TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 9556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei SInori Magistrati:
dott.ssa AM NT Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione, presentato il 03/09/2025 congiuntamente da:
e Parte_1 CP_1 entrambi con il difensore avv. DALLA COSTA CHIARA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, come già fanno, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà;
b) nulla in punto figlie siccome già da tempo maggiorenni e autonome economicamente;
c) l'immobile già adibito ad abitazione familiare e già assegnato per l'intero alla IG.ra , sito Parte_1 in Udine, via Del Bon 122/2 (fg. 42, part. 2243 sub. 2 e 10), di proprietà, al 50%, dei IG.ri Parte_1
e continuerà a essere assegnato in via esclusiva alla SI.ra , quale concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento della stessa;
d) Il IG. si impegna, a titolo di mantenimento per la moglie, SI.ra , a CP_1 Parte_1 versare entro il giorno 30 di ogni mese su conto corrente intestato alla IG.ra , le cui Parte_1 coordinate bancarie sono già a lui note, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM dott. Andrea Gondolo, in conformità a quanto richiesto dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/09/1975 a UDINE e in data 08.11.1996 l'intestato
Tribunale omologava con decreto la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
Con il ricorso di cui le parti in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al mantenimento delle figlie RA (nata il [...]) e (nata il Per_1
01.04.1981), entrambe maggiorenni, stante l'ormai da tempo raggiunta indipendenza economica.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto conformi alla legge.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e , Parte_1 CP_1 per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di separazione allora stabilite con il decreto di omologa dd 08.11.1996 – cron.n. 5050 sub R.G.N. 1701/1996, così provvede:
a) dà atto che i coniugi continueranno a vivere separati, come già fanno, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà;
b) nulla in punto figlie poiché già da tempo maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c) dà atto che l'immobile già adibito ad abitazione familiare e già assegnato per l'intero alla IG.ra
, sito in Udine, via Del Bon 122/2 (fg. 42, part. 2243 sub. 2 e 10), di proprietà, al 50%, dei Parte_1 IG.ri e continuerà a restare nella disponibilità esclusiva della SI.ra , quale Parte_1 CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della stessa;
d) dispone che il IG. ersi, a titolo di mantenimento per la moglie, SI.ra , CP_1 Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese su conto corrente intestato alla stessa, le cui coordinate bancarie sono già a lui note, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 22.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa AM NT
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei SInori Magistrati:
dott.ssa AM NT Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione, presentato il 03/09/2025 congiuntamente da:
e Parte_1 CP_1 entrambi con il difensore avv. DALLA COSTA CHIARA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, come già fanno, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà;
b) nulla in punto figlie siccome già da tempo maggiorenni e autonome economicamente;
c) l'immobile già adibito ad abitazione familiare e già assegnato per l'intero alla IG.ra , sito Parte_1 in Udine, via Del Bon 122/2 (fg. 42, part. 2243 sub. 2 e 10), di proprietà, al 50%, dei IG.ri Parte_1
e continuerà a essere assegnato in via esclusiva alla SI.ra , quale concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento della stessa;
d) Il IG. si impegna, a titolo di mantenimento per la moglie, SI.ra , a CP_1 Parte_1 versare entro il giorno 30 di ogni mese su conto corrente intestato alla IG.ra , le cui Parte_1 coordinate bancarie sono già a lui note, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM dott. Andrea Gondolo, in conformità a quanto richiesto dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/09/1975 a UDINE e in data 08.11.1996 l'intestato
Tribunale omologava con decreto la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
Con il ricorso di cui le parti in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al mantenimento delle figlie RA (nata il [...]) e (nata il Per_1
01.04.1981), entrambe maggiorenni, stante l'ormai da tempo raggiunta indipendenza economica.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto conformi alla legge.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e , Parte_1 CP_1 per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di separazione allora stabilite con il decreto di omologa dd 08.11.1996 – cron.n. 5050 sub R.G.N. 1701/1996, così provvede:
a) dà atto che i coniugi continueranno a vivere separati, come già fanno, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà;
b) nulla in punto figlie poiché già da tempo maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c) dà atto che l'immobile già adibito ad abitazione familiare e già assegnato per l'intero alla IG.ra
, sito in Udine, via Del Bon 122/2 (fg. 42, part. 2243 sub. 2 e 10), di proprietà, al 50%, dei Parte_1 IG.ri e continuerà a restare nella disponibilità esclusiva della SI.ra , quale Parte_1 CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della stessa;
d) dispone che il IG. ersi, a titolo di mantenimento per la moglie, SI.ra , CP_1 Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese su conto corrente intestato alla stessa, le cui coordinate bancarie sono già a lui note, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 22.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa AM NT