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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
rilevato che l'udienza di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte era stata fissata per la discussione;
letto il dettato dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 19
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1146/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 dell'atto introduttivo, dall'Avv. Antonio Rispoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via Ferraioli, n. 10;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv.to Clementina Tozzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pontecagnano al C.so Europa 55;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
; Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1
proprietaria dell'automobile “Ford Fiesta” tg. BL081JH, nonché la società Controparte_2
, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia per le Controparte_1 pagina 2 di 19 Vittime della Strada per la Regione Campania, essendo la predetta vettura risultata sprovvista di copertura assicurativa, al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale asseritamente verificatosi in
Cava de' Tirreni in data 6.5.15, alle ore 15:30 circa. Segnatamente, la difesa dell'attore ha dedotto: che nell'indicato frangente temporale il conducente dell'automobile di proprietà della sig.ra
[...]
si sarebbe immesso, “da una strada laterale privata priva di sbocco”, nella circolazione CP_2 veicolare di via Vitale omettendo di concedere la dovuta precedenza, in tal guisa impattando il sopraggiungente motociclo tg. EA94701, di proprietà del sig. e dal medesimo condotto, Pt_1 nell'occasione intento a procedere lungo via Vitale “con direzione via XXV Luglio”, che, per l'effetto della testé descritta collisione, il motociclo sarebbe caduto rovinosamente al suolo;
che, in conseguenza dell'incidente de quo, il sig. avrebbe riportato “gravi lesioni corporali”, che ne avrebbero reso Pt_1 necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del nosocomio di
Cava de' Tirreni;
che, inoltre, il motociclo Harley-Davidson tg. EA94701 avrebbe subito danni stimati in euro 10.000,00 circa, pari al valore commerciale dello stesso;
che i conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente avrebbero provveduto a compilare il modello CAI.
A suffragio della spiegata domanda, l'attore ha sostenuto che la responsabilità del sinistro de quo sarebbe ascrivibile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà della sig.ra il quale, nell'immettersi nella circolazione veicolare di via Vitale “da CP_2 una strada laterale privata priva di sbocco”, avrebbe omesso di concedere la dovuta precedenza al sopraggiungente motociclo.
Con specifico riguardo alle avanzate richieste risarcitorie, l'odierno istante, di là dall'aver invocato il ristoro del danno biologico che avrebbe patito e la relativa personalizzazione, ha domandato il risarcimento del pregiudizio morale, nonché di quello patrimoniale, che sarebbe sostanziatosi nelle spese mediche sostenute e nel nocumento asseritamente subito dal proprio veicolo, nonché nella lamentata riduzione della capacità lavorativa specifica.
Dichiarata all'esito dell'udienza di comparizione la contumacia di entrambe le convenute, all'epoca non costituitesi, è stata ammessa la prova testimoniale articolata dall'attore.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.2.20, si è costituita in giudizio la compagnia CP_1
, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia per le Vittime della
[...]
Strada per la Regione Campania, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa di siffatta impresa ha in limine formulato eccezione d'improponibilità della domanda attorea assumendo che questi non avrebbe osservato le “norme del Codice delle
pagina 3 di 19 Assicurazioni, che disciplinano la procedura prodromica all'inoltro della domanda e/o per la mancata costituzione in mora sia della Compagnia assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per Vittime della strada, sia della CONSAP”; quanto al merito, ha negato l'effettiva verificazione del sinistro, evidenziando che “appare quantomai inverosimile che a seguito dell'evento descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio, il sig. non abbia immediatamente allertato le Autorità Pt_1 competenti, per i rilievi del caso”; inoltre, ha eccepito che la responsabilità del sinistro, anche laddove lo stesso si fosse effettivamente verificato secondo la dinamica prospettata dall'odierno istante, dovrebbe essere ascritta, quantomeno in parte, a quest'ultimo, che non avrebbe offerto alcun elemento da cui poter desumere l'irreprensibilità della propria condotta di guida;
da ultimo, ha contestato la quantificazione del pregiudizio operata nel libello introduttivo.
Assunta l'ammessa prova testimoniale, è stato disposto l'espletamento di una TU medico-legale, nonché di TU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve in limine indugiarsi sull'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagnia, a suffragio della quale la difesa di quest'ultima ha sostenuto che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attore, oltre a non esser stata indirizzata anche alla
Consap S.p.A., non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore.
Orbene, l'eccezione in esame non può che ritenersi priva di pregio giuridico, risultando ex actis non soltanto che l'odierno istante ha provveduto a costituire – più volte – in mora sia le convenute che la
Consap S.p.A., ma anche che le inoltrate richieste risarcitorie, pur non essendo, sotto il profilo contenutistico, pienamente conformi al paradigma normativo, fossero senz'altro idonee a consentire la formulazione di un'offerta risarcitoria. Al riguardo, non può prescindersi dall'osservare che l'art. 148 cod. ass. è preordinato a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi nel quale questi possa procedere alla necessaria istruttoria e decidere se, e in quale misura, accogliere l'istanza di pagamento, in guisa da evitare l'instaurazione di un contenzioso in sede giudiziaria, con vantaggio tanto per il danneggiato (il quale dovrebbe ottenere la corresponsione della somma in tempi notevolmente più rapidi) quanto per l'impresa (la quale dovrebbe vedersi abbattere i costi per la liquidazione dei sinistri), nonché per gli assicurati in generale (poiché, quantomeno secondo le intenzioni del legislatore, ad un abbattimento dei costi dovrebbe corrispondere una riduzione dei premi di polizza).
Sulla base della ratio dianzi individuata, pare maggiormente corretto – rispetto ad un rigido formalismo interpretativo – considerare improponibile l'azione esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione pagina 4 di 19 solo qualora l'incompletezza della richiesta risarcitoria, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 cod. ass., sia tale da rendere effettivamente impossibile per la compagnia valutare compiutamente responsabilità ed ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti. Detto altrimenti, “l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale ex art. 145
c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all'assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l'istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta” (così, da ultimo, Cass. n. 18940/17; analogamente, Cass. ord. n.
19354/16, secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass.,
è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”).
Interpretare diversamente la norma, infatti, significherebbe disattendere lo spirito della stessa, poiché, così come – al fine di velocizzare ed economicizzare il più possibile le procedure liquidative – il danneggiato è tenuto a mettere l'impresa nelle condizioni di poter effettuare l'offerta, la compagnia non può, per la stessa ragione, proficuamente invocare l'improcedibilità della domanda per l'assenza di un elemento irrilevante ai fini della valutazione complessiva del danno. Ed, invero, risponde senz'altro a logica e ragionevolezza ritenere che il requisito della completezza della lettera di messa in mora debba essere osservato con riferimento ai soli elementi da considerarsi indispensabili per la formulazione della congrua offerta: tale soluzione consente di contemperare i contrapposti interessi delle parti, in quanto, se è vero, per un verso, che l'assicuratore ha l'obbligo di attivarsi alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale dallo stesso esigibile (art. 1176, co. 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare l'indennizzo, e non può, quindi, sottrarsi a tale obbligo opponendo formalistiche obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall'art. 148 cod. ass., per altro verso è parimenti vero che il danneggiato ha l'obbligo di bona fides nel corso delle trattative e non può limitarsi ad inviare all'assicuratore richieste generiche e prive dell'adeguato supporto documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno.
Sicché, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass., la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in pagina 5 di 19 condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno.
Orbene, nel caso in esame, se è vero che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'odierno istante – a mezzo raccomandata a.r. a firma anche dell'avv. Antonio Rispoli – alle convenute ed alla Consap non fosse corredata dall'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, è parimenti inconfutabile che il sig. ha allegato alla raccomandata di messa in mora spedita in data 16.6.15 il referto del Pt_1 pronto soccorso.
Alla luce di quanto argomentato, la sollevata eccezione d'improponibilità non può che esser rigettata, avendo l'impresa assicuratrice, già diversi anni prima dell'introduzione del presente giudizio, disposto di elementi senz'altro sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148, II comma, cod. ass..
2. Regime della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro
Tanto chiarito, occorre scrutinare la fondatezza della domanda con la quale l'attore ha chiesto il risarcimento del danno. A tal fine non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'attore è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro
pagina 6 di 19 conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretativo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che pagina 7 di 19 non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
3. Sui fatti sottesi alla proposta domanda risarcitoria
Orbene, nel caso in esame, non può che reputarsi che il sinistro di cui si discorre sia effettivamente occorso, in quanto la verificazione di tale incidente emerge dalle risultanze del modello CAI sottoscritto dai conducenti dei due veicoli convolti ed è stata espressamente confermata dai due testimoni escussi.
Milita a suffragio della conclusione cui si è testé approdati anche il referto stilato dai sanitari del P.S. del nosocomio di Cava de' Tirreni, dal quale risulta che il sig. fosse stato colà trasportato, a Pt_1 bordo di un'ambulanza, in data 6.5.15, alle ore 15:52 circa, e che avesse nel frangente riferito ai sanitari di esser stato coinvolto in un incidente stradale.
La prospettazione attorea, poi, è corroborata dagli esiti della disposta TU medica, avendo il nominato perito affermato che le lesioni subite dal sig. siano “da mettere in relazione causale con il Pt_1 descritto sinistro RCA, descritto quale motociclista che impattava con auto e cadeva al suolo con il proprio mezzo”.
Ad ulteriore sostegno dell'effettiva verificazione del sinistro possono essere addotte le risultanze della
TU disposta per la quantificazione dei pregiudizi subiti dal veicolo attoreo, giacché il nominato perito
è pervenuto alla conclusione per la quale “i danni riportati da quest'ultimo possono ritenersi compatibili con la dinamica esposta da parte attrice”.
Per quanto concerne, poi, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. può ritenersi superata soltanto parzialmente, poiché, pur essendo la condotta di guida del conducente della vettura risultata connotata da un significativo grado di colpa, non è in alcun modo emersa l'irreprensibilità dell'agere dell'attore.
Quanto al primo profilo, il teste , premesso che in data 6.5.15, alle ore 15:30 circa, Testimone_1 stesse viaggiando a bordo di un'automobile condotta dal sig. che nel frangente era Controparte_3 preceduta dalla motocicletta dell'attore, ha confermato che la vettura di proprietà della sig.ra CP_2 nell'immettersi nella circolazione veicolare di via Vitale “da una strada laterale privata priva di pagina 8 di 19 sbocco”, avesse impattato il sopraggiungente veicolo dell'odierno istante, nell'occasione intento a procedere lungo via Vitale in direzione via XXV Luglio, puntualizzando che lo stesso stesse marciando a velocità “consona al tratto si strada di strada che stava percorrendo”; inoltre, ha riferito che l'impatto fosse avvenuto tra “la parte laterale dell'automobile e la parte anteriore della moto”, precisando che la stessa in conseguenza del sinistro avesse “subito danni ingenti”; infine, ha precisato che il sig. dopo l'impatto, lamentasse dolore al ginocchio. Pt_1
Di tenore non dissimile la deposizione del sig. , secondo teste escusso, il quale, Controparte_3 preliminarmente evidenziato che al momento della verificazione dell'incidente per cui è disputa stesse percorrendo via Vitale alla guida di un'automobile nell'occasione preceduta dalla motocicletta dell'attore, ha confermato che la vettura di proprietà della convenuta contumace, nell'immettersi in via
Vitale “da una strada laterale privata priva di sbocco”, avesse urtato il veicolo dell'odierno istante, che nel frangente stava percorrendo via Vitale, procedendo in direzione via XXV Luglio, ed ha aggiunto che la collisione de qua fosse avvenuta tra “il lato anteriore sinistro dell'auto e la parte anteriore della moto”; inoltre, ha dichiarato che la predetta automobile, proveniente da “una traversa laterale privata”, non avesse arrestato la propria marcia prima di occupare l'intersezione.
Analoga dinamica emerge dalle risultanze del modello CAI a doppia firma e, segnatamente, dalla rappresentazione grafica dell'incidente contenuta nel corpo dello stesso.
Da tali elementi di prova può senz'altro arguirsi l'avvenuta violazione ad opera del conducente della vettura della convenuta contumace dell'art. 145, sesto comma, C.d.S., a tenore del quale “negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio – quale quello dal quale si era immessa l'automobile della sig.ra giacché tale circostanza, di là da non esser stata contestata CP_2 dall'impresa assicuratrice, si evince con nitore dai rilievi fotografici scattati dal nominato TU presso il luogo teatro del sinistro – i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”.
Sennonché, pur essendo il comportamento tenuto in occasione del sinistro dal conducente della vettura stato connotato da un rilevante grado di colpa, la responsabilità dell'evento dannoso in questione deve essere ascritta – ancorché non in egual misura – anche all'odierno istante, tenuto conto, per un verso, che non è stato dimostrato che quest'ultimo avesse posto in essere una condotta di guida irreprensibile
(nulla avendo riferito i testi, esemplificativamente, circa la possibilità per l'istante di avvedersi in anticipo dell'incauta manovra dell'automobile, vieppiù considerando che al momento dell'impatto la vettura avesse – come può arguirsi dai punti d'urto tra i veicoli – già in parte occupato la corsia che il motociclo era intento a percorrere, o, ancora, con riguardo alla possibilità per il centauro di effettuare pagina 9 di 19 una manovra di emergenza che potesse evitare la collisione); per l'altro, che dalle accertate violazioni delle norme del C.d.S. perpetrate dal conducente dell'automobile non è possibile escludere in via inferenziale ogni responsabilità del centauro, considerando che la ricostruzione del sinistro arguibile dalla deposizione dei testi escussi non offre sufficienti dettagli circa la dinamica dell'incidente.
Tanto atteso, s'impone di rilevare che, in tema di circolazione stradale, l'art. 2054 c.c., II comma, non inibisce al giudice di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr., da ultimo, Cass. n. 20982/11): sicché, pare congruo quantificare la responsabilità – provata, non presunta – del conducente della vettura, sulla base dell'impianto probatorio, nella misura del 75% e, conseguentemente, stimare il contributo causale offerto dall'odierno istante nella misura del 25%.
4. Sulla quantificazione del danno
Accertata la concorrente – ancorché non paritaria – responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, occorre procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dal sig. il quale ha Pt_1 invocato il risarcimento del danno biologico, nonché di quello morale;
inoltre, ha chiesto il ristoro del pregiudizio patrimoniale, che sarebbe sostanziatosi nelle spese mediche sostenute e nel nocumento asseritamente subito dal proprio veicolo, nonché nella lamentata riduzione della capacità lavorativa specifica.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, secondo il TU, in conseguenza del sinistro occorso in data 6.5.15, l'attore ha subito una
“lesione legamento crociato posteriore”, nonché “miocele post-traumatico di tibiale anteriore alla gamba dx.”, da cui sono conseguiti esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato in una percentuale del 19%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 65 giorni di invalidità temporanea totale;
90 pagina 10 di 19 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 50%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa della parte attrice ha invocato il risarcimento del danno morale, nonché la personalizzazione di tali pregiudizi.
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).
L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18;
Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione pagina 11 di 19 (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella. pagina 12 di 19 Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di pagina 13 di 19 denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che nessuna personalizzazione del riscontrato pregiudizio possa essere accordata, giacché l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) – risulta idoneo a ristorare integralmente il danno, anche dinamico-relazionale, patito dall'attore, non avendo lo stesso allegato circostanze da cui desumere che non possa più svolgere attività che non rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi”
(Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quanto concerne l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato pagina 14 di 19 (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, al sig. deve essere riconosciuto un danno morale Pt_1 nella misura contemplata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'angoscia e del tumultuoso turbamento dallo stesso verosimilmente provati nel corso del travagliato iter terapeutico
(che ha attraversato diverse settimane) descritto nel libello introduttivo.
