TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2805 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: usucapione;
nella causa civile promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Stasi;
Parte_1
- Attore-
Contro
, , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi di Persona_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Lydia Leo;
[...]
- Convenuti -
*****
Fatto e diritto
Con il presente atto di citazione, ha chiesto accertarsi e Parte_1 dichiararsi la piena ed esclusiva proprietà del terreno censito al C.T. del Comune di
Taurisano, Fgl. 23 p.lla 68, per aver esercitato un possesso uti dominus, in maniera esclusiva, continua e continuata, pacifica ed indisturbata per oltre un ventennio, e così ordinarne la trascrizione dell'emananda sentenza a favore dell'attore.
In particolare, l'attore ha esposto di essere titolare della Ditta Individuale
- poi divenuta nel 2018 - già dal 1968; che tale ditta si Parte_1 Controparte_4 occupa dell'estrazione di calcarenite da alcuni terreni siti in località Marasculi nel
Comune di Taurisano, tra i quali insiste il bene di cui è causa;
che da tale terreno abbandonato, l'attore ha provveduto nel tempo e indisturbatamente a estrarre calcarenite dal fondo, a recintarlo e occuparsi in via esclusiva della sua manutenzione da prima del 1993. L'attore ha inoltre esposto che il predetto terreno risulta catastalmente intestato a deceduta in Acquarica del Capo in data 07.05.1993, Persona_2 lasciando quali suoi unici eredi gli odierni attori, i quali si sono da sempre disinteressati totalmente del bene, né mai hanno provveduto a reclamarlo in alcun modo.
Si dà atto che, come da allegati al presente giudizio, è stato esperito il tentativo di mediazione, a cui i convenuti non hanno aderito.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di , deceduta nelle more Persona_1
del giudizio, unitamente a tutti gli altri convenuti, deducendo che la pretesa attrice è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, hanno riconosciuto l'intervenuta usucapione del terreno di cui è causa in favore dell'attore, essendo veritiero e reale l'uso ultraventennale che lo stesso afferma di aver esercitato sul detto bene.
Istruita la causa a mezzo delle prove documentali, all'udienza del 28.02.2025 la controversia è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Ed invero, in base alle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo all'attore di un possesso munito dei necessari requisiti di cui all'art. 1158 c.c., in senso conforme alle circostanze indicate nel ricorso. Ed invero, lo stesso ha fornito la prova, sia a mezzo della documentazione prodotta che attraverso la costituzione dei convenuti, della continuativa, fattuale ed ultraventennale disponibilità uti dominus del bene di cui è causa;
Nel determinare il tempo dell'usucapione, si applicano, come noto, le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c.
L'attore ha versato in atti documentazione idonea a comprovare l'animus possidendi, il quale è confermato anche dai convenuti che hanno dedotto la loro piena disponibilità ad accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno posseduto oggetto del presente giudizio.
Così compendiate le risultanze di prova, stante la univocità delle stesse, si può ritenere accertato il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale esercitato dall'attore sul terreno di cui è causa e, dunque, la sussistenza dei presupposti di legge al fine di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene de quo in favore dell'attore. L'atteggiamento di non opposizione alla domanda attrice, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore del terreno censito al C.T. del Comune di Taurisano, Fgl. 23 Parte_1
p.lla 68 intestato a;
Persona_2
- dispone la trascrizione del provvedimento a favore di a cura del Parte_1
Conservatore dei RR.II.;
- Spese compensate;
Lecce, 13 marzo 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa – funzionaria UPP – Persona_3 sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2805 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: usucapione;
nella causa civile promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Stasi;
Parte_1
- Attore-
Contro
, , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi di Persona_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Lydia Leo;
[...]
- Convenuti -
*****
Fatto e diritto
Con il presente atto di citazione, ha chiesto accertarsi e Parte_1 dichiararsi la piena ed esclusiva proprietà del terreno censito al C.T. del Comune di
Taurisano, Fgl. 23 p.lla 68, per aver esercitato un possesso uti dominus, in maniera esclusiva, continua e continuata, pacifica ed indisturbata per oltre un ventennio, e così ordinarne la trascrizione dell'emananda sentenza a favore dell'attore.
In particolare, l'attore ha esposto di essere titolare della Ditta Individuale
- poi divenuta nel 2018 - già dal 1968; che tale ditta si Parte_1 Controparte_4 occupa dell'estrazione di calcarenite da alcuni terreni siti in località Marasculi nel
Comune di Taurisano, tra i quali insiste il bene di cui è causa;
che da tale terreno abbandonato, l'attore ha provveduto nel tempo e indisturbatamente a estrarre calcarenite dal fondo, a recintarlo e occuparsi in via esclusiva della sua manutenzione da prima del 1993. L'attore ha inoltre esposto che il predetto terreno risulta catastalmente intestato a deceduta in Acquarica del Capo in data 07.05.1993, Persona_2 lasciando quali suoi unici eredi gli odierni attori, i quali si sono da sempre disinteressati totalmente del bene, né mai hanno provveduto a reclamarlo in alcun modo.
Si dà atto che, come da allegati al presente giudizio, è stato esperito il tentativo di mediazione, a cui i convenuti non hanno aderito.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di , deceduta nelle more Persona_1
del giudizio, unitamente a tutti gli altri convenuti, deducendo che la pretesa attrice è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, hanno riconosciuto l'intervenuta usucapione del terreno di cui è causa in favore dell'attore, essendo veritiero e reale l'uso ultraventennale che lo stesso afferma di aver esercitato sul detto bene.
Istruita la causa a mezzo delle prove documentali, all'udienza del 28.02.2025 la controversia è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Ed invero, in base alle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo all'attore di un possesso munito dei necessari requisiti di cui all'art. 1158 c.c., in senso conforme alle circostanze indicate nel ricorso. Ed invero, lo stesso ha fornito la prova, sia a mezzo della documentazione prodotta che attraverso la costituzione dei convenuti, della continuativa, fattuale ed ultraventennale disponibilità uti dominus del bene di cui è causa;
Nel determinare il tempo dell'usucapione, si applicano, come noto, le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c.
L'attore ha versato in atti documentazione idonea a comprovare l'animus possidendi, il quale è confermato anche dai convenuti che hanno dedotto la loro piena disponibilità ad accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno posseduto oggetto del presente giudizio.
Così compendiate le risultanze di prova, stante la univocità delle stesse, si può ritenere accertato il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale esercitato dall'attore sul terreno di cui è causa e, dunque, la sussistenza dei presupposti di legge al fine di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene de quo in favore dell'attore. L'atteggiamento di non opposizione alla domanda attrice, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore del terreno censito al C.T. del Comune di Taurisano, Fgl. 23 Parte_1
p.lla 68 intestato a;
Persona_2
- dispone la trascrizione del provvedimento a favore di a cura del Parte_1
Conservatore dei RR.II.;
- Spese compensate;
Lecce, 13 marzo 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa – funzionaria UPP – Persona_3 sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi