Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 2286 dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
26.10.1969, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Di Gioia Salvatore,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. nata negli Stati Parte_2 C.F._2
Uniti D'America il 19.11.1976, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Iovino Maria Lucia che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 19.12.2024.
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I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024 — hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alia il 13.01.1996.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 982 del 7.09.2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese
Pag. 2 di 3 di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alia, in data 13.1.1996, da e trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 1996,
alle condizioni riportate nel ricorso depositato in data 19.12.2024;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 10/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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