Quanto, poi, al lamentato danno patrimoniale, ex actis risulta che l'odierno istante ha sostenuto spese sanitarie per euro 2.739,45, da considerarsi, come affermato dal nominato TU, conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame, avendo il nominato perito affermato che “appaiono congrue e necessarie” – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di pagina 15 di 19 causalità tra fatto illecito e danno.
Venendo alle spese di viaggio, il rimborso delle stesse non può essere riconosciuto all'attore, attesa la laconicità della prospettazione del medesimo sul punto, che non consente in alcun modo di arguire se e quali spese siano state effettivamente sostenute né se le stesse debbano esser ritenute conseguenza immediata e diretta del fatto illecito di cui si discorre, avendo l'istante omesso d'indicare le destinazioni dei viaggi che avrebbe effettuato e le ragioni per le quali gli stessi sono stati affrontati.
Sempre a titolo di pregiudizio patrimoniale, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati al proprio veicolo. In ordine a tale voce di pregiudizio, deve evidenziarsi che, da un lato, i testi escussi, oltre ad aver espressamente riferito che la motocicletta avesse subito considerevoli danni, hanno riconosciuto i rilievi fotografici immortalanti i veicoli – ed i danni occorsi agli stessi – come si presentavano subito dopo la verificazione del sinistro;
dall'altro, il nominato TU, dopo averlo ispezionato, ha quantificato (all'attualità) il pregiudizio subito dal veicolo attoreo nell'importo di euro
9.000,92 (comprensivo di IVA).
In relazione, infine, al lamentato danno da perdita della capacità lavorativa specifica, premesso che la menomazione della capacità lavorativa generica già sia ricompresa nel danno biologico (cfr. Cass.
2311/07; Cass. n. 15187/04), occorre osservare che tale pregiudizio è un danno futuro e permanente, destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima;
esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. n. 10499/17; Cass. n. 2003/14; Cass.
n. 25634/13). Apertis verbis, l'accertamento del danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona.
Tale pregiudizio, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum dall'attore- danneggiato (cfr. Cass. n. 26641/23; Cass. n. 19922/23; Cass. n. 15301/08). A tal riguardo, si ritiene, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, che “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. n.
10031/06; Cass. n. 10026/04; Cass. n. 3867/04). Detto altrimenti, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, “di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo
pagina 16 di 19 l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali”
(Cass. n. 10074/10; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 15238/14; Cass. n. 11361/14; Cass. n.
9444/10, ove si è eloquentemente affermato che, “in tema di danno patrimoniale futuro, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica – anche in caso di postumi permanenti acclarati –, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità, è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante”), tenuto conto che, ai fini della risarcibilità di siffatto danno patrimoniale, occorre “la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” (cfr. Cass. 3290/2013).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, il lamentato pregiudizio non può in alcun modo ravvisarsi, in quanto l'attore, oltre a non aver fatto alcun cenno a contrazioni reddituali, ha finanche omesso d'indicare – almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum – quale attività lavorativa svolgesse prima del sinistro, avendo riferito soltanto nel corso dell'espletamento della TU medica al nominato perito di essere “impiegato ed istruttore di cross-fit”.
5. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi all'attore, a titolo di risarcimento del danno biologico (e di quello morale), la somma ottenuta con il seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno non patrimoniale” (pari ad euro 4.982,11) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal TU (19 punti); successivamente, detta somma è stata pagina 17 di 19 moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,810) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (39 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 76.674,70;
b) per il periodo di invalidità temporanea totale (ITT) si è proceduto a moltiplicare il valore di euro
115,00 per i 65 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 7.475,00;
c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 90 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 5.175,00;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal TU, così pervenendosi all'importo di euro 1.725,00.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 91.049,70. La predetta somma deve essere ridotta del 25% in ragione dell'accertato concorso di colpa del sig. – stimato, appunto, nel 25% – nella causazione del sinistro, in tal Pt_1 guisa pervenendosi all'importo di euro 68.287,27. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 68.287,27 devalutato – in base agli indici
ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (6.5.15) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve essere riconosciuto anche quello patrimoniale, quantificato nel complessivo importo di euro 11.740,37 (di cui: euro 9.000,92 per i pregiudizi subiti dal veicolo dell'attore ed euro 2.739,45 per le spese mediche dal medesimo sostenute). La predetta somma deve essere ridotta del 25% in ragione del concorso di colpa del sig. in tal guisa pervenendosi Pt_1 all'importo di euro 8.805,82. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 8.805,82 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (6.5.15) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale. pagina 18 di 19 6. Spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono esse compensate per 1/4 in ragione del contributo causale offerto dall'attore nella verificazione del sinistro per cui è disputa;
la frazione residua, in ossequio al principio della soccombenza, deve essere posta a carico delle convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti delle Parte_1 convenute;
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi alla concorrente, ancorché non paritaria, responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
b. condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di euro 68.287,27, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c. condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di euro 8.805,82, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. Compensa per ¼ le spese di lite e condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della frazione residua, all'uopo liquidata in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese delle espletate CCTTUU, come già liquidate, definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro.
Provvedimento depositato telematicamente in data 3.12.25
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 19 di 19
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
rilevato che l'udienza di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte era stata fissata per la discussione;
letto il dettato dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 19
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1146/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 dell'atto introduttivo, dall'Avv. Antonio Rispoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via Ferraioli, n. 10;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv.to Clementina Tozzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pontecagnano al C.so Europa 55;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
; Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1
proprietaria dell'automobile “Ford Fiesta” tg. BL081JH, nonché la società Controparte_2
, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia per le Controparte_1 pagina 2 di 19 Vittime della Strada per la Regione Campania, essendo la predetta vettura risultata sprovvista di copertura assicurativa, al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale asseritamente verificatosi in
Cava de' Tirreni in data 6.5.15, alle ore 15:30 circa. Segnatamente, la difesa dell'attore ha dedotto: che nell'indicato frangente temporale il conducente dell'automobile di proprietà della sig.ra
[...]
si sarebbe immesso, “da una strada laterale privata priva di sbocco”, nella circolazione CP_2 veicolare di via Vitale omettendo di concedere la dovuta precedenza, in tal guisa impattando il sopraggiungente motociclo tg. EA94701, di proprietà del sig. e dal medesimo condotto, Pt_1 nell'occasione intento a procedere lungo via Vitale “con direzione via XXV Luglio”, che, per l'effetto della testé descritta collisione, il motociclo sarebbe caduto rovinosamente al suolo;
che, in conseguenza dell'incidente de quo, il sig. avrebbe riportato “gravi lesioni corporali”, che ne avrebbero reso Pt_1 necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del nosocomio di
Cava de' Tirreni;
che, inoltre, il motociclo Harley-Davidson tg. EA94701 avrebbe subito danni stimati in euro 10.000,00 circa, pari al valore commerciale dello stesso;
che i conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente avrebbero provveduto a compilare il modello CAI.
A suffragio della spiegata domanda, l'attore ha sostenuto che la responsabilità del sinistro de quo sarebbe ascrivibile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà della sig.ra il quale, nell'immettersi nella circolazione veicolare di via Vitale “da CP_2 una strada laterale privata priva di sbocco”, avrebbe omesso di concedere la dovuta precedenza al sopraggiungente motociclo.
Con specifico riguardo alle avanzate richieste risarcitorie, l'odierno istante, di là dall'aver invocato il ristoro del danno biologico che avrebbe patito e la relativa personalizzazione, ha domandato il risarcimento del pregiudizio morale, nonché di quello patrimoniale, che sarebbe sostanziatosi nelle spese mediche sostenute e nel nocumento asseritamente subito dal proprio veicolo, nonché nella lamentata riduzione della capacità lavorativa specifica.
Dichiarata all'esito dell'udienza di comparizione la contumacia di entrambe le convenute, all'epoca non costituitesi, è stata ammessa la prova testimoniale articolata dall'attore.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.2.20, si è costituita in giudizio la compagnia CP_1
, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia per le Vittime della
[...]
Strada per la Regione Campania, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa di siffatta impresa ha in limine formulato eccezione d'improponibilità della domanda attorea assumendo che questi non avrebbe osservato le “norme del Codice delle
pagina 3 di 19 Assicurazioni, che disciplinano la procedura prodromica all'inoltro della domanda e/o per la mancata costituzione in mora sia della Compagnia assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per Vittime della strada, sia della CONSAP”; quanto al merito, ha negato l'effettiva verificazione del sinistro, evidenziando che “appare quantomai inverosimile che a seguito dell'evento descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio, il sig. non abbia immediatamente allertato le Autorità Pt_1 competenti, per i rilievi del caso”; inoltre, ha eccepito che la responsabilità del sinistro, anche laddove lo stesso si fosse effettivamente verificato secondo la dinamica prospettata dall'odierno istante, dovrebbe essere ascritta, quantomeno in parte, a quest'ultimo, che non avrebbe offerto alcun elemento da cui poter desumere l'irreprensibilità della propria condotta di guida;
da ultimo, ha contestato la quantificazione del pregiudizio operata nel libello introduttivo.
Assunta l'ammessa prova testimoniale, è stato disposto l'espletamento di una TU medico-legale, nonché di TU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve in limine indugiarsi sull'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagnia, a suffragio della quale la difesa di quest'ultima ha sostenuto che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attore, oltre a non esser stata indirizzata anche alla
Consap S.p.A., non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore.
Orbene, l'eccezione in esame non può che ritenersi priva di pregio giuridico, risultando ex actis non soltanto che l'odierno istante ha provveduto a costituire – più volte – in mora sia le convenute che la
Consap S.p.A., ma anche che le inoltrate richieste risarcitorie, pur non essendo, sotto il profilo contenutistico, pienamente conformi al paradigma normativo, fossero senz'altro idonee a consentire la formulazione di un'offerta risarcitoria. Al riguardo, non può prescindersi dall'osservare che l'art. 148 cod. ass. è preordinato a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi nel quale questi possa procedere alla necessaria istruttoria e decidere se, e in quale misura, accogliere l'istanza di pagamento, in guisa da evitare l'instaurazione di un contenzioso in sede giudiziaria, con vantaggio tanto per il danneggiato (il quale dovrebbe ottenere la corresponsione della somma in tempi notevolmente più rapidi) quanto per l'impresa (la quale dovrebbe vedersi abbattere i costi per la liquidazione dei sinistri), nonché per gli assicurati in generale (poiché, quantomeno secondo le intenzioni del legislatore, ad un abbattimento dei costi dovrebbe corrispondere una riduzione dei premi di polizza).
