Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 32215/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.09.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Parisi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in con l'Avv. Anna Masperi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Matera il 18.09.2004
(anno 2004 - atto n. 205 - parte II - serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata il [...] Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.09.2024, la Sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la separazione personale dal Sig. alle condizioni ivi previste. Parte_2
In data 07.01.2025 si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è associato alla domanda di CP_1 separazione ma si è opposto alle restanti domande della controparte.
All'udienza del 24.01.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno congiuntamente chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1.pronuncia di separazione tra le parti;
2.il signor verserà a titolo di assegno di mantenimento alla moglie Controparte_1 [...]
la somma di euro 400,00 mensili;
a partire dal mese di febbraio 2025, importo da versarsi Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
3.Il signor verserà alla signora per il mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia oggi ancora minorenne l'importo mensile di euro 500,00, somma da versarsi entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
a partire dal mese di febbraio 2025 l'importo da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese extra assegno come indicate nelle linee guida del tribunale di Milano, che qui si trascrivono:
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà funzionale).Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
4.le parti continueranno ad abitare nell'immobile di Corbetta, mantenendo l'attuale organizzazione degli spazi abitativi. Il signor verificherà con un esperto di edilizia se vi Controparte_1 possa essere una possibilità di meglio suddividere gli spazi dell'immobile senza operare stravolgimenti strutturali nell'immobile. Qualora fosse possibile si impegna sin da ora a farsi carico dei costi. Il signor potrà valersi di una collaboratrice domestica Controparte_1 comunicando alla moglie gli orari di intervento. Le spese condominiali ordinarie e le utenze domestiche saranno a carico della signora;
Parte_1
5.il signor continuerà a corrispondere la rata mensile del mutuo pari ad Controparte_1 euro 854,00;
6.sono previste libere frequentazioni tra padre e figlia in considerazione dell'età della stessa;
7.la signora rinuncia alla richiesta di addebito promossa nei confronti del marito;
Parte_1
8.spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 05.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e sopra trascritte ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Matera il 18 settembre 2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Matera perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG