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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/09/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 449/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SOFFRE' FE
FE AVV. C.F. ), in giudizio personalmente Pt_1 C.F._2
appellante e
C.F. ), UM Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), UM Controparte_2 C.F._3
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, preso atto delle statuizioni contenute nell'ordinanza n. 8973/2020 della Suprema Corte di Cassazione, ritenere e dichiarare che si è resa responsabile di Controparte_1 inadempimento contrattuale per avere rifiutato di provvedere al pagamento delle somme dovute all'Avv. ME SO a termini della polizza infortuni n. 946427988- 03 a titolo di indennizzo dell'invalidità permanente residuata a carico del medesimo
Avv. ME SO in seguito all'infortunio subito in data 18/10/96 e, conseguentemente, condannare l'appellata in persona Controparte_1 del legate rappresentante pro tempore al pronto e immediato pagamento in favore degli appellanti e : Parte_2 Parte_3
(a) della somma di € 6.197.48 - dovuta a titolo di indennizzo a termini della richiamata polizza infortuni n. 946427988-03 sulla base della decisione arbitrale assunta in data
19.11.99 - o di quella diversa, anche maggiore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio secondo indici ISTAT e interessi legali sino al soddisfo;
(b) del danno-indennizzo da inabilità temporanea totale e parziale secondo quanto stabilito nella medesima decisione arbitrale, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali monetaria dalla data dell'infortunio fino al soddisfo;
nonché
(c) degli ulteriori danni subiti - a ragguagliarsi quanto meno all'importo dei premi annuali pagati dall'assicurato per l'intero periodo di durata della polizza o, comunque, da liquidarsi equitativamente - conseguenti sia all'inadempimento contrattuale di cui si
e resa responsabile l'appellata sia alla responsabilità Controparte_1 aggravata della medesima ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; gli uni e gli altri, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sino al soddisfo.
II tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio - di merito e di legittimità - oltre CPA, IVA e rimborso spese generali, come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 3.10.2000,
ME SO conveniva in giudizio Controparte_3 ON
(divenuta in seguito ed ora )
[...] CP_5 Controparte_1 per ottenere, da quest'ultima, il pagamento dell'indennizzo dell'invalidità permanente residuata a seguito del sinistro subito all'interno dell'esercizio commerciale di P_
, in adempimento della polizza infortuni n. 946427988-03, quantificato il £
[...]
12.000.000 o nella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre pag. 2/9 rivalutazione e interessi, nonché il risarcimento dei danni per inadempimento e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'attore precisava di avere inoltrato richiesta risarcitoria alla IG , P_ assicurata con la medesima compagnia con polizza 958001261, nonché alla nei CP_4 termini della polizza da lui sottoscritta, e di essere stato sottoposto a visita dal medico fiduciario, all'esito della quale aveva comunicato con lettera del 8.11.1997 di voler procedere ad arbitrato, come previsto dalle condizioni generali di polizza. Il collegio medico concludeva ravvisando un danno biologico residuo del 6%, con Itt 20 e itp 28, Con ma la aveva rifiutato l'indennizzo ed eccepito la prescrizione.
Con sentenza n. 617/2005, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda nei confronti di , mentre veniva rigettata nei confronti della compagnia Controparte_2 di assicurazioni sul presupposto della prescrizione del diritto all'indennizzo.
L'avv. ME SO proponeva appello lamentando l'erroneità della declaratoria di prescrizione, del rigetto della domanda di indennizzo e contestando la misura del risarcimento. Anche la IG proponeva appello avverso la Controparte_2 medesima sentenza.
Con sentenza n. 188/2018, questa Corte rigettava entrambi gli appelli.
L'avv. ME SO ricorreva alla Corte di cassazione, solo con riferimento alla Cont domanda proposta nei confronti della ormai divenuta La Corte di CP_1 cassazione con ordinanza 8973/2020 accoglieva i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, ed affermava:
- che la previsione della perizia contrattuale sospende il termine di prescrizione ex art. 2952 c.c. a condizione che il sinistro sia stato denunciato entro il termine di prescrizione fino alla conclusione delle operazioni peritali;
- che è pacifica la sussistenza della clausola che prevedeva il deferimento a collegio di medici per l'accertamento della natura e della entità delle lesioni subite nonché la tempestività della denuncia;
- che la sentenza di appello aveva erroneamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione, che nel caso di specie era il momento in cui emerge lo stato di invalidità permanente coperto dalla polizza;
pag. 3/9 Con atto di citazione notificato il 4.9.2020, gli eredi di ME SO riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo l'indennizzo sulla scorta della perizia contrattuale, da ritenere vincolante, pari ad € 6.197,48 (£12.000.000) per invalidità permanente, oltre itt e itp (1.859,24) nonché risarcimento dei danni per inadempimento, pari alle somme richieste annualmente a titolo di premi, nonché ex art. 96 c.c.
Gli appellati, regolarmente convenuti in giudizio, restavano contumaci.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Per l'esame dei motivi di appello relativi all'erroneo accoglimento dell'eccezione di Cont prescrizione sollevato dalla si deve far riferimento ai principi di diritto indicati nell'ordinanza n. 8973/2020:
- quanto alla decorrenza del termine di prescrizione “in tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art.2952, comma secondo, cod. civ., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso”;
- quanto alla sospensione a seguito di perizia contrattuale: “nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali. sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952 secondo comma. cod. civ.; a condizione[…]che il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all'infinito rendendo inesigibile il diritto”. pag. 4/9 La domanda risarcitoria, come rilevato anche dai giudici di legittimità, non era prescritta al momento della proposizione della domanda, in quanto il sinistro del 18.10.1996 era stato regolarmente denunciato in data 30.10.1996, l'assicurato era stato dichiarato guarito in data 4.12.1996, data dalla quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., termine che era stato interrotto dalla richiesta dell'8.11.1997 di procedere alla perizia contrattuale ed era rimasto sospeso sino al 19.11.1999.
2.1. Rigettata l'eccezione di prescrizione, si deve esaminare la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo da parte di oggetto dell'appello avanzato CP_1 originariamente da ME SO e riassunto dagli eredi. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, infatti, aveva escluso il vaglio giudiziale nel merito della domanda.
L'azione spiegata nei confronti di è fondata e deve essere accolta CP_1 limitatamente alla somma di €6.197,48 (pari a £ 12.000.000) per il danno permanente subito dall'originario attore.
L'avv. SO aveva allegato la polizza contrattuale sottoscritta, che prevedeva l'indennizzo in favore dell'assicurato nel caso si fosse verificato il rischio assicurato, ossia la compromissione della sua salute e capacità lavorativa, nonché la documentazione clinica e la perizia contrattuale redatta. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, erano stati ascoltati i testi richiesti dall'attore e notificata l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale deferito alla convenuta UM , che Controparte_2 non si era presentata a renderlo senza giustificato motivo. Dall'esame delle risultanze istruttorie è evidente la sussistenza di tutti gli elementi per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto in applicazione dei termini della polizza n. 946427988-03, anche Contr in ragione del tipo di difesa svolta dalla n primo grado.
La compagnia di assicurazione, nella comparsa di costituzione, ha incentrato la sua difesa sulla prescrizione del diritto, ed in via subordinata ha laconicamente affermato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo poiché l'attore non aveva subito un danno permanente indennizzabile.
Non vi è dubbio dunque sul verificarsi della caduta, dimostrata dalle prove per testi ed interpello, e sul tipo di lesioni che la caduta aveva provocato a ME SO.
pag. 5/9 Cont È, poi, pacifico tra le parti e mai contestato dalla he il sinistro rientrava nell'area di copertura della polizza e che il criterio di liquidazione del danno risarcibile era quello utilizzato dall'attore (basato sulle tabelle Inail applicabili ratione temporis).
Quanto al danno residuato all'attore a seguito del sinistro (oggetto della generica contestazione sopra riportata), si deve rilevare che la perizia contrattuale ha indicato nel
6% l'invalidità permanente, in 20 giorni l'invalidità temporanea totale, ed in successivo
20 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50%. Poiché la compagnia di assicurazione non ha impugnato la perizia contrattuale, limitandosi a contestarne i risultati ed a giustificare la mancata partecipazione del proprio fiduciario con la asserita prescrizione del diritto, si deve ritenere accertata la misura del danno subito nei termini indicati dai periti. Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. (Cass. Sez. 3, 08/11/2018, n. 28511, Rv. 651576 - 01). La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale (Cass.
Sez. 6, 28/07/2017, n. 18906, Rv. 645073 - 01). La decisione dei periti era pertanto impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, e gli eventuali errori "in procedendo" o "in iudicando", pag. 6/9 comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa.
