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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 330/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa AL IN, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 330/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
UG e IA CO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.03.2022 premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della società agricola “Agricalabria s.a.s. di ED P. & C.” nell'anno 2016 per n. 103 giornate, nell'anno 2017 per n. 157 giornate, nell'anno 2018 per n. 102 giornate, nell'anno 2019 per n. 103 giornate e nell'anno 2020 per n. 78 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità, esponeva di aver ricevuto il
27.07.2021 una missiva con la quale l' le aveva comunicato di aver provveduto, a seguito di CP_1 accertamenti ispettivi, al disconoscimento ed alla cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per gli anni sopraindicati e di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA in data 13.08.2021, per il tramite del proprio difensore di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Esponeva, inoltre, di essere diventata, medio tempore, titolare del trattamento pensionistico IO n.
18026998, di aver ricevuto la missiva datata 29.07.2021, con la quale l' le aveva comunicato il CP_1 rigetto della domanda amministrativa, presentata il 29.07.2021, volta alla ricostituzione della pensione per motivi contributivi e la revoca originaria della prestazione pensionistica;
di aver ricevuto ulteriore missiva datata 30.07.2021, con cui l'ente le aveva comunicato l'accertamento di somme divenute indebite, percepite nel periodo compreso tra l'1.01.2021 al 31.08.2021, atteso il venir meno del requisito contributivo, a seguito del disconoscimento delle giornate per gli anni dal 2016 al 2020
e delle prestazioni correlate;
di aver presentato, in data 17.02.2022, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale , rigettato con delibera n. 229568 del 3.03.2022. CP_1
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate CP_1 effettivamente svolte nelle suddette annualità; chiedeva, inoltre, l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione IO n. 18026998 e della richiesta di ripetizione dell'indebito dei ratei già corrisposti, ordinando all' il pagamento dei successivi ratei. CP_1
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che, con verbale di accertamento n.
2020007280/DDL del 18.05.2021, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello CP_1 dell'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
3. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.11.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio, a seguito di variazione tabellare, all'11.11.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con missiva del 27.07.2021, con la quale l' le ha comunicato l'avvenuta cancellazione delle giornate denunciate per tali annualità; CP_1 avverso il citato provvedimento è stato proposto, per il tramite del procuratore di fiducia, ricorso alla
Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora, CISOA), in data 13.08.2021, rimasto privo di riscontro.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 13.08.2021, ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 21.03.2022, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla
Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).
L'eccezione preliminare va, quindi, disattesa.
5. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994). E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa
a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n. 1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che
l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
6. Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra CP_1 la lavoratrice e la società agricola Agricalabria s.a.s. di ED P. & C. negli anni 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
7. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del
18/05/2021 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinati denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “[…] • Alcuni lavoratori hanno dichiarato dì aver coltivato o effettuato la lavorazione delle cipolle;
• Altri lavoratori hanno dato indicazioni errate per raggiungere i luoghi di lavoro;
• Altri hanno dichiarato periodi di lavoro ed attività lavorativa discordanti coni cicli naturali di coltivazione;
• Altri non hanno saputo indicare la data di assunzione, il periodo di lavoro, luogo di lavoro e giornate di lavoro effettuate;
• Altri lavoratori hanno indicato di aver lavorato su terreni non in possesso della società in esame;
• Altri lavoratori non hanno indicato di aver lavorato per la società Agricalabria;
• Altri lavoratori hanno dichiarato di essere stati retribuiti in contanti anche successivamente al
01/07/2018, data dalla quale la L n. 205/2011 ha introdotto l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con strumenti di pagamento tracciabile;
Si pone in risalto il comportamento di alcuni lavoratori che, dopo essere stati identificati, hanno rifiutato di firmare la dichiarazione rilasciata.
Le suddette incongruenze dimostrano di fatto l'assoluta insussistenza dei rapporti di lavoro e quindi l'ingiustificata denuncia della contribuzione a favore dei soggetti che le hanno rilasciate. Successivamente in data 05/05/2021, convocato presso la sede di Lamezia Terme il sig. CP_1 Pt_3
si è presentato ed ha dichiarato:
[...]
• Di essere il legale rappresentante defila "Società Agricola Agricalabria 5. Controparte_2
C,"
[...]
• Che la società Agricalabria si occupa prevalentemente della coltivazione di terreni ulivetati ricevuti in affitto avvalendosi di personale dipendente;
• Che la società è proprietaria di diversi macchinari agricoli tra cui: una trattrice FIAT di 80 CV,
• Che all'occorrenza utilizza in comodato;
tre trattrici, due scuotitori, trince, erpice, tiffer, spargi concime, due carrelli ed un muletto.
• Che nell'esecuzione dei lavori alcuni operai di fiducia coordinano gli altri operai, questi sono:
, e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
• Che gli operai sono stati sempre retribuiti in contanti fino a quando non vi era l'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte (01/07/2018) e successivamente con bonifico o assegno bancario della società.
• Di essere titolare di impresa agricola individuale a suo nome e legale rappresentante della "Società
Agricola Agrimed S.A.S." attiva fino all'anno 2020.
• Che la società Agricalabria non ha mai effettuato la coltivazione o lavorazione di cipolle.
[…] Dalla documentazione esaminata agli atti del presente accertamento, da quanto risulta sugli archivi informatici dell' visti i riscontri oggettivi in merito alle attività lavorative effettivamente CP_1 praticate in azienda, preso atto delle contraddizioni e incongruenze emerse dal confronto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni braccianti agricoli con quella rilasciata dall'amministratore e con
i metodi e tempi di coltivazione, con il presente verbale si procede all'annullamento dei rapporti di lavoro e della relativa contribuzione denunciata a favore dei soggetti indicati nell'allegato "ELENCO
SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO DELLE GIORNATE
DENUNCIATE" che fa parte integrante del presente verbale”.
È di palese evidenza che, dalla lettura del verbale, non emergono con chiarezza gli elementi di valutazione che hanno indotto gli ispettori a ritenere la sostanziale fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati al solo scopo di consentire ai presunti braccianti agricoli di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Ed infatti, l'ente previdenziale non ha censurato in alcun modo l'attività svolta dall'azienda agricola, non ha contestato: a) il fabbisogno complessivo della manodopera denunciata;
b) la legittimità dei contratti di fitto stipulati dalla società; c) la non congruità tra l'estensione e la qualità delle coltivazioni dei terreni effettivamente presenti e condotti dalla ditta;
d) il mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori denunciati.
Né ulteriori elementi di valutazione sono stati offerti dall'ente previdenziale al momento della costituzione in giudizio, posto che la memoria difensiva si limita a richiamare genericamente il contenuto del verbale ispettivo.
Passando ad esaminare la specifica posizione della ricorrente, quest'ultima, sentita dagli ispettori in data 26.04.2021 (a distanza di circa un anno e mezzo cessazione del rapporto di lavoro contestato), ha dichiarato: “Attualmente sono disoccupata. Da circa 30 anni lavoro quale bracciante agricola.
Negli anni dal 2016 al 2020 ho lavorato sempre per l'azienda agricola “AGRICALABRIA” di
, mio fratello. Ogni anno vengo assunta giornalmente nel mese id luglio, ricordo che Parte_3 in qualche anno sono stata assunta ad aprile ed in un altro a giugno, nell'anno 2019 ho lavorato tutto l'anno escluso il mese di agosto. In tutti gli anni ho lavorato per circa 100 giornate annue. Ho sempre lavorato in questi ultimi anni nell'uliveto di Pianopoli in c.da Papà e a febbraio- Per_1 marzo per lavoro pulisco i terreni dai rami […], da aprile a giugno pulisco gli ulivi intorno alla pianta dai rami che nascono, da ottobre a dicembre e qualche anno fino ai primi 10 giorni di gennaio ho effettuato la raccolta delle olive. Questi sono i lavori che ho effettuato per AGRICALABRIA dal
2016 al 2020. LE direttive di lavoro mi venivano impartite da e da Controparte_4 [...]
; lavoravano inoltre con me nel 2016, 2017 e forse fino al 2020, CP_3 Parte_4 [...]
nel 2016 e 2017, tutti gli anni, i primi anni, Parte_5 Parte_6 Controparte_5 Pt_7
nel 2016-2017-2018-2019 e 2020, nel 2020 e 2019, nel
[...] CP_7 Controparte_8
2019, nel 2019, nel 2019. Sono stata sempre retribuita in Controparte_8 Parte_8 contanti, nel 2019 con assegni e contanti a mia richiesta.”.
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 9.10.2023 Testimone_1 ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “ Sono dipendente della Parte_9 da gennaio 2017 e sono stato assunto per 156 giornate all'anno dal 2018
[...] all'attualità. Solo nell'anno 2017 sono stato assunto per 101 giornate. Svolgo le mansioni di trattorista. Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro negli anni dal 2017 al 2020.
La ricorrente è la sorella di . La ricorrente è stata addetta alla raccolta delle olive Parte_3 ed alla pulizia delle piante e dei confini. In genere queste attività vengono effettuate da agosto/settembre fino alla fine di dicembre o inizio di gennaio dell'anno successivo, in base all'annata. In alcuni anni alla ricorrente sono state dichiarate più giornate in quanto ha effettuato con me l'attività di concimazione e l'attività di raccolta dei residui della potatura. Negli anni sopraindicati si lavorava sui terreni siti in Pianopoli alle contrade e Papà. Si trattava di Per_1 terreni di proprietà della famiglia . Abbiamo lavorato anche sui terreni del professore Per_2 Per_3 in Il sig. non era sempre presente sui terreni. Ero io la persona di fiducia Per_4 Pt_3 dell'azienda. In merito all'attività di raccolta sono io a dare direttive agli operai, anche se ogni sera sento il per informarlo sull'andamento dell'attività e comunicare le presenze degli operai. Pt_3
Il viene sui terreni a controllare ogni tanto. La ricorrente lavorava dalle ore 7.00 alle ore Pt_3
12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo imprevisti, con un'ora di pausa per il pranzo, da lunedì
a venerdì. Di sabato la ricorrente lavorava per mezza giornata. La ricorrente veniva retribuita da
. Nel 2019 i pagamenti venivano effettuati a mezzo di bonifico. Fino al 2018 Parte_3 venivamo pagati in contanti. Sono a conoscenza di tali circostanze in quanto ne parlavamo tra colleghi. Confermo di aver lavorato con la ricorrente sugli stessi terreni. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative.”.
L'altro teste citato da parte ricorrente, , all'udienza del 19.03.2024 ha dichiarato Controparte_4 quanto testualmente si riporta: “ Conosco la ricorrente in quanto è la sorella del titolare delle aziende agricole per le quali ho lavorato, ovvero . Preciso di essere dipendente di Parte_3 Pt_3
fin dal 1999. Da quella data fino all'attualità ho lavorato per le aziende agricole facenti
[...] capo a , compresa la Agricalabria s.a.s., ad eccezione di alcuni periodi di intervallo. Parte_3
Preciso di aver lavorato per fino alla fine di maggio 2017. Ho lavorato per due Parte_3 mesi nel 2020 ed ho ripreso a lavorare nel 2023. Preciso che negli anni 2016 e 2017 ho lavorato per un'azienda agricola che faceva capo a ma non ne ricordo la denominazione. In Parte_3 questi anni ho lavorato insieme alla ricorrente per la stessa azienda. In queste annualità la ricorrente si è occupata, dapprima, della pulitura dei terreni e della concimazione e, poi, della raccolta delle olive. Anch'io ho partecipato a queste attività ma svolgendo le mansioni di trattorista. Nell'anno
2020, mesi di novembre e dicembre, ho lavorato per la Agricalabria s.a.s. svolgendo le mansioni di trattorista. Confermo che nell'anno 2020 la ricorrente ha lavorato per la Agricalabria s.a.s. Abbiamo lavorato sugli stessi terreni. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 ci siamo occupati della raccolta delle olive. Sia negli anni 2016 e 2017 sia nell'anno 2020 abbiamo lavorato, nella maggior parte dei casi, sui terreni di Pianopoli. Le direttive di lavoro venivano impartite da . Io ero Parte_3 tra i dipendenti più anziani e coordinavo il lavoro degli altri operai. Preciso meglio che il Pt_3 indicava a me e ad altri colleghi più anziani i terreni sui quali doveva essere effettuata la raccolta e noi coordinavamo il lavoro degli altri operai, compresa la ricorrente. Avevamo tutti lo stesso orario di lavoro, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, con un'ora di pausa per il pranzo. Si lavorava da lunedì a venerdì e, in caso di necessità, anche di sabato mezza giornata.
So che venivamo pagati tutti e ritengo che anche la ricorrente sia stata retribuita. La retribuzione veniva erogata a mezzo bonifico. Non ho ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate dichiarate per gli anni 2016, 2017 e 2020. Se non ricordo male, nell'anno ero stato assunto per complessive 12/13 giornate.”.
Infine, l'altra teste di parte ricorrente, , escussa all'udienza del Testimone_2
24.09.2024, ha reso le seguenti dichiarazioni: “ Sono stata dipendente della Agrimed e della
Agricalabria, società facenti capo a , dal 2015 al 2019 con le mansioni di bracciante Parte_3 agricola. Confermo che nell'anno 2019 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Agricalabria
s.a.s. di ED IN & C. Lo ricordo perché è stato l'ultimo anno in cui ho lavorato alle dipendenze delle aziende agricole facenti capo a mio zio . Dopo la pandemia da Parte_3
Covid-19 non ho più lavorato per mio zio. Confermo che la ricorrente, come me e come tutte le altre signore, era addetta alla raccolta delle olive;
preciso che, in base al periodo dell'anno in cui si veniva assunti, si svolgevano le mansioni proprie di quel periodo;
ad esempio, se si lavorava nel periodo da settembre/dicembre, si effettuava prevalentemente l'attività di raccolta delle olive, mentre la pulizia delle piante e dei terreni veniva effettuata nei mesi da febbraio ad aprile. Non corrisponde al vero che la ricorrente effettuasse i trattamenti fitosanitari. Le direttive di lavoro ci venivano impartite dalla persona (uno degli uomini) che era presente sul terreno in quella giornata. Mio zio o qualche suo delegato ci indicava il terreno sul quale dovevamo lavorare. In ogni caso, una volta arrivate sul terreno, sapevamo già cosa fare. Gli strumenti di lavoro ci venivano forniti dall'azienda. Nell'anno
2019 sia io che mia zia abbiamo lavorato sui terreni di Pianopoli coltivati ad uliveto. Quanto Pt_1 all'orario di lavoro, preciso che l'orario previsto era dalle ore 7.00 alle ore 16.00 ma poteva capitare che in alcune giornate non si lavorasse a causa delle avverse condizioni climatiche o che, in latri casi, si finisse di lavorare prima delle ore 16.00. Si lavorava da lunedì a venerdì e, ogni tanto, anche di sabato. Nulla di preciso so riferire in merito alla retribuzione percepita da mia zia. Ritengo che venisse retribuita sempre da . Non ho risposte certe. Non mi risulta di essere stata Parte_3 destinataria di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate dichiarate nell'anno 2019.”.
