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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 611/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. PETTENATI PIETRO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Via Passo Buole n.1/A, Parma;
RICORRENTE contro
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del p.t., rappresentato e CP_2 difeso dalla Dott.ssa COLAFATI SABRINA ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato C/O Ufficio Scolastico Emilia-Romagna, Stradone
Martiri della Libertà n. 15, Parma;
CONVENUTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1.Accertare e dichiarare - previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con la della direttiva 2003/88/CE - il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie e festività soppresse maturate e non godute maturate negli a.s . 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2. per l'effetto condannare il , in persona del a Controparte_1 CP_3 pagare, in favore della docente la somma complessiva lorda di €. 8.105,41 Parte_2
o quella risultante in corso di causa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l.
724/1994;
3.Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'on. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
- In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto delle eccezioni sollevate e dei motivi dedotti in narrativa, rideterminare il quantum eventualmente dovuto, nella minor somma di € 5.323,68 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e delle festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
- 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023, nei termini per come ut supra specificati.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio».
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 giugno 2025, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie
[...] maturate e non godute negli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto o, in subordine,
l'accoglimento del ricorso nella minor misura di € 5.323,68.
3. In seguito alla costituzione del , la ricorrente ha contestato il conteggio CP_1 di controparte, quantificando le spettanze in € 7.054,78.
4. Nelle successive difese il , contestando a sua volta i criteri di calcolo CP_1 esposti da controparte, ha rimodulato il proprio conteggio in € 5.362,26.
5. La causa è stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
7. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
8. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Pag. 3 di 9 9. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
10. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
11. Lo scrivente ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi aa.ss. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal , secondo cui andrebbero CP_1 conteggiati tra i giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese.
12. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti l'attività didattica, come l'elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami.
13. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie.
Pag. 4 di 9 14. Sotto altro profilo, si rileva che, con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato»
(CGUE Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
15. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un
Pag. 5 di 9 certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 para. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio
2022, n. 21780).
16. Il convenuto non ha provato di aver fornito alla docente tale CP_1 informativa circa i suoi diritti;
in particolare, con la comunicazione sub doc. 2 convenuta non è idonea a soddisfare il requisito dell'adeguata informativa secondo i principi della giurisprudenza europea, non essendovi prova di inoltro della nota ai docenti i quali non risultano in alcun modo avvisati in merito alla perdita dei giorni di ferie in caso di mancata fruizione.
17. Si deve poi aggiungere che, con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587):
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato
Pag. 6 di 9 automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».
18. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
19. In merito al quantum dovuto, si osserva quanto segue.
20. Il ha obiettato che il computo di parte ricorrente non teneva in CP_1
adeguata considerazione le specifiche norme dettate dalla contrattazione collettiva per i docenti con contratto a tempo parziale verticale.
21. In particolare, è richiamato l'art. 39 co. 11 secondo periodo Ccnl 29.11.2007, secondo cui:
«I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie e di festività soppresse] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno».
22. La ricorrente non ha contestato di aver osservato un orario a tempo parziale, ma ha sostenuto di averne già tenuto conto nella quantificazione dei giorni di ferie ancora spettanti, che sarebbero pari a 131,31; ha però sostenuto che, per tali giornate, spetti l'indennità di ferie corrispondente a una giornata di retribuzione parametrata su un contratto a tempo pieno, dato che altrimenti sarebbe praticata un'indebita duplicazione della decurtazione.
23. Si ritiene che, al contrario, l'indennità giornaliera debba essere comunque calcolata dividendo la retribuzione mensile per il numero di giorni di servizio, come sostenuto dal . CP_1
24. Si precisa che ciò non comporta una indebita discriminazione del docente con orario part time verticale. Per quanto questi infatti abbia diritto a un'indennità inferiore a quella di un docente con lo stesso numero di ore settimanali, ma con orario part time orizzontale – dato che questi matura lo stesso numero di giorni di ferie di un docente a tempo pieno, ciascuno dei quali però retribuito in proporzione al numero di ore lavorate – ciò si giustifica in ragione del fatto che quest'ultimo ha comunque una minore possibilità di organizzare il proprio
Pag. 7 di 9 tempo, dato che è tenuto a recarsi sul posto di lavoro ogni giorno lavorativo
(sebbene per un numero di ore ridotto); da ciò deriva una maggiore necessità di recupero delle energie psico-fisiche e quindi di giorni di ferie.
25. La citata disposizione della contrattazione collettiva, pur stabilendo un differente trattamento per le due forme di part time, non si espone a censure sotto il profilo del principio di eguaglianza, dato che, in conformità al principio di ragionevolezza, tratta in modo disuguale situazioni non equiparabili.
26. L'importo dovuto è quindi quello indicato dal , ossia € 5.362,26, oltre CP_1
interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
27. Stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 50% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dalla ricorrente sono poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei CP_1 parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra
€ 5.201,00 ed a € 26.000,00 e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
28. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di € 5.362,26 a titolo di indennità sostitutiva di Parte_1 ferie non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente delle restanti spese di
[...] lite, che liquida in € 1.500,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se
Pag. 8 di 9 dovuta, e c.p.a. come per legge e in € 118,50 per esborsi, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 19/11/2025
Il giudice
Matteo ES
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. PETTENATI PIETRO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Via Passo Buole n.1/A, Parma;
RICORRENTE contro
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del p.t., rappresentato e CP_2 difeso dalla Dott.ssa COLAFATI SABRINA ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato C/O Ufficio Scolastico Emilia-Romagna, Stradone
Martiri della Libertà n. 15, Parma;
CONVENUTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1.Accertare e dichiarare - previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con la della direttiva 2003/88/CE - il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie e festività soppresse maturate e non godute maturate negli a.s . 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2. per l'effetto condannare il , in persona del a Controparte_1 CP_3 pagare, in favore della docente la somma complessiva lorda di €. 8.105,41 Parte_2
o quella risultante in corso di causa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l.
724/1994;
3.Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'on. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
- In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto delle eccezioni sollevate e dei motivi dedotti in narrativa, rideterminare il quantum eventualmente dovuto, nella minor somma di € 5.323,68 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e delle festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
- 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023, nei termini per come ut supra specificati.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio».
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 giugno 2025, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie
[...] maturate e non godute negli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto o, in subordine,
l'accoglimento del ricorso nella minor misura di € 5.323,68.
3. In seguito alla costituzione del , la ricorrente ha contestato il conteggio CP_1 di controparte, quantificando le spettanze in € 7.054,78.
4. Nelle successive difese il , contestando a sua volta i criteri di calcolo CP_1 esposti da controparte, ha rimodulato il proprio conteggio in € 5.362,26.
5. La causa è stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
7. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
8. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Pag. 3 di 9 9. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
10. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
11. Lo scrivente ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi aa.ss. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal , secondo cui andrebbero CP_1 conteggiati tra i giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese.
12. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti l'attività didattica, come l'elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami.
13. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie.
Pag. 4 di 9 14. Sotto altro profilo, si rileva che, con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato»
(CGUE Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
15. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un
Pag. 5 di 9 certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 para. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio
2022, n. 21780).
16. Il convenuto non ha provato di aver fornito alla docente tale CP_1 informativa circa i suoi diritti;
in particolare, con la comunicazione sub doc. 2 convenuta non è idonea a soddisfare il requisito dell'adeguata informativa secondo i principi della giurisprudenza europea, non essendovi prova di inoltro della nota ai docenti i quali non risultano in alcun modo avvisati in merito alla perdita dei giorni di ferie in caso di mancata fruizione.
17. Si deve poi aggiungere che, con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587):
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato
Pag. 6 di 9 automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».
18. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
19. In merito al quantum dovuto, si osserva quanto segue.
20. Il ha obiettato che il computo di parte ricorrente non teneva in CP_1
adeguata considerazione le specifiche norme dettate dalla contrattazione collettiva per i docenti con contratto a tempo parziale verticale.
21. In particolare, è richiamato l'art. 39 co. 11 secondo periodo Ccnl 29.11.2007, secondo cui:
«I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie e di festività soppresse] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno».
22. La ricorrente non ha contestato di aver osservato un orario a tempo parziale, ma ha sostenuto di averne già tenuto conto nella quantificazione dei giorni di ferie ancora spettanti, che sarebbero pari a 131,31; ha però sostenuto che, per tali giornate, spetti l'indennità di ferie corrispondente a una giornata di retribuzione parametrata su un contratto a tempo pieno, dato che altrimenti sarebbe praticata un'indebita duplicazione della decurtazione.
23. Si ritiene che, al contrario, l'indennità giornaliera debba essere comunque calcolata dividendo la retribuzione mensile per il numero di giorni di servizio, come sostenuto dal . CP_1
24. Si precisa che ciò non comporta una indebita discriminazione del docente con orario part time verticale. Per quanto questi infatti abbia diritto a un'indennità inferiore a quella di un docente con lo stesso numero di ore settimanali, ma con orario part time orizzontale – dato che questi matura lo stesso numero di giorni di ferie di un docente a tempo pieno, ciascuno dei quali però retribuito in proporzione al numero di ore lavorate – ciò si giustifica in ragione del fatto che quest'ultimo ha comunque una minore possibilità di organizzare il proprio
Pag. 7 di 9 tempo, dato che è tenuto a recarsi sul posto di lavoro ogni giorno lavorativo
(sebbene per un numero di ore ridotto); da ciò deriva una maggiore necessità di recupero delle energie psico-fisiche e quindi di giorni di ferie.
25. La citata disposizione della contrattazione collettiva, pur stabilendo un differente trattamento per le due forme di part time, non si espone a censure sotto il profilo del principio di eguaglianza, dato che, in conformità al principio di ragionevolezza, tratta in modo disuguale situazioni non equiparabili.
26. L'importo dovuto è quindi quello indicato dal , ossia € 5.362,26, oltre CP_1
interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
27. Stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 50% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dalla ricorrente sono poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei CP_1 parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra
€ 5.201,00 ed a € 26.000,00 e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
28. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di € 5.362,26 a titolo di indennità sostitutiva di Parte_1 ferie non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente delle restanti spese di
[...] lite, che liquida in € 1.500,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se
Pag. 8 di 9 dovuta, e c.p.a. come per legge e in € 118,50 per esborsi, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 19/11/2025
Il giudice
Matteo ES
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