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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1053/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
ER RA AL, AT
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4586/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1883/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013541762000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non risulta costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.5, con sentenza emessa il 16.03.2023 ha accolto il ricorso proposto dal Resistente_1 in liquidazione avverso cartella di pagamento notificata il 15.9.2022 dall'Agenzia delle Entrate di Riscossione di Siracusa.
Con la detta cartella si era chiesto il pagamento dell'IMU, anno di imposta 2013, richiesto dal Comune di
PR AR per €.955.673,74 e dell'IMU anno di imposta 2014 dal Comune di Melilli per €.4.524,08.
La Corte adita ha rilevato l'illegittimità dell'atto impositivo per quanto riguarda il credito del Comune di PR
AR, stante che con sentenza, passata in giudicato, del 25.5.2022 era stato annullato il prodromico avviso di accertamento;
mentre per quanto riguarda il credito del Comune di Melilli per carenze di prova della notifica del relativo avviso di accertamento.
L'ADER, rimasta assente in I° grado, ha appellato la sentenza de qua, limitatamente al capo riguardante il credito del Comune di Melilli, per il quale ha prodotto il prodromico avviso di accertamento notificato il 24.4.2019 all'Resistente_1.
Pertanto, ha insistito per la riforma della sentenza, anche in relazione alla condanna alle spese.
Non risulta costituito in questa fase l'Resistente_1.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, con la produzione dell'avviso di accertamento notificato dal Comune di Melilli il 24.4.2019, l'appellante ha fornito la prova che la cartella in questione è stata regolarmente preceduta dal relativo atto prodromico e, pertanto, sul punto devesi ritenere legittima.
Per quanto riguarda le spese liquidate nel primo grado, queste devono ritenersi dovute, stante che l'appellante, nonostante la regolare notifica del ricorso, è rimasto assente.
Tuttavia, rilevato che nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza n.2007/01/2022 del 25.5.2022, l'ADER non è stata parte, appare ragionevole, stante la sua oggettiva non conoscenza del detto atto, ridurre le spese liquidate nella misura complessiva di €.5.000,00.
Nulla per le spese di questa fase stante la non costituzione in giudizio dell'ASI.
P.Q.M.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità dell'originaria cartella di pagamento relativamente alle somme richieste per il Comune di Melilli di €.4.524,08; liquida le spese del giudizio di I° grado in complessive €.5.000,00. Nulla per le spese per questa fase.
RM, 16.12.2025
FA RM NA NA
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
ER RA AL, AT
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4586/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1883/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013541762000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non risulta costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.5, con sentenza emessa il 16.03.2023 ha accolto il ricorso proposto dal Resistente_1 in liquidazione avverso cartella di pagamento notificata il 15.9.2022 dall'Agenzia delle Entrate di Riscossione di Siracusa.
Con la detta cartella si era chiesto il pagamento dell'IMU, anno di imposta 2013, richiesto dal Comune di
PR AR per €.955.673,74 e dell'IMU anno di imposta 2014 dal Comune di Melilli per €.4.524,08.
La Corte adita ha rilevato l'illegittimità dell'atto impositivo per quanto riguarda il credito del Comune di PR
AR, stante che con sentenza, passata in giudicato, del 25.5.2022 era stato annullato il prodromico avviso di accertamento;
mentre per quanto riguarda il credito del Comune di Melilli per carenze di prova della notifica del relativo avviso di accertamento.
L'ADER, rimasta assente in I° grado, ha appellato la sentenza de qua, limitatamente al capo riguardante il credito del Comune di Melilli, per il quale ha prodotto il prodromico avviso di accertamento notificato il 24.4.2019 all'Resistente_1.
Pertanto, ha insistito per la riforma della sentenza, anche in relazione alla condanna alle spese.
Non risulta costituito in questa fase l'Resistente_1.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, con la produzione dell'avviso di accertamento notificato dal Comune di Melilli il 24.4.2019, l'appellante ha fornito la prova che la cartella in questione è stata regolarmente preceduta dal relativo atto prodromico e, pertanto, sul punto devesi ritenere legittima.
Per quanto riguarda le spese liquidate nel primo grado, queste devono ritenersi dovute, stante che l'appellante, nonostante la regolare notifica del ricorso, è rimasto assente.
Tuttavia, rilevato che nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza n.2007/01/2022 del 25.5.2022, l'ADER non è stata parte, appare ragionevole, stante la sua oggettiva non conoscenza del detto atto, ridurre le spese liquidate nella misura complessiva di €.5.000,00.
Nulla per le spese di questa fase stante la non costituzione in giudizio dell'ASI.
P.Q.M.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità dell'originaria cartella di pagamento relativamente alle somme richieste per il Comune di Melilli di €.4.524,08; liquida le spese del giudizio di I° grado in complessive €.5.000,00. Nulla per le spese per questa fase.
RM, 16.12.2025
FA RM NA NA