TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/08/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3364 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Battaglia
Email_1
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rusinenti
Email_2
CONVENUTA
Avente ad OGGETTO: nullità della fideiussione;
obblighi del fideiussore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'8 marzo 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo accertarsi l'invalidità delle tre Controparte_1 fideiussioni prestate a garanzia degli affidamenti ricevuti dalla società e Parte_2 contestando la sussistenza della propria obbligazione personale nei confronti dell'istituto di credito a seguito dell'inadempimento della debitrice principale e della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale con sentenza di questo Tribunale del 5.12.2023.
A sostegno della domanda, l'attore ha denunciato l'illecito comportamento della
Banca, concretatosi nell'abusiva concessione di credito alla in assenza di Pt_2
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile diligente ed accurata valutazione della affidabilità economico – finanziaria dell'impresa e della sostenibilità degli impegni progressivamente assunti, malgrado la rilevabilità, dai bilanci societari, di anomalie indicative di evidenti disfunzioni economico – patrimoniali della società.
Ha eccepito inoltre la violazione del divieto di “doppia garanzia” cui all'art.
4.4 del
D.M. 23 settembre 2005 (attuativo della Legge 266/1997), in ragione della contestuale esistenza della garanzia pubblica del Medio Credito Centrale, e la conseguente nullità delle fideiussioni quanto meno relativamente all'80% degli importi dovuti dalla società e assistiti da detta garanzia.
Ha sostenuto, infine, che ricorressero i presupposti per la propria liberazione dalle garanzie personali prestate in favore della Banca, avendo quest'ultima omesso di informarlo delle deteriorate condizioni della società garantita in occasione dell'incremento degli affidamenti e del conseguente aumento degli impegni gravanti sul fideiussore.
Radicatasi la lite, si è tempestivamente costituita la convenuta, contestando la fondatezza e, a monte, la stessa proponibilità delle domande attoree, soprattutto in considerazione della carica di amministratore unico da costui ricoperta nella società Pt_2
[... a far data dall'instaurazione dei rapporti con la Banca e fin all'aperura della liquidazione giudiziale;
e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 111.979,59 oltre ad interessi convenzionali di mora, costituente il saldo negativo del fido e del mutuo chirografario concesso alla società, dai quali la banca aveva comunicato di recedere con lettera del 23.11.2023.
***
si duole innanzitutto del fatto che la abbia concesso Parte_1 CP_1 finanziamenti alla società garantita sebbene quest'ultima versasse in situazione di difficoltà economica e finanziaria e non fosse in grado di restituire il capitale concesso anche per via delle preesistenti esposizioni debitorie in essere presso altri istituti bancari, sostiene che la convenuta non abbia compiuto una diligente istruttoria in occasione delle richieste di fido della trascurando l'analisi delle poste dei bilanci 2020 e 2021 Pt_2 suggestive di potenziali rischi di insolvenza e della insostenibilità degli impegni assunti nei confronti della banca nel triennio 2020-2022; da tale illecita condotta discenderebbe l'invalidità delle fideiussioni prestate a garanzia di detti finanziamenti.
L'assunto è infondato.
E' vero che l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi,
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (da ultimo, v. Cass. n. 29840.2023).
Tuttavia, come correttamente osservato dalla convenuta, contrariamente alla tesi attorea, nonostante l'andamento soddisfacente dei rapporti bancari esistenti, al momento dell'ampliamento delle linee di credito (incremento del plafond degli anticipi POS ed erogazione del mutuo chirografario di euro 100.000,00) venne effettuata una valutazione aggiornata del merito creditizio della società e in tale occasione proprio , Pt_1 amministratore unico della trasmise un bilancio infrannuale al 30.6.2022 Pt_2 recante dati significativamente rassicuranti rispetto al complessivo indebitamento finanziario emergente dall'interrogazione della Centrale de Rischi, risultando ridimensionate le poste di bilancio al 31.12.2021 poco plausibili (rimanenze di magazzino e disponibilità liquide) ed emergendo di contro una tendenziale crescita degli affari che giustificava la prognosi favorevole circa la sostenibilità dei maggiori impegni assunti dalla società con il sistema bancario nel medesimo frangente temporale.
E' allora del tutto illogico che oggi possa stigmatizzare la favorevole Pt_1 valutazione del merito creditizio della società da egli amministrata, operata su bilanci che si assumono da costui artatamente manipolati al fine di rappresentare una positiva e tranquillizzante situazione economico – finanziaria ed in ragione dei quali potrebbe anzi profilarsi, ricorrendone tutti i presupposti (cfr. da ultimo, Cass. ord. N. 28320/2024), una propria responsabilità (eventualmente in concorso con la banca) nei confronti dei creditori
(e per essi, della Curatela fallimentare della . Pt_2
Indipendentemente dalle considerazioni che precedono, va ricordato che gli effetti di un'eventuale condotta illecita di concessione abusiva del credito non si ripercuotono sul piano della validità contrattuale, ma si dispiegano esclusivamente sul piano risarcitorio. Si tratta infatti della violazione di una norma di comportamento, sopravvenuta durante la fase di esecuzione tanto del negozio di finanziamento intercorso tra la e le società CP_1 mutuatarie, quanto – per quanto qui interessa – del negozio fideiussorio intercorso tra la il garante. CP_1
Risultandone intaccata l'esecuzione del contratto e non l'aspetto strutturale dell'accordo posto alla base dello stesso, il rimedio negoziale predisposto dall'ordinamento
è solo quello, appunto, del risarcimento dell'eventuale danno che sia stato causato da condotte contrarie a buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile Nessuna ipotesi di nullità è quindi configurabile ai sensi dell'art. 1418 c.c. né sono anche solo astrattamente ipotizzabili vizi sanzionabili con altre forme di invalidità negoziale.
Parimenti infondato è poi l'assunto circa l'invalidità della fideiussione personale prestata a presidio di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese (Legge 1996/662 “Garanzia del Fondo”) che copre l'80% dell'importo dovuto dal debitore, in quanto acquisita dall'odierna convenuta in violazione dell'art.
4.4. della parte II dell'allegato al D.M. 23 settembre 2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Pur consapevole della non univocità degli indirizzi interpretativi, chi giudica reputa preferibile l'opinione che circoscrive il divieto normativo alle sole garanzie reali e a quelle prestate da intermediari assicurativi e bancari, con esclusione delle garanzie personali prestate da persone fisiche o giuridiche. Non v'è infatti alcuna norma di legge che demandi al DM 23.9.2025 l'introduzione di disposizioni interferenti con l'autonomia privata e prescrittive di divieti (assistiti da sanzioni di invalidità) rispetto alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell'istituto di credito che eroghi il credito agevolato (cfr. in questo senso, Trib Monza, 1598/2021; App. Milano, 3083/2022; Trib. Pavia, 1124/2024).
Ed è noto che la natura della fideiussione personale, prestata da un soggetto privato, il quale si impegna con il proprio patrimonio a garantire l'adempimento delle obbligazioni di un terzo, presenta connotazioni nettamente distinte rispetto alle garanzie fornite da istituti bancari e compagnie assicurative, la fideiussione personale e non è quindi, stricto sensu, riconducibile alle garanzie cui espressamente si riferisce la richiamata disposizione, insuscettibile – per tale verso – di interpretazione estensiva.
Secondo l'attore, in ogni caso, l'obbligazione di garanzia scaturente dalle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale intercorrente fra agosto 2021 e agosto
2022 sarebbe invalida o inefficace e si sarebbe comunque estinta ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la banca continuato ad erogare credito alla debitrice nonostante lo stato di difficoltà finanziaria di quest'ultima, malgrado la consapevolezza del pericolo di insolvenza e senza la previa autorizzazione del fideiussore.
Per il fideiussore, invero, il limite dell'estensione del rischio è rappresentato dall'assoggettamento dell'istituto di credito al dovere di comportamento secondo il canone della buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia;
ciò risponde a un'esigenza di protezione del contraente dai potenziali arbitrii insiti nel meccanismo relazionale prescelto, pertanto, la banca che concede finanziamenti al debitore principale pur
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
Si è tuttavia condivisibilmente affermato che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. sent.
21 febbraio 2006, n. 3761; Cass. n. 20713/2023; Cass. n. 2902/2016; Cass. n. 3761/2021),
e si è addirittura escluso che la Banca abbia l'onere di informare il fideiussore e acquisirne l'autorizzazione quando egli sia al contempo il legale rappresentante della società debitrice principale (Cass. ord. 23 marzo 2017, n. 7444).
Per escludere la fondatezza dell'assunto attoreo valgono allora le seguenti due considerazioni: 1) è provato (doc. 23 e 24 della produzione di parte convenuta) e non contestato che , socio di maggioranza della ha mantenuto la Parte_1 Pt_2 carica di amministratore unico fino all'apertura della liquidazione giudiziale, è stato il protagonista di ogni attività finalizzata ad ottenere affidamenti in favore della società ed ha prodotto alla Banca la situazione contabile infrannuale al 30.6.2022 (rivelatasi in seguito viziata da artifici contabili) a corredo dell'ultima richiesta di finanziamento, 2)
l'esposizione debitoria della società, alla data dell'apertura della procedura concorsuale, non eccedeva il limite (euro 120.000,00) della prima fideiussione omnibus, risalente al
31.8.2021, per cui nessun danno sarebbe derivato al fideiussore dall'incremento degli affidamenti ricevuti dalla debitrice principale.
Le domande attoree vanno pertanto rigettate.
***
Passando all'esame delle pretese azionate in via riconvenzionale dalla Banca e dirette ad ottenere la condanna del fideiussore all'adempimento dell'obbligazione di garanzia mediante il pagamento dell'intero debito della va preliminarmente Pt_2 esclusa l'esistenza di un qualsivoglia rapporto di pregiudizialità rispetto all'insinuazione del credito al passivo della debitrice principale, al quale sembrerebbe alludere l'attore nelle note scritte per l'udienza del 4.2.2025, in cui ha eccepito, per la prima volta, la mancanza di un previo accertamento giudiziale e di idoneo titolo giustificativo a sostegno delle avverse domande riconvenzionali.
Alle deduzioni addotte dalla convenuta nella comparsa conclusionale, circa l'efficacia meramente endoconcorsuale dell'accertamento del passivo, è appena il caso di
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile aggiungere che l'obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad assicurare l'adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratterizzata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un titolo distinti dall'obbligazione principale, potendo la fideiussione semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempiente, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte esperendo un separato giudizio per conseguire la prestazione principale;
ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell'una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell'altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale (Cass. 16077/2019; cfr anche Cass. 6982/2023,secondo cui il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità- dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati).
Il contenuto dell'obbligazione di garanzia va quindi accertato nell'ambito di questo giudizio e, alla luce dell'ampiezza della produzione documentale di e CP_1 dell'assenza di qualunque eccezione e/o contestazione dell'opponente (si ripete, amministratore unico e legale rappresentante della società debitrice) circa le condizioni economiche applicate e le movimentazioni registrate su ciascun rapporto, va determinato nella somma pretesa dalla convenuta, corrispondente al saldo debitore del conto affidato Contr per anticipi sulle transazioni girocontato sul c/c corrente ordinario dopo il recesso della Banca, e del mutuo chirografario di originari € 100.000,00, e agli interessi maturati.
Risulta infatti:
A) che e il 30 luglio 2021 stipularono un Controparte_1 Parte_2 contratto di conto corrente identificato con il n. 9F52135090130 (ns. doc. 1) il cui saldo finale, alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale della
[...]
era par ad € 100.038,10 (si vedano l'estratto conto conforme riportante la Pt_2 movimentazione, comprendente i riepiloghi scalari, dall'avvio del rapporto al
30 settembre 2023 e la certificazione ex art. 50 TUB sottoscritta da un dirigente della Banca, doc. 2, 3, nonché l'estratto del conto infruttifero interessi n. 9FB913509013E collegato al conto corrente, con saldo a debito di € 7,42 (ns. doc. 4). L'indicato saldo finale di conto corrente a debito trova correlazione con l'utilizzo da parte della di una linea di credito per anticipi sulle CP_3
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile Contr transazioni e E-commerce, registrate su un separato conto corrente identificato al n. 9F52135090131 operante a partire dal settembre 2021 (docc.
5 e 6), sul quale la società ha avuto disponibilità di prelievo anticipato originariamente entro il limite di € 50.000,00 poi innalzato a € 75.000,00 nel giugno 2022 e infineper € 100.000,00 in base al contratto di affidamento del 7 settembre 2022 ( doc. 7). In data 22 novembre 2023 il saldo risultante a debito per l'utilizzo della linea anticipi sulle transazioni POS e E-commerce è stato trasferito mediante giroconto in addebito al conto corrente n.
9F521135090130 (cfr. doc. 6 a pag. 161 PDF), in occasione del recesso di da tutti i rapporti, con conseguente azzeramento del saldo Controparte_1 del conto POS – E Commerce n. 9F52135090131, fatti salvi gli interessi maturati su detta linea di affidamento fino al 30.9.2023., separatamente contabilizzati sul conto infruttifero n. 9FB913509013D per l''importo di €
3.334,18 (doc. 9).
Conclusivamente alla data di apertura della Liquidazione Controparte_1
Giudiziale, è creditrice di € 100.038,10 per saldo del conto corrente n.
9F52135090130, di € 7,42 per saldo al 25 novembre 2023 del conto interessi infruttifero n. 9FB913509013E e di € 3.334,18 quale saldo del conto interessi infruttifero n. 9FB913509013D. In totale € 103.379,70 per capitale e interessi al25 novembre 2023.
B) Che ha inoltre contratto con un finanziamento di Parte_2 Controparte_1
€ 100.000,00 al tasso del 3,3% annuo, identificato con il conto mutuo
F9B1135090132, da rimborsare in n. 12 rate mensili, con contratto del 7 settembre 2022 (ns. doc. 10: contratto e piano di ammortamento) e con erogazione della somma mutuata mediante accredito in conto corrente in data
9 settembre 2022 (cfr. doc. 2, pag. 66 PDF). Il rimborso di tale finanziamento da parte della è avvenuto fino al pagamento della penultima rata Parte_2
(cfr. la situazione del mutuo in ammortamento doc. 11) residuando alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale un capitale non rimborsato di €
8.459,63. A seguito della costituzione in mora, avvenuta il 23 novembre 2023, il conto mutuo n. F9B1135090132 è stato ridenominato come conto mutuo disdettato con il n. F9E8135090130, recante un saldo finale (incrementatosi per addebito di spese postali) di € 8.463,73 (doc. 12).
Complessivamente, il credito riferito al conto mutuo n. F9E8135090130 (ex conto n. F9B1135090132) viene dunque precisato per 'importo per capitale
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile residuo di € 8.463,73, nonché € 136,16 per rateo interessi dell'ultima rata e successivi interessi di mora (con ns. docc. 13 e 14 si producono gli estratti a saldo del conto mutuo n. F9E8135090130 e del collegato conto infruttifero di accantonamento degli interessi n. F9B913509013M). In totale € 8.599,89 per capitale e interessi al 25 novembre 2023.
C) Che ha rilasciato a tre fideiussioni omnibus Parte_1 Controparte_1 rispettivamente in data 31.8.2021, 2.3.2022 e 23.8.2022, di pari passo con i contestuali incrementi degli affidamenti concessi a Pt_2
D) Che , con lettera del 23.11.2023 (doc. 15) ha comunicato alla Controparte_1 debitrice il recesso da tutti gli affidamenti, costituendola in mora;
con separata comunicazione del 27.11.2023, ricevuta il 30.12.2023 la ha costituito in CP_1 mora l'odierno attore.
L'attore quale fideiussore della società oggi in Liquidazione Giudiziale, Parte_2 va pertanto condannato a pagare a la somma di € 111.979,59, Controparte_1 maggiorata degli interessi convenzionali maturati e maturandi sull'importo capitale di €
100.038,10 al tasso di sconfinamento del conto corrente pari all'11,50% annuo (e comunque nei limiti del tasso soglia d cui alla legge 108/1996) non capitalizzato a decorrere dal 25 novembre 2023, nonché gli interessi convenzionali maturati e maturandi sull'importo capitale di € 8.459,63 al tasso del 3,3% annuo (e comunque nei limiti del tasso soglia d cui alla legge 108/1996 a decorrere dal 25 novembre 2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014, applicando per le fasi di studio e introduttiva i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione 52.000-
260.000,00) e riducendo del 40% il compenso tabellare relativo alle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della lite e il mancato deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
con l'atto di citazione notificato l'8.3.2024. Controparte_1
Provvedendo sulle domande proposte da in via Controparte_1 riconvenzionale condanna a pagarle la somma di € Parte_1
111.979,59, maggiorata degli interessi convenzionali maturati e maturandi sull'importo capitale di € 100.038,10 al tasso di sconfinamento del conto corrente
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile pari all'11,50% annuo (e comunque nei limiti del tasso soglia d cui alla legge
108/1996) non capitalizzato a decorrere dal 25 novembre 2023, nonché gli interessi convenzionali maturati e maturandi sull'importo capitale di € 8.459,63 al tasso del
3,3% annuo (e comunque nei limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/1996 a decorrere dal 25 novembre 2023).
Condanna, infine, l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e le liquida in complessivi € 10.134,00, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA
Così deciso in Palermo il giorno 13 agosto 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 9 Quinta Sezione Civile