Art. 24.
I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal codice civile , quelli previsti dal regolamento.
A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi.
I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.
I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal codice civile , quelli previsti dal regolamento.
A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi.
I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.