CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 9638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9638 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 19575 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da ES LE (C.F.: [...]) ES CO (C.F.: [...]) ES RI (C.F.: DSR MRA 48SSO A893T) ES NA (C.F.: [...]) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato UI PA (C.F.: [...]) -ricorrenti- nei confronti di FA OS S.r.l. (P.I.: 06426630726), in persona del legale rappresentante pro tempore, RI Vittoria Colella rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Angelo MI TT (C.F.: BBT NLM 77B16 A893P) CURATELA FALLIMENTO CEB IMMOBILIARE S.r.l. IN LI- QUIDAZIONE (P.I.: 03455700728), in persona della Cu- ratrice DO RI rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NAlisa Nanna (C.F.: [...]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 507/2020, pubblicata in data 3 marzo 2020; Civile Sent. Sez. 3 Num. 9638 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 11/04/2023 Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 9 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 marzo 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa NA RI Soldi, che ha concluso per la di- chiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato UI PA, per i ricorrenti;
l’avvocato GI Raguso, per delega dell’avvocato Angelo MI TT, per la controricorrente LD CO. S.r.l., nonché per delega dell’avvocato NAlisa Nanna, per la
contro
- ricorrente curatela del fallimento CEB Immobiliare S.r.l.. Fatti di causa La società LD OS S.r.l. si è aggiudicata un compendio immobiliare posto in vendita nell’ambito della procedura falli- mentare della CEB Immobiliare S.r.l. e, sulla base del relativo decreto di trasferimento, ha intimato precetto di rilascio all’oc- cupante AO SA. AO SA, nonché LE, CO, Angelo NI, Ma- ria, NA e GI SA, hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo di essere gli effettivi proprietari del bene immobile in questione, per averlo acquistato in virtù di titoli opponibili alla procedura falli- mentare. È stata chiamata in giudizio la curatela del fallimento della CEB Immobiliare S.r.l., anche a fini di eventuale garanzia dell’oppo- sta. Le domande proposte dagli opponenti sono state rigettate dal Tribunale di Bari. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono LE, CO, RI e NA SA, sulla base di due motivi. Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 9 Resistono, con distinti controricorsi, LD OS S.r.l. e la cu- ratela fallimentare della CEB Immobiliare S.r.l.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. 2. Si premette che i ricorrenti LE, CO, RI e NA SA sono solo alcuni dei soggetti che hanno proposto l’op- posizione all’esecuzione per cui è causa e che il ricorso risulta dagli stessi notificato esclusivamente a LD CO S.r.l. ed alla curatela del fallimento della CEB Immobiliare S.r.l.. Più precisamente, dagli atti emerge quanto segue: - l’atto di precetto di rilascio dell’immobile acquistato dalla Ma- falda CO S.r.l. in sede fallimentare è stato intimato al solo AO SA, quale detentore dello stesso;
- l’opposizione al precetto di rilascio è stata proposta dai se- guenti soggetti: 1) AO SA;
2) LE SA;
3) Ni- OL SA;
4) RI SA;
5) NA SA;
6) Angelo DO CO SA;
7) GI SA;
- la società intimante ha eccepito, nel giudizio di merito, il di- fetto di legittimazione attiva di tutti gli opponenti, ad eccezione di AO SA, unico intimato;
tale eccezione non risulta og- getto di una espressa decisione, quanto meno nella sentenza di secondo grado;
si potrebbe forse ipotizzare che la stessa sia stata ritenuta dalla corte d’appello sostanzialmente assorbita dal rigetto nel merito degli assunti degli opponenti sull’acquisto della proprietà del bene immobile controverso da parte dei co- IU SA e CU, ma resta il fatto che non viene adegua- tamente chiarito nel ricorso se, almeno in primo grado, vi sia stata in merito a tale eccezione una espressa statuizione, se Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 9 eventualmente tale statuizione sia stata impugnata ed in che termini;
- il presente ricorso, come premesso, viene proposto solo da LE, CO, RI e NA SA, sia in proprio, sia quali figli ed eredi di AO SA, ma i ricorrenti (come meglio si vedrà) non hanno in alcun modo provato la dedotta qualità di eredi di AO SA, essendosi limitati a produrre il certificato di morte di quest’ultimo; - non vi è prova, in realtà, neanche della loro qualità di eredi di OS CU (sebbene probabilmente si tratti di una qualità quanto meno dedotta nel giudizio di merito, a sostegno della domanda di usucapione); anche con riguardo a tale profilo, pe- raltro, nel ricorso non sono contenute precisazioni puntuali ed adeguate, soprattutto in merito all’esatto contenuto delle even- tuali specifiche allegazioni e di eventuali specifiche contesta- zioni sul punto;
- non risultano, comunque, evocati nel presente giudizio di le- gittimità né Angelo NI, né GI SA, che hanno partecipato al giudizio di merito, quali opponenti, e in ordine alla cui legittimazione non è fornito alcun preciso chiarimento nel ricorso. 3. L’immobile di cui si controverte, secondo gli assunti dei ri- correnti, sarebbe stato acquistato dai coIU AO SA e OS CU sulla base di un contratto stipulato nel 1981: è, peraltro, controverso se tale titolo di acquisto comprendesse effettivamente anche la picOL area di terreno oggetto del pre- sente giudizio, cioè la particella 615 del foglio di mappa 108 del Comune di Bitonto-Mariotto (i giudici di merito hanno ritenuto che non lo fosse); secondo gli attori, in ogni caso, tale area di terreno sarebbe stata quanto meno usucapita in virtù del pos- sesso della stessa esercitato dapprima dai coIU AO SA e OS CU e poi dal primo e dai figli della coppia, dopo il Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 9 decesso della CU (che peraltro nel ricorso non è indicato quando sia esattamente intervenuto). In realtà, anche con riguardo a tale allegazione, l’unico accenno contenuto nel ricorso risulta piuttosto generico e si trova a pag. 15, là dove si afferma che nel giudizio di merito era stato de- dotto che AO SA, unitamente al coniuge OS CU e poi ai propri figli (senza che sia puntualmente specificato chi siano esattamente questi figli e se essi siano anche gli eredi della CU), dopo il decesso di quest’ultima, avevano usuca- pito l’immobile; si riporta il contenuto testuale del passaggio espositivo: «[ ... ] SA AO unitamente al proprio coniuge CU OS prima e ai propri figli successivamente al decesso di quest’ultima, hanno usucapito l’immobile relativo al foglio 108, particella 615 avendolo posseduto uti domini sin dal 30.4.1981, ovvero sin dalla data dell’atto per notaio Mataione registrato a Bari in data 19.5.1981 …». 4. Sulla base degli elementi appena riassunti, ricavabili dall’esposizione di cui al ricorso, si deve rilevare quanto segue: a) con riguardo alla posizione di AO SA (unico inti- mato con il precetto di rilascio opposto, che ha proposto l’opposizione ed è deceduto nel corso del giudizio di se- condo grado): i quattro ricorrenti se ne qualificano figli ed eredi ma senza dimostrare tale dedotta qualità, avendo prodotto esclusivamente un certificato di morte, a tal fine evidentemente del tutto insufficiente;
in rela- zione a tale posizione, dunque, il ricorso è certamente inammissibile, perché la qualità di eredi avrebbe dovuto essere documentata, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte in base al quale «in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giu- dizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 9 decesso della parte originaria e la propria qualità di erede;
in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inam- missibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata conte- stazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 – 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 - 01); b) con riguardo alla posizione (che era stata) di OS Pa- sculli: la CU non è stata parte del giudizio di merito e sembrerebbe (anche se la circostanza non è illustrata con la necessaria precisione nel ricorso) che i quattro at- tuali ricorrenti avessero già agito, in proprio, nel giudizio di merito, qualificandosi figli di questa, almeno ai fini dell’usucapione; la loro legittimazione era stata, peraltro, certamente contestata (non viene indicato in modo pun- tuale per quali esatte ragioni, in quanto il ricorso risulta carente sul punto: emerge esclusivamente che i ricorrenti stessi, secondo l’assunto della società intimante non erano detentori del bene aggiudicato né, quindi, intimati del rilascio di esso); non vi è, peraltro, nel ricorso la pre- cisa indicazione dell’eventuale decisione in ordine a tale eccezione, quanto meno nel giudizio di primo grado;
in relazione alla domanda di opposizione al precetto di rila- scio, d’altronde, mancano sia l’allegazione che la prova di siffatta legittimazione (non essendo neanche chiarito se i ricorrenti occupano di fatto il fondo controverso); in rela- zione alla domanda di rivendica, poi, è stata allegata la Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 9 qualità di figli della CU, quali assunti possessori del fondo dopo di lei, unitamente al padre (anche se nel ri- corso non è adeguatamente chiarito chi fossero esatta- mente tali figli e se fossero anche eredi della CU); l’azione di rivendica è stata, peraltro, ritenuta infondata con riguardo al dedotto giudicato e inammissibile per quanto riguarda la dedotta usucapione;
dunque, ai fini di entrambe le azioni: 1) non risulta né adeguatamente al- legata, né, soprattutto, provata, la qualità di eredi della CU di nessuno dei ricorrenti e neanche degli altri sog- getti che hanno partecipato al giudizio di merito ma non risultano evocati in quello di legittimità (nel ricorso non è specificamente chiarito, con precisione, chi siano effetti- vamente i figli dei coIU SA e CU e, tanto meno, quali siano tutti gli eredi di essi) ; b) non viene, in partiOLre, chiarito nel ricorso, come sarebbe stato ne- cesSA, se Angelo NI e GI SA sono figli ed eredi dei coIU SA e CU, né per quale ragione, non avendo essi proposto il ricorso per cassa- zione, ad essi non sia stato notificato il ricorso stesso. 5. In definitiva, il ricorso deve ritenersi inammissibile perché, con riguardo ai presupposti relativi alla legittimazione delle parti in causa, in parte l’impugnazione non è sorretta dalla ne- cessaria documentazione probatoria (precisamente con ri- guardo alla successione di AO SA), in parte l’esposizione dei fatti di causa non può ritenersi adeguata e sufficiente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (precisamente con riguardo alla successione di OS CU). È opportuno precisare ulteriormente, in proposito, che, ai fini dell’opposizione al precetto di rilascio ed ai fini dell’azione di rivendica devono ritenersi parti necessarie del giudizio tutti i soggetti che assumono di essere proprietari, possessori e, ri- spettivamente, detentori del bene immobile di cui si Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 9 controverte e che, dalle stesse allegazioni dei ricorrenti, emerge che tali soggetti erano inizialmente i coIU AO De- SA e OS CU, poi lo stesso AO SA e i figli nonché gli eredi della coppia. Di conseguenza, anche ammesso come pacifico che i predetti coIU siano entrambi deceduti, al pre- sente giudizio dovrebbero partecipare tutti i figli di AO Desa- rio e OS CU e tutti gli eredi degli stessi. Sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, però, non è possibile individuare con precisione chi siano questi figli e chi siano questi eredi e, almeno per quanto riguarda la posi- zione di AO SA, certamente si tratta di un difetto di le- gittimazione dei ricorrenti (che si qualificano eredi di quest’ul- timo) alla proposizione del ricorso per cassazione non sanabile, in quanto la loro qualità è rimasta del tutto sfornita della ne- cessaria documentazione probatoria, il che impedisce anche di disporre, nella presente sede, una eventuale integrazione del contraddittorio, non avendosi contezza dei soggetti in relazione ai quali tale integrazione dovrebbe eventualmente avvenire. 6. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 6.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 9 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. COì deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 9 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 marzo 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa NA RI Soldi, che ha concluso per la di- chiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato UI PA, per i ricorrenti;
l’avvocato GI Raguso, per delega dell’avvocato Angelo MI TT, per la controricorrente LD CO. S.r.l., nonché per delega dell’avvocato NAlisa Nanna, per la
contro
- ricorrente curatela del fallimento CEB Immobiliare S.r.l.. Fatti di causa La società LD OS S.r.l. si è aggiudicata un compendio immobiliare posto in vendita nell’ambito della procedura falli- mentare della CEB Immobiliare S.r.l. e, sulla base del relativo decreto di trasferimento, ha intimato precetto di rilascio all’oc- cupante AO SA. AO SA, nonché LE, CO, Angelo NI, Ma- ria, NA e GI SA, hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo di essere gli effettivi proprietari del bene immobile in questione, per averlo acquistato in virtù di titoli opponibili alla procedura falli- mentare. È stata chiamata in giudizio la curatela del fallimento della CEB Immobiliare S.r.l., anche a fini di eventuale garanzia dell’oppo- sta. Le domande proposte dagli opponenti sono state rigettate dal Tribunale di Bari. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono LE, CO, RI e NA SA, sulla base di due motivi. Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 9 Resistono, con distinti controricorsi, LD OS S.r.l. e la cu- ratela fallimentare della CEB Immobiliare S.r.l.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. 2. Si premette che i ricorrenti LE, CO, RI e NA SA sono solo alcuni dei soggetti che hanno proposto l’op- posizione all’esecuzione per cui è causa e che il ricorso risulta dagli stessi notificato esclusivamente a LD CO S.r.l. ed alla curatela del fallimento della CEB Immobiliare S.r.l.. Più precisamente, dagli atti emerge quanto segue: - l’atto di precetto di rilascio dell’immobile acquistato dalla Ma- falda CO S.r.l. in sede fallimentare è stato intimato al solo AO SA, quale detentore dello stesso;
- l’opposizione al precetto di rilascio è stata proposta dai se- guenti soggetti: 1) AO SA;
2) LE SA;
3) Ni- OL SA;
4) RI SA;
5) NA SA;
6) Angelo DO CO SA;
7) GI SA;
- la società intimante ha eccepito, nel giudizio di merito, il di- fetto di legittimazione attiva di tutti gli opponenti, ad eccezione di AO SA, unico intimato;
tale eccezione non risulta og- getto di una espressa decisione, quanto meno nella sentenza di secondo grado;
si potrebbe forse ipotizzare che la stessa sia stata ritenuta dalla corte d’appello sostanzialmente assorbita dal rigetto nel merito degli assunti degli opponenti sull’acquisto della proprietà del bene immobile controverso da parte dei co- IU SA e CU, ma resta il fatto che non viene adegua- tamente chiarito nel ricorso se, almeno in primo grado, vi sia stata in merito a tale eccezione una espressa statuizione, se Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 9 eventualmente tale statuizione sia stata impugnata ed in che termini;
- il presente ricorso, come premesso, viene proposto solo da LE, CO, RI e NA SA, sia in proprio, sia quali figli ed eredi di AO SA, ma i ricorrenti (come meglio si vedrà) non hanno in alcun modo provato la dedotta qualità di eredi di AO SA, essendosi limitati a produrre il certificato di morte di quest’ultimo; - non vi è prova, in realtà, neanche della loro qualità di eredi di OS CU (sebbene probabilmente si tratti di una qualità quanto meno dedotta nel giudizio di merito, a sostegno della domanda di usucapione); anche con riguardo a tale profilo, pe- raltro, nel ricorso non sono contenute precisazioni puntuali ed adeguate, soprattutto in merito all’esatto contenuto delle even- tuali specifiche allegazioni e di eventuali specifiche contesta- zioni sul punto;
- non risultano, comunque, evocati nel presente giudizio di le- gittimità né Angelo NI, né GI SA, che hanno partecipato al giudizio di merito, quali opponenti, e in ordine alla cui legittimazione non è fornito alcun preciso chiarimento nel ricorso. 3. L’immobile di cui si controverte, secondo gli assunti dei ri- correnti, sarebbe stato acquistato dai coIU AO SA e OS CU sulla base di un contratto stipulato nel 1981: è, peraltro, controverso se tale titolo di acquisto comprendesse effettivamente anche la picOL area di terreno oggetto del pre- sente giudizio, cioè la particella 615 del foglio di mappa 108 del Comune di Bitonto-Mariotto (i giudici di merito hanno ritenuto che non lo fosse); secondo gli attori, in ogni caso, tale area di terreno sarebbe stata quanto meno usucapita in virtù del pos- sesso della stessa esercitato dapprima dai coIU AO SA e OS CU e poi dal primo e dai figli della coppia, dopo il Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 9 decesso della CU (che peraltro nel ricorso non è indicato quando sia esattamente intervenuto). In realtà, anche con riguardo a tale allegazione, l’unico accenno contenuto nel ricorso risulta piuttosto generico e si trova a pag. 15, là dove si afferma che nel giudizio di merito era stato de- dotto che AO SA, unitamente al coniuge OS CU e poi ai propri figli (senza che sia puntualmente specificato chi siano esattamente questi figli e se essi siano anche gli eredi della CU), dopo il decesso di quest’ultima, avevano usuca- pito l’immobile; si riporta il contenuto testuale del passaggio espositivo: «[ ... ] SA AO unitamente al proprio coniuge CU OS prima e ai propri figli successivamente al decesso di quest’ultima, hanno usucapito l’immobile relativo al foglio 108, particella 615 avendolo posseduto uti domini sin dal 30.4.1981, ovvero sin dalla data dell’atto per notaio Mataione registrato a Bari in data 19.5.1981 …». 4. Sulla base degli elementi appena riassunti, ricavabili dall’esposizione di cui al ricorso, si deve rilevare quanto segue: a) con riguardo alla posizione di AO SA (unico inti- mato con il precetto di rilascio opposto, che ha proposto l’opposizione ed è deceduto nel corso del giudizio di se- condo grado): i quattro ricorrenti se ne qualificano figli ed eredi ma senza dimostrare tale dedotta qualità, avendo prodotto esclusivamente un certificato di morte, a tal fine evidentemente del tutto insufficiente;
in rela- zione a tale posizione, dunque, il ricorso è certamente inammissibile, perché la qualità di eredi avrebbe dovuto essere documentata, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte in base al quale «in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giu- dizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 9 decesso della parte originaria e la propria qualità di erede;
in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inam- missibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata conte- stazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 – 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 - 01); b) con riguardo alla posizione (che era stata) di OS Pa- sculli: la CU non è stata parte del giudizio di merito e sembrerebbe (anche se la circostanza non è illustrata con la necessaria precisione nel ricorso) che i quattro at- tuali ricorrenti avessero già agito, in proprio, nel giudizio di merito, qualificandosi figli di questa, almeno ai fini dell’usucapione; la loro legittimazione era stata, peraltro, certamente contestata (non viene indicato in modo pun- tuale per quali esatte ragioni, in quanto il ricorso risulta carente sul punto: emerge esclusivamente che i ricorrenti stessi, secondo l’assunto della società intimante non erano detentori del bene aggiudicato né, quindi, intimati del rilascio di esso); non vi è, peraltro, nel ricorso la pre- cisa indicazione dell’eventuale decisione in ordine a tale eccezione, quanto meno nel giudizio di primo grado;
in relazione alla domanda di opposizione al precetto di rila- scio, d’altronde, mancano sia l’allegazione che la prova di siffatta legittimazione (non essendo neanche chiarito se i ricorrenti occupano di fatto il fondo controverso); in rela- zione alla domanda di rivendica, poi, è stata allegata la Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 9 qualità di figli della CU, quali assunti possessori del fondo dopo di lei, unitamente al padre (anche se nel ri- corso non è adeguatamente chiarito chi fossero esatta- mente tali figli e se fossero anche eredi della CU); l’azione di rivendica è stata, peraltro, ritenuta infondata con riguardo al dedotto giudicato e inammissibile per quanto riguarda la dedotta usucapione;
dunque, ai fini di entrambe le azioni: 1) non risulta né adeguatamente al- legata, né, soprattutto, provata, la qualità di eredi della CU di nessuno dei ricorrenti e neanche degli altri sog- getti che hanno partecipato al giudizio di merito ma non risultano evocati in quello di legittimità (nel ricorso non è specificamente chiarito, con precisione, chi siano effetti- vamente i figli dei coIU SA e CU e, tanto meno, quali siano tutti gli eredi di essi) ; b) non viene, in partiOLre, chiarito nel ricorso, come sarebbe stato ne- cesSA, se Angelo NI e GI SA sono figli ed eredi dei coIU SA e CU, né per quale ragione, non avendo essi proposto il ricorso per cassa- zione, ad essi non sia stato notificato il ricorso stesso. 5. In definitiva, il ricorso deve ritenersi inammissibile perché, con riguardo ai presupposti relativi alla legittimazione delle parti in causa, in parte l’impugnazione non è sorretta dalla ne- cessaria documentazione probatoria (precisamente con ri- guardo alla successione di AO SA), in parte l’esposizione dei fatti di causa non può ritenersi adeguata e sufficiente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (precisamente con riguardo alla successione di OS CU). È opportuno precisare ulteriormente, in proposito, che, ai fini dell’opposizione al precetto di rilascio ed ai fini dell’azione di rivendica devono ritenersi parti necessarie del giudizio tutti i soggetti che assumono di essere proprietari, possessori e, ri- spettivamente, detentori del bene immobile di cui si Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 9 controverte e che, dalle stesse allegazioni dei ricorrenti, emerge che tali soggetti erano inizialmente i coIU AO De- SA e OS CU, poi lo stesso AO SA e i figli nonché gli eredi della coppia. Di conseguenza, anche ammesso come pacifico che i predetti coIU siano entrambi deceduti, al pre- sente giudizio dovrebbero partecipare tutti i figli di AO Desa- rio e OS CU e tutti gli eredi degli stessi. Sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, però, non è possibile individuare con precisione chi siano questi figli e chi siano questi eredi e, almeno per quanto riguarda la posi- zione di AO SA, certamente si tratta di un difetto di le- gittimazione dei ricorrenti (che si qualificano eredi di quest’ul- timo) alla proposizione del ricorso per cassazione non sanabile, in quanto la loro qualità è rimasta del tutto sfornita della ne- cessaria documentazione probatoria, il che impedisce anche di disporre, nella presente sede, una eventuale integrazione del contraddittorio, non avendosi contezza dei soggetti in relazione ai quali tale integrazione dovrebbe eventualmente avvenire. 6. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 6.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 19575/2020 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 9 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. COì deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-