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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/11/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1370/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Silvia Stanyevic presso il cui studio in Napoli via Luigi Volpicella n.387 elett.te domicilia;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Napoli alla Via Rimini n. 67 presso lo studio dell'avvocato Aldo Appella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente –
NONCHE' nella qualità di curatore speciale dei minori nato CP_2 Controparte_3 Persona_1
a Napoli il 30.05.2014, nata a [...] il [...] e nata a [...] Persona_2 Persona_3 il 17.07.2021;
- curatore speciale -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 08.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data
25.01.2014 in Casalnuovo di Napoli con il sig. , dalla cui unione erano nati i figli: Controparte_1
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al
[...] resistente, affido esclusivo della prole con diritto di visita graduale, mantenimento per la prole;
vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di status e instava per la regolamentazione dei doveri genitoriali. Vinte le spese.
Adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., acquisite relazioni dei SS in atti, nominato ai minori un curatore speciale, con ordinanza del 08.07.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale. La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va invece rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente in quanto rimasta priva di riscontro probatorio. Le allegazioni di parte ricorrente, contestate dal resistente non sono state comprovate.
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, questo tribunale non può che constatare il comportamento del resistente, il quale non è presente con costanza nella vita dei figli né economicamente né affettivamente. Al contempo, non può non trascurarsi che il resistente ha incontrato i minori e a novembre 2024 allorquando gli ha regalato due telefonini, li Per_1 Per_2 ha visti anche precedentemente, saltuariamente risulta avere versato del denaro per i figli, ha mantenuto dei contatti telefonici almeno fino al dicembre 2024 soprattutto con il figlio . Per_1
Quest'ultimo, ascoltato dai SS, ha mostrato la propria sofferenza rispetto all'assenza di una presenza continua del padre nella sua vita e ha avuto difficoltà a parlare del padre. Orbene, ritiene il tribunale che il comportamento incostante del resistente sia certamente pregiudizievole ad un affido condiviso, affido che richiede impegno, dedizione e partecipazione quotidiana affettiva ed economica nella vita dei figli. Rispetto alle carenze genitoriali evidenziate, si ritiene peraltro misura idonea a tutelare il benessere psicofisico della prole, prevedere un regime di affido esclusivo alla madre. Questa, invero, si occupa con l'ausilio dei propri genitori dei minori e li cura e segue in modo adeguato sopperendo alle carenze paterne. La madre potrà adottare in via esclusiva ogni determinazione di ordinaria e straordinaria amministrazione per la prole. I minori andranno collocati presso la madre cui va assegnata la casa familiare sita in Casalnuovo di Napoli alla via Casa Dell'Acqua n. 5.
Si ritiene, invece, di non adottare pronunce di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del , atteso che il tribunale ripone fiducia nel fatto che il resistente, una volta Per_1 raggiunta una situazione di maggiore equilibrio anche lavorativo ed economico in Germania, possa attivarsi con maggiore consapevolezza al fine di ripristinare una costante partecipazione e comunicazione con la prole. La prognosi positiva deriva sia dalla circostanza che il resistente ha effettivamente avuto in questi anni diverse problematiche economiche (l'attività di bar intrapresa non
è andata bene, ha svolto lavori a chiamata in un pub, si è poi trasferito da circa un anno in Germania ove avrebbe trovato un lavoro stabile), dall'altro, seppure in modo non quotidiano, ha mantenuto sempre un contatto con i primi due figli (la prima di tenera età non lo riconosce atteso che la convivenza matrimoniale cessava quando la minore aveva appena due mesi), il chè denota una certa affettività, in mancanza della quale non proverebbe tale dispiacere rispetto all'assenza della Per_1 figura paterna di cui avverte la mancanza.
Occorre, piuttosto, che le capacità genitoriali del resistente, nell'interesse primario dei minori a godere di una bigenitorialità, vadano sostenute e rafforzate.
