;
negazione, da parte della stessa ricorrente, delle asserite violenze fisiche, come emergente dalla denuncia agli atti, nella quale quest'ultima avrebbe così precisato: «fortunatamente non ho mai subito violenze fisiche»; genericità degli addebiti allo stesso ascritti e fondate solo su dichiarazioni de relato fornite dai
Sig.ri e per altro smentite dalla messaggistica agli atti;
Parte_2 Parte_3 riconducibilità della cessazione della comunione di vita materiale e spirituale, alla base del matrimonio, al tradimento posto in essere dalla ricorrente con un amico della coppia, tale sig. , come dalla stessa ammesso per iscritto e in alcune chat (all. 38-39); Per_4 violenza piuttosto esercitata dalla moglie nei confronti del marito, essendo egli stato picchiato dalla ricorrente, riportando un grave trauma distorsivo (come da all. 19), nonché, da quest'ultima percorso in un'altra occasione, come dalla medesima ammesso
(all. 17 e 18); perdita dell'attività lavorativa da parte della ricorrente, per fatto imputabile solo alla medesima, avendo quest'ultima, di sua iniziativa, sottratto delle somme di denaro dalla cassa del luogo in cui la medesima era impiegata).
In ordine, poi, al proprio rapporto con la prole, il resistente rappresentava di essersi sempre attivato, tramite i servizi sociali e il Tribunale penale, al fine di mantenere una
Pag. 6 di 27 relazione con quest'ultima, purtuttavia senza alcun esito positivo.
Sulle questioni economiche, da ultimo, evidenziava di avere presentato più volte istanza di attenuazione della misura cautelare al fine di poter lavorare e contribuire al mantenimento dei figli e che, ciò malgrado, il Tribunale penale era stato di diverso avviso, così negandogli tale possibilità; che egli, inoltre, abitava con il padre il quale era titolare di una pensione di circa € 1.000 mensili, dalla quale occorreva decurtare la somma di circa € 500 mensili a titolo di canone di locazione, nonché la cifra di € 200 da lui dovuta a titolo di rimborso per un finanziamento.
Alla luce delle vicende rappresentate avanzava, nella comparsa di costituzione e di risposta, le seguenti conclusioni: “nel merito, anche in via riconvenzionale: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla sig.ra , Parte_1 per tutte le ragioni sopra viste;
2) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori
e con loro collazione presso la madre e con elaborazione di apposito Per_1 Per_2 piano genitoriale disciplinante i diritti di visita;
in via subordinata: 3) disporsi l'affido dei minori ai servizi sociali del Comune di Trento, consentendosi con l'ausilio degli stessi Servizi Sociali, al sig. di poter riprendere ed incrementare il Controparte_1 suo avvicinamento ai figli, con le modalità ed i tempi che risulteranno dovuti).
Si costituiva, altresì, nel presente giudizio, la curatrice speciale, con comparsa di costituzione e di risposta di data 22 dicembre 2023, la quale domandava di “confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del padre su entrambi i minori, stante anche la condizione del sig. attualmente posto agli arresti domiciliari;
CP_1 quanto alle visite padre/figli, il sottoscritto curatore ritiene indispensabile che le stesse avvengano esclusivamente in ambito protetto e nel comune di residenza dei minori
(dunque al venir meno della misura cautelare attualmente in essere per il padre); disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma non inferiore ad € 400,00 per figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei minori”.
Con ordinanza del 14 gennaio 2024, veniva disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con collocazione degli stessi presso quest'ultima, nonché veniva
Pag. 7 di 27 confermato il mandato ai Servizi Sociali di “affiancare il nucleo familiare composto da
e dai suoi figli minori, con affiancamento educativo assistenziale, Parte_1 supportando la madre nell'esercizio della funzione genitoriale”, nonché di verificare
“la possibilità di introdurre il padre nelle loro vite, inizialmente solo con telefonate o videochiamate, nel rispetto della volontà dei minori e secondo le prescrizioni pedagogiche del caso”, nulla, dunque, allo stato, disponendo in ordine alla frequentazione padre-figli. Tenuto conto, inoltre, dello stato di detenzione cautelare del resistente, in merito al sostentamento economico della prole, veniva determinato, a carico di quest'ultimo, l'assegno mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento di ciascun figlio, da pagare, entro il 5 di ogni mese, alla ricorrente, con decorrenza dal primo mese successivo al reperimento di un'occupazione e con salvezza di modifiche in relazione all'importo della retribuzione. Veniva, ancora, disposto che “nelle more, la sola avrà diritto di incassare l'intero importo dell'assegno unico e Parte_1 universale erogato dall' anche per la quota spettante a . Inoltre si CP_2 CP_1 pone a carico di l'obbligo di pagare il 50% delle spese straordinarie CP_1 occorrenti per i figli, tali quelle mediche e farmaceutiche non coperte da SSN e scolastiche (per tasse, libri di testo, gite, materiale richiesto dalla scuola ed similia) nonché per un corso sportivo o simile per ciascuno dei figli l'anno, e per la partecipazione a campi scuola/colonie estive”.
Con provvedimento di data 21 maggio 2024, veniva posto, a carico di CP_1
l'assegno di mantenimento per i figli e per l'importo di €
[...] Per_1 Per_2
250,00 per ciascun figlio, da rivalutare in base agli indici Istat;
veniva, altresì, dato mandato, al Servizio sociale, già officiato, di proseguire nell'attività di supporto del nucleo composto da madre e figli e di assicurare la prosecuzione del supporto di psicoterapia per nonché di valutare tempi e modi opportuni per una eventuale Per_2 ripresa dei rapporti padre-figli. Infine, venivano disposti ulteriori accertamenti in relazione alla posizione economica di entrambe le parti.
Con decreto del 28 ottobre 2024, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 16 aprile 2025, udienza poi rinviata, a seguito di riassegnazione della causa ad altro giudice, al 18 giugno 2025 e, poi, all'udienza del 17 settembre 2025.
Pag. 8 di 27 All'udienza del 17 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter
c.p.c., le parti e il curatore speciale concludevano come da rispettive note di precisazione delle conclusioni, al cui contenuto, come in epigrafe pedissequamente riportato, si rimanda integralmente. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
……………………..
Orbene, va, anzitutto, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, adesso, attiene alla reciproca domanda di addebito della separazione, si evidenzia, fin da adesso, che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento della sussistenza sia di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò premesso, la suddetta prova può ritenersi raggiunta per parte ricorrente.
Segnatamente, si rappresenta, che il resistente, con provvedimento di data 11 maggio
2023, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
Pag. 9 di 27 Si evidenzia, altresì, che, in tale ordinanza di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'articolo 272 e seguenti c.p.p., è stata allegata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in merito ai fatti, ascritti al resistente, tenuto conto, non solo delle stesse dichiarazioni della persona offesa, ma anche di quanto era emerso sulla base del contenuto delle chat prodotte e delle dichiarazioni rese, in sede di sommarie informazioni, sia dal padre della vittima (il quale, in un'occasione, aveva sentito la nipote affermare “mamma perché il PA ti mangia il cuore?”) sia dall'amica della stessa, tale evidenziandosi, in quella sede, come quest'ultima aveva Parte_3 constatato “uno stato di paura nell'amica”. Nella successiva ordinanza cautelare, emessa nell'ambito del procedimento nr. 69/2023 MCP e n. 1853/23 RGNR, con la quale la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con la misura degli arresti domiciliari, sono stati, altresì, confermati i gravi indizi di colpevolezza a carico del resistente, sulla base delle dichiarazioni, rese a SIT, da Parte_2 espressive, per il Tribunale del Riesame, di una mancanza di rispetto del CP_1 nei confronti della moglie (“per il gusto di infastidire accendeva il ventilatore, lo Pt_1 dirigeva verso le camere da letto e vi fumava davanti per il gusto di saturare l'aria di fumo”), del controllo da lui esercitato su quest'ultima (“ ha un controllo CP_1 morboso su;
ho visto che ha installato le telecamere in casa così può vedere cosa Pt_1 fa da un locale all'altro, l'autorizzava ad uscire solo per le necessità […] continuando
a chiamarla per verificare dove fosse e se tardasse a rientrare quale fosse il motivo”), nonché della sua incapacità ad attendere alle esigenze dei figli e del turbamento di questi ultimi.
A seguito di rinvio a giudizio del resistente, inoltre, lo stesso è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Trento nr. 907/2024, alla pena di anni 11 di reclusione, oltre al risarcimento del danno, nei confronti di parte ricorrente, costituita parte civile in quel giudizio, quantificato nella somma di euro 32.000,00 (di cui euro 20.000 in favore di quest'ultima ed euro 6.000 in favore di ciascun figlio).
Ora, sebbene la superiore pronuncia non abbia ancora carattere definitivo, si ritiene che le fonti probatorie, sulla base delle quali è stata fondata la condanna del resistente, valutabili comunque nel presente giudizio come prove atipiche, siano idonee, in
Pag. 10 di 27 applicazione del principio del “più probabile che non”, a far ritenere sussistenti gravi elementi indiziari, a carico del predetto, in relazione alle condotte vessatorie allo stesso addebitate.
A tale riguardo è, infatti, pacifico che il giudice civile, in mancanza di divieto, possa liberamente utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti (sul punto cfr. Cass. Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 8409) e che, dunque, possa avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti, o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi, oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, e che, in ogni caso, debba procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilità, dell'affidabilità e dell'idoneità delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile dinanzi a lui pendente (Sul punto cfr. Cass. sentenza n. 21299/2014).
Ordunque, tanto premesso, si rileva, anzitutto, come, nella sentenza di condanna sopra riportata, a parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, siano state anche valorizzate le seguenti fonti di prova: contenuto della messaggistica intercorsa tra le parti tramite l'applicativo whatsapp;
contenuto della relazione psicologica a firma della dott.ssa prodotta dalla stessa parte civile, nella quale sarebbe stato evidenziato Per_5 come “il livello di pressione cui l'imputato ha nel tempo sottoposto la vittima, psicologica ma anche fisica, …..abbia condotto quest'ultima a tollerare ed accettare passivamente e continuativamente i soprusi del marito ed anzi sovente biasimandosi e chiedendo perdono per mancanze inesistenti generata dalla sudditanza della donna nei confronti del marito”; contenuto della relazione del 18 marzo 2024, a firma della dott.ssa , Dirigente Psicologico dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari, Persona_6 riguardante la valutazione psicologica espletata su , ove si leggerebbe Persona_2 che “nel corso dei sei incontri tenuti con la bambina, a raccontato alla dott.ssa Per_2 di episodi di aggressione verbale da parte del padre nei confronti della mamma;
Per_6 ha espresso un sentimento di sollievo dopo che la madre aveva posto fine alla convivenza con il padre;
ha espresso l'augurio di non incontrare più il padre per timore di nuove aggressioni verbali;
ha riferito, altresì che il padre fumava tanto, ogni
Pag. 11 di 27 sera, e si irritava anche con i figli cui intimava di lasciare la cucina libera;
ha dichiarato di avere nostalgia del cane, anch'esso oggetto delle aggressioni da parte del padre”; contenuto della relazione di data 08 marzo 2024 a firma di Fontana Carlotta, operatrice del Centro Antiviolenza per “donne in situazione di abuso”; contenuto della relazione dei Servizi Sociali del 03 marzo 2024, resa nell'ambito del presente giudizio civile;
dalle dichiarazioni degli altri testimoni dell'accusa e della parte civile.
Ora, per quanto risulta essere direttamente constatabile nel presente procedimento (sulla base della documentazione presente agli atti), si evidenzia che, dalle trascrizioni del verbale di udienza del 28.03.2024, relativo al procedimento penale espletato a carico del resistente, emerge che il teste , padre della ricorrente, ha, in quella Parte_2 sede, dichiarato, in merito ai rapporti tra marito e moglie, che “:…C'erano discussioni fra marito e moglie, liti, urla, anche se io senza apparecchi le sentivo lo stesso. Poi
c'era il fatto che quando mi alzavo per andare in bagno ho sempre notato che lui fumava in soggiorno, in direzione del corridoio del bagno e delle camere, che mi ricordo fumava fuori una volta, poi fumava vicino alla parte del terrazzo;
invece, ho visto che fumava in mezzo e aveva dietro di sé il ventilatore in modo che il fumo andasse verso le stanze e verso il bagno. Ma non era un fumo, come un fumo di sigaretta normale perché le sigarette se le faceva lui, si faceva certe sigarette, cosa ci metteva dentro solo lui lo sa, una puzza! Dopo ho scoperto cosa ci metteva”.
Quest'ultimo ha, dunque, confermato la sussistenza di un ambiente familiare caratterizzato da urla tale per cui “il bambino come veniva a casa si metteva le Per_1 cuffie così lui non sentiva”, mentre “la bambina stava sempre attaccata alla mamma, dormivano nel lettone, anche perché il marito nel letto non ci ha mai dormito, che so io, lui dormiva in soggiorno”.
Riguardo, poi, al contenuto specifico delle suddette urla, lo stesso teste ha chiarito che il resistente, in quelle circostanze, proferiva le seguenti parole “Non vali niente come donna, non vali niente come madre, non sei capace di fare niente”, ed ancora “Non vali niente come moglie, non vali niente a letto, non vali niente come madre, non sei capace di fare niente, non vali niente”.
Riguardo al particolare stato dei minori, con esso conviventi, inoltre, il predetto ha
Pag. 12 di 27 puntualizzato che quest'ultimi non parlerebbero mai del padre, che “La piccola è andata
a fare anche delle visite psicologiche, perché di notte si sogna… di notte ha paura, urla,
e sogna sempre un sogno ricorrente, suo PA che la viene a prendere e lei non vuole”, che lo stesso avrebbe provato a parlare del padre alla minore, ma che quest'ultima sarebbe a ciò completamente restia (cfr: “Ho provato anche io a parlargli, non ne vuole sentire parlare”).
Analoga circostanza tale testimone ha, poi, riferito per quanto attiene al minore puntualizzando, in particolare, che lo stesso non vuole “Né vedere né parlarci. Per_1
Facciamo una videochiamata, un qualcosa, assolutamente, nel modo più assoluto…..
Anche che è molto più chiuso, parla pochissimo, e anche lui avrà bisogno dello Per_1 psicologo, sicuramente, anche lui ha detto: “No, no, no, no” quando parliamo del PA, “No, no, no”.
Lo stato psicologico di forte stress dei minori è stato, altresì, confermato dalla deposizione del teste la quale ha segnatamente riferito, in ordine alla Persona_6 FI , di avere iniziato una valutazione sulla stessa a causa di una Persona_2 segnalazione, espletata da parte dei Servizi Sociali, per lo stato di malessere e di paura vissuto da quest'ultima (cfr: “Sì, allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta dal servizio sociale per la presenza di incubi notturni molto importanti, con risvegli e pianto prolungato, difficoltà di rassicurare la bambina con anche dei sogni intrusivi. È questo il motivo per cui abbiamo iniziato la valutazione”), poi, di fatto, da lei riscontrato a seguito degli incontri effettuati con tale minore (cfr: “Sì, nel senso che indubbiamente la bambina riferisce verbalmente degli episodi che ricorda con tensione, ha una modalità di gioco tendenzialmente molto schematica, di difficile ampliamento, ci sono dei temi che emergono nel gioco che sono di paura, di rabbia e anche di preoccupazione. Alla luce di questo verrà iniziato a breve un percorso psicoterapico per la bimba”), con conseguente presa in carico di tale minore per l'avvio di un apposito percorso psicoterapico.
Nella medesima relazione agli atti, redatta da quest'ultima, di data 10.05.2024, si legge che “La valutazione psicologica della minore , nata il [...] è Persona_2 stata richiesta alla scrivente dal Servizio Sociale affidatario su mandato dell'Autorità
Pag. 13 di 27 Giudiziaria. La mamma riferiva il permanere di incubi notturni iniziati a novembre
2023 con risvegli agitati, difficili da contenere. La valutazione si è svolta in sei incontri con la bambina e due colloqui con la mamma SI , tra gennaio e Parte_1 marzo 2024. a raccontato episodi di aggressione verbale da parte del padre nei Per_2 confronti della mamma, situazioni che ricorda con visibile tensione. Esplicita un sentimento di sollievo per il fatto che il PA ha lasciato la casa e si augura di non incontrarlo più per timore di nuove aggressioni verbali. Ricorda infatti che il PA, soprattutto quando “fumava tanto, ogni sera”, si irritava anche con lei e il fratello e intimava loro di lasciare la cucina libera. Ha nostalgia del cane, a sua volta oggetto di aggressione, e desidererebbe sapere come sta e vederlo. Nel gioco libero ritornano situazioni che evocano allarme, paura e rabbia, sebbene attraverso scene brevi che atica ad ampliare per il loro difficile portato emotivo”. Per_2
Ed ancora, si ritiene di dovere, in tale sede, valorizzare anche il contenuto della relazione dei Servizi Sociali di data 09.10.2023 nella quale è stato dato atto che Per_2 abbia raccontato spontaneamente all'insegnante due episodi brevi: “uno in cui il padre fumava e si arrabbiava molto e un altro in cui il padre si arrabbiava con il cane e gli dava botte”. In tale relazione, inoltre, l'assistente sociale avrebbe anche evidenziato come, in occasione della conoscenza dei bambini, ella avrebbe spiegato loro il significato della presenza del Tribunale per i Minorenni e della stessa assistente sociale;
avrebbe, poi, aperto il dialogo con loro in merito alla figura paterna, proponendo agli stessi di riprendere contatti con il PA alla presenza di un educatore e che, pur tuttavia,
i minori avrebbero ad essa riferito “di non voler sentire né vedere il PA” “perché ha fatto male alla mamma”.
L'atteggiamento denigratorio ed umiliante, posto in essere dal resistente nei confronti della ricorrente, emerge, poi, dalle chat in atti depositate in replica alla comparsa di costituzione, con memoria ex articolo 473 bis. 17 c.p.c., di cui, a titolo esemplificativo, si riporta il contenuto di quella di cui all'allegato 17 (“E ora dormi merda UT e ringraziami che non ti butto fuori casa….Dormi e stai zitta… E portami immediatamente il telefono senza fiatare…Muoviti UT….Cercati uno è scopatelo davanti a me vediamo se hai i coglioni….e devi iniziare a scriverci da ora….Ma devi
Pag. 14 di 27 scopatelo tramite videochiamata merda ne hai i coglioni?....Fagli un pompino al cane, altrimenti preparo il papello”), di quella di cui all'allegato 18 (“Bella merda…Un ora senza farti sentire….Troppo impegnata…Va bene....torna e poi ridiamo..Un ora senza farti sentire….Anzi vattene a dormire da tuo padre..e ancora adesso dopo tre volte che te lo scrivo non mi rispondi un ora senza farti sentire…E non rispondi…A casa c'è la merda che ti aspetta vero?...Mi comportero di conseguenza….Fottiti merda…Non tornare a casa….Ogni messaggio mio ignorato e guerra per te… Che c'è non rispondi?
Merda..Puoi dormire al gelo..non ti apro…Merda.. ..tu non entri più a casa”), di Pt_4 quella di cui all'allegato 19 (“….Hai visto che la TV è sua…Non avrò pietà fino a quando non se ne va..Mi hai rotto i coglioni tu e tuo padre di merda….Ti faccio pisciare aceto..te lo giuro su dio….fai bene a non rispondere merda…Tu non vai da nessuna parte…No tu resti a casa e stop…forse non hai capito…Tu uscirai solo per portare i bambini a scuola…Ogni ora che lui passa qui è una settimana di inferno per te ricordalo…..Dove cazzo sei?...Quando porco dio torni?...MUOVITI…MERDA…TI
FACCIO PISCIARE ACETO ”), di quella di cui all'allegato 20 Parte_5
(“…Dovresti bere il mio piscio solo perché ti permetto di stare ancora in questa casa…Perché ti meriti di essere sbattuta fuori nuda come la UT che sei”), di quella di cui all'allegato 21 (“Appena ti azzardi a lasciarmi. Di nuovo digiuno ti butto fuori…Ripeto…dovresti bere il mio piscio, solo perché ti permetto di stare ancora in questa casa”) e di quella di cui all'allegato 22 (“Mi serve il tabacco e pomeriggio devo chiamare a ” (risposta della ricorrente: “Ok vado a prenderlo e arrivo”); “….Hai CP_3 pagato la multa merda?” (risposta della ricorrente: “Si..[…]…”); “Vai a prendere
immediatamente”). CP_3
Chat, dal contenuto delle quali, emerge chiaramente la posizione di dominio e di controllo assunta dal resistente nei riguardi della ricorrente, volta, altresì, a svilire la figura di quest'ultima nel suo ruolo di moglie, con continue aggressioni verbali di evidente contenuto denigratorio ed offensivo e con tenore anche crescente delle stesse in risposta al tentativo di quest'ultima di assecondare il marito, mossa dal desiderio di essere da lui valorizzata ed accettata.
Per quanto, poi, attiene alla messaggistica allegata dal resistente - si badi da leggere
Pag. 15 di 27 unitamente agli ulteriori messaggi sopra riportati - la stessa risulta essere, invece, perfettamente compatibile con l'evidenziato stato di soggezione psicologica della ricorrente ovvero con l'ipotesi che alcune condotte, da quest'ultima espletate (come partecipazione dei due coniugi alla chat erotica di scambisti), siano proprio la conseguenza dello stato di sottomissione della stessa al marito, e, dunque, del tentativo di compiacerlo, evitando, altresì, ulteriori dannose conseguenze per la stessa.
Non chiara, inoltre, appare la pertinenza di quanto allegato in ordine al gioco on line, invero non chiaramente documentato e, semmai, come già evidenziato anche in sede di riesame dell'originaria misura cautelare, connotato da una propensione etero- denigratoria.
Privi di alcuna concludenza sono, poi, gli eventuali tentativi di una ricerca di lavoro da parte del resistente, non potendosi comunque revocare in dubbio il contesto di difficoltà economica in cui i maltrattamenti contestati (anche sotto il profilo delle continue recriminazioni economiche) si sarebbero collocati, nonché la stessa situazione di precarietà economica di quest'ultimo (contenuto della chat, di cui all'allegato 15 della memoria , dal tenore di seguito indicato: “Vuoi stare tu a casa coi bambini e Pt_6 portarli e andare a prenderli e farli i compiti? OK lo cerco io un lavoro…..Almeno a me hanno incolpato per 40 mila euro e non mi hanno beccato a te per 150 £ Ti hanno licenziato perché hai rubato e lo hai ammesso”).
Anche la chat, di cui all'allegato 17 della comparsa di costituzione e di risposta, nulla prova in ordine ad eventuali condotte violente agite piuttosto dalla ricorrente nei riguardi del resistente (negando la stessa, in tale chat, di avere picchiato il marito e puntualizzando che non era sua intenzione fargli del male;
mentre, per quanto attiene al referto del Pronto Soccorso di data 29.05.2020, si evidenzia come lo stesso non contenga alcuna indicazione sulle cause dei traumi riportati ovvero sulla loro riconducibilità alla ricorrente, essendo piuttosto presente la dicitura di “trauma accidentale”; infine l'immagine del resistente, dallo stesso allegata ai fini della prova delle lesioni da lui subite, nulla prova in ordine all'origine dell'evento traumatico).
Ed ancora, il documento, di cui all'allegato 38, di contenuto confessorio in merito alle
Pag. 16 di 27 cause della separazione delle parti, si presta, in ogni caso, in ragione della ricostruzione dei fatti operata in tale sede, a letture differenti, potendo, a ben vedere, lo stesso, essere eziologicamente riconducibile alla predetta condizione di assoggettamento della ricorrente al marito.
In ogni caso, si osserva, a riguardo, che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr: Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022) e ciò anche quando le stesse si concretizzino in un unico episodio di percosse (Ordinanza Corte di cassazione nr. 7388 del 22/03/2017).
Ragione per cui, alla luce del materiale probatorio sopra riportato, rispetto al quale le dichiarazioni de relato ex actoris, sulla base dei principi giurisprudenziali vigenti in materia (Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 4530 del 20/02/2025), vanno, in tale sede, solo valorizzate ad abundantiam, si ritiene che possa ritenersi raggiunga la prova dell'addebito della separazione a carico del resistente. Di converso, inoltre, stante appunto il carattere incomparabile, in presenza di maltrattamenti, dei comportamenti eventualmente posti in essere dall'altro coniuge, si ritiene, di dovere, de plano, rigettare la domanda di addebito, proposta in via riconvenzionale, da parte del resistente.
Passando alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento anche la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna ex art. 330 c.c.
(“Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio”), sussistendone i relativi presupposti, come delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora
Pag. 17 di 27 la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi
e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n.
12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce
l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814).
Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n.
14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste
(in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del
Pag. 18 di 27 genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (cfr. Cass. 24708/2024).
Ritiene, in particolare, il Collegio che il padre sig. - Controparte_1 attualmente sospeso dalla responsabilità genitoriale sui due figli minori - abbia tenuto, nei confronti di questi ultimi, comportamenti di perdurante violazione dei fondamentali, ed irrinunciabili, doveri di cura, esponendoli al trauma di vedere il proprio padre che maltratta (con aggressioni verbali) la propria madre, con inevitabili conseguenze pregiudizievoli per gli stessi.
Al riguardo, risultano, nello specifico, particolarmente pregnanti, le dichiarazioni dei minori, riportate nella relazione del Servizio Sociale di data 03 maggio 2024, in merito alla figura paterna, i quali hanno categoricamente escluso la possibilità di vedere e di sentire il padre, essendo per loro il tema della figura paterna fonte di fatica, stress e dolore, al punto tale che gli stessi “non chiedono nulla in merito al padre”.
Nella relazione di data 10-05.2024, si è dato, inoltre, atto del fatto che “ ha Per_2 raccontato episodi di aggressione verbale da parte del padre nei confronti della mamma, situazioni che ricorda con visibile tensione”; che la stessa avrebbe manifestato
“un sentimento di sollievo per il fatto che il PA ha lasciato la casa”, augurandosi “di non incontrarlo più per timore di nuove aggressioni verbali”. La minore avrebbe anche ricordato alcuni episodi di irritazione del padre nei confronti dei figli nonché la violenza esercitata da tale genitore nei riguardi del loro animale domestico (cfr: “Ricorda infatti che il PA, soprattutto quando “fumava tanto, ogni sera”, si irritava anche con lei e il fratello e intimava loro di lasciare la cucina libera. Ha nostalgia del cane, a sua volta oggetto di aggressione, e desidererebbe sapere come sta e vederlo”), versando, dunque, in una situazione di allarme, paura e rabbia.
Da quanto sopra emerge, pertanto, che i minori hanno subito un grave pregiudizio in ragione delle maltrattanti condotte paterne, con compromissione del loro benessere psicofisico e conseguente allontanamento dal resistente per timore di rivivere situazioni per essi angosciose (relazione dei Servizi Sociali di data 09.10.2023 nella quale si legge
Pag. 19 di 27 che i minori avrebbero riferito all'assistente sociale “di non voler sentire né vedere il PA” “perché ha fatto male alla mamma”).
Ai fini della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, osserva, inoltre, il
Collegio, che, oltre ad esservi la prova delle pregiudizievoli condotte paterne, non vi siano elementi per formulare, allo stato attuale, una prognosi positiva in ordine all'effettiva e attuale possibilità di recupero paterno.
In particolare, va osservato che, nella relazione di data 03 maggio 2024, i Servizi
Sociali davano anche atto del fatto che, dopo l'ultimo contatto del Servizio con il legale del resistente, avvenuto nel mese di ottobre 2023, lo stesso non sarebbe stato più contattato, non essendo, dunque, a conoscenza di un eventuale percorso di rielaborazione, intrapreso da parte del resistente, riguardo agli avvenimenti e agli agiti denunciati dalla Signora. In quella sede, inoltre, era stata del pari sottolineata la necessità che il resistente intraprendesse un percorso individuale e di sostegno alla genitorialità, ponendosi lo stesso come imprescindibile al fine di una ripresa dei contatti con i figli.
Osserva, ancora, il Collegio che nonostante, poi, rispetto alla situazione sopra rappresentata, i Servizi Sociali, nella relazione di data 04 ottobre 2024, abbiano dato atto della disponibilità del padre ad accettare le proposte, a lui sottoposte dallo stesso
Servizio, nell'ottica di un suo riavvicinamento alla prole, e nonostante, dunque, la volontà espressa, da quest'ultimo, a tale Servizio, di rivedere i propri figli (come anche si desume dalla documentazione allegata alle note di trattazione scritta del 22 ottobre
2024 di parte resistente), tuttavia, allo stato, non vi siano elementi concreti sulla base dei quali effettuare la suddetta prognosi positiva. Prognosi positiva basata anche sull'avvio responsabile, da parte del resistente, di un percorso volto al riconoscimento e all'accettazione delle proprie colpe rispetto agli eventi passati, con presa d'atto, dunque, sia del pregiudizio arrecato alla prole, sia della necessità, pure nel prevalente interesse di quest'ultima, di una riqualificazione della figura materna. Circostanza questa che, invece, dallo stesso tenore degli atti di parte resistente, e, segnatamente, di quello della memoria conclusionale dello stesso, appare ancora mancante.
Pag. 20 di 27 Per quanto, adesso, concerne il regime dell'affidamento della prole, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre.
Segnatamente, si osserva, a riguardo, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 - quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, e che tra i classici istituti dell'affidamento condiviso e dell'affidamento esclusivo, si colloca al gradino più elevato di tutela ed insieme di residualità. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018).
Orbene, ciò posto, si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione di tale misura tenuto conto delle condotte di grave violenza psicologica poste in essere dal resistente nei riguardi della ricorrente, anche alla presenza dei figli minori, e, dunque, nei confronti di tutto il nucleo familiare;
condotte espressive indubbiamente di una altrettanto grave inidoneità genitoriale, la quale risulta pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico di questi ultimi. Tanto, anche in linea con le stesse misure di sostegno assunte, dapprima, da parte del Tribunale dei Minorenni, in data 19 maggio 2023, e, segnatamente, con il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale del
Pag. 21 di 27 resistente, e, poi, in assenza di elementi sopravvenuti, rispetto alla precedente situazione, valutabili in senso positivo per la figura paterna, all'interno di tale giudizio, tramite la disponenda decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Tenuto, inoltre, conto delle accertate buone capacità genitoriali della madre (come da relazione del 17 maggio 2023, a firma della coordinatrice relativamente Parte_7 al periodo di accoglienza in struttura protetta e come emerge da tutte le altre relazioni agli atti) si ritiene che non vi siano ragioni per il mantenimento dell'affidamento socio- assistenziale dei minori ai Servizi Sociali già incaricati. Dovendosi, tuttavia, al contempo, in ragione, comunque, della inevitabile fragilità del nucleo familiare, causato dagli episodi pregressi sopra indicati, prevedere il mantenimento del monitoraggio, da parte dei suddetti Servizi, su tale nucleo, per la durata di 24 mesi, con specifico onere, degli stessi, di relazionare, al Giudice Tutelare, solo nell'ipotesi di circostanze gravemente pregiudizievoli per la prole.
Per quanto, adesso, attiene al regime di visita del padre, si ritiene, invece, necessario, subordinare l'attivazione degli incontri tra quest'ultimo e i minori ad una previa valutazione favorevole in tal senso da parte degli operatori incaricati, conseguente, in particolare, anche all'effettuazione, da parte del resistente, di un percorso individuale psicologico e di sostegno alla genitorialità, espressivo di un positivo recupero, anche progressivo, delle capacità genitoriali, e sempre, in ogni caso, nel rispetto della effettiva volontà dei minori. Dovendosi, in particolare, rispettare i bisogni di questi ultimi, evitando ulteriori situazioni per essi pregiudizievoli, correlate alla traumatica vicenda familiare che hanno vissuto, nonché salvaguardare le loro aspettative con riguardo ad una eventuale ripresa dei contatti con il padre, disponendosi, altresì, che, in caso di valutazione positiva da parte del servizio sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in spazio neutro, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del servizio sociale competente.
Per quanto, adesso, attiene al mantenimento della prole, va, in via preliminare, evidenziato che occorre tenere in considerazione il principio espresso ai sensi dell'articolo 337 ter c. IV del codice civile, a mente del quale ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito
Pag. 22 di 27 con la possibilità di stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
In particolare, in sede di separazione personale, la quantificazione dell'assegno posto a carico del coniuge non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascuno di essi, ex. art 337ter c.c., nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (Cfr. Cass., sez VI, 16 settembre 2020,
n.19299; Cass., Sez VI, 23 gennaio 2020, n.1562).
Orbene, ciò posto, si rappresenta che, dalla documentazione reddituale aggiornata, prodotta dalla ricorrente, risulta che quest'ultima, allo stato, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro Controparte_4
, con retribuzione mensile all'incirca pari ad euro 700/800 (con la
[...] precisazione che, dalle dichiarazioni dei redditi 2020, risulta un reddito imponibile pari alla somma di euro 13.665,00; dalle dichiarazioni dei redditi 2021, risulta un reddito annuale imponibile pari alla somma di euro 9.780,00; dalle dichiarazioni dei redditi
2022, risulta un reddito annuale imponibile pari alla somma di euro 3.057,00).
Risulta, inoltre, che il resistente ha reperito un'attività lavorativa a tempo determinato, con qualifica di operaio, e con retribuzione mensile pari alla somma di euro 1.114,29 lordi e che la durata di tale contratto è stata proroga al 31.05.2025.
Tenuto conto, da un lato, della condizione reddituale delle parti, e, dall'altro lato, della disposizione del regime di affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con collocazione degli stessi presso la ricorrente ed a suo esclusivo carico, si ritiene di dovere prevedere, in capo al resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia, a titolo di mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 550,00 (euro 275,00 a figlio), soggetta a
Pag. 23 di 27 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI e che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese. Con diritto, poi, della ricorrente, come per legge, di percepire integralmente l'assegno unico universale per tutti e due i figli e qualsiasi sussidio ed emolumento previsto in favore degli stessi, il cui importo è documentato nella nota, depositata in data 01 luglio 2024, da parte dell'Agenzia . CP_5
Il resistente sarà, inoltre, tenuto al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%, da individuarsi secondo il protocollo del CNF attualmente in vigore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta), con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore ricompreso tra gli euro 26.0001 e gli euro 52.000 del
D.M. 55 del 2014.
Vanno, poi, poste a carico del resistente soccombente anche le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori.
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali (come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di
“ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Ritiene, inoltre, il Collegio che nella regolamentazione delle spese relative al compenso spettante al curatore speciale del minore debba applicarsi la regola della
Pag. 24 di 27 soccombenza, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, evidenziandosi al contempo che non possono essere fatte ricadere sulla collettività le spese del curatore, la cui nomina si rende necessaria (e in alcuni casi addirittura obbligatoria) al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali (cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore (attesa
l'implementazione che all'istituto ha dato la Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite
e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
Nella quantificazione di tali spese si ritiene, infine, di dovere fare applicazione dei valori previsti per le cause ricomprese tra gli euro 26.0001 e gli euro 52.000 del
D.M. 55 del 2014, con applicazione dei valori minimi in ragione del grado di complessità dell'attività effettuata e con considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante il mancato deposito delle memorie integrative
Cartabia.
Pag. 25 di 27
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( ), nata a [...] il [...], e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio a Trento in data
26.05.2012;
2.Addebita la separazione al resistente;
3.Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata dal resistente nei riguardi della ricorrente;
4.Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 minori e;
Persona_3 Persona_2
5.Dispone l'affidamento super esclusivo dei minori sopra generalizzati alla madre, con collocazione di questi ultimi presso la stessa, subordinando l'eventuale attivazione, da parte del Servizio incaricato, delle visite del padre a quanto previsto in parte motiva,
“ovvero ad una previa valutazione favorevole in tal senso da parte degli operatori incaricati, conseguente, in particolare, anche all'effettuazione, da parte del resistente, di un percorso individuale psicologico e di sostegno alla genitorialità, espressivo di un positivo recupero, anche progressivo, delle capacità genitoriali, e sempre, in ogni caso, nel rispetto della effettiva volontà dei minori”;
6.Dispone il monitoraggio del Servizio Sociale incaricato sul nucleo familiare per la durata di 24 mesi, con onere di tale Servizio di relazionare al Giudice Tutelare nel solo caso di evidenti condizioni di pregiudizio per i minori;
7.Onera il resistente del pagamento, di un assegno, in favore della ricorrente, pari alla complessiva somma di euro 550,00, a titolo di mantenimento dei figli (euro 275,00 a figlio), da versarsi, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia per quanto attiene al mutato importo, entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
Pag. 26 di 27 8.Dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie con determinazione di tali spese secondo quanto previsto del Protocollo Spese straordinarie del CNF attualmente in vigore;
9.Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.254,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
10.Condanna la parte convenuta a rimborsare al curatore speciale le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato stante l'ammissione dei minori al gratuito patrocinio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di propria competenza alle parti costituite e ai Servizi Sociali incaricati
Il Giudice est. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2847/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2847 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Alessio Bonetti ( ) del Foro di Trento, C.F._2 con studio in Via Calepina n. 65 a Trento ( fax Email_1
0461 – 230727), presso il quale è elettivamente domiciliata
Parte ricorrente
CONTRO
nato a [...] l'[...] e residente in 30175 Marghera Controparte_1
(VE) Via della Rinascita, 80 (C.F. ), rappresentato e difenso CodiceFiscale_3 dall'avv. Giovanni Martorana (CF ) del Foro di Pordenone CodiceFiscale_4 con studio in 33170 Pordenone Via Cividale, 7/a, e con domicilio presso il medesimo difensore, come da procura allegata alla busta contenente l'invio telematico della
1 comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17 settembre 2025, parte ricorrente concludeva come da note di precisazione delle conclusioni, riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo dd. 09.11.2023, dal seguente tenore: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
- disporre la decadenza del signor
[...]
dalla responsabilità genitoriale sui figli minori o in via subordinata CP_1
l'affidamento esclusivo “rafforzato” o “super esclusivo” dei figli minori alla madre, autorizzando la stessa ad adottare tutte le decisioni sia di natura ordinaria che straordinaria;
- disporre la sospensione del diritto di visita padre figli fino a quando il signor non abbia dimostrato di aver svolto percorsi personali tesi a CP_1 rendersi conto dei danni causati alla moglie ed ai figli o in via subordinata disporre che
i rapporti padre figli avvengano in regime protetto dello Spazio Neutro;
disporre che il padre versi alla madre l'importo di € 1000,00 mensili (€ 500,00 ciascuno), o la diversa somma di giustizia che emergerà dall'istruttoria, quale contributo al mantenimento ordinario e straordinario o in via subordinata la somma di di € 800,00 mensili (€
400,00 ciascuno), o la diversa somma di giustizia che emergerà dall'istruttoria, quale contributo al mantenimento ordinario, ponendo a carico dei genitori al 50% fra loro le spese straordinarie per i figli secondo il protocollo del CNF del 29.11.2017; - con vittoria di compenso professionale oltre ad accessori di legge”; parte resistente concludeva come da foglio di precisazioni delle conclusioni di data 16 marzo 2025, chiedendo, in particolare, di, “in via principale 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra , per tutte le ragioni sopra viste;
2) Parte_1 disporsi l'affido dei minori e ai Servizi Sociali del Comune Per_1 Persona_2 di Trento, consentendosi con l'ausilio degli stessi Servizi Sociali, al sig. CP_1
di poter riprendere il suo avvicinamento ai figli, con le modalità ed i tempi
[...] che risulteranno dovuti;
3) disporsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire CP_1
Pag. 2 di 27 al mantenimento dei figli e con il pagamento di un assegno di € 200 a Per_2 Per_1 figlio, rivalutabile ai sensi Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
In via subordinata: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito reciproco;
2) disporsi l'affido dei minori e Per_1 Per_2
ai Servizi Sociali del Comune di Trento, consentendosi con l'ausilio degli stessi
[...]
Servizi Sociali, al sig. di poter riprendere il suo avvicinamento ai Controparte_1 figli, con le modalità ed i tempi che risulteranno dovuti;
3) disporsi a carico del sig.
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e con il CP_1 Per_2 Per_1 pagamento di un assegno di € 200 a figlio, rivalutabile ai sensi Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo”;
il curatore speciale, Avv. Anna Varner, concludeva come da note scritte di precisazioni delle conclusioni di data 17 marzo 2025, avanzando le seguenti richieste: “Dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale su entrambi i minori e Per_1 Per_2
Affidare i figli minori e in via c.d. super esclusiva alla madre, con Per_1 Per_2 collocazione presso di lei;
Sospendere le visite tra il padre ed i figli, disponendo che
l'eventuale ripresa delle visite potrà eventualmente avvenire soltanto a seguito di una preventiva valutazione da parte del servizio sociale incaricato, tenuto conto del preminente interesse dei minori, dei loro bisogni e delle loro aspettative con riguardo ad una ripresa dei contatti con il padre, disponendo che, in caso di valutazione positiva da parte del servizio sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in ogni caso in spazio neutro, secondo tempi e modi rimessi al servizio sociale competente;
disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma di € 400,00 per figlio
a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 09 novembre
2023, premetteva di avere contratto matrimonio con il resistente in Parte_1 data 26.05.2012, come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Trento dd. 08.11.2023; che, dalla loro unione coniugale, erano nati due figli, , il 18.09.2013, e , Persona_3 Persona_2 il 06.08.2018; che il nucleo famigliare aveva vissuto unito fino al 26.04.2023 a Trento,
Pag. 3 di 27 in un immobile condotto in locazione sito in via Paludi n. 33; che, in seguito, la medesima, unitamente alla prole, si era allontanata dall'abitazione familiare, trasferendosi presso l'abitazione del di lei padre;
che, difatti, in data 26.04.2023, ella, dopo anni di violenza intra famigliare, era riuscita a denunciare le condotte del marito, venendo immediatamente posta in sicurezza con i figli e presa in carico dai servizi preposti;
che, inoltre, con ricorso dd. 29.04.2023, il PM presso il TM di Trento chiedeva di disporre l'affidamento educativo assistenziale dei minori al SST ed il collocamento del nucleo madre – bambini in idonea struttura;
che, con decreto del 04.05.2023, il TM di Trento fissava udienza il 19.05.2023 per l'audizione dei genitori, dei referenti del SST
e della struttura ospitante madre e figli, oltre che della curatrice speciale nominata;
che, in data 13.05.2023, veniva applicata, al signor , la misura cautelare della CP_1 custodia in carcere;
che, all'esito dell'udienza del 19.05.2023, il TM di Trento, ritenendo indifferibile la previsione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori, con provvedimento temporaneo assunto direttamente in udienza, sospendeva il signor
[...]
dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e disponeva il loro affidamento CP_1 educativo assistenziale al SST;
che, a seguito dello stato di detenzione del marito, ella, in accordo con i Servizi Sociali incaricati, usciva dalla Casa Rifugio per trasferirsi, assieme ai figli, presso l'abitazione paterna;
che, nel frattempo, il resistente era stato posto agli arresti domiciliari e rinviato a giudizio.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di addebitarsi la separazione al resistente tenuto conto delle condotte vessatorie e denigratorie da esso poste in essere nei suoi riguardi, anche alla presenza della prole (con particolare riguardo alle condotte svilenti ed umilianti dallo stesso praticate quotidianamente nei confronti della figura materna, causa, per altro, per i figli, di una condizione di forte ed evidente malessere psicologico
( chiedeva spiegazioni rispetto a frasi sentite dal padre (pagina 5 del ricorso Per_2 introduttivo: “è vero mamma che il PA ti mangia il cuore”), mentre avendo Per_1 capito che la situazione ed il clima in casa dipendevano dagli umori paterni, ogni giorno quando la mamma lo andava a prendere la scuola, chiedeva allarmato come prima cosa
“come sta oggi il PA”).
Riguardo ai figli, la ricorrente puntualizzava, inoltre, che gli stessi, una volta
Pag. 4 di 27 allontanatisi dalla casa familiare, avevano riacquistato una certa serenità, non chiedendo affatto del padre, il quale, a sua volta, non aveva mai svolto alcuna richiesta per riprendere il rapporto con loro (non partecipando nemmeno all'udienza del 19.05.2023 al TM di Trento), né contribuendo alle loro esigenze concrete di sostentamento, a carico integrale della madre.
Domandava, dunque, premesso quanto sopra, l'adozione di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale o, in via subordinata, l'applicazione del regime di affidamento super esclusivo alla madre, con conseguente rimessione a quest'ultima di ogni decisione ordinaria e straordinaria, con incontri del padre in ogni caso da svolgersi in ambiente protetto.
Riguardo, infine, ai rapporti economici, domandava che il resistente venisse obbligato al mantenimento dei figli, in via ordinaria e straordinaria, con una somma omnicomprensiva pari ad euro 1.000,00, o, in via subordinata, sia al pagamento dell'importo di euro 800,00 (euro 400,00 a figlio) a titolo di mantenimento ordinario, sia del 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi validamente il contraddittorio tra le parti, il resistente, nella propria comparsa di costituzione e di risposta di data 21 dicembre 2023, contestava le circostanze rappresentate dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, fornendo una differente ricostruzione dei fatti.
Segnatamente il predetto rappresentava: che la coppia aveva sempre vissuto periodi di alti e bassi, come in ogni matrimonio, determinati, in particolare, dalla mancanza di un lavoro sicuro e da alcune decisioni, inerenti la sfera coniugale, che si erano, poi, rivelate errate, in quanto fonte di tensioni ed agitazione tra le parti;
che era del tutto immotivato ed improvviso l'allontanamento della moglie dalla casa familiare;
che, difatti, erano integralmente infondate le accuse sollevate dalla ricorrente nei propri riguardi e che anche il materiale probatorio, raccolto dall'autorità inquirente, era basato sulle semplici dichiarazioni fornite da quest'ultima in sede di querela, per fatti addirittura risalenti al
2020, in quanto le altre uniche due persone sentite a s.i.t. (il padre ed un'amica) nulla avevano potuto confermare, de visu et de auditu, circa la sussistenza delle gravi accuse
Pag. 5 di 27 mosse al sig. ; che anche le accuse relative all'ambito lavorativo erano CP_1 destituite di fondamento, avendo, piuttosto, egli sempre lavorato, quanto meno fino alla nascita del primo figlio, quando la coppia, per scelte condivise, decideva fosse lo stesso a prendersi cura dei figli, visto che la ricorrente poteva contare su un lavoro a tempo indeterminato;
che, per altro, dopo questa prima fase, egli si era impegnato a trovare un'attività lavorativa, come dimostrato dalle varie iscrizioni, da lui effettuate, presso diverse agenzie interinali, al fine di essere impiegato come magazziniere, gastronomo, operaio o addetto alle pulizie;
che parimenti inconducenti erano le ulteriori accuse sollevate dalla ricorrente nei suoi riguardi (mancato rinnovo del contratto di lavoro presso la società Nuova Sidap srl per avvenuta sottrazione della somma di euro
40.000,00), potendosi, piuttosto, ascrivere a quest'ultima alcune condotte contrarie ai doveri matrimoniali (utilizzo del denaro familiare per l'espletamento di gioco on line, iscrizione alla chat sexy di scambisti di contenuti erotici presente su Telegram (Lady
Queen) assunta, concordemente, dalla coppia e rispetto alla quale, poi, il resistente aveva deciso di non proseguire;
negazione, da parte della stessa ricorrente, delle asserite violenze fisiche, come emergente dalla denuncia agli atti, nella quale quest'ultima avrebbe così precisato: «fortunatamente non ho mai subito violenze fisiche»; genericità degli addebiti allo stesso ascritti e fondate solo su dichiarazioni de relato fornite dai
Sig.ri e per altro smentite dalla messaggistica agli atti;
Parte_2 Parte_3 riconducibilità della cessazione della comunione di vita materiale e spirituale, alla base del matrimonio, al tradimento posto in essere dalla ricorrente con un amico della coppia, tale sig. , come dalla stessa ammesso per iscritto e in alcune chat (all. 38-39); Per_4 violenza piuttosto esercitata dalla moglie nei confronti del marito, essendo egli stato picchiato dalla ricorrente, riportando un grave trauma distorsivo (come da all. 19), nonché, da quest'ultima percorso in un'altra occasione, come dalla medesima ammesso
(all. 17 e 18); perdita dell'attività lavorativa da parte della ricorrente, per fatto imputabile solo alla medesima, avendo quest'ultima, di sua iniziativa, sottratto delle somme di denaro dalla cassa del luogo in cui la medesima era impiegata).
In ordine, poi, al proprio rapporto con la prole, il resistente rappresentava di essersi sempre attivato, tramite i servizi sociali e il Tribunale penale, al fine di mantenere una
Pag. 6 di 27 relazione con quest'ultima, purtuttavia senza alcun esito positivo.
Sulle questioni economiche, da ultimo, evidenziava di avere presentato più volte istanza di attenuazione della misura cautelare al fine di poter lavorare e contribuire al mantenimento dei figli e che, ciò malgrado, il Tribunale penale era stato di diverso avviso, così negandogli tale possibilità; che egli, inoltre, abitava con il padre il quale era titolare di una pensione di circa € 1.000 mensili, dalla quale occorreva decurtare la somma di circa € 500 mensili a titolo di canone di locazione, nonché la cifra di € 200 da lui dovuta a titolo di rimborso per un finanziamento.
Alla luce delle vicende rappresentate avanzava, nella comparsa di costituzione e di risposta, le seguenti conclusioni: “nel merito, anche in via riconvenzionale: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla sig.ra , Parte_1 per tutte le ragioni sopra viste;
2) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori
e con loro collazione presso la madre e con elaborazione di apposito Per_1 Per_2 piano genitoriale disciplinante i diritti di visita;
in via subordinata: 3) disporsi l'affido dei minori ai servizi sociali del Comune di Trento, consentendosi con l'ausilio degli stessi Servizi Sociali, al sig. di poter riprendere ed incrementare il Controparte_1 suo avvicinamento ai figli, con le modalità ed i tempi che risulteranno dovuti).
Si costituiva, altresì, nel presente giudizio, la curatrice speciale, con comparsa di costituzione e di risposta di data 22 dicembre 2023, la quale domandava di “confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del padre su entrambi i minori, stante anche la condizione del sig. attualmente posto agli arresti domiciliari;
CP_1 quanto alle visite padre/figli, il sottoscritto curatore ritiene indispensabile che le stesse avvengano esclusivamente in ambito protetto e nel comune di residenza dei minori
(dunque al venir meno della misura cautelare attualmente in essere per il padre); disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma non inferiore ad € 400,00 per figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei minori”.
Con ordinanza del 14 gennaio 2024, veniva disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con collocazione degli stessi presso quest'ultima, nonché veniva
Pag. 7 di 27 confermato il mandato ai Servizi Sociali di “affiancare il nucleo familiare composto da
e dai suoi figli minori, con affiancamento educativo assistenziale, Parte_1 supportando la madre nell'esercizio della funzione genitoriale”, nonché di verificare
“la possibilità di introdurre il padre nelle loro vite, inizialmente solo con telefonate o videochiamate, nel rispetto della volontà dei minori e secondo le prescrizioni pedagogiche del caso”, nulla, dunque, allo stato, disponendo in ordine alla frequentazione padre-figli. Tenuto conto, inoltre, dello stato di detenzione cautelare del resistente, in merito al sostentamento economico della prole, veniva determinato, a carico di quest'ultimo, l'assegno mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento di ciascun figlio, da pagare, entro il 5 di ogni mese, alla ricorrente, con decorrenza dal primo mese successivo al reperimento di un'occupazione e con salvezza di modifiche in relazione all'importo della retribuzione. Veniva, ancora, disposto che “nelle more, la sola avrà diritto di incassare l'intero importo dell'assegno unico e Parte_1 universale erogato dall' anche per la quota spettante a . Inoltre si CP_2 CP_1 pone a carico di l'obbligo di pagare il 50% delle spese straordinarie CP_1 occorrenti per i figli, tali quelle mediche e farmaceutiche non coperte da SSN e scolastiche (per tasse, libri di testo, gite, materiale richiesto dalla scuola ed similia) nonché per un corso sportivo o simile per ciascuno dei figli l'anno, e per la partecipazione a campi scuola/colonie estive”.
Con provvedimento di data 21 maggio 2024, veniva posto, a carico di CP_1
l'assegno di mantenimento per i figli e per l'importo di €
[...] Per_1 Per_2
250,00 per ciascun figlio, da rivalutare in base agli indici Istat;
veniva, altresì, dato mandato, al Servizio sociale, già officiato, di proseguire nell'attività di supporto del nucleo composto da madre e figli e di assicurare la prosecuzione del supporto di psicoterapia per nonché di valutare tempi e modi opportuni per una eventuale Per_2 ripresa dei rapporti padre-figli. Infine, venivano disposti ulteriori accertamenti in relazione alla posizione economica di entrambe le parti.
Con decreto del 28 ottobre 2024, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 16 aprile 2025, udienza poi rinviata, a seguito di riassegnazione della causa ad altro giudice, al 18 giugno 2025 e, poi, all'udienza del 17 settembre 2025.
Pag. 8 di 27 All'udienza del 17 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter
c.p.c., le parti e il curatore speciale concludevano come da rispettive note di precisazione delle conclusioni, al cui contenuto, come in epigrafe pedissequamente riportato, si rimanda integralmente. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
……………………..
Orbene, va, anzitutto, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, adesso, attiene alla reciproca domanda di addebito della separazione, si evidenzia, fin da adesso, che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento della sussistenza sia di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò premesso, la suddetta prova può ritenersi raggiunta per parte ricorrente.
Segnatamente, si rappresenta, che il resistente, con provvedimento di data 11 maggio
2023, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
Pag. 9 di 27 Si evidenzia, altresì, che, in tale ordinanza di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'articolo 272 e seguenti c.p.p., è stata allegata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in merito ai fatti, ascritti al resistente, tenuto conto, non solo delle stesse dichiarazioni della persona offesa, ma anche di quanto era emerso sulla base del contenuto delle chat prodotte e delle dichiarazioni rese, in sede di sommarie informazioni, sia dal padre della vittima (il quale, in un'occasione, aveva sentito la nipote affermare “mamma perché il PA ti mangia il cuore?”) sia dall'amica della stessa, tale evidenziandosi, in quella sede, come quest'ultima aveva Parte_3 constatato “uno stato di paura nell'amica”. Nella successiva ordinanza cautelare, emessa nell'ambito del procedimento nr. 69/2023 MCP e n. 1853/23 RGNR, con la quale la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con la misura degli arresti domiciliari, sono stati, altresì, confermati i gravi indizi di colpevolezza a carico del resistente, sulla base delle dichiarazioni, rese a SIT, da Parte_2 espressive, per il Tribunale del Riesame, di una mancanza di rispetto del CP_1 nei confronti della moglie (“per il gusto di infastidire accendeva il ventilatore, lo Pt_1 dirigeva verso le camere da letto e vi fumava davanti per il gusto di saturare l'aria di fumo”), del controllo da lui esercitato su quest'ultima (“ ha un controllo CP_1 morboso su;
ho visto che ha installato le telecamere in casa così può vedere cosa Pt_1 fa da un locale all'altro, l'autorizzava ad uscire solo per le necessità […] continuando
a chiamarla per verificare dove fosse e se tardasse a rientrare quale fosse il motivo”), nonché della sua incapacità ad attendere alle esigenze dei figli e del turbamento di questi ultimi.
A seguito di rinvio a giudizio del resistente, inoltre, lo stesso è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Trento nr. 907/2024, alla pena di anni 11 di reclusione, oltre al risarcimento del danno, nei confronti di parte ricorrente, costituita parte civile in quel giudizio, quantificato nella somma di euro 32.000,00 (di cui euro 20.000 in favore di quest'ultima ed euro 6.000 in favore di ciascun figlio).
Ora, sebbene la superiore pronuncia non abbia ancora carattere definitivo, si ritiene che le fonti probatorie, sulla base delle quali è stata fondata la condanna del resistente, valutabili comunque nel presente giudizio come prove atipiche, siano idonee, in
Pag. 10 di 27 applicazione del principio del “più probabile che non”, a far ritenere sussistenti gravi elementi indiziari, a carico del predetto, in relazione alle condotte vessatorie allo stesso addebitate.
A tale riguardo è, infatti, pacifico che il giudice civile, in mancanza di divieto, possa liberamente utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti (sul punto cfr. Cass. Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 8409) e che, dunque, possa avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti, o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi, oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, e che, in ogni caso, debba procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilità, dell'affidabilità e dell'idoneità delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile dinanzi a lui pendente (Sul punto cfr. Cass. sentenza n. 21299/2014).
Ordunque, tanto premesso, si rileva, anzitutto, come, nella sentenza di condanna sopra riportata, a parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, siano state anche valorizzate le seguenti fonti di prova: contenuto della messaggistica intercorsa tra le parti tramite l'applicativo whatsapp;
contenuto della relazione psicologica a firma della dott.ssa prodotta dalla stessa parte civile, nella quale sarebbe stato evidenziato Per_5 come “il livello di pressione cui l'imputato ha nel tempo sottoposto la vittima, psicologica ma anche fisica, …..abbia condotto quest'ultima a tollerare ed accettare passivamente e continuativamente i soprusi del marito ed anzi sovente biasimandosi e chiedendo perdono per mancanze inesistenti generata dalla sudditanza della donna nei confronti del marito”; contenuto della relazione del 18 marzo 2024, a firma della dott.ssa , Dirigente Psicologico dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari, Persona_6 riguardante la valutazione psicologica espletata su , ove si leggerebbe Persona_2 che “nel corso dei sei incontri tenuti con la bambina, a raccontato alla dott.ssa Per_2 di episodi di aggressione verbale da parte del padre nei confronti della mamma;
Per_6 ha espresso un sentimento di sollievo dopo che la madre aveva posto fine alla convivenza con il padre;
ha espresso l'augurio di non incontrare più il padre per timore di nuove aggressioni verbali;
ha riferito, altresì che il padre fumava tanto, ogni
Pag. 11 di 27 sera, e si irritava anche con i figli cui intimava di lasciare la cucina libera;
ha dichiarato di avere nostalgia del cane, anch'esso oggetto delle aggressioni da parte del padre”; contenuto della relazione di data 08 marzo 2024 a firma di Fontana Carlotta, operatrice del Centro Antiviolenza per “donne in situazione di abuso”; contenuto della relazione dei Servizi Sociali del 03 marzo 2024, resa nell'ambito del presente giudizio civile;
dalle dichiarazioni degli altri testimoni dell'accusa e della parte civile.
Ora, per quanto risulta essere direttamente constatabile nel presente procedimento (sulla base della documentazione presente agli atti), si evidenzia che, dalle trascrizioni del verbale di udienza del 28.03.2024, relativo al procedimento penale espletato a carico del resistente, emerge che il teste , padre della ricorrente, ha, in quella Parte_2 sede, dichiarato, in merito ai rapporti tra marito e moglie, che “:…C'erano discussioni fra marito e moglie, liti, urla, anche se io senza apparecchi le sentivo lo stesso. Poi
c'era il fatto che quando mi alzavo per andare in bagno ho sempre notato che lui fumava in soggiorno, in direzione del corridoio del bagno e delle camere, che mi ricordo fumava fuori una volta, poi fumava vicino alla parte del terrazzo;
invece, ho visto che fumava in mezzo e aveva dietro di sé il ventilatore in modo che il fumo andasse verso le stanze e verso il bagno. Ma non era un fumo, come un fumo di sigaretta normale perché le sigarette se le faceva lui, si faceva certe sigarette, cosa ci metteva dentro solo lui lo sa, una puzza! Dopo ho scoperto cosa ci metteva”.
Quest'ultimo ha, dunque, confermato la sussistenza di un ambiente familiare caratterizzato da urla tale per cui “il bambino come veniva a casa si metteva le Per_1 cuffie così lui non sentiva”, mentre “la bambina stava sempre attaccata alla mamma, dormivano nel lettone, anche perché il marito nel letto non ci ha mai dormito, che so io, lui dormiva in soggiorno”.
Riguardo, poi, al contenuto specifico delle suddette urla, lo stesso teste ha chiarito che il resistente, in quelle circostanze, proferiva le seguenti parole “Non vali niente come donna, non vali niente come madre, non sei capace di fare niente”, ed ancora “Non vali niente come moglie, non vali niente a letto, non vali niente come madre, non sei capace di fare niente, non vali niente”.
Riguardo al particolare stato dei minori, con esso conviventi, inoltre, il predetto ha
Pag. 12 di 27 puntualizzato che quest'ultimi non parlerebbero mai del padre, che “La piccola è andata
a fare anche delle visite psicologiche, perché di notte si sogna… di notte ha paura, urla,
e sogna sempre un sogno ricorrente, suo PA che la viene a prendere e lei non vuole”, che lo stesso avrebbe provato a parlare del padre alla minore, ma che quest'ultima sarebbe a ciò completamente restia (cfr: “Ho provato anche io a parlargli, non ne vuole sentire parlare”).
Analoga circostanza tale testimone ha, poi, riferito per quanto attiene al minore puntualizzando, in particolare, che lo stesso non vuole “Né vedere né parlarci. Per_1
Facciamo una videochiamata, un qualcosa, assolutamente, nel modo più assoluto…..
Anche che è molto più chiuso, parla pochissimo, e anche lui avrà bisogno dello Per_1 psicologo, sicuramente, anche lui ha detto: “No, no, no, no” quando parliamo del PA, “No, no, no”.
Lo stato psicologico di forte stress dei minori è stato, altresì, confermato dalla deposizione del teste la quale ha segnatamente riferito, in ordine alla Persona_6 FI , di avere iniziato una valutazione sulla stessa a causa di una Persona_2 segnalazione, espletata da parte dei Servizi Sociali, per lo stato di malessere e di paura vissuto da quest'ultima (cfr: “Sì, allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta dal servizio sociale per la presenza di incubi notturni molto importanti, con risvegli e pianto prolungato, difficoltà di rassicurare la bambina con anche dei sogni intrusivi. È questo il motivo per cui abbiamo iniziato la valutazione”), poi, di fatto, da lei riscontrato a seguito degli incontri effettuati con tale minore (cfr: “Sì, nel senso che indubbiamente la bambina riferisce verbalmente degli episodi che ricorda con tensione, ha una modalità di gioco tendenzialmente molto schematica, di difficile ampliamento, ci sono dei temi che emergono nel gioco che sono di paura, di rabbia e anche di preoccupazione. Alla luce di questo verrà iniziato a breve un percorso psicoterapico per la bimba”), con conseguente presa in carico di tale minore per l'avvio di un apposito percorso psicoterapico.
Nella medesima relazione agli atti, redatta da quest'ultima, di data 10.05.2024, si legge che “La valutazione psicologica della minore , nata il [...] è Persona_2 stata richiesta alla scrivente dal Servizio Sociale affidatario su mandato dell'Autorità
Pag. 13 di 27 Giudiziaria. La mamma riferiva il permanere di incubi notturni iniziati a novembre
2023 con risvegli agitati, difficili da contenere. La valutazione si è svolta in sei incontri con la bambina e due colloqui con la mamma SI , tra gennaio e Parte_1 marzo 2024. a raccontato episodi di aggressione verbale da parte del padre nei Per_2 confronti della mamma, situazioni che ricorda con visibile tensione. Esplicita un sentimento di sollievo per il fatto che il PA ha lasciato la casa e si augura di non incontrarlo più per timore di nuove aggressioni verbali. Ricorda infatti che il PA, soprattutto quando “fumava tanto, ogni sera”, si irritava anche con lei e il fratello e intimava loro di lasciare la cucina libera. Ha nostalgia del cane, a sua volta oggetto di aggressione, e desidererebbe sapere come sta e vederlo. Nel gioco libero ritornano situazioni che evocano allarme, paura e rabbia, sebbene attraverso scene brevi che atica ad ampliare per il loro difficile portato emotivo”. Per_2
Ed ancora, si ritiene di dovere, in tale sede, valorizzare anche il contenuto della relazione dei Servizi Sociali di data 09.10.2023 nella quale è stato dato atto che Per_2 abbia raccontato spontaneamente all'insegnante due episodi brevi: “uno in cui il padre fumava e si arrabbiava molto e un altro in cui il padre si arrabbiava con il cane e gli dava botte”. In tale relazione, inoltre, l'assistente sociale avrebbe anche evidenziato come, in occasione della conoscenza dei bambini, ella avrebbe spiegato loro il significato della presenza del Tribunale per i Minorenni e della stessa assistente sociale;
avrebbe, poi, aperto il dialogo con loro in merito alla figura paterna, proponendo agli stessi di riprendere contatti con il PA alla presenza di un educatore e che, pur tuttavia,
i minori avrebbero ad essa riferito “di non voler sentire né vedere il PA” “perché ha fatto male alla mamma”.
L'atteggiamento denigratorio ed umiliante, posto in essere dal resistente nei confronti della ricorrente, emerge, poi, dalle chat in atti depositate in replica alla comparsa di costituzione, con memoria ex articolo 473 bis. 17 c.p.c., di cui, a titolo esemplificativo, si riporta il contenuto di quella di cui all'allegato 17 (“E ora dormi merda UT e ringraziami che non ti butto fuori casa….Dormi e stai zitta… E portami immediatamente il telefono senza fiatare…Muoviti UT….Cercati uno è scopatelo davanti a me vediamo se hai i coglioni….e devi iniziare a scriverci da ora….Ma devi
Pag. 14 di 27 scopatelo tramite videochiamata merda ne hai i coglioni?....Fagli un pompino al cane, altrimenti preparo il papello”), di quella di cui all'allegato 18 (“Bella merda…Un ora senza farti sentire….Troppo impegnata…Va bene....torna e poi ridiamo..Un ora senza farti sentire….Anzi vattene a dormire da tuo padre..e ancora adesso dopo tre volte che te lo scrivo non mi rispondi un ora senza farti sentire…E non rispondi…A casa c'è la merda che ti aspetta vero?...Mi comportero di conseguenza….Fottiti merda…Non tornare a casa….Ogni messaggio mio ignorato e guerra per te… Che c'è non rispondi?
Merda..Puoi dormire al gelo..non ti apro…Merda.. ..tu non entri più a casa”), di Pt_4 quella di cui all'allegato 19 (“….Hai visto che la TV è sua…Non avrò pietà fino a quando non se ne va..Mi hai rotto i coglioni tu e tuo padre di merda….Ti faccio pisciare aceto..te lo giuro su dio….fai bene a non rispondere merda…Tu non vai da nessuna parte…No tu resti a casa e stop…forse non hai capito…Tu uscirai solo per portare i bambini a scuola…Ogni ora che lui passa qui è una settimana di inferno per te ricordalo…..Dove cazzo sei?...Quando porco dio torni?...MUOVITI…MERDA…TI
FACCIO PISCIARE ACETO ”), di quella di cui all'allegato 20 Parte_5
(“…Dovresti bere il mio piscio solo perché ti permetto di stare ancora in questa casa…Perché ti meriti di essere sbattuta fuori nuda come la UT che sei”), di quella di cui all'allegato 21 (“Appena ti azzardi a lasciarmi. Di nuovo digiuno ti butto fuori…Ripeto…dovresti bere il mio piscio, solo perché ti permetto di stare ancora in questa casa”) e di quella di cui all'allegato 22 (“Mi serve il tabacco e pomeriggio devo chiamare a ” (risposta della ricorrente: “Ok vado a prenderlo e arrivo”); “….Hai CP_3 pagato la multa merda?” (risposta della ricorrente: “Si..[…]…”); “Vai a prendere
immediatamente”). CP_3
Chat, dal contenuto delle quali, emerge chiaramente la posizione di dominio e di controllo assunta dal resistente nei riguardi della ricorrente, volta, altresì, a svilire la figura di quest'ultima nel suo ruolo di moglie, con continue aggressioni verbali di evidente contenuto denigratorio ed offensivo e con tenore anche crescente delle stesse in risposta al tentativo di quest'ultima di assecondare il marito, mossa dal desiderio di essere da lui valorizzata ed accettata.
Per quanto, poi, attiene alla messaggistica allegata dal resistente - si badi da leggere
Pag. 15 di 27 unitamente agli ulteriori messaggi sopra riportati - la stessa risulta essere, invece, perfettamente compatibile con l'evidenziato stato di soggezione psicologica della ricorrente ovvero con l'ipotesi che alcune condotte, da quest'ultima espletate (come partecipazione dei due coniugi alla chat erotica di scambisti), siano proprio la conseguenza dello stato di sottomissione della stessa al marito, e, dunque, del tentativo di compiacerlo, evitando, altresì, ulteriori dannose conseguenze per la stessa.
Non chiara, inoltre, appare la pertinenza di quanto allegato in ordine al gioco on line, invero non chiaramente documentato e, semmai, come già evidenziato anche in sede di riesame dell'originaria misura cautelare, connotato da una propensione etero- denigratoria.
Privi di alcuna concludenza sono, poi, gli eventuali tentativi di una ricerca di lavoro da parte del resistente, non potendosi comunque revocare in dubbio il contesto di difficoltà economica in cui i maltrattamenti contestati (anche sotto il profilo delle continue recriminazioni economiche) si sarebbero collocati, nonché la stessa situazione di precarietà economica di quest'ultimo (contenuto della chat, di cui all'allegato 15 della memoria , dal tenore di seguito indicato: “Vuoi stare tu a casa coi bambini e Pt_6 portarli e andare a prenderli e farli i compiti? OK lo cerco io un lavoro…..Almeno a me hanno incolpato per 40 mila euro e non mi hanno beccato a te per 150 £ Ti hanno licenziato perché hai rubato e lo hai ammesso”).
Anche la chat, di cui all'allegato 17 della comparsa di costituzione e di risposta, nulla prova in ordine ad eventuali condotte violente agite piuttosto dalla ricorrente nei riguardi del resistente (negando la stessa, in tale chat, di avere picchiato il marito e puntualizzando che non era sua intenzione fargli del male;
mentre, per quanto attiene al referto del Pronto Soccorso di data 29.05.2020, si evidenzia come lo stesso non contenga alcuna indicazione sulle cause dei traumi riportati ovvero sulla loro riconducibilità alla ricorrente, essendo piuttosto presente la dicitura di “trauma accidentale”; infine l'immagine del resistente, dallo stesso allegata ai fini della prova delle lesioni da lui subite, nulla prova in ordine all'origine dell'evento traumatico).
Ed ancora, il documento, di cui all'allegato 38, di contenuto confessorio in merito alle
Pag. 16 di 27 cause della separazione delle parti, si presta, in ogni caso, in ragione della ricostruzione dei fatti operata in tale sede, a letture differenti, potendo, a ben vedere, lo stesso, essere eziologicamente riconducibile alla predetta condizione di assoggettamento della ricorrente al marito.
In ogni caso, si osserva, a riguardo, che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr: Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022) e ciò anche quando le stesse si concretizzino in un unico episodio di percosse (Ordinanza Corte di cassazione nr. 7388 del 22/03/2017).
Ragione per cui, alla luce del materiale probatorio sopra riportato, rispetto al quale le dichiarazioni de relato ex actoris, sulla base dei principi giurisprudenziali vigenti in materia (Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 4530 del 20/02/2025), vanno, in tale sede, solo valorizzate ad abundantiam, si ritiene che possa ritenersi raggiunga la prova dell'addebito della separazione a carico del resistente. Di converso, inoltre, stante appunto il carattere incomparabile, in presenza di maltrattamenti, dei comportamenti eventualmente posti in essere dall'altro coniuge, si ritiene, di dovere, de plano, rigettare la domanda di addebito, proposta in via riconvenzionale, da parte del resistente.
Passando alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento anche la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna ex art. 330 c.c.
(“Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio”), sussistendone i relativi presupposti, come delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora
Pag. 17 di 27 la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi
e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n.
12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce
l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814).
Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n.
14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste
(in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del
Pag. 18 di 27 genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (cfr. Cass. 24708/2024).
Ritiene, in particolare, il Collegio che il padre sig. - Controparte_1 attualmente sospeso dalla responsabilità genitoriale sui due figli minori - abbia tenuto, nei confronti di questi ultimi, comportamenti di perdurante violazione dei fondamentali, ed irrinunciabili, doveri di cura, esponendoli al trauma di vedere il proprio padre che maltratta (con aggressioni verbali) la propria madre, con inevitabili conseguenze pregiudizievoli per gli stessi.
Al riguardo, risultano, nello specifico, particolarmente pregnanti, le dichiarazioni dei minori, riportate nella relazione del Servizio Sociale di data 03 maggio 2024, in merito alla figura paterna, i quali hanno categoricamente escluso la possibilità di vedere e di sentire il padre, essendo per loro il tema della figura paterna fonte di fatica, stress e dolore, al punto tale che gli stessi “non chiedono nulla in merito al padre”.
Nella relazione di data 10-05.2024, si è dato, inoltre, atto del fatto che “ ha Per_2 raccontato episodi di aggressione verbale da parte del padre nei confronti della mamma, situazioni che ricorda con visibile tensione”; che la stessa avrebbe manifestato
“un sentimento di sollievo per il fatto che il PA ha lasciato la casa”, augurandosi “di non incontrarlo più per timore di nuove aggressioni verbali”. La minore avrebbe anche ricordato alcuni episodi di irritazione del padre nei confronti dei figli nonché la violenza esercitata da tale genitore nei riguardi del loro animale domestico (cfr: “Ricorda infatti che il PA, soprattutto quando “fumava tanto, ogni sera”, si irritava anche con lei e il fratello e intimava loro di lasciare la cucina libera. Ha nostalgia del cane, a sua volta oggetto di aggressione, e desidererebbe sapere come sta e vederlo”), versando, dunque, in una situazione di allarme, paura e rabbia.
