TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8578 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16694/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/05/2025, da 1) Parte_1
Nata il 02/03/1978 a FOGGIA (FG) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 4, ASSAGO con l'Avv. ARDIZZONE FRANCESCA MARIA, presso il cui studio in Milano, CORSO DI PORTA ROMANA, 6, è elettivamente domiciliata nei confronti di 2) Parte_2
Nato il 20/03/1978 a FOGGIA (FG) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 28, ABBIATEGRASSO con l'Avv. FILOGRASSO FABIO, presso il cui studio in Foggia, VIA OBERDAN, 22, è elettivamente domiciliato con i seguenti figli: nato il [...] Pt_3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO Con ricorso depositato in data 30.4.2025 parte ricorrente ha chiesto la parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Foggia pronunciato in data 6.4.2021 (proc. n.r.g. 4973/2020). Parte convenuta si è costituita in giudizio con atto depositato in data 15.9.2025, domandando il rigetto delle domande della ricorrente. All'udienza del 27 ottobre 2025, avanti al Giudice Onorario a ciò delegato, i genitori hanno raggiunto il seguente accordo:
- il padre potrà stare con : Pt_3
o infrasettimanalmente per tre pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle 19 con introduzione graduale del pernotto, salvo diversi accordi fra genitori;
o a weekend alternati dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Tale regolamentazione verrà rispettata dai genitori compatibilmente con le esigenze lavorative all'estero del padre, il quale si impegna ad informare la madre dei periodi di permanenza in Italia con quanto anticipo possibile. I genitori concorderanno l'alternanza della regolamentazione delle frequentazioni di Pt_3 durante i periodi di vacanza scolastica, in mancanza di accordo varranno quelle previste dal decreto del 2021.
- A decorrere dal mese di novembre 2025 il padre verserà alla madre, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 700,00, somma soggetta ad aggiornamento annuale ISTAT, e si farà carico del 70% delle spese straordinarie di cui alla Linee guida della Corte d'Appello di Milano.
- La signora avrà diritto di richiedere e percepire l'Assegno Unico universale o forma di Pt_1 sostegno statale alle famiglie equipollente.
***
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa;
Ritiene, infine, il Collegio che le spese legali devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Foggia pronunciato in data 6.4.2021 (proc. n.r.g. 4973/2020), così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo come riportato nel verbale del 27.10.2025 ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4) COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 5.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/05/2025, da 1) Parte_1
Nata il 02/03/1978 a FOGGIA (FG) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 4, ASSAGO con l'Avv. ARDIZZONE FRANCESCA MARIA, presso il cui studio in Milano, CORSO DI PORTA ROMANA, 6, è elettivamente domiciliata nei confronti di 2) Parte_2
Nato il 20/03/1978 a FOGGIA (FG) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 28, ABBIATEGRASSO con l'Avv. FILOGRASSO FABIO, presso il cui studio in Foggia, VIA OBERDAN, 22, è elettivamente domiciliato con i seguenti figli: nato il [...] Pt_3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO Con ricorso depositato in data 30.4.2025 parte ricorrente ha chiesto la parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Foggia pronunciato in data 6.4.2021 (proc. n.r.g. 4973/2020). Parte convenuta si è costituita in giudizio con atto depositato in data 15.9.2025, domandando il rigetto delle domande della ricorrente. All'udienza del 27 ottobre 2025, avanti al Giudice Onorario a ciò delegato, i genitori hanno raggiunto il seguente accordo:
- il padre potrà stare con : Pt_3
o infrasettimanalmente per tre pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle 19 con introduzione graduale del pernotto, salvo diversi accordi fra genitori;
o a weekend alternati dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Tale regolamentazione verrà rispettata dai genitori compatibilmente con le esigenze lavorative all'estero del padre, il quale si impegna ad informare la madre dei periodi di permanenza in Italia con quanto anticipo possibile. I genitori concorderanno l'alternanza della regolamentazione delle frequentazioni di Pt_3 durante i periodi di vacanza scolastica, in mancanza di accordo varranno quelle previste dal decreto del 2021.
- A decorrere dal mese di novembre 2025 il padre verserà alla madre, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 700,00, somma soggetta ad aggiornamento annuale ISTAT, e si farà carico del 70% delle spese straordinarie di cui alla Linee guida della Corte d'Appello di Milano.
- La signora avrà diritto di richiedere e percepire l'Assegno Unico universale o forma di Pt_1 sostegno statale alle famiglie equipollente.
***
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa;
Ritiene, infine, il Collegio che le spese legali devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Foggia pronunciato in data 6.4.2021 (proc. n.r.g. 4973/2020), così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo come riportato nel verbale del 27.10.2025 ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4) COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 5.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna dott.ssa Maria Laura Amato