Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/01/2026, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01602/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13027/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13027 del 2024, proposto da ON IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l''annullamento
previa sospensiva
del provvedimento, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, datato 4 novembre 2024 – prot. n°M pi. AO0DGOSV.Registro, di diniego di riconoscimento del titolo “Curso Superior de especializacion en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo”, codice meccanografico ADSS, conseguito e rilasciato dall’Università Cardenal Herrera – Ceu di Castellon il 7 giugno 2021 al ricorrente;
ove occorra e per quanto di ragione:
- del Report IMI n°406557.1 presentato sul sistema IMI il 7 giugno 2022 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al Ministero de Universidades spagnolo, citato nel provvedimento impugnato ma non reso noto al ricorrente;
- del riferito riscontro del Ministero de Universidades del 14 giugno 2022, citato nel provvedimento impugnato ma non reso noto al ricorrente;
- del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca trasmesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota DGINTCO n°7286 del 13 maggio 2024, citato nel provvedimento ma non reso noto al ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del titolo conseguito all’estero;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato al Ministero dell’Istruzione il 28 novembre 2024 e depositato il successivo 3 dicembre 2024, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, datato 4 novembre 2024 di diniego di riconoscimento del titolo “Curso Superior de especializacion en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo”, codice meccanografico ADSS, conseguito e rilasciato dall’Università Cardenal Herrera – Ceu di Castellon il 7 giugno 2021, oltre gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati.
Avverso il detto diniego l’interessato propone due censure incentrate sulla violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria in materia di riconoscimento di titoli stranieri, l’eccesso di potere sotto vari profili e conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
2. Il Ministero risulta costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025 l’istanza cautelare è stata accolta ed allo stato non risulta appellata.
4. In data 3 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, in considerazione dell’iscrizione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi ai sensi dell’art. 7 del D.L. 31 maggio 2024, N. 71, e del D.I. n. 77 del 24 aprile 2025, chiedendo anche la compensazione delle spese.
5. Pervenuto il ricorso alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 è stato trattenuto in decisione.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. avanzata dal ricorrente, si rileva che difettano i presupposti per adottare una pronuncia ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. atteso che la previsione di cui all’articolo 84 c.p.a. impone l’osservanza di specifiche formalità che risultano, tuttavia, disattese nel caso di specie.
Infatti, l’articolo 84 c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia “mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”, prescrivendo che “la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza”.
Nel caso di specie la rinuncia non è stata notificata all’Amministrazione entro il termine di dieci giorni prima della camera di consiglio.
Va considerato, tuttavia, che:
i) la previsione di cui all’articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
ii) come chiarito dalla giurisprudenza, “tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale” (cfr. ex multis Tar Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305).
Applicando il principio sopra esposto al caso di specie, la dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente indica, con evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente possibilità di definizione del giudizio mediante una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese del presente giudizio, in considerazione di quanto sopra evidenziato, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI IA |
IL SEGRETARIO