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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5349 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8530/ 16, resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Zappia., depositata il 27.10.2016, in materia di opposizione all'esecuzione, e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv.Giuseppe Parte_1
Palermopresso il cui studio elettivamente domicilia
- Appellante – CONTRO
in persona del l.r.p.t Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Brancaccio Appellata Nonchè
e Controparte_2 Controparte_3
Appellati contumaci
CONCLUSIONI All'udienza del 7 marzo 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate in atti e il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, nel procedimento rubricato al n. r.g. 1923/2016 , (in qualità di Controparte_4 concessionario della riscossione esattoriale), il e la Controparte_2 (in qualità di Enti impositori), spiegando Controparte_3 opposizione avverso le cartelle di pagamento n°030-2008-0017872501-00- 000, afferente al mancato pagamento dei canoni idrici per l'importo di euro 521,42,nonché avverso la Cartella di pagamento n. 030-2009-0015557584- 00-000 avente ad oggetto sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada per l'importo di euro 110,00 Al riguardo, parte attrice deduceva: la mancanza di un valido titolo esecutivo, discendente dall'omessa notifica del verbale di accertamento;
l'estinzione del credito consacrato nelle cartelle sopra indicate in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale;
l'illegittimità della richiesta di della maggiorazione CP_4 ex art. 27 l. 689/81. Chiedeva, dunque, l'annullamento delle cartelle impugnate e, in subordine, in relazione alla cartella relativa alla contravvenzione al C.D.S di dichiararne la nullità parziale in relazione alle somme non dovute ex art. 203 C.d.S. e alle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la CP_3
, la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di
[...] legittimazione passiva del , essendo il provvedimento Controparte_5 opposto un atto proprio del concessionario e nel merito, Controparte_4 producendo il verbale n. 604048316 , contestato dai Carabinieri Compagnia Di Catanzaro -Aliquota Radiomobile ex art. 180 comma 1/7 C.d..S e notificato in data 26.05.2010 in strada all'attore medesimo, nella qualità di trasgressore, riteneva esistente il titolo esecutivo. Precisava inoltre che la violazione era stata verbalizzata in data 15.07.2007 mente l'iscrizione a ruolo il 30.04.2009 e quindi nessuna prescrizione era maturata. Deduceva, inoltre, la legittimità dell'applicazione della maggiorazione ex art. 27 l. 689/81. Chiedeva, dunque, preliminarmente di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e nel merito CP_3 di dichiarare infondata l'avversa opposizione e di convalidare la cartella esattoriale impugnata.
Si costituiva, altresì in giudizio , eccependo il difetto di CP_4 legittimazione passiva dell'agente della Riscossione e nel merito deduceva che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate al contribuente rispettivamente in data 21.01.2009 e 6.08.2209, interrompendo per effetto il termine prescrizionale. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
pag. 2/7 Nessuno si costituiva per il . Controparte_2
Con la sentenza n. 1764/2016 , il giudice di primo grado dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dall'attore sull'assunto che entrambe le cartelle risultavano notificate all'attore e non opposte dallo stesso e quindi precisando che nessun termine di prescrizione era maturato.
Con atto di citazione in appello, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro , la e il CP_4 Controparte_3
, quali enti impositori. Chiedeva di riformare la Controparte_2 sentenza indicata in epigrafe, sulla scorta delle seguenti conclusioni:
“riformare la sentenza appellata, ritenendo che i crediti sottesi alle cartelle oggetto di impugnazione risultano ampiamente prescritti atteso che l'ente concessionario non ha dato prova dell'esistenza di alcun atto interruttivo, nonché la mancanza di un titolo esecutivo non essendo mai stato notificato il verbale di contravvenzione al codice della strada.
Si costituiva, mediante deposito di comparsa di costituzione CP_6
la quale chiedeva di rigettare l'appello e di confermare la
[...] sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del grado di appello. Non si costituiva, invece, il , né la Controparte_2 CP_3
.
[...]
