TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14105/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 19.08.1969 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] - Milano con l'Avv. Alessandra Landro, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 03.05.1970 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] - Milano con l'Avv. Alessandra Landro, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a IG (FG) il 07.12.1998 (anno
1998, atto n. 309, reg. Atti di Matrimonio parte II serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
(C.F. , cittadina italiana, nata il [...] a [...] e Persona_1 C.F._3
(C.F. ), cittadina italiana, nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Riguardo le figlie: Per_ a) la figlia ormai maggiorenne, che intende stabilire la propria residenza fuori Regione ed è alla ricerca di occupazione, provvederà al proprio mantenimento, cui i genitori contribuiranno versando ciascuno la somma di Euro 75,00 mensili sulla carta PostePay o eventuale futuro conto corrente che la figlia vorrà intestarsi, entro il giorno 5 di ogni mese;
b) per la figlia minorenne , invece, i coniugi stabiliscono l'affido condiviso con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre, stabilendo il diritto di visita paterno a week end alternati e suddividendo le festività nel seguente modo: il periodo Natalizio e quello Pasquale seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, suddividendo equamente le festività (a titolo esemplificativo, se l'anno corrente trascorrerà il Natale col padre, poi passerà la Pasqua successiva con la madre e l'anno Pt_3 seguente si invertiranno i periodi di spettanza). La minore trascorrerà poi le vacanze estive per 15 giorni (il periodo esatto verrà concordato entro i 30 giorni precedenti) con ciascun genitore. In caso uno dei genitori volesse partire per un viaggio con la figlia, dovrà darne preventiva comunicazione all'altro con le seguenti tempistiche: 1 mese prima per viaggi Nazionali e 3 mesi prima per viaggi all'estero. Qualora si presentassero ulteriori periodi di vacanza rispetto a quelli su specificati da trascorrere con la figlia, i genitori si impegnano ad assumere gli accordi che si rendessero necessari nell'interesse della stessa, possibilmente con preavviso di 20 giorni. Il Sig. verserà sul conto Pt_1 corrente bancario della Sig.ra la somma di € 300,00 mensili anticipatamente entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese a titolo di mantenimento ordinario per , dalla data in cui i coniugi vivranno Pt_3 separati e tale somma verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Ciascun coniuge terrà a proprio carico il 50% delle spese extra - assegno che verranno ripartite tra i coniugi e che saranno quindi ripartite egualmente secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che si hanno per comprese ed accettate dalle parti. L'assegno unico in favore dei figli verrà accreditato per intero sul conto corrente della Sig.ra che si impegna ad effettuare la voltura dal conto corrente familiare al proprio Pt_2 personale ed esclusivo e che beneficerà per intero delle detrazioni fiscali.
2) La casa familiare sita a Milano in Via Livraghi n° 1/A: coniugi si sono impegnati a venderla sin dalla data di deposito del ricorso de quo ed hanno stabilito che il ricavato della suddetta vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo: qualora residuasse un ricavato dalla vendita, la somma ottenuta verrà ripartita equamente nella misura del 50% per ciascun coniuge.
3) Ulteriori rapporti patrimoniali: entrambi si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato n 100/00007156 presso la entro la data di omologa della presente separazione, onde CP_1 suddividerne il ricavato in parti eguali. Con ciò, dichiarano di non avere nient'altro a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente e di aver così estinto ogni rapporto economico che prima era in comunione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a IG (FG) il 07.12.1998
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (FG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 23.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 19.08.1969 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] - Milano con l'Avv. Alessandra Landro, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 03.05.1970 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] - Milano con l'Avv. Alessandra Landro, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a IG (FG) il 07.12.1998 (anno
1998, atto n. 309, reg. Atti di Matrimonio parte II serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
(C.F. , cittadina italiana, nata il [...] a [...] e Persona_1 C.F._3
(C.F. ), cittadina italiana, nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Riguardo le figlie: Per_ a) la figlia ormai maggiorenne, che intende stabilire la propria residenza fuori Regione ed è alla ricerca di occupazione, provvederà al proprio mantenimento, cui i genitori contribuiranno versando ciascuno la somma di Euro 75,00 mensili sulla carta PostePay o eventuale futuro conto corrente che la figlia vorrà intestarsi, entro il giorno 5 di ogni mese;
b) per la figlia minorenne , invece, i coniugi stabiliscono l'affido condiviso con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre, stabilendo il diritto di visita paterno a week end alternati e suddividendo le festività nel seguente modo: il periodo Natalizio e quello Pasquale seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, suddividendo equamente le festività (a titolo esemplificativo, se l'anno corrente trascorrerà il Natale col padre, poi passerà la Pasqua successiva con la madre e l'anno Pt_3 seguente si invertiranno i periodi di spettanza). La minore trascorrerà poi le vacanze estive per 15 giorni (il periodo esatto verrà concordato entro i 30 giorni precedenti) con ciascun genitore. In caso uno dei genitori volesse partire per un viaggio con la figlia, dovrà darne preventiva comunicazione all'altro con le seguenti tempistiche: 1 mese prima per viaggi Nazionali e 3 mesi prima per viaggi all'estero. Qualora si presentassero ulteriori periodi di vacanza rispetto a quelli su specificati da trascorrere con la figlia, i genitori si impegnano ad assumere gli accordi che si rendessero necessari nell'interesse della stessa, possibilmente con preavviso di 20 giorni. Il Sig. verserà sul conto Pt_1 corrente bancario della Sig.ra la somma di € 300,00 mensili anticipatamente entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese a titolo di mantenimento ordinario per , dalla data in cui i coniugi vivranno Pt_3 separati e tale somma verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Ciascun coniuge terrà a proprio carico il 50% delle spese extra - assegno che verranno ripartite tra i coniugi e che saranno quindi ripartite egualmente secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che si hanno per comprese ed accettate dalle parti. L'assegno unico in favore dei figli verrà accreditato per intero sul conto corrente della Sig.ra che si impegna ad effettuare la voltura dal conto corrente familiare al proprio Pt_2 personale ed esclusivo e che beneficerà per intero delle detrazioni fiscali.
2) La casa familiare sita a Milano in Via Livraghi n° 1/A: coniugi si sono impegnati a venderla sin dalla data di deposito del ricorso de quo ed hanno stabilito che il ricavato della suddetta vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo: qualora residuasse un ricavato dalla vendita, la somma ottenuta verrà ripartita equamente nella misura del 50% per ciascun coniuge.
3) Ulteriori rapporti patrimoniali: entrambi si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato n 100/00007156 presso la entro la data di omologa della presente separazione, onde CP_1 suddividerne il ricavato in parti eguali. Con ciò, dichiarano di non avere nient'altro a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente e di aver così estinto ogni rapporto economico che prima era in comunione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a IG (FG) il 07.12.1998
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (FG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 23.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG