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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore dott.ssa Laura Maione giudice nella camera di consiglio del 18/07/25
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 10880/2021 tra le parti:
(C.F.: ), con l'avv. SERGIO RUSSO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, piazza Benamozegh n. 17.
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 P.IVA_1
con sede legale in Livorno, via Cairoli n. 21, con l'avv. CLAUDIO Parte_3 CECCHELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, via San Martino n. 51.
CONVENUTA
OGGETTO: Impugnazione delle delibere di assemblea
Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 18/07/25 sulle seguenti conclusioni: CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“nel merito affinché il Tribunale voglia, ogni contraria istanza disattesa, annullare, ai sensi dell'art. 2377 cc come richiamato dall'art. 2479ter/IV comma cc, la delibera di assemblea straordinaria della del 27.09.21 a rogito notaio di Parte_2 Per_1
Livorno Rep. n. 21270 Racc. n. 13486 (doc. 12) nonché, in applicazione analogica dell'art. 2388 cc, la delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società del 14.09.21 (doc. 7), il tutto per i motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria si insiste:
− nella richiesta di ordine a controparte, ex art. 210 cpc, di produzione in giudizio delle schede contabili relative agli altri debiti sociali (diversi dai finanziamenti soci) come risultanti dal bilancio 2020 e/o dal bilancio 2021 (la formulazione della richiesta è inevitabilmente aggiornata rispetto a quella svolta nella seconda propria memoria ex art. 183 cpc del 9.05.22;
1 − nell'ammissione di interrogatorio formale del Dott. di cui Parte_3 alla seconda propria memoria ex art. 183 cpc del 9.05.22;
− nelle deduzioni ed opposizioni di cui alla propria terza memoria ex art. 183 cpc in ordine alle richieste istruttorie avversarie. Con vittoria di spese ed onorari.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“si conclude affinché il Tribunale di Firenze –sezione imprese, voglia: 1) in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie tutte di cui alla memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma c.p.c., del 9.05.2022, e nelle note di trattazione scritta del 10.06.2022, opponendosi a quelle avversarie per le ragioni dedotte nella memoria n. 3 ex art. 183, 6° comma c.p.c., del 30.05.22;
2) nel merito, rigettare l'azione di impugnativa avverso la delibera 27/09/2021 dell'assemblea straordinaria e del verbale del 14/09/2021 del consiglio di amministrazione;
3) condannare al pagamento delle competenze difensive oltre Parte_1 anticipazioni, spese forfettarie e interesse di legge.”
FATTO E PROCESSO La sig.ra socia di (d'ora innanzi, in ragione Parte_1 Parte_2 Pt_2 del 14% insieme al padre, sig. socio al 42%, al fratello, sig. Controparte_1 Parte_3
socio al 14% e alla comunione ereditaria della defunta madre, per il restante
[...]
30%, ha chiesto l'annullamento:
- ai sensi dell'art. 2377 c.c., come richiamato dall'art. 2479-ter, comma 4, c.c., della delibera di assemblea straordinaria della del 27/09/21, con cui è stato Pt_2 approvato, con il voto contrario dell'attrice sia come socia che come partecipante alla comunione ereditaria sulla quota già nella titolarità della defunta madre, un aumento di capitale sociale in ragione di euro 300.000, con diritto di opzione dei soci;
- nonché, in applicazione analogica dell'art. 2388 c.c., della delibera del CdA della stessa società del 14/09/21, con cui il CdA, composto dalla stessa attrice quale consigliera, nonché dal sig. quale Presidente, e dal sig. Parte_3
, all'epoca rappresentante comune della comunione ereditaria Persona_2 nonché professionista di fiducia del socio di maggioranza, aveva disposto la convocazione dell'assemblea per la deliberazione dell'aumento di capitale (assemblea poi tenutasi ed esitata nella delibera impugnata); deducendo l'avvenuta concretizzazione a suo danno, per effetto dell'approvazione delle due delibere impugnate, di un abuso dei diritti della maggioranza (formata dal padre e dal fratello dell'attrice, insieme titolari di una quota in grado di determinare la composizione dell'organo amministrativo e influenzare le scelte di quello assembleare), essendo, a suo dire, dette delibere volte esclusivamente a costringere la comparente a subire un aumento di capitale:
2 - privo di giustificazione operativa, siccome diretto al dichiarato scopo di procurare alla società la liquidità necessaria, e al momento non disponibile, a fare fronte al rimborso – contestualmente richiesto – di finanziamenti che il socio sig. CP_1 aveva asserito di avere erogato nel corso degli anni, in ragione di
[...]
381.754,09 euro – laddove, peraltro, a detta di parte attrice:
✓ l'effettiva provenienza dal richiedente dei finanziamenti contabilizzati dalla società per tale ammontare non sarebbe risultata documentata,
✓ e comunque si sarebbe trattato del rimborso contra legem di debiti da finanziamento postergati e come tali temporaneamente inesigibili al momento della richiesta;
- finalizzato a uno scopo ritorsivo nei confronti dell'attrice, parte vittoriosa di una vertenza contro i propri congiunti definita con lodo arbitrale di accertamento dei suoi diritti a vedersi riconosciute somme negatele, quale socia d'opera, negli anni in relazione ad altra società familiare, la Farmacia Farneti Sas – come a suo dire evincibile dall'essere stata la richiesta di rimborso motivata dal sig. Controparte_1 con la manifestata esigenza di adempiere al lodo arbitrale de quo;
- e asseritamente teso a diluire la partecipazione dell'attrice, confidando nell'impossibilità per la stessa di partecipare all'aumento esercitando l'opzione, nonché, comunque, a riversare in parte anche sulla stessa i costi necessari a fare sostenere alla Farmacia Farneti Sas e ai suoi familiari le spese derivanti dal lodo arbitrale. Ha resistito Pt_2
- allegando la provenienza esclusiva dal sig. dei finanziamenti soci Controparte_1 emergenti dai bilanci approvati dalla stessa attrice quale socia, attestanti l'esistenza del debito della società;
- dando atto dell'omessa attuazione del rimborso di tali finanziamenti, da parte degli amministratori di nelle more del presente giudizio, pur all'indomani Pt_2 dell'avvenuto aumento di capitale;
- deducendo il carattere neutro e non pregiudizievole per i soci di una delibera di aumento capitale, a fronte della spettanza a ciascuno del diritto di opzione sulle quote derivanti dall'aumento – diritto, oltretutto, nella specie esercitato da tutti i soci;
- contestando la ricorrenza in concreto di una situazione di crisi e di difficoltà economico-finanziaria della società e, quindi, dei presupposti per l'operatività della regola della postergazione dei debiti sociali, stante la mancanza di bisogno di conferimenti da parte della società, e atteso il perfetto equilibrio tra patrimonio netto e indebitamento all'epoca della delibera. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'inquadramento delle doglianze attoree In limine litis, osserva il Collegio come:
- l'azione di impugnazione della delibera consiliare del 14/09/21 e della pedissequa delibera assembleare del 27/09/21 si sia ab origine incentrata non già sulla formulazione di plurime doglianze, quanto, piuttosto, sull'ascrizione a entrambe le decisioni di un unico omologo vizio, individuato nell'asserita concretizzazione, da
3 parte delle stesse, di un abuso della maggioranza ai danni dell'attrice, socia di minoranza;
- nel solco di una siffatta linea difensiva, l'asserita finalizzazione del deliberato aumento di capitale alla soddisfazione di un credito da finanziamento soci di incerta provenienza e attualmente inesigibile, in quanto postergato, configura, nelle prospettazioni attoree, un elemento sintomatico da valutarsi nel suo complesso, siccome addotto quale indice del lamentato abuso, e non, invece, quale fonte di autonomi e distinti vizi affliggenti le delibere. Sulla scorta di tale premessa, l'affermazione contenuta a pag. 1 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. di parte attrice, secondo cui la finalizzazione al pagamento di crediti postergati configurerebbe un motivo di invalidità delle delibere dotato di autonoma rilevanza e non già un mero sintomo della relativa asserita abusività appare, a opinione del Collegio, quale argomento:
- di portata difforme, nonché in discontinuità logica con la linea difensiva sino a tale momento tenuta dalla stessa attrice, e come tale, indebitamente teso alla surrettizia introduzione nel thema decidendum di un nuovo argomento, in una fase ben successiva allo spirare del termine per il compimento delle attività assertive (cfr. pag. 13 atto di citazione e pag. 17 comparsa conclusionale, dalla cui lettura, invece, si evince bene che l'unico vizio della delibera allegato è quello dell'abuso e che la natura postergata del finanziamento al cui rimborso l'aumento sarebbe stato finalizzato è stata sempre dedotta quale indice della sussistenza dell'abuso);
- e comunque privo di pregio, nonché configurante un mero atto assertivo fine a se stesso, in quanto non corredato dalla deduzione di uno specifico vizio causa di invalidità delle delibere in esame;
laddove, del resto, l'unico elemento rilevante ai fini di una disamina in punto di illiceità, intesa come diretta difformità da precetti ordinamentali inderogabili (quali la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.), dovrebbe essere individuato nell'oggetto della delibera – nella specie, costituito dall'aumento di capitale, attività di per sé non incorrente in divieti di legge - rilevando, invece, i motivi alla stessa dichiaratamente sottesi solamente:
✓ in un'ottica ex ante, tesa all'individuazione degli interessi sottesi alla decisione, ai fini della valutazione della ricorrenza di un'ipotesi di abuso,
✓ oppure quale posterius esterno alla decisione e relativo alla fase attuativa, ai fini dell'eventuale indagine in ordine a un vulnus all'integrità del patrimonio sociale e al perseguimento di una condotta di mala gestio.
Così delineati i contorni del thema decidendum, peraltro, le domande attoree non meritano accoglimento, siccome infondate, non rinvenendo il Collegio, nella vicenda in esame, la ricorrenza di alcuno degli elementi costituivi necessari ai fini della configurabilità della fattispecie dell'abuso di maggioranza, per i motivi di seguito esposti.
2. Sull'abuso di maggioranza Come noto, la figura di illecito di creazione giurisprudenziale costituita dall'abuso di maggioranza definisce il limite posto dall'ordinamento al principio maggioritario (enunciato, per le delibere assembleari nelle Srl, dall' art. 2479-bis, comma 2 c.c.), che
4 permea di sé il funzionamento dei meccanismi decisionali degli organi collegali societari, e che consiste nel riconoscimento ai soci titolari di quote rappresentative della maggioranza del capitale - in ragione della maggiore entità dell'apporto fornito al capitale e della correlata più rilevante esposizione al rischio insito nell'esercizio dell'impresa sociale - di una sfera di discrezionalità e di un margine di insindacabilità nell'esercizio delle prerogative tipiche dell'organo di appartenenza volte all'assunzione di scelte incidenti sull'esistenza della società, sulla sua organizzazione e sull'attività sociale:
- non è consentito, infatti, all'organo giudicante operare un sindacato volto a verificare, in relazione a una delibera adottata, la preferibilità dell'opzione e degli interessi perseguiti dalla maggioranza o delle contrapposte opzioni e dei contrapposti interessi della minoranza;
- così come non potrebbe il sindacato giudiziale addentrarsi in valutazioni di merito ex post in ordine all'opportunità delle scelte di gestione e di programmazione dell'attività comune sottese alla delibera adottata (Tribunale Milano, Sez. Imprese, Sent. 31/01/22 n. 804; Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Sent. n. 751/23 del 10/03/23);
- né, tantomeno, può censurarsi il mero dato in sé del sacrificio degli interessi della minoranza correlato al conseguimento di vantaggi per la maggioranza, costituendo ciò un fisiologico effetto connaturato allo stesso operare del meccanismo maggioritario;
- ciò che deve costituire oggetto di verifica, piuttosto, è l'eventuale uso distorto e antisociale di una siffatta discrezionalità, verifica da compiersi alla luce del principio generale di esecuzione secondo buona fede desumibile dagli artt. 1175- 1375 c.c., cui i soci devono attenersi in relazione al contratto sociale, dovendosi considerare le relative determinazioni durante lo svolgimento del rapporto associativo, a tutti gli effetti, alla stregua di veri e propri atti di esecuzione e attuazione del contratto sociale (Tribunale di Roma, Sez. Imprese, Sent. 17/02/16; Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, Sent. 15/06/23). Ed è alla luce di siffatto criterio orientativo, pertanto, che devono essere rinvenuti gli elementi sintomatici della sussistenza di un vizio di abuso idoneo a costituire motivo di invalidità della delibera:
- un primo indice possibile di abuso potrebbe, invero, essere individuato nell'irreperibilità di alcuna giustificazione della delibera impugnata nell'interesse della società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale;
- peraltro, pur configurando un rilevante elemento di riscontro, l'interesse sociale al risultato del voto non costituisce elemento dirimente nell'indagine volta a individuare un abuso, ben potendo, da un lato, la decisione non essere necessariamente volta a soddisfare particolari interessi imprenditoriali o strategici della società – e quindi l'interesse sociale rimanere neutro rispetto alla delibera in concreto adottata - oppure, dall'altro lato, astrattamente sussistere la conformità all'interesse sociale, ma nondimeno tale convergenza non impedire di ravvisare un
5 abuso alla base della delibera adottata (Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, Sent. 09/10/24);
- anche allorquando la delibera non si ponga in radicale antiteticità con l'interesse sociale, dunque, dovrà verificarsi se essa non costituisca il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Tribunale di Palermo, Sez. Imprese, Sent. 26/07/21); il che potrebbe accadere ove ricorresse la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo precipuo ed esclusivo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza (Cass. n. 1361/11, Cass. n. 27387/05).
2.1. Sulla conformità o meno della delibera all'interesse sociale
Tanto premesso, venendo all'indagine sulla ricorrenza degli indici sintomatici dell'abuso, ritiene il Collegio, in primo luogo, che le delibere impugnate perseguano finalità non discordanti ma, anzi, convergenti con l'interesse sociale, per un plurimo ordine di ragioni:
- in via generale e di principio, un aumento di capitale costituisce, in sé e per sé, un accadimento della vita sociale inidoneo ad arrecare nocumento e, anzi, all'opposto, produttivo unicamente di effetti favorevoli per la società, nella misura in cui ne incrementa la patrimonializzazione – laddove, invece, per la società costituisce un dato neutro l'eventuale interesse specifico, ulteriore a quello della modifica in amplius della situazione patrimoniale sociale, perseguito dalla maggioranza: donde non può affermarsi che la società non abbia interesse a un aumento di capitale (ancorché, come nel caso di specie, senza sovrapprezzo), dacché, rispetto alla compagine deliberante, l'unico dato degno di rilievo è costituito dall'entrata patrimoniale (Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, Sent. 09/10/24);
- vieppiù, nell'ipotesi che qui occupa, le motivazioni sottese alla proposta e all'adozione della delibera:
✓ non si sono esaurite nella mera manifestata esigenza di reperimento della liquidità necessaria a fare fronte alla richiesta di rimborso di crediti da finanziamento soci, pur pacificamente pervenuta, da parte del socio sig. CP_1
[...]
✓ ma sono state, più ampiamente, espresse e indicate dai componenti del CdA in sede di discussione prodromica all'adozione della delibera impugnata, e rinvenute, come evincibile dalla lettura del verbale della seduta del CdA del 14/09/21, nella constatazione di un'ingente esposizione debitoria della società, per buona parte costituita da debiti da finanziamenti soci, e della carenza di risorse sufficientemente capienti rispetto all'ammontare di tale esposizione, nonché nella ritenuta inopportunità di fare ricorso, a tale scopo, al finanziamento bancario;
- e in effetti, detta motivazione fornita ed esposta dal CdA e fatta propria dall'organo assembleare risulta aderente alle risultanze di bilancio e alle scritture contabili
6 (documentazione che la stessa attrice, quale componente del CdA, ha concorso a formare e, quale socia, ha approvato senza alcuna riserva sui punti oggetto dell'attuale esame: come evincibile dalla lettura del verbale della seduta assembleare di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/19, le ragioni della mancata espressione di un voto favorevole da parte dell'attrice attengono, infatti, a circostanze diverse dalla constatazione, pur emersa proprio in tale sede, dell'ingente ammontare del debito sociale da finanziamento verso il socio sig.
e ancora, il bilancio 2020 risulta approvato dalla stessa attrice, pur Controparte_1 riportando debiti per un ammontare pressoché invariato rispetto all'esercizio precedente):
✓ come emergente, infatti, dalla lettura dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/20 (doc. 10 , sulle cui risultanze le delibere impugnate hanno Pt_2 posto il proprio fondamento, i debiti complessivi della società ammontavano a oltre 540.000 euro (dei quali, come pacifico, euro 381.754,09 erano composti da debiti verso soci appostati nei sottoconti di dettaglio quali “finanziamenti infruttiferi non postergati dei soci”: cfr. doc. 25 a fronte di un PN che, Pt_2 seppure positivo, non superava i 220.000 euro;
✓ orbene, in presenza di un Attivo Circolante di poco superiore ai 5000 euro, di Crediti anch'essi di ammontare esiguo e sempre pari a circa 5000, nonché di riserve straordinarie per circa 120.000 euro, il reperimento della liquidità necessaria a fare fronte al sussistente indebitamento e a estinguere una posizione debitoria ormai tralaticia, per un ammontare più o meno identico, da plurimi esercizi (cfr. bilanci 2016, 2017, 2018, 2019, docc. 7, 8, 9 avrebbe Pt_2 imposto come necessario il ricorso al finanziamento bancario, con conseguente assunzione di nuovo indebitamento, verosimilmente anche assistito da garanzie reali e/o personali, oppure la liquidazione delle immobilizzazioni materiali mediante cessione degli asset immobilizzati a disposizione della società;
✓ onde, a fronte di siffatte opzioni alternative implicanti una riduzione della patrimonializzazione, la scelta in concreto assunta dalle decisioni impugnate appare sicuramente rispondente all'oggettivo interesse della società: l'importo individuato come aumento, invero, lungi dal configurarsi come una cifra esorbitante, al pari di quanto sostenuto da parte attrice, avrebbe coperto esattamente il disavanzo tra il PN e l'indebitamento – composto, tra l'altro, come già osservato, oltreché dai debiti da finanziamenti soci, anche da ulteriori 160.000 euro circa di debiti rispetto ai quali le riserve straordinarie e l'attivo circolante sarebbero comunque risultati incapienti.