Terminata la fase di trattazione, dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 marzo 2025 svoltasi in trattazione scritta , precisate le conclusioni, la causa era assegnata a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Deve essere pronunziata l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, cod. proc. civ. Occorre, difatti, evidenziare che la sentenza gravata è stata pronunciata secondo la c.d. «equità necessaria», ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ., considerato che il valore della medesima, desumibile dalla domanda, ex art. 10 cod. proc. civ., è inferiore ad € 1.100,00; si afferma che, ad eccezione delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., le sentenze del giudice di pace rese in cause con valore pari o inferiore a tale limite sono da considerarsi sempre secondo equità (Cass. 3715/2015).
pag. 3/7 Precisamente, la Corte di cassazione ha chiarito (ex multis Sez. 2, Ordinanza n. 769 del 19/01/2021) che le sentenze rese dal giudice di pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente i 1.100,00 euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2°, cod. proc. civ., con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3°, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. n. 5287 del 2012, la quale, in applicazione del principio esposto, ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando). Più nel dettaglio, le eccezioni dedotte da parte appellante non rientrano nelle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, né è stata dedotta la violazione dei principi informatori della materia. In merito a tale ultimo aspetto, la Corte di cassazione ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale del giudice nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta da questi operata, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Invero, il concetto di equità preso in considerazione dall'art. 113, 2° comma cod. proc. civ., cui fa riferimento il 3°comma dell'art. 339 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 40/06, attiene alla equità c.d. "necessaria" sostitutiva della stretta legalità; con il ricorso ad essa, il giudice di pace, nel decidere la intera controversia, non è tenuto all'osservanza delle regole di diritto positivo, potendo rifarsi integralmente all'equità, in relazione alla quale egli ha soltanto l'obbligo di enunciare un percorso argomentativo comprensibile. Precisamente, il dovere di osservare i «principi informatori della materia», imposto al giudice di pace dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'incostituzionalità di cui pag. 4/7 alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004) nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a 1.100 euro, diversamente da quello di osservare i «principi regolatori della materia», già imposto al giudice conciliatore dalla medesima disposizione (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 30 luglio 1984, n. 399, ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374), non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di aver cura, nell'individuazione della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina. Tali principi debbono essere puntualmente individuati nel ricorso per cassazione (o nell'atto di appello) avverso le sentenze in questione, non potendo l'impugnazione risolversi in una critica alla regula iuris concretamente applicata, la quale può ben rientrare nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, ancorché si ponga in contrasto con una norma giuridica particolare, né consistere in una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V, 21/02/2007, n. 4055). Conseguentemente, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve, con chiarezza, indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010). In altri termini, l'appellante, nel rispetto dell'art. ex art. 342 cod. proc. civ., come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, è tenuto ad indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che riteneva violati nel caso di specie (cfr. Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005; v. anche Tribunale Napoli sez. V, 21/09/2021, n.7598; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 ); solo a queste condizioni, infatti, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure. Ne consegue che l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro pag. 5/7 riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità (cfr. Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010). È imposta, dunque, dapprima l'individuazione del limite violato dal giudice di pace, così da permettere al tribunale (sotto il profilo rescindente della pronunzia che si chiede) la verifica della fondatezza dell'appello, previa individuazione dei principi regolatori della materia (ovvero delle norme sul procedimento ovvero di quelle costituzionali e/o comunitarie); di conseguenza (quanto al profilo rescissorio) sarà possibile per il giudice dell'appello - nel caso di accoglimento del gravame - adottare una decisione di stretta legalità, sostitutiva della precedente emessa in via equitativa, concretizzantesi nell'applicazione dei principi che si assumono violati. Va, quindi, ribadito che i principi regolatori della materia che consentono l'appello in tali giudizi non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017). Alla luce di tali principi, appare evidente come, nella specie, l'appellante non ha in alcun modo individuato gli eventuali principi regolatori della materia che sarebbero stati violati dalla regola equitativa concretamente applicata dal giudice di pace. Sulla base dei principi sopra richiamati deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 339, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, quanto ai compensi, come segue secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014, come successivamente modificato, in relazione al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) e nei valori minimi, stante la non complessità della questione trattata ed ad eccezione della fase istruttoria del tutto assente e pertanto non dovuta. Nulla può essere disposto in ordine alle spese di lite relative al giudizio di primo grado, stante la conferma della sentenza impugnata ed in assenza di apposito appello incidentale;
invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
pag. 6/7 sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019). Da ultimo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dell'obbligo, per l'appellante principale, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 232,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
3) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Catanzaro, 13 0ttobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 7/7
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5349 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8530/ 16, resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Zappia., depositata il 27.10.2016, in materia di opposizione all'esecuzione, e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv.Giuseppe Parte_1
Palermopresso il cui studio elettivamente domicilia
- Appellante – CONTRO
in persona del l.r.p.t Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Brancaccio Appellata Nonchè
e Controparte_2 Controparte_3
Appellati contumaci
CONCLUSIONI All'udienza del 7 marzo 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate in atti e il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, nel procedimento rubricato al n. r.g. 1923/2016 , (in qualità di Controparte_4 concessionario della riscossione esattoriale), il e la Controparte_2 (in qualità di Enti impositori), spiegando Controparte_3 opposizione avverso le cartelle di pagamento n°030-2008-0017872501-00- 000, afferente al mancato pagamento dei canoni idrici per l'importo di euro 521,42,nonché avverso la Cartella di pagamento n. 030-2009-0015557584- 00-000 avente ad oggetto sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada per l'importo di euro 110,00 Al riguardo, parte attrice deduceva: la mancanza di un valido titolo esecutivo, discendente dall'omessa notifica del verbale di accertamento;
l'estinzione del credito consacrato nelle cartelle sopra indicate in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale;
l'illegittimità della richiesta di della maggiorazione CP_4 ex art. 27 l. 689/81. Chiedeva, dunque, l'annullamento delle cartelle impugnate e, in subordine, in relazione alla cartella relativa alla contravvenzione al C.D.S di dichiararne la nullità parziale in relazione alle somme non dovute ex art. 203 C.d.S. e alle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la CP_3
, la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di
[...] legittimazione passiva del , essendo il provvedimento Controparte_5 opposto un atto proprio del concessionario e nel merito, Controparte_4 producendo il verbale n. 604048316 , contestato dai Carabinieri Compagnia Di Catanzaro -Aliquota Radiomobile ex art. 180 comma 1/7 C.d..S e notificato in data 26.05.2010 in strada all'attore medesimo, nella qualità di trasgressore, riteneva esistente il titolo esecutivo. Precisava inoltre che la violazione era stata verbalizzata in data 15.07.2007 mente l'iscrizione a ruolo il 30.04.2009 e quindi nessuna prescrizione era maturata. Deduceva, inoltre, la legittimità dell'applicazione della maggiorazione ex art. 27 l. 689/81. Chiedeva, dunque, preliminarmente di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e nel merito CP_3 di dichiarare infondata l'avversa opposizione e di convalidare la cartella esattoriale impugnata.
Si costituiva, altresì in giudizio , eccependo il difetto di CP_4 legittimazione passiva dell'agente della Riscossione e nel merito deduceva che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate al contribuente rispettivamente in data 21.01.2009 e 6.08.2209, interrompendo per effetto il termine prescrizionale. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
pag. 2/7 Nessuno si costituiva per il . Controparte_2
Con la sentenza n. 1764/2016 , il giudice di primo grado dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dall'attore sull'assunto che entrambe le cartelle risultavano notificate all'attore e non opposte dallo stesso e quindi precisando che nessun termine di prescrizione era maturato.
Con atto di citazione in appello, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro , la e il CP_4 Controparte_3
, quali enti impositori. Chiedeva di riformare la Controparte_2 sentenza indicata in epigrafe, sulla scorta delle seguenti conclusioni:
“riformare la sentenza appellata, ritenendo che i crediti sottesi alle cartelle oggetto di impugnazione risultano ampiamente prescritti atteso che l'ente concessionario non ha dato prova dell'esistenza di alcun atto interruttivo, nonché la mancanza di un titolo esecutivo non essendo mai stato notificato il verbale di contravvenzione al codice della strada.
Si costituiva, mediante deposito di comparsa di costituzione CP_6
la quale chiedeva di rigettare l'appello e di confermare la
[...] sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del grado di appello. Non si costituiva, invece, il , né la Controparte_2 CP_3
.
[...]
Terminata la fase di trattazione, dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 marzo 2025 svoltasi in trattazione scritta , precisate le conclusioni, la causa era assegnata a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Deve essere pronunziata l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, cod. proc. civ. Occorre, difatti, evidenziare che la sentenza gravata è stata pronunciata secondo la c.d. «equità necessaria», ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ., considerato che il valore della medesima, desumibile dalla domanda, ex art. 10 cod. proc. civ., è inferiore ad € 1.100,00; si afferma che, ad eccezione delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., le sentenze del giudice di pace rese in cause con valore pari o inferiore a tale limite sono da considerarsi sempre secondo equità (Cass. 3715/2015).
pag. 3/7 Precisamente, la Corte di cassazione ha chiarito (ex multis Sez. 2, Ordinanza n. 769 del 19/01/2021) che le sentenze rese dal giudice di pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente i 1.100,00 euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2°, cod. proc. civ., con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3°, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. n. 5287 del 2012, la quale, in applicazione del principio esposto, ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando). Più nel dettaglio, le eccezioni dedotte da parte appellante non rientrano nelle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, né è stata dedotta la violazione dei principi informatori della materia. In merito a tale ultimo aspetto, la Corte di cassazione ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale del giudice nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta da questi operata, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Invero, il concetto di equità preso in considerazione dall'art. 113, 2° comma cod. proc. civ., cui fa riferimento il 3°comma dell'art. 339 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 40/06, attiene alla equità c.d. "necessaria" sostitutiva della stretta legalità; con il ricorso ad essa, il giudice di pace, nel decidere la intera controversia, non è tenuto all'osservanza delle regole di diritto positivo, potendo rifarsi integralmente all'equità, in relazione alla quale egli ha soltanto l'obbligo di enunciare un percorso argomentativo comprensibile. Precisamente, il dovere di osservare i «principi informatori della materia», imposto al giudice di pace dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'incostituzionalità di cui pag. 4/7 alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004) nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a 1.100 euro, diversamente da quello di osservare i «principi regolatori della materia», già imposto al giudice conciliatore dalla medesima disposizione (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 30 luglio 1984, n. 399, ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374), non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di aver cura, nell'individuazione della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina. Tali principi debbono essere puntualmente individuati nel ricorso per cassazione (o nell'atto di appello) avverso le sentenze in questione, non potendo l'impugnazione risolversi in una critica alla regula iuris concretamente applicata, la quale può ben rientrare nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, ancorché si ponga in contrasto con una norma giuridica particolare, né consistere in una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V, 21/02/2007, n. 4055). Conseguentemente, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve, con chiarezza, indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010). In altri termini, l'appellante, nel rispetto dell'art. ex art. 342 cod. proc. civ., come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, è tenuto ad indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che riteneva violati nel caso di specie (cfr. Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005; v. anche Tribunale Napoli sez. V, 21/09/2021, n.7598; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 ); solo a queste condizioni, infatti, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure. Ne consegue che l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro pag. 5/7 riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità (cfr. Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010). È imposta, dunque, dapprima l'individuazione del limite violato dal giudice di pace, così da permettere al tribunale (sotto il profilo rescindente della pronunzia che si chiede) la verifica della fondatezza dell'appello, previa individuazione dei principi regolatori della materia (ovvero delle norme sul procedimento ovvero di quelle costituzionali e/o comunitarie); di conseguenza (quanto al profilo rescissorio) sarà possibile per il giudice dell'appello - nel caso di accoglimento del gravame - adottare una decisione di stretta legalità, sostitutiva della precedente emessa in via equitativa, concretizzantesi nell'applicazione dei principi che si assumono violati. Va, quindi, ribadito che i principi regolatori della materia che consentono l'appello in tali giudizi non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017). Alla luce di tali principi, appare evidente come, nella specie, l'appellante non ha in alcun modo individuato gli eventuali principi regolatori della materia che sarebbero stati violati dalla regola equitativa concretamente applicata dal giudice di pace. Sulla base dei principi sopra richiamati deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 339, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, quanto ai compensi, come segue secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014, come successivamente modificato, in relazione al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) e nei valori minimi, stante la non complessità della questione trattata ed ad eccezione della fase istruttoria del tutto assente e pertanto non dovuta. Nulla può essere disposto in ordine alle spese di lite relative al giudizio di primo grado, stante la conferma della sentenza impugnata ed in assenza di apposito appello incidentale;
invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
pag. 6/7 sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019). Da ultimo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dell'obbligo, per l'appellante principale, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 232,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
3) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Catanzaro, 13 0ttobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Fortunata Esposito
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