Nel caso di specie, la compagnia di assicurazioni non ha mai impugnato formalmente la perizia contrattuale, per cui la misura del danno subito dall'assicurato deve ritenersi accertata tra le parti e non suscettibile di revisione giudiziale.
Sulla scorta di queste premesse all'avv. ME SO spettava un indennizzo di €
6.197,48 (pari a £ 12.000.000) per il danno permanente in base alla polizza n,
946427988/03. Non si può, invece, riconoscere alcuna somma a titolo di danno da invalidità temporanea, in quanto si tratta di domanda nuova ed avanzata per la prima volta in appello, e pertanto inammissibile.
L'attore non aveva mai richiesto ulteriori somme per invalidità temporanea a titolo di indennizzo in primo grado, poiché questa richiesta era specificamente limitata alla domanda risarcitoria proposta nei confronti di , che non è oggetto Controparte_2 del presente giudizio.
2.2. Sulle somme dovute all'assicurato, ed oggi ai suoi eredi, si deve riconoscere la rivalutazione dalla data dell'incidente. In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore. (cfr., tra le tante, Cass. n. 7216/2025 e n. 16229/2023).
L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa – a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta. (Cass. Sez. 3,
18/03/2025, n. 7216, Rv. 674068 - 01).
pag. 7/9 Si deve, pertanto, escludere il cumulo di rivalutazione ed interessi, in difetto della allegazione e della prova dell'esistenza di un danno ulteriore determinato dal ritardo nel pagamento dell'indennizzo.
2.3. Si deve altresì rigettare l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dalla parte appellante. Il risarcimento del danno da inadempimento, infatti, deve essere allegato e dimostrato, e nel caso di specie non c'è prova né allegazione di un maggior danno, diverso e non compensato dalla rivalutazione delle somme dovute all'attualità.
Non si può invocare la restituzione delle rate dell'assicurazione quale corrispettivo di un contratto eseguito (copertura del rischio), come apparentemente dedotto dalla parte appellante, visto che l'inadempimento della i riferisce solo all'obbligo di CP_1 pagamento dell'indennizzo. Nel caso di specie, pertanto, il danno è costituito dalla mancata disponibilità della somma dovuta al momento della richiesta, che è coperto dalla rivalutazione delle somme al momento della decisione, oltre agli interessi dalla decisione al soddisfo.
2.4. Anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, appare infondata.
Non si si può ritenere che l'assicurazione abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero in difetto della normale prudenza, tenuto conto delle deduzioni in merito al valore interruttivo della prescrizione per alcuni atti ed alla carenza di univocità di interpretazione nella giurisprudenza all'epoca della introduzione del giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per tutti i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore a € 26.000,00 dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti.
La liquidazione viene effettuata tenendo conto della domanda proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni e dell'attività difensiva ad essa legata, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); €
2.906,00 per il giudizio di appello(€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale), €
1.541,00 per il giudizio di cassazione (€ 638,00 per la fase di studio, € 567,00 per la pag. 8/9 fase introduttiva, € 336,00 per la fase decisionale), € 2.906,00 per il presente grado (€
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Le spese vive vengono liquidate tenendo conto di quelle presenti nel fascicolo d'ufficio, escludendo le spese di ctu, riferibili solo alla domanda nei confronti di P_
, e quelle relative alla proposizione della domanda e dell'appello nei
[...] confronti di quest'ultima: € 298,70 (pari alla metà delle spese vive documentate) per il primo grado, € 173,01 (pari alla metà delle spese vive documentate) per il primo giudizio di appello, € 516,01 per il giudizio di cassazione ed € 402,11 per il presente giudizio, per un totale di € 1.389,83
Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese rispetto a P_
, cui la riassunzione è stata notificata solo a titolo di denuntia litis, tenuto
[...] conto che la sentenza impugnata è passata in giudicato rispetto alla sua posizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da FE e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 617/2005, Parte_2 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento della somma di € 6.197,48 in favore di FE e Controparte_1 _2
, oltre rivalutazione dal sinistro alla decisione, oltre interessi dalla decisione al
[...] soddisfo.
2. condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante, delle spese dell'intero giudizio, che liquida in € 1.389,83 per spese ed €
9.893,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 23 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 449/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SOFFRE' FE
FE AVV. C.F. ), in giudizio personalmente Pt_1 C.F._2
appellante e
C.F. ), UM Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), UM Controparte_2 C.F._3
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, preso atto delle statuizioni contenute nell'ordinanza n. 8973/2020 della Suprema Corte di Cassazione, ritenere e dichiarare che si è resa responsabile di Controparte_1 inadempimento contrattuale per avere rifiutato di provvedere al pagamento delle somme dovute all'Avv. ME SO a termini della polizza infortuni n. 946427988- 03 a titolo di indennizzo dell'invalidità permanente residuata a carico del medesimo
Avv. ME SO in seguito all'infortunio subito in data 18/10/96 e, conseguentemente, condannare l'appellata in persona Controparte_1 del legate rappresentante pro tempore al pronto e immediato pagamento in favore degli appellanti e : Parte_2 Parte_3
(a) della somma di € 6.197.48 - dovuta a titolo di indennizzo a termini della richiamata polizza infortuni n. 946427988-03 sulla base della decisione arbitrale assunta in data
19.11.99 - o di quella diversa, anche maggiore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio secondo indici ISTAT e interessi legali sino al soddisfo;
(b) del danno-indennizzo da inabilità temporanea totale e parziale secondo quanto stabilito nella medesima decisione arbitrale, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali monetaria dalla data dell'infortunio fino al soddisfo;
nonché
(c) degli ulteriori danni subiti - a ragguagliarsi quanto meno all'importo dei premi annuali pagati dall'assicurato per l'intero periodo di durata della polizza o, comunque, da liquidarsi equitativamente - conseguenti sia all'inadempimento contrattuale di cui si
e resa responsabile l'appellata sia alla responsabilità Controparte_1 aggravata della medesima ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; gli uni e gli altri, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sino al soddisfo.
II tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio - di merito e di legittimità - oltre CPA, IVA e rimborso spese generali, come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 3.10.2000,
ME SO conveniva in giudizio Controparte_3 ON
(divenuta in seguito ed ora )
[...] CP_5 Controparte_1 per ottenere, da quest'ultima, il pagamento dell'indennizzo dell'invalidità permanente residuata a seguito del sinistro subito all'interno dell'esercizio commerciale di P_
, in adempimento della polizza infortuni n. 946427988-03, quantificato il £
[...]
12.000.000 o nella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre pag. 2/9 rivalutazione e interessi, nonché il risarcimento dei danni per inadempimento e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'attore precisava di avere inoltrato richiesta risarcitoria alla IG , P_ assicurata con la medesima compagnia con polizza 958001261, nonché alla nei CP_4 termini della polizza da lui sottoscritta, e di essere stato sottoposto a visita dal medico fiduciario, all'esito della quale aveva comunicato con lettera del 8.11.1997 di voler procedere ad arbitrato, come previsto dalle condizioni generali di polizza. Il collegio medico concludeva ravvisando un danno biologico residuo del 6%, con Itt 20 e itp 28, Con ma la aveva rifiutato l'indennizzo ed eccepito la prescrizione.
Con sentenza n. 617/2005, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda nei confronti di , mentre veniva rigettata nei confronti della compagnia Controparte_2 di assicurazioni sul presupposto della prescrizione del diritto all'indennizzo.
L'avv. ME SO proponeva appello lamentando l'erroneità della declaratoria di prescrizione, del rigetto della domanda di indennizzo e contestando la misura del risarcimento. Anche la IG proponeva appello avverso la Controparte_2 medesima sentenza.
Con sentenza n. 188/2018, questa Corte rigettava entrambi gli appelli.
L'avv. ME SO ricorreva alla Corte di cassazione, solo con riferimento alla Cont domanda proposta nei confronti della ormai divenuta La Corte di CP_1 cassazione con ordinanza 8973/2020 accoglieva i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, ed affermava:
- che la previsione della perizia contrattuale sospende il termine di prescrizione ex art. 2952 c.c. a condizione che il sinistro sia stato denunciato entro il termine di prescrizione fino alla conclusione delle operazioni peritali;
- che è pacifica la sussistenza della clausola che prevedeva il deferimento a collegio di medici per l'accertamento della natura e della entità delle lesioni subite nonché la tempestività della denuncia;
- che la sentenza di appello aveva erroneamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione, che nel caso di specie era il momento in cui emerge lo stato di invalidità permanente coperto dalla polizza;
pag. 3/9 Con atto di citazione notificato il 4.9.2020, gli eredi di ME SO riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo l'indennizzo sulla scorta della perizia contrattuale, da ritenere vincolante, pari ad € 6.197,48 (£12.000.000) per invalidità permanente, oltre itt e itp (1.859,24) nonché risarcimento dei danni per inadempimento, pari alle somme richieste annualmente a titolo di premi, nonché ex art. 96 c.c.
Gli appellati, regolarmente convenuti in giudizio, restavano contumaci.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Per l'esame dei motivi di appello relativi all'erroneo accoglimento dell'eccezione di Cont prescrizione sollevato dalla si deve far riferimento ai principi di diritto indicati nell'ordinanza n. 8973/2020:
- quanto alla decorrenza del termine di prescrizione “in tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art.2952, comma secondo, cod. civ., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso”;
- quanto alla sospensione a seguito di perizia contrattuale: “nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali. sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952 secondo comma. cod. civ.; a condizione[…]che il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all'infinito rendendo inesigibile il diritto”. pag. 4/9 La domanda risarcitoria, come rilevato anche dai giudici di legittimità, non era prescritta al momento della proposizione della domanda, in quanto il sinistro del 18.10.1996 era stato regolarmente denunciato in data 30.10.1996, l'assicurato era stato dichiarato guarito in data 4.12.1996, data dalla quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., termine che era stato interrotto dalla richiesta dell'8.11.1997 di procedere alla perizia contrattuale ed era rimasto sospeso sino al 19.11.1999.
2.1. Rigettata l'eccezione di prescrizione, si deve esaminare la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo da parte di oggetto dell'appello avanzato CP_1 originariamente da ME SO e riassunto dagli eredi. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, infatti, aveva escluso il vaglio giudiziale nel merito della domanda.
L'azione spiegata nei confronti di è fondata e deve essere accolta CP_1 limitatamente alla somma di €6.197,48 (pari a £ 12.000.000) per il danno permanente subito dall'originario attore.
L'avv. SO aveva allegato la polizza contrattuale sottoscritta, che prevedeva l'indennizzo in favore dell'assicurato nel caso si fosse verificato il rischio assicurato, ossia la compromissione della sua salute e capacità lavorativa, nonché la documentazione clinica e la perizia contrattuale redatta. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, erano stati ascoltati i testi richiesti dall'attore e notificata l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale deferito alla convenuta UM , che Controparte_2 non si era presentata a renderlo senza giustificato motivo. Dall'esame delle risultanze istruttorie è evidente la sussistenza di tutti gli elementi per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto in applicazione dei termini della polizza n. 946427988-03, anche Contr in ragione del tipo di difesa svolta dalla n primo grado.
La compagnia di assicurazione, nella comparsa di costituzione, ha incentrato la sua difesa sulla prescrizione del diritto, ed in via subordinata ha laconicamente affermato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo poiché l'attore non aveva subito un danno permanente indennizzabile.
Non vi è dubbio dunque sul verificarsi della caduta, dimostrata dalle prove per testi ed interpello, e sul tipo di lesioni che la caduta aveva provocato a ME SO.
pag. 5/9 Cont È, poi, pacifico tra le parti e mai contestato dalla he il sinistro rientrava nell'area di copertura della polizza e che il criterio di liquidazione del danno risarcibile era quello utilizzato dall'attore (basato sulle tabelle Inail applicabili ratione temporis).
Quanto al danno residuato all'attore a seguito del sinistro (oggetto della generica contestazione sopra riportata), si deve rilevare che la perizia contrattuale ha indicato nel
6% l'invalidità permanente, in 20 giorni l'invalidità temporanea totale, ed in successivo
20 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50%. Poiché la compagnia di assicurazione non ha impugnato la perizia contrattuale, limitandosi a contestarne i risultati ed a giustificare la mancata partecipazione del proprio fiduciario con la asserita prescrizione del diritto, si deve ritenere accertata la misura del danno subito nei termini indicati dai periti. Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. (Cass. Sez. 3, 08/11/2018, n. 28511, Rv. 651576 - 01). La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale (Cass.
Sez. 6, 28/07/2017, n. 18906, Rv. 645073 - 01). La decisione dei periti era pertanto impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, e gli eventuali errori "in procedendo" o "in iudicando", pag. 6/9 comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa.
Nel caso di specie, la compagnia di assicurazioni non ha mai impugnato formalmente la perizia contrattuale, per cui la misura del danno subito dall'assicurato deve ritenersi accertata tra le parti e non suscettibile di revisione giudiziale.
Sulla scorta di queste premesse all'avv. ME SO spettava un indennizzo di €
6.197,48 (pari a £ 12.000.000) per il danno permanente in base alla polizza n,
946427988/03. Non si può, invece, riconoscere alcuna somma a titolo di danno da invalidità temporanea, in quanto si tratta di domanda nuova ed avanzata per la prima volta in appello, e pertanto inammissibile.
L'attore non aveva mai richiesto ulteriori somme per invalidità temporanea a titolo di indennizzo in primo grado, poiché questa richiesta era specificamente limitata alla domanda risarcitoria proposta nei confronti di , che non è oggetto Controparte_2 del presente giudizio.
2.2. Sulle somme dovute all'assicurato, ed oggi ai suoi eredi, si deve riconoscere la rivalutazione dalla data dell'incidente. In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore. (cfr., tra le tante, Cass. n. 7216/2025 e n. 16229/2023).
L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa – a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta. (Cass. Sez. 3,
18/03/2025, n. 7216, Rv. 674068 - 01).
pag. 7/9 Si deve, pertanto, escludere il cumulo di rivalutazione ed interessi, in difetto della allegazione e della prova dell'esistenza di un danno ulteriore determinato dal ritardo nel pagamento dell'indennizzo.
2.3. Si deve altresì rigettare l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dalla parte appellante. Il risarcimento del danno da inadempimento, infatti, deve essere allegato e dimostrato, e nel caso di specie non c'è prova né allegazione di un maggior danno, diverso e non compensato dalla rivalutazione delle somme dovute all'attualità.
Non si può invocare la restituzione delle rate dell'assicurazione quale corrispettivo di un contratto eseguito (copertura del rischio), come apparentemente dedotto dalla parte appellante, visto che l'inadempimento della i riferisce solo all'obbligo di CP_1 pagamento dell'indennizzo. Nel caso di specie, pertanto, il danno è costituito dalla mancata disponibilità della somma dovuta al momento della richiesta, che è coperto dalla rivalutazione delle somme al momento della decisione, oltre agli interessi dalla decisione al soddisfo.
2.4. Anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, appare infondata.
Non si si può ritenere che l'assicurazione abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero in difetto della normale prudenza, tenuto conto delle deduzioni in merito al valore interruttivo della prescrizione per alcuni atti ed alla carenza di univocità di interpretazione nella giurisprudenza all'epoca della introduzione del giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per tutti i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore a € 26.000,00 dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti.
La liquidazione viene effettuata tenendo conto della domanda proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni e dell'attività difensiva ad essa legata, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); €
2.906,00 per il giudizio di appello(€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale), €
1.541,00 per il giudizio di cassazione (€ 638,00 per la fase di studio, € 567,00 per la pag. 8/9 fase introduttiva, € 336,00 per la fase decisionale), € 2.906,00 per il presente grado (€
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Le spese vive vengono liquidate tenendo conto di quelle presenti nel fascicolo d'ufficio, escludendo le spese di ctu, riferibili solo alla domanda nei confronti di P_
, e quelle relative alla proposizione della domanda e dell'appello nei
[...] confronti di quest'ultima: € 298,70 (pari alla metà delle spese vive documentate) per il primo grado, € 173,01 (pari alla metà delle spese vive documentate) per il primo giudizio di appello, € 516,01 per il giudizio di cassazione ed € 402,11 per il presente giudizio, per un totale di € 1.389,83
Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese rispetto a P_
, cui la riassunzione è stata notificata solo a titolo di denuntia litis, tenuto
[...] conto che la sentenza impugnata è passata in giudicato rispetto alla sua posizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da FE e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 617/2005, Parte_2 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento della somma di € 6.197,48 in favore di FE e Controparte_1 _2
, oltre rivalutazione dal sinistro alla decisione, oltre interessi dalla decisione al
[...] soddisfo.
2. condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante, delle spese dell'intero giudizio, che liquida in € 1.389,83 per spese ed €
9.893,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 23 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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