Non valgono, invero, a condurre a diverse conclusioni l'eventuale non riconducibilità al socio sig. di tutte le erogazioni di crediti a titolo di Controparte_1 finanziamento soci annotate nella contabilità sociale e la conseguente eventuale non spettanza al solo socio richiedente il rimborso di tutti i crediti da finanziamento in ragione dell'intero ammontare contabilizzato (donde l'irrilevanza dei capitoli di prova orale articolati dalla convenuta e tesi a dimostrare la provenienza delle erogazioni in favore della società eseguite nel corso degli anni dalle sole risorse di tale socio):
7 - in primo luogo, infatti, fermi i dati documentali e incontroversi dell'an e del quantum dell'esposizione debitoria da restituzione finanziamenti soci (nessuna contestazione sussistendo sulla conformità al vero delle risultanze delle scritture contabili, come confermato dalla stessa attrice, passim, in atti: cfr., per es., pag. 20 comparsa conclusionale), l'esatta individuazione del socio titolare della pretesa creditoria costituisce elemento neutro rispetto all'interesse sociale;
- vieppiù, la circostanza dell'avvenuta effettiva erogazione di somme (ancorché non per l'esatto ammontare oggetto di richiesta di rimborso), a titolo di finanziamento, dal socio in questione risulta provata per tabulas o comunque presumibile, emergendo dalla lettura del doc. 21 la prova di versamenti a mezzo bonifico Pt_2 bancario effettuati, dal 2010 al 2018, dal conto cointestato al sig. e Controparte_1 alla defunta consorte presso il Banco di Sardegna per l'importo complessivo di 177.314,83 euro, e risultando, altresì, dalla lettura del doc. 22 contenente il Libro Giornale 2007, la prova dell'avvenuta erogazione di versamenti mediante bonifici tratti da un conto corrente presso il Banco di Sardegna (stesso istituto cui, come evincibile con il carteggio di tale titolare con il Banco di cui al doc. 26, era riferibile il conto intestato al sig. in realtà pacificamente cointestato Controparte_1 con la defunta moglie sig.ra come allegato da parte attrice e Parte_4 rimasto incontestato) per ulteriori 151.400 euro: donde,
✓ anche volendosi ritenere la provenienza della provvista del conto attinto per i versamenti anche dalla defunta sua contitolare;
✓ anche volendosi ritenere gli importi erogati dal conto cointestato come produttivi di crediti restitutori confluiti per il 50% nell'asse ereditario della de cuius;
✓ e anche volendosi escludere la prova della riconducibilità al sig. Controparte_1 del documentato (doc. 22 citato) versamento in contanti di circa 100.000 euro eseguito in data 03/05/07 (atteso che, se è pure incontestata l'esclusione della relativa provenienza dai due figli, all'epoca privi di redditi propri, risulta invece contestata e indimostrata l'incapienza della defunta sig.ra ; Pt_4 nondimeno, i documentati versamenti risulterebbero comprovare un credito restitutorio in favore del socio de quo almeno in ragione di un ammontare di circa 170.000 euro;
il che varrebbe, già di per sé, quale adeguata giustificazione del deliberato aumento di capitale, attesa la già rilevata insussistenza, nel patrimonio sociale, all'epoca della delibera, di liquidità sufficiente a estinguere la posizione debitoria anche così ridimensionata;
- ancora, al di là della contestazione in ordine alla provenienza per intero dell'erogazione dei finanziamenti dal padre dell'attrice, rimane comunque incontroverso il dato della debenza da parte della società di un credito restitutorio nel complesso ammontante a oltre 381.000 euro, sicuramente dovuto a soci che ne hanno fatto, o potrebbero in futuro farne richiesta;
e anche volendosi ipotizzare la spettanza del credito restitutorio iure proprio al padre dell'attrice soltanto in ragione della minore somma suindicata, ciò implicherebbe comunque (pacifica l'esclusione della provenienza delle erogazioni dai due fratelli la CP_1 contemporanea spettanza del restante credito in capo alla massa ereditaria della defunta madre dell'attrice, nell'incontestata contitolarità, tra l'altro, proprio dello
8 stesso sig. in cerca di liquidità per ripianare il debito restitutorio Controparte_1 derivatogli dal lodo arbitrale, e legittimato, quale erede, a richiedere la restituzione del credito ereditario sia per l'intero che pro quota (ex multis, Cass. n. 1585/24);
- la riscossione della medesima posta creditoria, a ogni buon conto, potrebbe sempre essere richiesta anche dal rappresentante comune della quota, su impulso dell'erede, e con il verosimile nulla-osta dell'altro coerede diverso dall'attrice, il sig. Parte_3
- donde, ben può in ogni caso ritenersi una finalità convergente con il perseguimento dell'interesse della società quella di premunire il patrimonio sociale della liquidità necessaria a evadere richieste di rimborso di crediti esistenti, ancorché eventualmente non esigibili (o non interamente tali) – rilevando l'eventuale omissione diligente della pur dovuta verifica della spettanza del rimborso in capo al socio richiedente, in ragione della provenienza dallo stesso delle erogazioni a suo tempo effettuate o per altro titolo, quale post factum inidoneo a destituire di fondamento giustificativo il deliberato e attuato aumento di capitale, ma semmai idoneo a ingenerare una responsabilità dell'organo gestorio che ha provveduto al rimborso dell'intera somma al creditore apparente. Parimenti inidonea a connotare in termini di pretestuosità la motivazione esplicitata a fondamento della proposta di aumento di capitale, e a consentire di dedurre la conseguente connotazione abusiva della relativa deliberazione, è la constatazione attorea dell'avvenuta iscrizione del credito da rimborso di finanziamento soci come infruttifero, come evincibile dalla lettura del citato sottoconto 2020 (doc. 25 : Pt_2
- la natura infruttifera di un finanziamento, infatti, pur escludendo la debenza di interessi sulla somma oggetto dell'erogato finanziamento, non ne inficia, nondimeno, l'attitudine a generare un credito restitutorio del tantundem eiusdem generis;
- anzi, ai sensi del principio generale di cui all'art. 1183 c.c., la mancata previsione di un termine di scadenza consente al creditore di esigerne la restituzione in ogni momento – circostanza, questa, che rende a fortiori opportuna la ricapitalizzazione della società onde consentire la pronta evasione di possibili (e in effetti già pervenute) legittime richieste di rimborso. Quanto, invece, all'allegazione attorea per cui un indice della ricorrenza di un abuso dovrebbe essere desunto dalla natura postergata del credito che, nelle intenzioni della maggioranza, l'aumento di capitale avrebbe consentito di rimborsare, ritiene il Collegio che, anche volendosi ipotizzare la natura postergata del credito oggetto della domanda di rimborso avanzata dal socio sig. nondimeno, da tale Controparte_1 circostanza non potrebbe desumersi il carattere abusivo delle delibere impugnate:
- come noto, invero, diffuso è il fenomeno del versamento da parte dei soci di apporti diversi dal conferimento, ossia della c.d. sottocapitalizzazione nominale, tale per cui la società dispone delle risorse per operare non grazie al capitale di rischio, ma per mezzo di sistematici prestiti dei soci: in simili casi, tra cui si annovera quello di specie, l'erogazione genera tra il socio e la società veri e propri contratti di mutuo ex artt. 1813 ss. c.c., connotati dai due elementi essenziali della datio di somma monetaria e della pattuizione dell'obbligo di restituzione del tantundem eiusdem
9 generis, da iscriversi al passivo dello Stato Patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti (ex multis, Cass. n. 29325/20);
- ora, nell'ambito della disciplina delle Srl, rispetto a tali forme di dazione, il legislatore ha avvertito la necessità di tutelare il ceto creditorio da possibili abusi del socio finanziatore, atteso che, in conseguenza dell'erogazione del finanziamento, aumenta l'indebitamento della società e il socio viene a concorrere, per la soddisfazione del proprio diritto, sul patrimonio sociale, con sostanziale traslazione del rischio di impresa sui terzi creditori: onde ovviare a tale possibile degenerazione, soccorre, dunque, la regola codicistica della postergazione che, alla ricorrenza di almeno uno dei due presupposti alternativi dell'“eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” o della “maggiore ragionevolezza di un conferimento in luogo del disposto finanziamento”, all'epoca dell'emolumento, così come alla data della richiesta di restituzione, impone di procrastinarne l'esigibilità successivamente alla soddisfazione degli altri creditori sociali o al superamento della situazione di squilibrio, in modo tale da mantenere il socio finanziatore esposto pressoché al medesimo rischio di mancata soddisfazione che per lo stesso deriverebbe laddove, in luogo del finanziamento, avesse optato per apportare un conferimento al capitale sociale;
- in effetti, nell'ipotesi in esame, come constatato dal CdA nella sessione del 14/09/21, nonché evincibile dalla lettura del bilancio 2020 (le cui risultanze, come già osservato, non sono state oggetto di contestazione da parte attrice), potrebbe ritenersi la ricorrenza del presupposto dello squilibrio eccessivo tra l'indebitamento e il PN alla data della ricezione della richiesta di rimborso, ammontando i debiti a oltre 540.000, a fronte di un PN che, seppure positivo, si assestava sui 226.000 euro - situazione, questa, oltretutto, perdurante già da alcuni esercizi (come evincibile dai già menzionati bilanci dell'ultimo triennio): di talché, a ben vedere, l'importo deliberato come aumento di capitale mirerebbe esattamente alla copertura del divario e al risanamento dello squilibrio;
- ciò posto, peraltro, la pur temporanea inesigibilità di tutti o alcuni debiti non varrebbe a elidere l'opportunità, per la società, di disporre un aumento di capitale teso a premunire il patrimonio sociale della capienza necessaria per fare fronte alle pretese creditorie, al momento della loro conseguita esigibilità: ciò in quanto, già in linea astratta e di principio, la permanenza protratta nel tempo, ed emergente dai bilanci pubblici, di debiti da finanziamento soci di ingente entità e di una situazione di evidente squilibrio tra i debiti e il PN produce inevitabili ripercussioni negative sull'affidabilità e sull'immagine di capienza e solidità economica della società fornita agli stakeholders;
- inoltre, posto che la temporanea inesigibilità imposta dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2467 c.c., lungi dal dovere necessariamente perdurare sino alla totale liquidazione delle restanti pretese creditorie, ben può essere superata proprio dal venire meno della situazione di squilibrio che vi ha dato causa, nulla osta alla deliberazione di una ricapitalizzazione della società precipuamente volta a tale superamento, non potendosi, così, ritenere perseguito un fine illecito di elusione di
10 un divieto di legge, quanto, piuttosto, prodotta l'eliminazione del medesimo presupposto fattuale che attiva l'operatività del divieto;
- del resto, come già osservato a proposito dell'eventuale rimborso a soci non comprovatamente creditori, l'eventuale indebito rimborso di debiti postergati altro non costituirebbe se non un posterius inidoneo a inficiare la legittimità della delibera rilevante, semmai, quale mera condotta gestoria fonte di responsabilità per l'organo che l'ha attuata.
2.2. Sulla preordinazione al nocumento del singolo socio Esclusa, dunque, l'oggettiva rispondenza delle delibere impugnate a interessi contrastanti con quello collettivo, non risultano neppure nella specie dimostrati (ma, ancora prima, correttamente allegati) la preordinazione delle delibere impugnate alla compromissione degli interessi e delle prerogative della socia attrice, così come l'oggettivo nocumento prodotto alle ragioni della sig.ra quale socia di CP_1 Pt_2 in conseguenza della relativa attuazione. Come già in più occasioni osservato, anche da questo Tribunale, la diluizione della partecipazione dei soci di minoranza costituisce un effetto naturale e fisiologico del legittimo esercizio del potere discrezionale spettante alla maggioranza di deliberare l'aumento di capitale nell'interesse della società, da un lato, e dell'altrettanto libera scelta di non sottoscrivere tale aumento da parte dei soci, dall'altro (ex multis, Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Sent. n. 751/23 del 10/03/23, resa su un caso analogo di impugnazione per abuso di maggioranza di un aumento capitale deliberato per fare fronte a finanziamenti dei soci pur postergati); ragione per cui, una volta esclusa, nel caso di specie, la ricorrenza dell'indice costituito dall'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare l'aumento di capitale nell'interesse della società (cfr. supra, § 2.1), onde potere dimostrare la finalità abusiva della delibera e, in particolare, l'allegazione per cui, tramite l'aumento di capitale, la maggioranza avrebbe inteso porre il socio di minoranza di fronte all'irriducibile alternativa di subire un depauperamento personale o un indebolimento delle proprie prerogative sociali, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare (Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Sent. 06/11/19):
- l'eccessiva onerosità dell'esborso imposto dalla sottoscrizione dell'aumento in senso assoluto, o quantomeno in relazione alla sua capienza economica, ossia, in altri termini, la sussistenza, al momento della delibera, di un'oggettiva sproporzione tra la situazione finanziaria personale della socia impugnante e l'importo del capitale da sottoscrivere;