All'uopo si incaricano i SS di Casalnuovo di Napoli di avviare il resistente, previo contatto con lo stesso, verso percorsi di sostegno alla genitorialità e di predisporre uno spazio neutro di incontro padre – figli alla presenza di personale esperto almeno una volta ogni due mesi.
Il padre potrà vedere i minori, sia presso lo spazio neutro individuato dai SS una volta ogni due mesi sia quando faccia rientro in Italia, previo congruo avviso di almeno venti giorni, in spazio neutro individuato a cura dei SS di Casalnuovo di Napoli.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio in atti è emerso che: la ricorrente vive con i propri genitori in abitazione di sua proprietà pare gravata da mutuo, lavora in un ristopub con retribuzione di circa 800,00 euro mensili, percepisce AU di 700,00 euro per i minori;
il resistente, cuoco, lavora allo stato in Germania ma con introiti non documentati. Orbene, considerato che entrambe le parti hanno omesso di depositare la documentazione reddituale
– patrimoniale espressamente richiesta dal giudice istruttore, considerato che i minori trascorrono la totalità del tempo con la madre e considerato che il resistente si è dichiarato disponibile in sede di comparsa a versare per i minori euro 600,00 mensili, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 600,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
Stante la delicatezza della situazione familiare si dispone la trasmissione del presente provvedimento al GT ex art. 337 c.c.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste stante la natura della controversia e la mancanza di una pronuncia di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
d) affida i figli minori , e in via esclusiva alla madre secondo il modello Per_1 Per_2 Per_3 dell'affido cd. super - esclusivo;
e) colloca i minori presso la madre;
f) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
g) Assegna la casa familiare sita in sita in Casalnuovo di Napoli alla via Casa Dell'Acqua n. 5 alla signora;
Parte_2
h) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando alla signora entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 600,00, importo Pt_2 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021. i) Avvia il resistente a cura dei SS di Casalnuovo di Napoli verso percorsi di sostegno alla genitoriale;
j) dispone la trasmissione a cura della cancelleria del presente provvedimento al GT ex art. 337
c.c.
k) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1370/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Silvia Stanyevic presso il cui studio in Napoli via Luigi Volpicella n.387 elett.te domicilia;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Napoli alla Via Rimini n. 67 presso lo studio dell'avvocato Aldo Appella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente –
NONCHE' nella qualità di curatore speciale dei minori nato CP_2 Controparte_3 Persona_1
a Napoli il 30.05.2014, nata a [...] il [...] e nata a [...] Persona_2 Persona_3 il 17.07.2021;
- curatore speciale -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 08.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data
25.01.2014 in Casalnuovo di Napoli con il sig. , dalla cui unione erano nati i figli: Controparte_1
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al
[...] resistente, affido esclusivo della prole con diritto di visita graduale, mantenimento per la prole;
vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di status e instava per la regolamentazione dei doveri genitoriali. Vinte le spese.
Adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., acquisite relazioni dei SS in atti, nominato ai minori un curatore speciale, con ordinanza del 08.07.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonchè dell'ordinanza presidenziale. La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va invece rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente in quanto rimasta priva di riscontro probatorio. Le allegazioni di parte ricorrente, contestate dal resistente non sono state comprovate.
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, questo tribunale non può che constatare il comportamento del resistente, il quale non è presente con costanza nella vita dei figli né economicamente né affettivamente. Al contempo, non può non trascurarsi che il resistente ha incontrato i minori e a novembre 2024 allorquando gli ha regalato due telefonini, li Per_1 Per_2 ha visti anche precedentemente, saltuariamente risulta avere versato del denaro per i figli, ha mantenuto dei contatti telefonici almeno fino al dicembre 2024 soprattutto con il figlio . Per_1
Quest'ultimo, ascoltato dai SS, ha mostrato la propria sofferenza rispetto all'assenza di una presenza continua del padre nella sua vita e ha avuto difficoltà a parlare del padre. Orbene, ritiene il tribunale che il comportamento incostante del resistente sia certamente pregiudizievole ad un affido condiviso, affido che richiede impegno, dedizione e partecipazione quotidiana affettiva ed economica nella vita dei figli. Rispetto alle carenze genitoriali evidenziate, si ritiene peraltro misura idonea a tutelare il benessere psicofisico della prole, prevedere un regime di affido esclusivo alla madre. Questa, invero, si occupa con l'ausilio dei propri genitori dei minori e li cura e segue in modo adeguato sopperendo alle carenze paterne. La madre potrà adottare in via esclusiva ogni determinazione di ordinaria e straordinaria amministrazione per la prole. I minori andranno collocati presso la madre cui va assegnata la casa familiare sita in Casalnuovo di Napoli alla via Casa Dell'Acqua n. 5.