Sulla base della ratio dianzi individuata, pare maggiormente corretto – rispetto ad un rigido formalismo interpretativo – considerare improponibile l'azione esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione pagina 4 di 19 solo qualora l'incompletezza della richiesta risarcitoria, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 cod. ass., sia tale da rendere effettivamente impossibile per la compagnia valutare compiutamente responsabilità ed ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti. Detto altrimenti, “l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale ex art. 145
c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all'assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l'istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta” (così, da ultimo, Cass. n. 18940/17; analogamente, Cass. ord. n.
19354/16, secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass.,
è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”).
Interpretare diversamente la norma, infatti, significherebbe disattendere lo spirito della stessa, poiché, così come – al fine di velocizzare ed economicizzare il più possibile le procedure liquidative – il danneggiato è tenuto a mettere l'impresa nelle condizioni di poter effettuare l'offerta, la compagnia non può, per la stessa ragione, proficuamente invocare l'improcedibilità della domanda per l'assenza di un elemento irrilevante ai fini della valutazione complessiva del danno. Ed, invero, risponde senz'altro a logica e ragionevolezza ritenere che il requisito della completezza della lettera di messa in mora debba essere osservato con riferimento ai soli elementi da considerarsi indispensabili per la formulazione della congrua offerta: tale soluzione consente di contemperare i contrapposti interessi delle parti, in quanto, se è vero, per un verso, che l'assicuratore ha l'obbligo di attivarsi alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale dallo stesso esigibile (art. 1176, co. 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare l'indennizzo, e non può, quindi, sottrarsi a tale obbligo opponendo formalistiche obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall'art. 148 cod. ass., per altro verso è parimenti vero che il danneggiato ha l'obbligo di bona fides nel corso delle trattative e non può limitarsi ad inviare all'assicuratore richieste generiche e prive dell'adeguato supporto documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno.
Sicché, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass., la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in pagina 5 di 19 condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno.
Orbene, nel caso in esame, se è vero che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'odierno istante – a mezzo raccomandata a.r. a firma anche dell'avv. Antonio Rispoli – alle convenute ed alla Consap non fosse corredata dall'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, è parimenti inconfutabile che il sig. ha allegato alla raccomandata di messa in mora spedita in data 16.6.15 il referto del Pt_1 pronto soccorso.
Alla luce di quanto argomentato, la sollevata eccezione d'improponibilità non può che esser rigettata, avendo l'impresa assicuratrice, già diversi anni prima dell'introduzione del presente giudizio, disposto di elementi senz'altro sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148, II comma, cod. ass..
2. Regime della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro
Tanto chiarito, occorre scrutinare la fondatezza della domanda con la quale l'attore ha chiesto il risarcimento del danno. A tal fine non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'attore è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro
pagina 6 di 19 conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretativo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che pagina 7 di 19 non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
3. Sui fatti sottesi alla proposta domanda risarcitoria
Orbene, nel caso in esame, non può che reputarsi che il sinistro di cui si discorre sia effettivamente occorso, in quanto la verificazione di tale incidente emerge dalle risultanze del modello CAI sottoscritto dai conducenti dei due veicoli convolti ed è stata espressamente confermata dai due testimoni escussi.
Milita a suffragio della conclusione cui si è testé approdati anche il referto stilato dai sanitari del P.S. del nosocomio di Cava de' Tirreni, dal quale risulta che il sig. fosse stato colà trasportato, a Pt_1 bordo di un'ambulanza, in data 6.5.15, alle ore 15:52 circa, e che avesse nel frangente riferito ai sanitari di esser stato coinvolto in un incidente stradale.
La prospettazione attorea, poi, è corroborata dagli esiti della disposta TU medica, avendo il nominato perito affermato che le lesioni subite dal sig. siano “da mettere in relazione causale con il Pt_1 descritto sinistro RCA, descritto quale motociclista che impattava con auto e cadeva al suolo con il proprio mezzo”.
Ad ulteriore sostegno dell'effettiva verificazione del sinistro possono essere addotte le risultanze della
TU disposta per la quantificazione dei pregiudizi subiti dal veicolo attoreo, giacché il nominato perito
è pervenuto alla conclusione per la quale “i danni riportati da quest'ultimo possono ritenersi compatibili con la dinamica esposta da parte attrice”.
Per quanto concerne, poi, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. può ritenersi superata soltanto parzialmente, poiché, pur essendo la condotta di guida del conducente della vettura risultata connotata da un significativo grado di colpa, non è in alcun modo emersa l'irreprensibilità dell'agere dell'attore.
