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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
E
MI ELISABETTA (C.F. ), con l'assistenza degli C.F._2
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate, all'udienza del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/02/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ARCIDOSSO (Serie A, Parte II, atto n. 1, anno 1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Per_ Dall'unione della coppia nascevano i figli (1999) e (2002). Per_1
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
In fase di separazione le parti a fronte del parere contrario del P.M. ha modificato le conclusioni rassegante nel ricorso introduttivo, pur non prevedendo la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT delle contribuzioni economiche.
A tal proposito, dunque, anche in sede di divorzio, v'è da rilevare come, al punto n. 4 delle conclusioni congiunte, depositate in data 05/05/2025, le parti hanno dichiarato di “Stabilire che il padre, sig. parteciperà al mantenimento Parte_1 dei figli con un contributo mensile per spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%”.
Ebbene, occorre osservare che, anche in assenza di una specifica pattuizione delle parti in proposito, la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli discende ex lege dell'articolo 337 ter c.c., a norma del quale “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”; tale mancata indicazione non fa dunque venir meno la corrispondenza delle condizioni indicate dai genitori rispetto all'interesse dei figli.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ARCIDOSSO (Serie A, Parte II, atto n. 1, anno 1999), contratto tra e MI ELISABETTA, in data 13/02/1999; Parte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del
06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte, con la precisazione di cui in parte motiva in punto di rivalutazione monetaria delle contribuzioni economiche previste;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
E
MI ELISABETTA (C.F. ), con l'assistenza degli C.F._2
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate, all'udienza del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/02/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ARCIDOSSO (Serie A, Parte II, atto n. 1, anno 1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Per_ Dall'unione della coppia nascevano i figli (1999) e (2002). Per_1
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
In fase di separazione le parti a fronte del parere contrario del P.M. ha modificato le conclusioni rassegante nel ricorso introduttivo, pur non prevedendo la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT delle contribuzioni economiche.
A tal proposito, dunque, anche in sede di divorzio, v'è da rilevare come, al punto n. 4 delle conclusioni congiunte, depositate in data 05/05/2025, le parti hanno dichiarato di “Stabilire che il padre, sig. parteciperà al mantenimento Parte_1 dei figli con un contributo mensile per spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%”.
Ebbene, occorre osservare che, anche in assenza di una specifica pattuizione delle parti in proposito, la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli discende ex lege dell'articolo 337 ter c.c., a norma del quale “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”; tale mancata indicazione non fa dunque venir meno la corrispondenza delle condizioni indicate dai genitori rispetto all'interesse dei figli.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ARCIDOSSO (Serie A, Parte II, atto n. 1, anno 1999), contratto tra e MI ELISABETTA, in data 13/02/1999; Parte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del
06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte, con la precisazione di cui in parte motiva in punto di rivalutazione monetaria delle contribuzioni economiche previste;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo