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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5298/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto C.F._2
di citazione in opposizione, dall'Avv. Angelo Cardiello, presso il cui studio, sito in Salerno alla via U. Zanotti Bianco n. 40, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2
difesa, giusta procura generale alle liti conferita con atto per TA
[...]
in Velletri del 30/9/2014, Rep. n. 66668, Racc. n. Persona_1
20997, dall'Avv. Fabio Forino, presso il cui studio sito in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 04/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 454/2019, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in qualità di garanti della debitrice principale Samar S.R.L., in favore della opposta, della somma pari ad € 65.998,33, quale debitoria del conto corrente n. 10735290, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che le fideiussioni da loro rilasciate sono state redatte in conformità al modello
“ABI” del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla CA d'IA con provvedimento n. 55 del 2005 e, dunque, sono affette da nullità; che, dunque, stante la nullità della deroga pattizia al disposto dell'articolo 1957
c.c. e non avendo l'opposta coltivato “istanze” per il pagamento di quanto richiesto entro il termine prorogato di 36 mesi, sarebbe decaduta dal diritto di agire nei loro confronti;
quale secondo motivo di opposizione, che nel contratto di conto corrente posto a fondamento della domanda monitoria, avendo la CA applicato gli interessi ultralegali passivi, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto e le valute cc.dd. “virtuali”.
In virtù di quanto inannzi esposto i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione
[...]
e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 454/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la e per essa Controparte_1
deducendo: che l'opposizione è improcedibile, non avendo CP_2
gli opponenti espletato il tentativo di mediazione obbligatoria;
che non è intervenuta alcuna decadenza nei suoi confronti, anche considerato che la procedura concorsuale relativa al fallimento della Samar S.r.l. è ancora
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza pendente dinanzi al Tribunale di Salerno procedimento N.R.G. 7/2015, in cui la cedente ha proposto altresì insinuazione al passivo;
Controparte_3
che gli opponenti non possono formulare alcuna contestazione in ordine al rapporto di conto corrente bancario posto a fondamento del ricorso monitorio, avendo sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia.
In virtù di quanto innanzi esposto la la e Controparte_1
per essa ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare CP_2
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 454/2019; in ogni caso, condannare, i sigg.ri e al pagamento, in suo favore, Parte_1 Parte_2
della somma pari ad € 65.998,33 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava le parti di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, ed a tanto provvedeva la parte opponente (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 19/5/2020).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 04/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opponente provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 19/5/2020).
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza 2. – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente lamenta che le fideiussioni “omnibus” fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 150.000,00 da loro rilasciate per l'adempimento delle obbligazioni della debitrice principale Samar S.R.L. sarebbero affette da nullità anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2 della L. n.
287/1990, in quanto redatte in conformità al modello “ABI” del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla CA d'IA con provvedimento n. 55 del
2005 e, in ogni caso, che stante la nullità della deroga pattizia al disposto dell'articolo 1957 c.c. e non avendo l'opposta coltivato “istanze” per il pagamento di quanto richiesto entro il termine prorogato di 36 mesi, sarebbe decaduta dal diritto di agire nei loro confronti.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Come è noto, la nullità delle fideiussioni di cui parte opponente chiede la declaratoria, secondo la giurisprudenza dalla stessa invocata, rinviene il proprio fondamento nella circostanza di fatto che le fideiussioni agli atti di causa contengano le tre clausole di cui al modello di fideiussione “omnibus”, predisposto dall nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata CP_4
ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della CA d'IA n. 55/2005. In particolare, sono state ritenute violatrici della normativa anticoncorrenziale le clausole 2), 6) ed 8) del predetto schema contrattuale che prevedono, rispettivamente: la “reviviscenza” dell'obbligazione di garanzia, per cui il garante è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; la “rinuncia” ai termini, di cui all'art. 1957 c.c. in forza del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; l'”insensibilità” ai vizi del titolo: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Nella sostanza, dunque, gli articoli 2), 6) e 8) comportano la permanenza dell'obbligazione di garanzia, a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità, potenzialmente riguardanti il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita, potendosi, di fatto, assommare in una cumulativa dicitura di clausole di “sopravvivenza”.
A fronte di una siffatta contestazione circa la validità del contratto di garanzia personale sottoscritto dall'opponente spetta comunque al Giudice verificare la fondatezza della doglianza sulla base del principio generale dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., secondo cui incombe su chi deduce una circostanza in giudizio, cioè nella vicenda in esame la nullità delle fideiussioni per violazione dell'articolo 2 della Legge n.
287/1990 in quanto conenenti clausole riproduttive dello schema “A.B.I.” stigmatizzato dalla CA d'IA quale Autorità tutoria con il provvedimento n. 55 del 2005: dunque, in base al principio dell'onere della prova incombe sulla parte che chiede la pronuncia di accertamento e declaratoria della nullità provarne i fatti costitutivi, mediante produzioni documentali rituali e tempestive.
Sul punto, infatti, si richiama qui il precedente reso dal Tribunale di Milano,
Sez. XIV, con sentenza n. 294/2022 in una vicenda del tutto analoga a quella oggetto di causa, che si è espressa nei seguenti termini: “Quanto alla domanda di nullità, è, anzitutto, noto che le clausole dello schema ABI, ritenute da CA d'IA sbocco dell'intesa illecita, sono le seguenti: la n. 2
(c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali articoli, la CA d'IA ha ritenuto che abbia previsto, per la fideiussione CP_4
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza omnibus, disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90, avendo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Giova subito osservare che la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 41994/2021, a sezioni unite, nell'ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina antitrust in questione, ha ritenuto che si configuri qui mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così a par. 2.15.1). Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(ivi, par. 2.15.2). Nel caso concreto, peraltro, si può ben ritenere, sotto il profilo logico indiziario - in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario - che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia. Premesso che non rileva la questione circa la qualificazione giuridica del negozio in parola come contratto autonomo di garanzia -
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza trattandosi di profilo di dedotta nullità speciale per attuazione dell'intesa a monte, restrittiva della libera concorrenza, in violazione, dunque, di norma imperativa, dettata a tutela del mercato in senso oggettivo, quale limite all'autonomia negoziale nella determinazione del contenuto del contratto, “nei limiti imposti dalla legge”, ex art.1322 primo comma cc - occorre sottolineare che la fideiussione omnibus per cui è lite risulta stipulata in data 21.12.2010, cioè a distanza di oltre cinque anni dal provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso; per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Poiché il provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della CA medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90. Di ciò, tuttavia, l'attore ****** non ha dato prova alcuna, non avendo neppure depositato la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., né depositato documento o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.”.
Applicando tali principi al caso di specie ne deriva che, essendo state sottoscritte dai sigg.ri e le garanzie Parte_1 Parte_2
poste a fondamento del ricorso monitorio in data 23/7/2010 fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 15'.000,00, (cfr. all. della produzione della fase monitoria), in un momento di gran lunga successivo rispetto a quello oggetto di istruttoria di IT (2002-2005), il provvedimento della CA d'IA n. 55/2005, pure ritualmente prodotto da parte opponente, non spiega in relazione ad essa alcuna efficacia probatoria – tanto meno privilegiata –, di talché l'opponente avrebbe dovuto, onde suffragare la sua doglianza, depositare documenti o articolare richieste di prova volte a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di Istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Prova, questa, che non è stata in alcun modo fornita: manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Ciò posto, deve ritenersi infondata altresì l'eccezione di decadenza
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza dell'opposta sollevata da parte opponente per non avere agito nei loro confronti nel rispetto del termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, così come pattuito all'articolo 5) delle fideiussioni sottoscritte dai sigg.ri e (cfr. all. della produzione della fase Pt_1 Pt_2
monitoria).
Invero, dalla documentazione prodotta dalla CA risulta che l'obbligazione restitutoria derivante dal contratto di conto corrente sottoscritto dalla
Samar S.R.L. è scaduta il 23/10/2014 (cfr. ricorso monitorio e conunicazione di revoca degli affidamenti), allorquando venne comunicata agli odierni opponenti l'intervenuta revoca delle aperture di credito concesse alla società debitrice principale ed intimato loro il pagamento di quanto dovuto da quest'ultima.
Dunque, stante la data di scadenza dell'obbligazione per il cui adempimento la opposta ha chiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo, e considerato che l'opposta ha coltivato le sue “istanze” ai sensi dell'articolo 1957, comma 1, c.c., nei confronti dei garanti già il 20/10/2014, quando venne comunicata agli odierni opponenti l'intervenuta delle aperture di credito concesse alla società debitrice principale ed intimato loro il pagamento di quanto dovuto da quest'ultima, ne consegue che essa ha diligentemente assolto all'obbigo “ex lege” di cui al primo comma dell'articolo 1957 c.c. di intraprendere o proseguire le sue istanze di tutela nei confronti del debitore principale entro il termine di 36 mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Non può, di contro, ritenersi che tale obbligo legale non sia stato assolto entro il termine decadenziale di 36 mesi pattiziamente previsto, dovendosi di contro considerare quali istanze coltivate tempestivamente soltanto quelle consistenti in iniziative giudiziali, atteso che nel caso di specie opera il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, n. 5720/2024; Cass. Civ.,
Sez. III, n. 5179/2025) secondo cui “… la statuizione della corte di merito è
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 c.c., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta”
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”. Sicchè, essendo stata pattuita nella fideiussione rilasciata dagli opponenti (cfr. all. della produzione di parte opposta) che “il fideiussore è tenuto a pagare alla CA quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta scritta…” deve ritenersi che la CA possa evitare di incorrere in decadenza anche agendo in via stragiudiziale nei confronti del garante, come avvenuto nella fattispecie concreta.
3. – Con il secondo ed ultimo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che nel contratto di conto corrente posto a fondamento della domanda monitoria, la CA avrebbe applicato interessi ultralegali passivi, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto e le valute cc.dd. “virtuali”.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso: infatti, dalla lettura del contratto di conto corrente il cui saldo creditore è stato richiesto mediante ingiunzione (cfr. all. della produzione di parte opposta) si evince che sono stati pattuiti per iscritto la misura ultralegale degli interessi debitori (T.A.N. 13,600%, T.A.E. 14,309%), la periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, le valute e la commissione di
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza massimo scoperto (pari all'1,100% per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente, trimestrale).
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 454/2019 va confermato e, stante il disposto dell'articolo 653, comma 1, c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
4. – Le spese seguono il criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico della
e per essa della e, Controparte_1 CP_2
considerate la natura, il valore (€ 65.998,33 – pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione € 2.127,00 per la fase decisionale), , rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 454/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna e alla refusione, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, in favore della e per Controparte_1
essa delle spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_2
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 06/10/2025
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5298/2019 - Sentenza