Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5155/2024 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
PROMOSSA DA
, , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SILLUZIO FRANCESCO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to BAUER CP_1 P.IVA_1
RAIMUND, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Parte ricorrente ha adito questa sede per il ripristino dei benefici previdenziali precedentemente riconosciuti dall' , quali la pensione di reversibilità e la pensione CP_1
di invalidità civile.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel corso del processo cautelare si costitutiva l' . CP_1
Ivi evidenziava che il ricorrente era titolare di due pensioni: quella di invalidità e quella di reversibilità (di entrambi i genitori); che la prima era sospesa da tempo per ritenuto superamento del requisito reddituale, mentre la seconda poiché ci si era accorti che, all'epoca della morte dei genitori, non era stata disposta visita medica specifica nei riguardi del ricorrente, riconosciuto invalido al 100%, ma senza specifico riferimento alle residue capacità lavorative.
In particolare, per quanto concerne la pensione di reversibilità, l' precisava che: “a CP_1
febbraio 2018 vengono, infatti, liquidate su domanda le seguenti pensioni ai superstiti:
- SOCTPS/6500/709587751 presentata il 14/06/2018 e accolta con decorrenza 02/2018
relativa al dante causa nato il [...] e deceduto il 18/11/2011; - Persona_1
SOCPDEL/6500/09587752 presentata il 31/05/2018 e accolta con decorrenza 02/2018
relativa al dante causa nata [...] e deceduta il Persona_2
25/01/2018.
14) Tali domande sono state liquidate facendo riferimento al sopracitato verbale ASP
per invalidità civile del 30/07/2010, senza la prevista visita medica di accertamento dell'inabilità alla data del decesso dei genitori ai sensi dell'art. 2 L. 12/06/1984 n. 222.
15) Sulla base di accertamenti eseguiti dagli uffici di Catania/Ragusa nel mese di CP_1
febbraio 2024 è emerso il vulnus dell'accertamento sanitario relativo all'erogazione
delle prestazioni previdenziali. 16) Pertanto, con decorrenza dalla prima rata utile
(maggio 2024) l' ha provveduto, cautelativamente, alla sospensione del CP_2
pagamento delle pensioni di reversibilità, in attesa che si chiarissero i presupposti che avrebbero dovuto dare titolo alle pensioni”.
Per quanto concerne la pensione di invalidità, l' deduceva che: “In data CP_1
06/07/2021, a seguito di ricostituzione reddituale, la prestazione viene azzerata
risultando indebita per il periodo da 07/2020 a 07/2021 per superamento limite reddituale personale e successivamente eliminata d'ufficio dalla Direzione Centrale dal
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09/11/2022. 6) I redditi di pensione ammontavano infatti per l'anno 2020 a €.
23.697,00 e per l'anno 2021 a €. 23.721,00 a fronte di un limite reddituale personale di
€. 16.982,49 per entrambi gli anni…Va sottolineato inoltre che il ricorrente non si è
mai presentato alla visita di revisione prevista per il 13/04/2014”.
Nel corso del processo veniva rigettata la domanda cautelare e disposta C.T.U.
Ed invero, dall'esame del verbale della commissione medica prodotto da in sede CP_1
di note sostitutive, nel corso del processo cautelare, si rilevava che la commissione non era stata in grado di esprimersi sulla sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della pensione di reversibilità, all'epoca della morte dei genitori.
Veniva dunque dato mandato al C.T.U. di accertare se il ricorrente, “all'epoca della
morte dei propri genitori, era totalmente inabile al lavoro, secondo quanto prescritto dall'art. 8 l. 222/1984 (…“nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”), nonché di quanto precisato dalla Suprema Corte, secondo cui “L'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984,
art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai
figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio
concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative
residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo
da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento
per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso
di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cassazione civile sez. lav., 16/07/2024, n.19530)”.
Si costituiva per la fase di merito l' , in data 25 marzo 2025, la quale eccepiva il CP_1
difetto di notifica del ricorso – e quindi l'inammissibilità o improcedibilità dello stesso -
ed il difetto della giurisdizione del giudice ordinario, ribadendo, per il resto, le difese già spiegate nel corso del processo cautelare.
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All'odierna udienza, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione.
II
Vanno innanzitutto respinte le eccezioni preliminari sollevate dall' in sede di CP_1
memoria di costituzione depositata il 25.3.2025.
Innanzitutto, si rileva che l' si era già costituito nel processo cautelare, in corso di CP_1
causa, ben dimostrando di conoscere dunque l'esistenza del ricorso e dei decreti di fissazione delle udienze.
La costituzione in giudizio anche per la fase di merito sana, peraltro, ogni ipotesi di nullità della notifica, non avendo l' chiesto ulteriore termine per difendersi, ed CP_1
avendo avuto ampia facoltà di farlo sia in sede cautelare, sia nella presente, come dimostrano le corpose memorie di costituzione.
Va rigettato anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, posto che – come si è chiarito nel corso del processo cautelare - l'oggetto del procedimento riguarda l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di reversibilità e per il ripristino della pensione di invalidità, prestazioni previdenziali ed assistenziali rientranti nella competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c.
Va infine respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente posposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., atteso che, come da indirizzo sezionale, la pensione di reversibilità non rientra tra quelle per le quali è previsto l'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo;
come si apprende dalle difese dell' , inoltre, CP_1
la pensione di invalidità è stata revocata per superamento del limite reddituale, a seguire al riconoscimento della pensione di reversibilità, sicché – al momento del deposito del ricorso – non era in discussione un accertamento del requisito sanitario, suscettibile di verifica ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.., ma solo la concreta mancata erogazione, per insussistenza dei requisiti socio-economici.
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La circostanza che, nel corso del processo, l' abbia nuovamente accertato il CP_1
requisito sanitario non può ovviamente rilevare ai fini del rito.
III
Nel merito, va osservato quanto segue.
Come è emerso già nella fase cautelare, l' ha revocato la prestazione della CP_1
pensione di reversibilità poiché si è accorta che all'epoca del suo riconoscimento non era stata effettuata una verifica specifica sulle capacità lavorative del ricorrente, con riferimento al momento della morte dei suoi genitori.
La commissione medica che ha esaminato in corso di causa il ricorrente ha riferito che non vi erano elementi sufficienti per potere determinare il requisito, con riguardo all'epoca in questione, mentre lo ha negato per l'attualità.
È stata quindi disposta C.T.U..
Lo specialista incaricato, dopo attenta valutazione delle condizioni del ricorrente, è
pervenuto alla conclusione che parte ricorrente possegga i requisiti richiesti ai fini della pensione di reversibilità, e li possedesse già all'epoca della morte dei propri genitori e tutt'oggi.
In particolare, il CTU ha riferito che parte ricorrente “è invalido civile 100% grave, non
in grado di svolgere alcun tipo di lavoro, necessitante quindi dei benefici economici
previsti dalla legge. Per la decorrenza non è ammissibile alcuna interruzione, quindi il
sostegno economico va ripreso da quando è stato interrotto. Lo stesso vale per la reversibilità, nel rispetto delle leggi vigenti naturalmente”.
Il C.T.U. inoltre, dopo aver esaminato le note del CTP di parte dell' , ha ribadito CP_1
che “questo stato di immunodeficienza da hiv (che si prolunga da circa 40 anni), e i
danni da questo provocati, fisici e mentali, sono ed erano presenti con questa gravità
già prima della morte dei genitori, in particolare della mamma e quindi che il soggetto
a quella data era ed è nell'incapacità di svolgere attività idonee (nel quadro dell'art.36 della costituzione) ad una fonte di guadagno non simbolico”.
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A supporto di questa valutazione, il C.T.U., nel corpo della sua relazione, ha effettuato una valutazione complessiva dello stato di salute del paziente, osservando innanzitutto che trattasi di persona in cattivo stato generale, sottopeso (alto 1,75 pesa kg 56), affetto oltre che da immunodeficienza da HIV, anche da altre patologie, come la enduntulia totale non protesizzabile, disturbi digestivi, micosi nell'apparato digerente, broncopatia cronico-remittente con tosse continua, cistite cronica, sindrome depressiva (ha tentato due volte il suicidio) e con segni di dacadimento fisico e psicologico abbastanza oggettivi: busto “piccolo e poco mobile, quasi scheletrico” e con “murmure vescicolare
… molto indebolito e non udibile nella parte alta del polmone destro… tremori alle
mani e la prova indice-naso è poco precisa. I passaggi posturali avvengono in
autonomia, anche se si nota una certa scoordinazione nei movimenti che non sono fluidi. Parimenti l'andatura, autonoma, evidenzia la quasi assenza delle sincinesie, anch'esse scoordinate”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
Le stesse peraltro risultano confermate dal verbale di invalidità civile del 22.5.2012,
allorquando, di fronte un quadro sanitario sostanzialmente sovrapponibile, la commissione medica aveva già accertato in capo al ricorrente, all'esito della domanda del 27.12.2011, l'invalidità civile al 100%.