Si ritiene, invece, di non adottare pronunce di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del , atteso che il tribunale ripone fiducia nel fatto che il resistente, una volta Per_1 raggiunta una situazione di maggiore equilibrio anche lavorativo ed economico in Germania, possa attivarsi con maggiore consapevolezza al fine di ripristinare una costante partecipazione e comunicazione con la prole. La prognosi positiva deriva sia dalla circostanza che il resistente ha effettivamente avuto in questi anni diverse problematiche economiche (l'attività di bar intrapresa non
è andata bene, ha svolto lavori a chiamata in un pub, si è poi trasferito da circa un anno in Germania ove avrebbe trovato un lavoro stabile), dall'altro, seppure in modo non quotidiano, ha mantenuto sempre un contatto con i primi due figli (la prima di tenera età non lo riconosce atteso che la convivenza matrimoniale cessava quando la minore aveva appena due mesi), il chè denota una certa affettività, in mancanza della quale non proverebbe tale dispiacere rispetto all'assenza della Per_1 figura paterna di cui avverte la mancanza.
Occorre, piuttosto, che le capacità genitoriali del resistente, nell'interesse primario dei minori a godere di una bigenitorialità, vadano sostenute e rafforzate.
All'uopo si incaricano i SS di Casalnuovo di Napoli di avviare il resistente, previo contatto con lo stesso, verso percorsi di sostegno alla genitorialità e di predisporre uno spazio neutro di incontro padre – figli alla presenza di personale esperto almeno una volta ogni due mesi.
Il padre potrà vedere i minori, sia presso lo spazio neutro individuato dai SS una volta ogni due mesi sia quando faccia rientro in Italia, previo congruo avviso di almeno venti giorni, in spazio neutro individuato a cura dei SS di Casalnuovo di Napoli.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio in atti è emerso che: la ricorrente vive con i propri genitori in abitazione di sua proprietà pare gravata da mutuo, lavora in un ristopub con retribuzione di circa 800,00 euro mensili, percepisce AU di 700,00 euro per i minori;
il resistente, cuoco, lavora allo stato in Germania ma con introiti non documentati. Orbene, considerato che entrambe le parti hanno omesso di depositare la documentazione reddituale
– patrimoniale espressamente richiesta dal giudice istruttore, considerato che i minori trascorrono la totalità del tempo con la madre e considerato che il resistente si è dichiarato disponibile in sede di comparsa a versare per i minori euro 600,00 mensili, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 600,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
Stante la delicatezza della situazione familiare si dispone la trasmissione del presente provvedimento al GT ex art. 337 c.c.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste stante la natura della controversia e la mancanza di una pronuncia di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
d) affida i figli minori , e in via esclusiva alla madre secondo il modello Per_1 Per_2 Per_3 dell'affido cd. super - esclusivo;
e) colloca i minori presso la madre;
f) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
g) Assegna la casa familiare sita in sita in Casalnuovo di Napoli alla via Casa Dell'Acqua n. 5 alla signora;
Parte_2
h) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando alla signora entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 600,00, importo Pt_2 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021. i) Avvia il resistente a cura dei SS di Casalnuovo di Napoli verso percorsi di sostegno alla genitoriale;
j) dispone la trasmissione a cura della cancelleria del presente provvedimento al GT ex art. 337
c.c.
k) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)