Di contro, il teste di parte convenuta, Ispettore , ha dichiarato di avere Testimone_3 partecipato alle operazioni ispettive svolte presso l'azienda agricola Agricalabria sas di ED P. &
C., confermando in maniera generica, le risultanze del verbale ispettivo di che trattasi e precisando, altresì, che: “ La ricorrente è stata sentita dal mio collega . La ricorrente è la sorella Testimone_4 di . La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per qualche anno nel mese di Parte_3 gennaio, di aver effettuato il taglio dei polloni nei mesi di febbraio e marzo, da aprile a giugno, mentre da ottobre a dicembre di essersi occupata della raccolta delle olive (la ricorrente risulta aver lavorato per una sola giornata nel mese di novembre). La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sui terreni di Pianopoli fino a dicembre 2020 ma la società era in possesso di questi terreni fino a giugno 2020. La ricorrente ha riferito di aver lavorato con nel 2018 ma in Parte_7 quell'anno quest'ultima non lavorava per la Agricalabria. La ricorrente ha dichiarato di essere stata pagata in contanti fino al 2018. La ricorrente non ha indicato correttamente i mesi lavorati nell'anno
2019. La ricorrente risulta assunta sempre per la Agricalabria.”.
9. Ciò posto, considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013), attese la coerenza e la puntualità delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (da considerarsi attendibili in quanto estranei alle parti e non aventi alcun interesse diretto o riflesso all'esito della lite, non essendo stati destinatari di alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative), nonché la mancanza assoluta da parte dell' di alcuna prova a riscontro alle CP_1
“deduzioni degli accertamenti amministrativi” compiuti dagli ispettori, deve ritenersi provata la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 103 giornate nell'anno 2016, n. 157 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 103 giornate nell'anno 2019 e n. 78 giornate nell'anno 2020.
A ciò si aggiunga che nelle note conclusive depositate il 31.10.2025 la ricorrente ha preso posizione sulle singole circostanze che avrebbero indotto gli ispettori al disconoscimento dei rapporti di lavoro per cui è causa, evidenziando, da un lato, di aver lavorato, negli anni in contestazione, alle dipendenze di ed indicando i nominativi di alcuni colleghi di lavoro che, sebbene non Parte_3 formalmente assunti dalla Agricalabria s.a.s., hanno comunque espletato le attività di braccianti agricoli per conto delle varie società agricole che facevano capo a . Parte_3
10. Tenuto conto dell'accertata genuinità dei rapporti di lavoro agricolo e del conseguente diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per le giornate denunciate negli anni dal 2016 al 2020, va ritenuta la sussistenza del requisito contributivo necessario ai fini dell'erogazione della prestazione pensionistica di cui si discute.
Di conseguenza, deve essere annullato il provvedimento di revoca della pensione cat. IO n. 18026998, comunicato con missiva del 29.07.2021, scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del 18.05.2021, con conseguente ripristino della prestazione pensionistica, ove sussistenti gli ulteriori requisiti ex lege previsti.
Al contempo, deve essere dichiarata l'inefficacia di ogni provvedimento consequenziale derivato dal suddetto verbale ispettivo, ivi compresa l'azione di recupero della somma pari ad € 4.124,64, percepita a titolo di pensione cat. IO n. 18026998 nel periodo compreso tra l'1.01.2021 al 31.08.2021, con condanna dell' alla restituzione degli importi eventualmente già recuperati a tale titolo. CP_1
11. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della Agricalabria s.a.s. di ED P. & C. per n. 103 giornate nell'anno
2016, n. 157 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 103 giornate nell'anno 2019
e n. 78 giornate nell'anno 2020;
- condanna l' alla reiscrizione di negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 103 CP_1 Parte_1 giornate nell'anno 2016, n. 157 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 103 giornate nell'anno 2019 e n. 78 giornate nell'anno 2020, annullando il relativo provvedimento di disconoscimento;
- accerta e dichiara, al contempo, l'illegittimità del provvedimento di revoca della pensione cat. IO n.
18026998, comunicato con missiva del 29.07.2021, con conseguente ripristino della prestazione (ove sussistenti gli ulteriori requisiti ex lege previsti) ed annullamento dell'indebito pari ad € 4.124,64 e con condanna dell' alla restituzione degli importi già eventualmente recuperati;
CP_1
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 19.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa AL IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa AL IN, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 330/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
UG e IA CO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.03.2022 premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della società agricola “Agricalabria s.a.s. di ED P. & C.” nell'anno 2016 per n. 103 giornate, nell'anno 2017 per n. 157 giornate, nell'anno 2018 per n. 102 giornate, nell'anno 2019 per n. 103 giornate e nell'anno 2020 per n. 78 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità, esponeva di aver ricevuto il
27.07.2021 una missiva con la quale l' le aveva comunicato di aver provveduto, a seguito di CP_1 accertamenti ispettivi, al disconoscimento ed alla cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per gli anni sopraindicati e di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA in data 13.08.2021, per il tramite del proprio difensore di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Esponeva, inoltre, di essere diventata, medio tempore, titolare del trattamento pensionistico IO n.
18026998, di aver ricevuto la missiva datata 29.07.2021, con la quale l' le aveva comunicato il CP_1 rigetto della domanda amministrativa, presentata il 29.07.2021, volta alla ricostituzione della pensione per motivi contributivi e la revoca originaria della prestazione pensionistica;
di aver ricevuto ulteriore missiva datata 30.07.2021, con cui l'ente le aveva comunicato l'accertamento di somme divenute indebite, percepite nel periodo compreso tra l'1.01.2021 al 31.08.2021, atteso il venir meno del requisito contributivo, a seguito del disconoscimento delle giornate per gli anni dal 2016 al 2020
e delle prestazioni correlate;
di aver presentato, in data 17.02.2022, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale , rigettato con delibera n. 229568 del 3.03.2022. CP_1
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate CP_1 effettivamente svolte nelle suddette annualità; chiedeva, inoltre, l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione IO n. 18026998 e della richiesta di ripetizione dell'indebito dei ratei già corrisposti, ordinando all' il pagamento dei successivi ratei. CP_1
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che, con verbale di accertamento n.
2020007280/DDL del 18.05.2021, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello CP_1 dell'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
3. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.11.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio, a seguito di variazione tabellare, all'11.11.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con missiva del 27.07.2021, con la quale l' le ha comunicato l'avvenuta cancellazione delle giornate denunciate per tali annualità; CP_1 avverso il citato provvedimento è stato proposto, per il tramite del procuratore di fiducia, ricorso alla
Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora, CISOA), in data 13.08.2021, rimasto privo di riscontro.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 13.08.2021, ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 21.03.2022, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla
Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).
L'eccezione preliminare va, quindi, disattesa.
5. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994). E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa
a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n. 1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che
l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
6. Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra CP_1 la lavoratrice e la società agricola Agricalabria s.a.s. di ED P. & C. negli anni 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
7. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del
18/05/2021 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinati denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “[…] • Alcuni lavoratori hanno dichiarato dì aver coltivato o effettuato la lavorazione delle cipolle;
• Altri lavoratori hanno dato indicazioni errate per raggiungere i luoghi di lavoro;
• Altri hanno dichiarato periodi di lavoro ed attività lavorativa discordanti coni cicli naturali di coltivazione;
• Altri non hanno saputo indicare la data di assunzione, il periodo di lavoro, luogo di lavoro e giornate di lavoro effettuate;
• Altri lavoratori hanno indicato di aver lavorato su terreni non in possesso della società in esame;
• Altri lavoratori non hanno indicato di aver lavorato per la società Agricalabria;
• Altri lavoratori hanno dichiarato di essere stati retribuiti in contanti anche successivamente al
01/07/2018, data dalla quale la L n. 205/2011 ha introdotto l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con strumenti di pagamento tracciabile;
Si pone in risalto il comportamento di alcuni lavoratori che, dopo essere stati identificati, hanno rifiutato di firmare la dichiarazione rilasciata.
Le suddette incongruenze dimostrano di fatto l'assoluta insussistenza dei rapporti di lavoro e quindi l'ingiustificata denuncia della contribuzione a favore dei soggetti che le hanno rilasciate. Successivamente in data 05/05/2021, convocato presso la sede di Lamezia Terme il sig. CP_1 Pt_3
si è presentato ed ha dichiarato:
[...]
• Di essere il legale rappresentante defila "Società Agricola Agricalabria 5. Controparte_2
C,"
[...]
• Che la società Agricalabria si occupa prevalentemente della coltivazione di terreni ulivetati ricevuti in affitto avvalendosi di personale dipendente;
• Che la società è proprietaria di diversi macchinari agricoli tra cui: una trattrice FIAT di 80 CV,
• Che all'occorrenza utilizza in comodato;
tre trattrici, due scuotitori, trince, erpice, tiffer, spargi concime, due carrelli ed un muletto.
• Che nell'esecuzione dei lavori alcuni operai di fiducia coordinano gli altri operai, questi sono:
, e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
• Che gli operai sono stati sempre retribuiti in contanti fino a quando non vi era l'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte (01/07/2018) e successivamente con bonifico o assegno bancario della società.
• Di essere titolare di impresa agricola individuale a suo nome e legale rappresentante della "Società
Agricola Agrimed S.A.S." attiva fino all'anno 2020.
• Che la società Agricalabria non ha mai effettuato la coltivazione o lavorazione di cipolle.
[…] Dalla documentazione esaminata agli atti del presente accertamento, da quanto risulta sugli archivi informatici dell' visti i riscontri oggettivi in merito alle attività lavorative effettivamente CP_1 praticate in azienda, preso atto delle contraddizioni e incongruenze emerse dal confronto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni braccianti agricoli con quella rilasciata dall'amministratore e con
i metodi e tempi di coltivazione, con il presente verbale si procede all'annullamento dei rapporti di lavoro e della relativa contribuzione denunciata a favore dei soggetti indicati nell'allegato "ELENCO
SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO DELLE GIORNATE
DENUNCIATE" che fa parte integrante del presente verbale”.
È di palese evidenza che, dalla lettura del verbale, non emergono con chiarezza gli elementi di valutazione che hanno indotto gli ispettori a ritenere la sostanziale fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati al solo scopo di consentire ai presunti braccianti agricoli di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Ed infatti, l'ente previdenziale non ha censurato in alcun modo l'attività svolta dall'azienda agricola, non ha contestato: a) il fabbisogno complessivo della manodopera denunciata;
b) la legittimità dei contratti di fitto stipulati dalla società; c) la non congruità tra l'estensione e la qualità delle coltivazioni dei terreni effettivamente presenti e condotti dalla ditta;
d) il mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori denunciati.
Né ulteriori elementi di valutazione sono stati offerti dall'ente previdenziale al momento della costituzione in giudizio, posto che la memoria difensiva si limita a richiamare genericamente il contenuto del verbale ispettivo.
Passando ad esaminare la specifica posizione della ricorrente, quest'ultima, sentita dagli ispettori in data 26.04.2021 (a distanza di circa un anno e mezzo cessazione del rapporto di lavoro contestato), ha dichiarato: “Attualmente sono disoccupata. Da circa 30 anni lavoro quale bracciante agricola.
Negli anni dal 2016 al 2020 ho lavorato sempre per l'azienda agricola “AGRICALABRIA” di
, mio fratello. Ogni anno vengo assunta giornalmente nel mese id luglio, ricordo che Parte_3 in qualche anno sono stata assunta ad aprile ed in un altro a giugno, nell'anno 2019 ho lavorato tutto l'anno escluso il mese di agosto. In tutti gli anni ho lavorato per circa 100 giornate annue. Ho sempre lavorato in questi ultimi anni nell'uliveto di Pianopoli in c.da Papà e a febbraio- Per_1 marzo per lavoro pulisco i terreni dai rami […], da aprile a giugno pulisco gli ulivi intorno alla pianta dai rami che nascono, da ottobre a dicembre e qualche anno fino ai primi 10 giorni di gennaio ho effettuato la raccolta delle olive. Questi sono i lavori che ho effettuato per AGRICALABRIA dal
2016 al 2020. LE direttive di lavoro mi venivano impartite da e da Controparte_4 [...]
; lavoravano inoltre con me nel 2016, 2017 e forse fino al 2020, CP_3 Parte_4 [...]
nel 2016 e 2017, tutti gli anni, i primi anni, Parte_5 Parte_6 Controparte_5 Pt_7
nel 2016-2017-2018-2019 e 2020, nel 2020 e 2019, nel
[...] CP_7 Controparte_8
2019, nel 2019, nel 2019. Sono stata sempre retribuita in Controparte_8 Parte_8 contanti, nel 2019 con assegni e contanti a mia richiesta.”.
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 9.10.2023 Testimone_1 ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “ Sono dipendente della Parte_9 da gennaio 2017 e sono stato assunto per 156 giornate all'anno dal 2018
[...] all'attualità. Solo nell'anno 2017 sono stato assunto per 101 giornate. Svolgo le mansioni di trattorista. Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro negli anni dal 2017 al 2020.
La ricorrente è la sorella di . La ricorrente è stata addetta alla raccolta delle olive Parte_3 ed alla pulizia delle piante e dei confini. In genere queste attività vengono effettuate da agosto/settembre fino alla fine di dicembre o inizio di gennaio dell'anno successivo, in base all'annata. In alcuni anni alla ricorrente sono state dichiarate più giornate in quanto ha effettuato con me l'attività di concimazione e l'attività di raccolta dei residui della potatura. Negli anni sopraindicati si lavorava sui terreni siti in Pianopoli alle contrade e Papà. Si trattava di Per_1 terreni di proprietà della famiglia . Abbiamo lavorato anche sui terreni del professore Per_2 Per_3 in Il sig. non era sempre presente sui terreni. Ero io la persona di fiducia Per_4 Pt_3 dell'azienda. In merito all'attività di raccolta sono io a dare direttive agli operai, anche se ogni sera sento il per informarlo sull'andamento dell'attività e comunicare le presenze degli operai. Pt_3
Il viene sui terreni a controllare ogni tanto. La ricorrente lavorava dalle ore 7.00 alle ore Pt_3
12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo imprevisti, con un'ora di pausa per il pranzo, da lunedì
a venerdì. Di sabato la ricorrente lavorava per mezza giornata. La ricorrente veniva retribuita da
. Nel 2019 i pagamenti venivano effettuati a mezzo di bonifico. Fino al 2018 Parte_3 venivamo pagati in contanti. Sono a conoscenza di tali circostanze in quanto ne parlavamo tra colleghi. Confermo di aver lavorato con la ricorrente sugli stessi terreni. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative.”.
L'altro teste citato da parte ricorrente, , all'udienza del 19.03.2024 ha dichiarato Controparte_4 quanto testualmente si riporta: “ Conosco la ricorrente in quanto è la sorella del titolare delle aziende agricole per le quali ho lavorato, ovvero . Preciso di essere dipendente di Parte_3 Pt_3
fin dal 1999. Da quella data fino all'attualità ho lavorato per le aziende agricole facenti
[...] capo a , compresa la Agricalabria s.a.s., ad eccezione di alcuni periodi di intervallo. Parte_3
Preciso di aver lavorato per fino alla fine di maggio 2017. Ho lavorato per due Parte_3 mesi nel 2020 ed ho ripreso a lavorare nel 2023. Preciso che negli anni 2016 e 2017 ho lavorato per un'azienda agricola che faceva capo a ma non ne ricordo la denominazione. In Parte_3 questi anni ho lavorato insieme alla ricorrente per la stessa azienda. In queste annualità la ricorrente si è occupata, dapprima, della pulitura dei terreni e della concimazione e, poi, della raccolta delle olive. Anch'io ho partecipato a queste attività ma svolgendo le mansioni di trattorista. Nell'anno
2020, mesi di novembre e dicembre, ho lavorato per la Agricalabria s.a.s. svolgendo le mansioni di trattorista. Confermo che nell'anno 2020 la ricorrente ha lavorato per la Agricalabria s.a.s. Abbiamo lavorato sugli stessi terreni. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 ci siamo occupati della raccolta delle olive. Sia negli anni 2016 e 2017 sia nell'anno 2020 abbiamo lavorato, nella maggior parte dei casi, sui terreni di Pianopoli. Le direttive di lavoro venivano impartite da . Io ero Parte_3 tra i dipendenti più anziani e coordinavo il lavoro degli altri operai. Preciso meglio che il Pt_3 indicava a me e ad altri colleghi più anziani i terreni sui quali doveva essere effettuata la raccolta e noi coordinavamo il lavoro degli altri operai, compresa la ricorrente. Avevamo tutti lo stesso orario di lavoro, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, con un'ora di pausa per il pranzo. Si lavorava da lunedì a venerdì e, in caso di necessità, anche di sabato mezza giornata.
So che venivamo pagati tutti e ritengo che anche la ricorrente sia stata retribuita. La retribuzione veniva erogata a mezzo bonifico. Non ho ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate dichiarate per gli anni 2016, 2017 e 2020. Se non ricordo male, nell'anno ero stato assunto per complessive 12/13 giornate.”.
Infine, l'altra teste di parte ricorrente, , escussa all'udienza del Testimone_2
24.09.2024, ha reso le seguenti dichiarazioni: “ Sono stata dipendente della Agrimed e della
Agricalabria, società facenti capo a , dal 2015 al 2019 con le mansioni di bracciante Parte_3 agricola. Confermo che nell'anno 2019 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Agricalabria
s.a.s. di ED IN & C. Lo ricordo perché è stato l'ultimo anno in cui ho lavorato alle dipendenze delle aziende agricole facenti capo a mio zio . Dopo la pandemia da Parte_3
Covid-19 non ho più lavorato per mio zio. Confermo che la ricorrente, come me e come tutte le altre signore, era addetta alla raccolta delle olive;
preciso che, in base al periodo dell'anno in cui si veniva assunti, si svolgevano le mansioni proprie di quel periodo;
ad esempio, se si lavorava nel periodo da settembre/dicembre, si effettuava prevalentemente l'attività di raccolta delle olive, mentre la pulizia delle piante e dei terreni veniva effettuata nei mesi da febbraio ad aprile. Non corrisponde al vero che la ricorrente effettuasse i trattamenti fitosanitari. Le direttive di lavoro ci venivano impartite dalla persona (uno degli uomini) che era presente sul terreno in quella giornata. Mio zio o qualche suo delegato ci indicava il terreno sul quale dovevamo lavorare. In ogni caso, una volta arrivate sul terreno, sapevamo già cosa fare. Gli strumenti di lavoro ci venivano forniti dall'azienda. Nell'anno
2019 sia io che mia zia abbiamo lavorato sui terreni di Pianopoli coltivati ad uliveto. Quanto Pt_1 all'orario di lavoro, preciso che l'orario previsto era dalle ore 7.00 alle ore 16.00 ma poteva capitare che in alcune giornate non si lavorasse a causa delle avverse condizioni climatiche o che, in latri casi, si finisse di lavorare prima delle ore 16.00. Si lavorava da lunedì a venerdì e, ogni tanto, anche di sabato. Nulla di preciso so riferire in merito alla retribuzione percepita da mia zia. Ritengo che venisse retribuita sempre da . Non ho risposte certe. Non mi risulta di essere stata Parte_3 destinataria di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate dichiarate nell'anno 2019.”.
Di contro, il teste di parte convenuta, Ispettore , ha dichiarato di avere Testimone_3 partecipato alle operazioni ispettive svolte presso l'azienda agricola Agricalabria sas di ED P. &
C., confermando in maniera generica, le risultanze del verbale ispettivo di che trattasi e precisando, altresì, che: “ La ricorrente è stata sentita dal mio collega . La ricorrente è la sorella Testimone_4 di . La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per qualche anno nel mese di Parte_3 gennaio, di aver effettuato il taglio dei polloni nei mesi di febbraio e marzo, da aprile a giugno, mentre da ottobre a dicembre di essersi occupata della raccolta delle olive (la ricorrente risulta aver lavorato per una sola giornata nel mese di novembre). La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sui terreni di Pianopoli fino a dicembre 2020 ma la società era in possesso di questi terreni fino a giugno 2020. La ricorrente ha riferito di aver lavorato con nel 2018 ma in Parte_7 quell'anno quest'ultima non lavorava per la Agricalabria. La ricorrente ha dichiarato di essere stata pagata in contanti fino al 2018. La ricorrente non ha indicato correttamente i mesi lavorati nell'anno
2019. La ricorrente risulta assunta sempre per la Agricalabria.”.
9. Ciò posto, considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013), attese la coerenza e la puntualità delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (da considerarsi attendibili in quanto estranei alle parti e non aventi alcun interesse diretto o riflesso all'esito della lite, non essendo stati destinatari di alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative), nonché la mancanza assoluta da parte dell' di alcuna prova a riscontro alle CP_1
“deduzioni degli accertamenti amministrativi” compiuti dagli ispettori, deve ritenersi provata la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 103 giornate nell'anno 2016, n. 157 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 103 giornate nell'anno 2019 e n. 78 giornate nell'anno 2020.
A ciò si aggiunga che nelle note conclusive depositate il 31.10.2025 la ricorrente ha preso posizione sulle singole circostanze che avrebbero indotto gli ispettori al disconoscimento dei rapporti di lavoro per cui è causa, evidenziando, da un lato, di aver lavorato, negli anni in contestazione, alle dipendenze di ed indicando i nominativi di alcuni colleghi di lavoro che, sebbene non Parte_3 formalmente assunti dalla Agricalabria s.a.s., hanno comunque espletato le attività di braccianti agricoli per conto delle varie società agricole che facevano capo a . Parte_3
10. Tenuto conto dell'accertata genuinità dei rapporti di lavoro agricolo e del conseguente diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per le giornate denunciate negli anni dal 2016 al 2020, va ritenuta la sussistenza del requisito contributivo necessario ai fini dell'erogazione della prestazione pensionistica di cui si discute.
Di conseguenza, deve essere annullato il provvedimento di revoca della pensione cat. IO n. 18026998, comunicato con missiva del 29.07.2021, scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del 18.05.2021, con conseguente ripristino della prestazione pensionistica, ove sussistenti gli ulteriori requisiti ex lege previsti.
Al contempo, deve essere dichiarata l'inefficacia di ogni provvedimento consequenziale derivato dal suddetto verbale ispettivo, ivi compresa l'azione di recupero della somma pari ad € 4.124,64, percepita a titolo di pensione cat. IO n. 18026998 nel periodo compreso tra l'1.01.2021 al 31.08.2021, con condanna dell' alla restituzione degli importi eventualmente già recuperati a tale titolo. CP_1
11. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della Agricalabria s.a.s. di ED P. & C. per n. 103 giornate nell'anno
2016, n. 157 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 103 giornate nell'anno 2019
e n. 78 giornate nell'anno 2020;
- condanna l' alla reiscrizione di negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 103 CP_1 Parte_1 giornate nell'anno 2016, n. 157 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 103 giornate nell'anno 2019 e n. 78 giornate nell'anno 2020, annullando il relativo provvedimento di disconoscimento;
- accerta e dichiara, al contempo, l'illegittimità del provvedimento di revoca della pensione cat. IO n.
18026998, comunicato con missiva del 29.07.2021, con conseguente ripristino della prestazione (ove sussistenti gli ulteriori requisiti ex lege previsti) ed annullamento dell'indebito pari ad € 4.124,64 e con condanna dell' alla restituzione degli importi già eventualmente recuperati;
CP_1
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 19.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa AL IN