Analoga valutazione si ricava dal verbale ASP del 30.7.2010 (doc. 1, fasc. ), ove il CP_1
ricorrente veniva dichiarato invalido al 100% con totale e permanente inabilità
lavorativa, con decorrenza dal 2009.
La giustificazione addotta dall' , secondo cui si è accorta di non aver provveduto ad CP_1
accertare l'eventuale capacità lavorativa specifica, al fine di riconoscere l'accesso alla pensione di reversibilità, non può costituire un legittimo motivo per procedere alla sua revoca.
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Invero, già nel verbale del 22.5.2012, che aveva riconosciuto l'invalidità civile al 100%,
si dava atto che parte ricorrente versasse in scadenti condizioni fisiche generali (come da verbale ASP ivi richiamato), e fosse peraltro affetto da HIV, broncopatia, sindrome ansioso depressiva, micosi orofaringea, calcolosi della colecisti.
E tale valutazione, come detto, veniva preceduta da quella del verbale ASP del 2010,
con decorrenza da 2009.
Quindi era già evidente lo stato di sostanziale incapacità del ad attendere ad Pt_1
alcuna proficua attività lavorativa.
E tale quadro, come ha evidenziato il C.T.U., non è mutato nel corso del tempo.
Sicché è evidente che il requisito richiesto ai fini della concessione della prestazione della pensione di reversibilità fosse già presente all'epoca della morte dei suoi genitori, come del resto conferma l'iniziale riconoscimento operato dall'Istituto e la valutazione odierna operata correttamente dal C.T.U..
Le argomentazioni sostenute dall' in memoria, volte a confutare il grave quadro CP_1
sanitario, appaiono generiche e non in grado di scalfire l'impianto della relazione peritale e le risultanze della documentazione in atti.
In punto di diritto, inoltre, giova ribadire quanto già evidenziato in sede di ordinanza istruttoria, e cioè che non giustifica la negazione del beneficio la sussistenza di una capacità lavorativa residua, se non in grado di assicurare una retribuzione sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
Ed invero, “L'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984,
art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai
figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio
concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative
residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo
da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento
per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso
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di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cassazione civile sez. lav., 16/07/2024, n.19530)”.
Il ricorso va pertanto accolto, non venendo in discussione – in specie per la pensione di reversibilità – gli altri requisiti socio-economici, del resto comprovati dal fatto che il ricorrente ha goduto precedentemente della pensione di reversibilità.
Si rileva, peraltro, che l' non ha provato di aver sottoposto parte ricorrente a visita CP_1
di revisione nel 2014 e che il ricorrente non si è presentato senza giustificato motivo,
sicché l'eccezione di decadenza mossa in memoria, in merito all'assegno di invalidità,
appare priva di fondamento, salve le incompatibilità e i divieti di cumulo o i limiti reddituali operanti.
Tenuto conto delle precarie condizioni economiche del ricorrente, e del fatto che lo stesso ha rappresentato in udienza di essere privo di alcun reddito e della stessa abitazione, si dispone l'invito all' di procedere con immediatezza al calcolo ed alla CP_1
erogazione del quantum spettante, stante le evidenti ragioni di carattere alimentare e di sostentamento minimo.
La particolarità della vicenda ed il rigetto della domanda cautelare giustificano la compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA che parte ricorrente è invalida civile al 100% ed incapace di svolgere alcuna attività lavorativa, senza soluzione di continuità, sin dalla morte dei propri genitori;
DICHIARA che parte ricorrente era ed è in possesso del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento delle pensioni di reversibilità godute, senza soluzione di continuità;
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CONDANNA l' al ripristino delle prestazioni precedentemente godute dal CP_1
ricorrente, nel rispetto dei limiti reddituali e delle altre condizioni di legge (anche in punto di cumulabilità o incompatibilità), dal momento della sospensione od interruzione, con il riconoscimento degli arretrati spettanti, oltre gli accessori, come per legge;
DISPONE che l' vada invitata a provvedere con immediatezza, stante l'assoluta CP_1
carenza di mezzi economici rappresentata della parte ricorrente;
COMPENSA le spese processuali;
PONE le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, lì 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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