Quanto al primo profilo, il teste , premesso che in data 6.5.15, alle ore 15:30 circa, Testimone_1 stesse viaggiando a bordo di un'automobile condotta dal sig. che nel frangente era Controparte_3 preceduta dalla motocicletta dell'attore, ha confermato che la vettura di proprietà della sig.ra CP_2 nell'immettersi nella circolazione veicolare di via Vitale “da una strada laterale privata priva di pagina 8 di 19 sbocco”, avesse impattato il sopraggiungente veicolo dell'odierno istante, nell'occasione intento a procedere lungo via Vitale in direzione via XXV Luglio, puntualizzando che lo stesso stesse marciando a velocità “consona al tratto si strada di strada che stava percorrendo”; inoltre, ha riferito che l'impatto fosse avvenuto tra “la parte laterale dell'automobile e la parte anteriore della moto”, precisando che la stessa in conseguenza del sinistro avesse “subito danni ingenti”; infine, ha precisato che il sig. dopo l'impatto, lamentasse dolore al ginocchio. Pt_1
Di tenore non dissimile la deposizione del sig. , secondo teste escusso, il quale, Controparte_3 preliminarmente evidenziato che al momento della verificazione dell'incidente per cui è disputa stesse percorrendo via Vitale alla guida di un'automobile nell'occasione preceduta dalla motocicletta dell'attore, ha confermato che la vettura di proprietà della convenuta contumace, nell'immettersi in via
Vitale “da una strada laterale privata priva di sbocco”, avesse urtato il veicolo dell'odierno istante, che nel frangente stava percorrendo via Vitale, procedendo in direzione via XXV Luglio, ed ha aggiunto che la collisione de qua fosse avvenuta tra “il lato anteriore sinistro dell'auto e la parte anteriore della moto”; inoltre, ha dichiarato che la predetta automobile, proveniente da “una traversa laterale privata”, non avesse arrestato la propria marcia prima di occupare l'intersezione.
Analoga dinamica emerge dalle risultanze del modello CAI a doppia firma e, segnatamente, dalla rappresentazione grafica dell'incidente contenuta nel corpo dello stesso.
Da tali elementi di prova può senz'altro arguirsi l'avvenuta violazione ad opera del conducente della vettura della convenuta contumace dell'art. 145, sesto comma, C.d.S., a tenore del quale “negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio – quale quello dal quale si era immessa l'automobile della sig.ra giacché tale circostanza, di là da non esser stata contestata CP_2 dall'impresa assicuratrice, si evince con nitore dai rilievi fotografici scattati dal nominato TU presso il luogo teatro del sinistro – i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”.
Sennonché, pur essendo il comportamento tenuto in occasione del sinistro dal conducente della vettura stato connotato da un rilevante grado di colpa, la responsabilità dell'evento dannoso in questione deve essere ascritta – ancorché non in egual misura – anche all'odierno istante, tenuto conto, per un verso, che non è stato dimostrato che quest'ultimo avesse posto in essere una condotta di guida irreprensibile
(nulla avendo riferito i testi, esemplificativamente, circa la possibilità per l'istante di avvedersi in anticipo dell'incauta manovra dell'automobile, vieppiù considerando che al momento dell'impatto la vettura avesse – come può arguirsi dai punti d'urto tra i veicoli – già in parte occupato la corsia che il motociclo era intento a percorrere, o, ancora, con riguardo alla possibilità per il centauro di effettuare pagina 9 di 19 una manovra di emergenza che potesse evitare la collisione); per l'altro, che dalle accertate violazioni delle norme del C.d.S. perpetrate dal conducente dell'automobile non è possibile escludere in via inferenziale ogni responsabilità del centauro, considerando che la ricostruzione del sinistro arguibile dalla deposizione dei testi escussi non offre sufficienti dettagli circa la dinamica dell'incidente.
Tanto atteso, s'impone di rilevare che, in tema di circolazione stradale, l'art. 2054 c.c., II comma, non inibisce al giudice di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr., da ultimo, Cass. n. 20982/11): sicché, pare congruo quantificare la responsabilità – provata, non presunta – del conducente della vettura, sulla base dell'impianto probatorio, nella misura del 75% e, conseguentemente, stimare il contributo causale offerto dall'odierno istante nella misura del 25%.
4. Sulla quantificazione del danno
Accertata la concorrente – ancorché non paritaria – responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, occorre procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dal sig. il quale ha Pt_1 invocato il risarcimento del danno biologico, nonché di quello morale;
inoltre, ha chiesto il ristoro del pregiudizio patrimoniale, che sarebbe sostanziatosi nelle spese mediche sostenute e nel nocumento asseritamente subito dal proprio veicolo, nonché nella lamentata riduzione della capacità lavorativa specifica.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, secondo il TU, in conseguenza del sinistro occorso in data 6.5.15, l'attore ha subito una
“lesione legamento crociato posteriore”, nonché “miocele post-traumatico di tibiale anteriore alla gamba dx.”, da cui sono conseguiti esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato in una percentuale del 19%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 65 giorni di invalidità temporanea totale;
90 pagina 10 di 19 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 50%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa della parte attrice ha invocato il risarcimento del danno morale, nonché la personalizzazione di tali pregiudizi.
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).
L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18;
Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione pagina 11 di 19 (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella. pagina 12 di 19 Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di pagina 13 di 19 denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che nessuna personalizzazione del riscontrato pregiudizio possa essere accordata, giacché l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) – risulta idoneo a ristorare integralmente il danno, anche dinamico-relazionale, patito dall'attore, non avendo lo stesso allegato circostanze da cui desumere che non possa più svolgere attività che non rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi”
(Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quanto concerne l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato pagina 14 di 19 (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, al sig. deve essere riconosciuto un danno morale Pt_1 nella misura contemplata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'angoscia e del tumultuoso turbamento dallo stesso verosimilmente provati nel corso del travagliato iter terapeutico
(che ha attraversato diverse settimane) descritto nel libello introduttivo.
Quanto, poi, al lamentato danno patrimoniale, ex actis risulta che l'odierno istante ha sostenuto spese sanitarie per euro 2.739,45, da considerarsi, come affermato dal nominato TU, conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame, avendo il nominato perito affermato che “appaiono congrue e necessarie” – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di pagina 15 di 19 causalità tra fatto illecito e danno.
Venendo alle spese di viaggio, il rimborso delle stesse non può essere riconosciuto all'attore, attesa la laconicità della prospettazione del medesimo sul punto, che non consente in alcun modo di arguire se e quali spese siano state effettivamente sostenute né se le stesse debbano esser ritenute conseguenza immediata e diretta del fatto illecito di cui si discorre, avendo l'istante omesso d'indicare le destinazioni dei viaggi che avrebbe effettuato e le ragioni per le quali gli stessi sono stati affrontati.
Sempre a titolo di pregiudizio patrimoniale, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati al proprio veicolo. In ordine a tale voce di pregiudizio, deve evidenziarsi che, da un lato, i testi escussi, oltre ad aver espressamente riferito che la motocicletta avesse subito considerevoli danni, hanno riconosciuto i rilievi fotografici immortalanti i veicoli – ed i danni occorsi agli stessi – come si presentavano subito dopo la verificazione del sinistro;
dall'altro, il nominato TU, dopo averlo ispezionato, ha quantificato (all'attualità) il pregiudizio subito dal veicolo attoreo nell'importo di euro
9.000,92 (comprensivo di IVA).
In relazione, infine, al lamentato danno da perdita della capacità lavorativa specifica, premesso che la menomazione della capacità lavorativa generica già sia ricompresa nel danno biologico (cfr. Cass.
2311/07; Cass. n. 15187/04), occorre osservare che tale pregiudizio è un danno futuro e permanente, destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima;
esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. n. 10499/17; Cass. n. 2003/14; Cass.
n. 25634/13). Apertis verbis, l'accertamento del danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona.
Tale pregiudizio, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum dall'attore- danneggiato (cfr. Cass. n. 26641/23; Cass. n. 19922/23; Cass. n. 15301/08). A tal riguardo, si ritiene, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, che “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. n.
10031/06; Cass. n. 10026/04; Cass. n. 3867/04). Detto altrimenti, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, “di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo
pagina 16 di 19 l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali”
(Cass. n. 10074/10; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 15238/14; Cass. n. 11361/14; Cass. n.
9444/10, ove si è eloquentemente affermato che, “in tema di danno patrimoniale futuro, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica – anche in caso di postumi permanenti acclarati –, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità, è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante”), tenuto conto che, ai fini della risarcibilità di siffatto danno patrimoniale, occorre “la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” (cfr. Cass. 3290/2013).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, il lamentato pregiudizio non può in alcun modo ravvisarsi, in quanto l'attore, oltre a non aver fatto alcun cenno a contrazioni reddituali, ha finanche omesso d'indicare – almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum – quale attività lavorativa svolgesse prima del sinistro, avendo riferito soltanto nel corso dell'espletamento della TU medica al nominato perito di essere “impiegato ed istruttore di cross-fit”.
5. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi all'attore, a titolo di risarcimento del danno biologico (e di quello morale), la somma ottenuta con il seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno non patrimoniale” (pari ad euro 4.982,11) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal TU (19 punti); successivamente, detta somma è stata pagina 17 di 19 moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,810) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (39 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 76.674,70;
b) per il periodo di invalidità temporanea totale (ITT) si è proceduto a moltiplicare il valore di euro
115,00 per i 65 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 7.475,00;
c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 90 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 5.175,00;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal TU, così pervenendosi all'importo di euro 1.725,00.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 91.049,70. La predetta somma deve essere ridotta del 25% in ragione dell'accertato concorso di colpa del sig. – stimato, appunto, nel 25% – nella causazione del sinistro, in tal Pt_1 guisa pervenendosi all'importo di euro 68.287,27. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 68.287,27 devalutato – in base agli indici
ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (6.5.15) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve essere riconosciuto anche quello patrimoniale, quantificato nel complessivo importo di euro 11.740,37 (di cui: euro 9.000,92 per i pregiudizi subiti dal veicolo dell'attore ed euro 2.739,45 per le spese mediche dal medesimo sostenute). La predetta somma deve essere ridotta del 25% in ragione del concorso di colpa del sig. in tal guisa pervenendosi Pt_1 all'importo di euro 8.805,82. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 8.805,82 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (6.5.15) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale. pagina 18 di 19 6. Spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono esse compensate per 1/4 in ragione del contributo causale offerto dall'attore nella verificazione del sinistro per cui è disputa;
la frazione residua, in ossequio al principio della soccombenza, deve essere posta a carico delle convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti delle Parte_1 convenute;
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi alla concorrente, ancorché non paritaria, responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
b. condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di euro 68.287,27, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c. condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di euro 8.805,82, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. Compensa per ¼ le spese di lite e condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della frazione residua, all'uopo liquidata in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese delle espletate CCTTUU, come già liquidate, definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro.
Provvedimento depositato telematicamente in data 3.12.25
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
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