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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr Carolina
Burrascano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5400/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa,
TRA
, nata a [...] il [...] e residente ad Augusta in contrada Frandanese Baia del Parte_1
Silenzio (c.f. , elettivamente domiciliata in Lentini, cortile Tribulato n. 14, C.F._1 presso lo studio dall'avv. Rita Cicero che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
attrice -
Nei confronti di con sede in RO, viale Regina Margherita n.125, (Codice Fiscale e Controparte_1
numero di iscrizione al registro delle Imprese di RO ), in persona procuratore avv. P.IVA_1
, giusta procura in Notaio di Milano dell'8 novembre 2022, Controparte_2 Persona_1
Rep.n.197893, Racc.n.26820, elettivamente domiciliata in Siracusa, via Adda n. 33, presso lo studio dell'avv. Igino La Rocca giusta procura in atti;
- convenuta –
già , con sede in RO , via Ombrone n. 2 , cod. fisc. CO Controparte_4
, in persona dell'avv. , come da procura in notaio di P.IVA_2 Controparte_2 Persona_2
RO del 26/01/2023, repertorio n. 67309, raccolta n. 35001 , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Edmondo Linares, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati in
Siracusa, in via Murri n. 20;
pagina 1 di 6 - convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
ed al fine di fare dichiarare non dovuta la somma di € 24.343,55 in relazione al CO
contatto di somministrazione di energia elettrica.
L'attrice esponeva che la somma pretesa traeva origine da un controllo tecnico sul contatore elettronico sito in contrada Pezza Ferrata di effettuato in data 9.8.2021, durante il quale emergeva che CP_5
l'armadio ove era posto il contatore, sito sulla pubblica via, era aperto e sul contatore si trovava un magnete.
Contestava sia il prelievo irregolare che la ricostruzione dei consumi effettuata da CO
, sostenendo che il ritrovamento del magnete il giorno 9.8.2021 non attestava in alcun modo che
[...]
vi era stato anche nei 5 anni precedenti. Contestava, inoltre, l'entità della somma richiesta, sostenendo che i consumi del periodo precedente alla rimozione del contatore erano in linea con quelli attuali, registrati dopo la rimozione del contatore.
Evidenziava, inoltre, che non erano state calcolate a deconto del credito preteso le somme di €
2.573,32, € 3.305,34, € 664,03, € 538,89, € 2.756,33, portate in alcune fatture a credito.
Concludeva chiedendo di dichiarare: che nessuna somma è dovuta per consumi non effettuati;
che non c'era stato alcun prelievo irregolare di energia elettrica;
che era estranea al posizionamento del magnete sul contatore riferito dai tecnici;
che il magnete non aveva alterato e non poteva alterare il funzionamento del contatore;
che nulla doveva l'attrice ad non essendovi alcuna prova CP_1 dell'alterazione del funzionamento del contatore a seguito del posizionamento del magnete;
che non vi era alcuna prova che il magnete fosse stato posizionato sul contatore prima del 9.8.2021; in subordine, che dal totale delle somme dovute dovevano essere detratti gli importi delle fatture a credito
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_1
infondata. Evidenziava, preliminarmente, il diverso ruolo delle due società convenute CP_1
ed sottolineando che svolge esclusivamente
[...] CO Controparte_1
l'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica, in regime di servizio di maggior tutela;
in tale veste, aveva fatturato i consumi accertati e comunicati dal distributore che, quale CO
concessionaria del servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi, previa individuazione del periodo durante il quale i consumi registrati dal misuratore non erano attendibili. Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare la correttezza dell'operato di sulla base della ricostruzione dei consumi eseguita e comunicata Controparte_1
pagina 2 di 6 dal Distributore. In via riconvenzionale, chiedeva di condannare l'attrice al pagamento dell'importo di
€ 24.351,17, come risultante dall'estratto conto aggiornato alla data dell'11.01.2023.
Si costituiva in giudizio, altresì, che contestando quanto dedotto ed eccepito CO
dall'attrice, rappresentava che in data 9/08/2021 una squadra di verificatori di , CO
accompagnata dai Carabinieri, accertava e verbalizzava la presenza di un magnete posto sulla calotta anteriore del contatore elettronico nella parte superiore sinistra;
precisava che tale magnete alterava la registrazione dell'energia e potenza prelevate dall'utente. Veniva eseguita prova strumentale al contatore elettronico con magnete in posizione di ritrovamento e si riscontra un errore percentuale delle registrazioni pari al – ( meno ) 96,79 % rispetto al dovuto, mentre con contatore elettronico senza magnete, si riscontrava un errore percentuale pari a 1,55 %. Eseguito rilievo fotografico. Sezione cavi cliente 3 x 95 mq Al . Sezione presa e-distribuzione 4 x 25 mq CU. Si precisava che detta fornitura alimentava una proprietà agricola con annesso pozzo di sollevamento acque in uso a Parte_1
Concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., ritenute le richieste istruttorie delle parti irrilevanti o già documentalmente prodotte, la causa all'udienza del 7.11.2024 veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Premessi i sopra descritti fatti di causa, si rileva che la domanda di accertamento negativo del credito non è fondata.
Dagli atti acquisiti al processo emerge, infatti, che l'importo richiesto dal trae Controparte_1
origine dalla ricostruzione dei consumi effettuata a seguito del verbale di verifica del 9.8.2021, da E-
Distribuzione S.p.A., in contraddittorio con l'attrice che, come sostenuto in citazione dalla stessa, era assistita dal figlio e da un tecnico.
Tale accertamento non è stato fatto oggetto di specifica e puntuale contestazione, essendosi limitata l'opponente al mero “disconoscimento” del presunto prelievo irregolare.
Deve rilevarsi, infatti, che la manomissione del contatore di è circostanza comprovata Parte_1
dalla documentazione prodotta dai convenuti e, in particolare, dal verbale di rimozione del contatore nonché dal verbale delle verifiche espletate dai tecnici il 9.8.2021 (doc. 3 e 4 allegato comparsa di costituzione), documenti nei quali è stata accertata la seguente circostanza: “A seguito verifica si riscontra la presenza di un corpo estraneo ( magnete ) posto sulla calotta anteriore del contatore elettronico nella parte superiore sinistra. Si precisa che tale magnete altera la registrazione dell'energia e potenza prelevate dall'utente. Eseguita prova strumentale al contatore elettronico con magnete in posizione di ritrovamento, si riscontra un errore percentuale delle registrazioni pari al – ( meno ) 96,79 % rispetto al dovuto .Eseguita prova strumentale al contatore elettronico senza magnete ,
pagina 3 di 6 si riscontra un errore percentuale pari a 1,55 %. Eseguito rilievo fotografico . Sezione cavi cliente 3 x
95 mq Al . Sezione presa e-distribuzione 4 x 25 mq CU.”.
Occorre poi sottolineare come, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, gli addetti delle società di distribuzione assumono nel corso delle verifiche sui misuratori di energia la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano: “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi CP_1
erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020); di conseguenza, il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c..
Fatte tali premesse, nel caso in esame emerge la pubblica fede della manomissione accertata dai verbali di rimozione e verifica prima menzionati, verbali allo stato non impugnati per falso, senza sottacere comunque che, con la sottoscrizione del predetto verbale, le risultanze ivi contenute sono state accettate.
Quanto agli oneri probatori incombenti sulle parti del rapporto di somministrazione, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 13065/2019) ha avuto modo di osservare che, per il caso in cui il contatore risulti manomesso, occorre distinguere due ipotesi:
1) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il
pagina 4 di 6 normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza).
2) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente
(integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.
Nel caso di specie non ha provato né che il magnete sia stato posto sul contatore ad Parte_1
opera di terzi né ha provato l'assenza di manomissione limitandosi ad affermare che il magnete sul contatore non aveva influito sul regolare funzionamento e sulla misurazione della fornitura.
Non ha rilievo, in ogni caso, ai fini della imputabilità della alterazione dei consumi tramite magnete all'attrice, la circostanza per cui non sia emersa prova che il magnete sia stata posizionato sul contatore da un terzo e non dall'utente che ne ha beneficiato, atteso che, in relazione alla responsabilità dell'intestatario della fornitura rispetto ad eventuali manomissioni del contatore, la giurisprudenza ha affermato che l'intestatario è custode del contatore ai sensi degli artt. 1177 e 1768 c.c., avendo l'onere di controllare la sicurezza dell'allocazione del contatore nonché il corretto funzionamento dello strumento.
La società distributrice ha invece, dopo avere accertato l'alterazione dei CO
consumi, proceduto alla ricostruzione dei consumi in via presuntiva applicando il criterio, dello storico dei consumi registrati nel biennio precedente all'inizio della manomissione, conformemente a quanto disposto dell'art. 11.1 della delibera dell'Autorità di Garanzia n. 200/99 il tutto per il periodo
10/08/2016 – 9/08/2021, con applicazione quindi della prescrizione quinquennale.
La quantificazione del costo dei consumi di energia, eseguita da sulla base dei dati Controparte_1
forniti dal distributore, può ritenersi corretta.
Non possono, quindi, trovare accoglimento le contestazioni mosse da sulla regolarità Parte_1
della ricostruzione dei consumi, né può trovare accoglimento la domanda subordinata di riduzione del preteso credito in quanto del tutto sfornita di prova.
pagina 5 di 6 In definitiva, nessuna delle argomentazioni prospettate dalla difesa di è tale da scalfire Parte_1
la richiesta creditoria delle società convenute.
La domanda di accertamento negativo proposta dall'attrice deve essere, quindi, rigettata, mentre è da accogliere la domanda riconvenzionale proposta da i condanna dell'attrice Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 24.351,17, come risultante dall'estratto conto aggiornato alla data dell'11.01.2023.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario dr Carolina Burrascano, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 5400/2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda avanzata da Parte_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 24.351,17, oltre interessi dalla domanda giudiziale Parte_1
fino al soddisfo;
- Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_1 Controparte_1
liquida ex D.M. 147/2022 in € 4.237,00, nonché 15% per spese generali, oltre IVA e CPA;
- Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_1 CO
liquida ex D.M. 147/2014 in € 4.237,00, nonché 15% per spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Siracusa, lì 12.2.2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
pagina 6 di 6