- la consapevolezza di tale circostanza da parte dei soci i cui voti sono risultati determinanti. Sennonché, a ben vedere:
- innanzitutto, come pacifico, nessun effetto di diluizione risulta oggettivamente dimostrato, avendo tutti i soci spontaneamente provveduto alla sottoscrizione del capitale, ciascuno con risorse proprie;
- inoltre, non risultano neppure allegate un'oggettiva impossibilità di sottoscrizione dell'aumento da parte del socio di minoranza in ragione di una sua incapacità di fare fronte al relativo impegno finanziario, né tantomeno la consapevolezza della maggioranza in ordine a una siffatta incapienza;
11 - a ben vedere, anzi, come emergente dalle prove di pagamento e dal carteggio in atti (cfr. in particolare bonifici doc. 5 ed e-mail pec doc. 11 , l'esborso Pt_2 sostenuto dalla socia sia uti singula, sia quale partecipante della comunione ereditaria sulla quota della defunta madre, è risultato contenuto alla somma complessiva di euro 18.000: importo, in effetti, oggettivamente non ingente, anche soltanto ove raffrontato al credito di oltre 171.000 euro alla stessa riconosciuto nei confronti della Farmacia Farneti Sas dal menzionato lodo arbitrale (doc. 3 attrice). Né, tantomeno, può costituire indice di abuso ma, semmai, all'opposto, proprio del mancato perseguimento di un interesse egoistico da parte del socio di maggioranza sig.
la constatazione per cui proprio quest'ultimo, a detta di parte attrice, Controparte_1 avrebbe sostenuto, per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, un esborso sinanco superiore a quello allo stesso imposto per il pagamento del debito accertato nei confronti dell'odierna attrice dal lodo arbitrale. Parimenti prive di pregio risultano, poi, le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa abusività della decisione, secondo cui, per effetto della delibera, la stessa attrice si troverebbe, di fatto, costretta a effettuare esborsi per consentire al padre di ripagare un debito nei suoi stessi confronti, o per cui un sintomo dell'abuso risiederebbe nel dato pacifico del mancato effettivo rimborso al socio dei finanziamenti pur all'indomani dell'attuato aumento:
- a ben vedere, infatti, lo scopo espressamente – e, come visto, legittimamente - sotteso alla delibera risiede nell'intento di rendere la società capiente in vista del pagamento, non necessariamente immediato (proprio in ragione, tra l'altro, della natura postergata di parte dei debiti da rimborsare, dalla stessa attrice rilevata), di debiti sociali nei confronti dei creditori delle poste iscritte in bilancio;
- inoltre, e a ogni buon conto, il meccanismo delineato dal CdA e dall'assemblea non prevede il pagamento, da parte della società, del debito verso la sig.ra Parte_1 con denaro in parte conferito dalla stessa creditrice - il che produrrebbe
[...]
l'effetto economico del pagamento pro quota del proprio credito da parte dello stesso creditore – ma mira semplicemente a rendere possibile, laddove esigibile, il pagamento del credito vantato dal sig. Controparte_1
- donde l'irrilevanza:
✓ da un lato, dell'individuazione di eventuali terzi rispetto ai quali i creditori sociali risultino, a loro volta, debitori e dell'eventuale notorietà da parte della società della finalizzazione della provvista ricevuta per effetto del pagamento, da parte di tali creditori, all'estinzione di proprie posizioni debitorie;
✓ dall'altro, delle eventuali ragioni (potenzialmente anche coincidenti con l'intento cautelativo palesato dalla convenuta in atti di evitare rimborsi nelle more della causa di impugnativa contro le deliberazioni in esame) di un eventuale differimento del pagamento dei debiti sociali anche all'indomani del conseguito aumento e del prodotto superamento delle cause di postergazione dei debiti da finanziamento soci (donde l'irrilevanza delle richieste di prova orale e di esibizione documentale avanzate da parte attrice nella seconda memoria istruttoria).
3. Sulle spese di lite
12 Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori medi relativi alle cause di valore indeterminabile e di complessità media per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in considerazione della natura documentale della causa, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
- rigetta le domande attoree;
- condanna la sig.ra alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Parte_2 spese di lite, che liquida in euro 7.202, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.
Firenze, camera di consiglio del 18/07/25
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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