Da quanto sopra emerge, pertanto, che i minori hanno subito un grave pregiudizio in ragione delle maltrattanti condotte paterne, con compromissione del loro benessere psicofisico e conseguente allontanamento dal resistente per timore di rivivere situazioni per essi angosciose (relazione dei Servizi Sociali di data 09.10.2023 nella quale si legge
Pag. 19 di 27 che i minori avrebbero riferito all'assistente sociale “di non voler sentire né vedere il PA” “perché ha fatto male alla mamma”).
Ai fini della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, osserva, inoltre, il
Collegio, che, oltre ad esservi la prova delle pregiudizievoli condotte paterne, non vi siano elementi per formulare, allo stato attuale, una prognosi positiva in ordine all'effettiva e attuale possibilità di recupero paterno.
In particolare, va osservato che, nella relazione di data 03 maggio 2024, i Servizi
Sociali davano anche atto del fatto che, dopo l'ultimo contatto del Servizio con il legale del resistente, avvenuto nel mese di ottobre 2023, lo stesso non sarebbe stato più contattato, non essendo, dunque, a conoscenza di un eventuale percorso di rielaborazione, intrapreso da parte del resistente, riguardo agli avvenimenti e agli agiti denunciati dalla Signora. In quella sede, inoltre, era stata del pari sottolineata la necessità che il resistente intraprendesse un percorso individuale e di sostegno alla genitorialità, ponendosi lo stesso come imprescindibile al fine di una ripresa dei contatti con i figli.
Osserva, ancora, il Collegio che nonostante, poi, rispetto alla situazione sopra rappresentata, i Servizi Sociali, nella relazione di data 04 ottobre 2024, abbiano dato atto della disponibilità del padre ad accettare le proposte, a lui sottoposte dallo stesso
Servizio, nell'ottica di un suo riavvicinamento alla prole, e nonostante, dunque, la volontà espressa, da quest'ultimo, a tale Servizio, di rivedere i propri figli (come anche si desume dalla documentazione allegata alle note di trattazione scritta del 22 ottobre
2024 di parte resistente), tuttavia, allo stato, non vi siano elementi concreti sulla base dei quali effettuare la suddetta prognosi positiva. Prognosi positiva basata anche sull'avvio responsabile, da parte del resistente, di un percorso volto al riconoscimento e all'accettazione delle proprie colpe rispetto agli eventi passati, con presa d'atto, dunque, sia del pregiudizio arrecato alla prole, sia della necessità, pure nel prevalente interesse di quest'ultima, di una riqualificazione della figura materna. Circostanza questa che, invece, dallo stesso tenore degli atti di parte resistente, e, segnatamente, di quello della memoria conclusionale dello stesso, appare ancora mancante.
Pag. 20 di 27 Per quanto, adesso, concerne il regime dell'affidamento della prole, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre.
Segnatamente, si osserva, a riguardo, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 - quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, e che tra i classici istituti dell'affidamento condiviso e dell'affidamento esclusivo, si colloca al gradino più elevato di tutela ed insieme di residualità. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018).
Orbene, ciò posto, si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione di tale misura tenuto conto delle condotte di grave violenza psicologica poste in essere dal resistente nei riguardi della ricorrente, anche alla presenza dei figli minori, e, dunque, nei confronti di tutto il nucleo familiare;
condotte espressive indubbiamente di una altrettanto grave inidoneità genitoriale, la quale risulta pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico di questi ultimi. Tanto, anche in linea con le stesse misure di sostegno assunte, dapprima, da parte del Tribunale dei Minorenni, in data 19 maggio 2023, e, segnatamente, con il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale del
Pag. 21 di 27 resistente, e, poi, in assenza di elementi sopravvenuti, rispetto alla precedente situazione, valutabili in senso positivo per la figura paterna, all'interno di tale giudizio, tramite la disponenda decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Tenuto, inoltre, conto delle accertate buone capacità genitoriali della madre (come da relazione del 17 maggio 2023, a firma della coordinatrice relativamente Parte_7 al periodo di accoglienza in struttura protetta e come emerge da tutte le altre relazioni agli atti) si ritiene che non vi siano ragioni per il mantenimento dell'affidamento socio- assistenziale dei minori ai Servizi Sociali già incaricati. Dovendosi, tuttavia, al contempo, in ragione, comunque, della inevitabile fragilità del nucleo familiare, causato dagli episodi pregressi sopra indicati, prevedere il mantenimento del monitoraggio, da parte dei suddetti Servizi, su tale nucleo, per la durata di 24 mesi, con specifico onere, degli stessi, di relazionare, al Giudice Tutelare, solo nell'ipotesi di circostanze gravemente pregiudizievoli per la prole.
Per quanto, adesso, attiene al regime di visita del padre, si ritiene, invece, necessario, subordinare l'attivazione degli incontri tra quest'ultimo e i minori ad una previa valutazione favorevole in tal senso da parte degli operatori incaricati, conseguente, in particolare, anche all'effettuazione, da parte del resistente, di un percorso individuale psicologico e di sostegno alla genitorialità, espressivo di un positivo recupero, anche progressivo, delle capacità genitoriali, e sempre, in ogni caso, nel rispetto della effettiva volontà dei minori. Dovendosi, in particolare, rispettare i bisogni di questi ultimi, evitando ulteriori situazioni per essi pregiudizievoli, correlate alla traumatica vicenda familiare che hanno vissuto, nonché salvaguardare le loro aspettative con riguardo ad una eventuale ripresa dei contatti con il padre, disponendosi, altresì, che, in caso di valutazione positiva da parte del servizio sociale, gli incontri riprendano in modo graduale, in spazio neutro, secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del servizio sociale competente.
Per quanto, adesso, attiene al mantenimento della prole, va, in via preliminare, evidenziato che occorre tenere in considerazione il principio espresso ai sensi dell'articolo 337 ter c. IV del codice civile, a mente del quale ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito
Pag. 22 di 27 con la possibilità di stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
In particolare, in sede di separazione personale, la quantificazione dell'assegno posto a carico del coniuge non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascuno di essi, ex. art 337ter c.c., nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (Cfr. Cass., sez VI, 16 settembre 2020,
n.19299; Cass., Sez VI, 23 gennaio 2020, n.1562).
Orbene, ciò posto, si rappresenta che, dalla documentazione reddituale aggiornata, prodotta dalla ricorrente, risulta che quest'ultima, allo stato, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro Controparte_4
, con retribuzione mensile all'incirca pari ad euro 700/800 (con la
[...] precisazione che, dalle dichiarazioni dei redditi 2020, risulta un reddito imponibile pari alla somma di euro 13.665,00; dalle dichiarazioni dei redditi 2021, risulta un reddito annuale imponibile pari alla somma di euro 9.780,00; dalle dichiarazioni dei redditi
2022, risulta un reddito annuale imponibile pari alla somma di euro 3.057,00).
Risulta, inoltre, che il resistente ha reperito un'attività lavorativa a tempo determinato, con qualifica di operaio, e con retribuzione mensile pari alla somma di euro 1.114,29 lordi e che la durata di tale contratto è stata proroga al 31.05.2025.
Tenuto conto, da un lato, della condizione reddituale delle parti, e, dall'altro lato, della disposizione del regime di affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con collocazione degli stessi presso la ricorrente ed a suo esclusivo carico, si ritiene di dovere prevedere, in capo al resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia, a titolo di mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 550,00 (euro 275,00 a figlio), soggetta a
Pag. 23 di 27 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI e che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese. Con diritto, poi, della ricorrente, come per legge, di percepire integralmente l'assegno unico universale per tutti e due i figli e qualsiasi sussidio ed emolumento previsto in favore degli stessi, il cui importo è documentato nella nota, depositata in data 01 luglio 2024, da parte dell'Agenzia . CP_5
Il resistente sarà, inoltre, tenuto al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%, da individuarsi secondo il protocollo del CNF attualmente in vigore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta), con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore ricompreso tra gli euro 26.0001 e gli euro 52.000 del
D.M. 55 del 2014.
Vanno, poi, poste a carico del resistente soccombente anche le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori.
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali (come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di
“ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Ritiene, inoltre, il Collegio che nella regolamentazione delle spese relative al compenso spettante al curatore speciale del minore debba applicarsi la regola della
Pag. 24 di 27 soccombenza, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, evidenziandosi al contempo che non possono essere fatte ricadere sulla collettività le spese del curatore, la cui nomina si rende necessaria (e in alcuni casi addirittura obbligatoria) al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali (cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore (attesa
l'implementazione che all'istituto ha dato la Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite
e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
Nella quantificazione di tali spese si ritiene, infine, di dovere fare applicazione dei valori previsti per le cause ricomprese tra gli euro 26.0001 e gli euro 52.000 del
D.M. 55 del 2014, con applicazione dei valori minimi in ragione del grado di complessità dell'attività effettuata e con considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante il mancato deposito delle memorie integrative
Cartabia.
Pag. 25 di 27
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( ), nata a [...] il [...], e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio a Trento in data
26.05.2012;
2.Addebita la separazione al resistente;
3.Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata dal resistente nei riguardi della ricorrente;
4.Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 minori e;
Persona_3 Persona_2
5.Dispone l'affidamento super esclusivo dei minori sopra generalizzati alla madre, con collocazione di questi ultimi presso la stessa, subordinando l'eventuale attivazione, da parte del Servizio incaricato, delle visite del padre a quanto previsto in parte motiva,
“ovvero ad una previa valutazione favorevole in tal senso da parte degli operatori incaricati, conseguente, in particolare, anche all'effettuazione, da parte del resistente, di un percorso individuale psicologico e di sostegno alla genitorialità, espressivo di un positivo recupero, anche progressivo, delle capacità genitoriali, e sempre, in ogni caso, nel rispetto della effettiva volontà dei minori”;
6.Dispone il monitoraggio del Servizio Sociale incaricato sul nucleo familiare per la durata di 24 mesi, con onere di tale Servizio di relazionare al Giudice Tutelare nel solo caso di evidenti condizioni di pregiudizio per i minori;
7.Onera il resistente del pagamento, di un assegno, in favore della ricorrente, pari alla complessiva somma di euro 550,00, a titolo di mantenimento dei figli (euro 275,00 a figlio), da versarsi, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia per quanto attiene al mutato importo, entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
Pag. 26 di 27 8.Dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie con determinazione di tali spese secondo quanto previsto del Protocollo Spese straordinarie del CNF attualmente in vigore;
9.Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.254,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
10.Condanna la parte convenuta a rimborsare al curatore speciale le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato stante l'ammissione dei minori al gratuito patrocinio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di propria competenza alle parti costituite e ai Servizi Sociali incaricati
Il Giudice est. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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