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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 443 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA con l'avv.to DI CATO STEFANIA Pt_1
appellante
E
con l'avv.to PARISE ROBERTO Controparte_1
Appellato- appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO adiva il Tribunale di Castrovillari chiedendo l'accertamento del proprio Controparte_1 diritto ad ottenere la liquidazione degli ANF per l'anno 20191 e la conseguente condanna del convenuto alla corresponsione di detta prestazione nella misura di legge, con interessi e Pt_1
rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Esponeva di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per beneficiare della prestazione invocata2, ma che l' aveva omesso immotivatamente ed ingiustamente Pt_1
di liquidare l'importo dovuto, nonostante il regolare pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola contestualmente richiesta. L' resisteva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per insussistenza dei Pt_1
necessari requisiti, in particolare deducendo il superamento del limite reddituale previsto dalla normativa di riferimento, al quale concorreva anche il reddito del coniuge della ricorrente,
che, sebbene formalmente separato, in realtà era ancora di fatto convivente Persona_1 con la stessa Produceva sentenza emessa dallo stesso Tribunale nell'ambito di altro CP_1
giudizio (RG n. 3004/2019) che aveva rigettato la medesima domanda presentata dalla ricorrente per gli ANF richiesti per anni precedenti ritenendo tale circostanza dirimente nel caso di specie.
Il tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso.
Dopo avere richiamato i requisiti necessari al godimento della prestazione domandata3, ha ritenuto provata, ai fini della determinazione del reddito familiare, la separazione della ricorrente dal coniuge sulla base della presenza agli atti dell'omologa della separazione consensuale e dell'irrilevanza dell'eccezione di simulazione della separazione, formulata da in assenza di relativa prova documentale. Ha dato altresì atto della presenza della Pt_1
certificazione relativa alla consistenza del nucleo familiare ed anche delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017, 2018 e 2019, “attestanti la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto”, precisando che il rigetto da parte dello stesso Tribunale della domanda relativa agli assegni per gli anni precedenti era stato determinato solo da una
“carenza probatoria in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge”, non sussistente nel caso concreto.
Ha compensato le spese di lite “in ragione dei precedenti giurisprudenziali contrari” dello stesso Tribunale.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato l'errata applicazione Pt_1
delle norme che disciplinano il riconoscimento del diritto agli ANF (L. 153/1988), in relazione alla valutazione degli esiti delle risultanze istruttorie sulla composizione del nucleo familiare: ha ribadito che la ricorrente aveva solo simulato la separazione dal marito, lavoratore autonomo, al fine di aggirare l'ostacolo del limite reddituale previsto per il riconoscimento degli assegni domandato;
ha richiamato gli elementi indiziari della
Pag. 2 di 5 simulazione (l'omesso cambio di residenza del coniuge che aveva continuato a _1
convivere con la ricorrente, senza quindi che fossero disgiunti i nuclei familiari;
alla separazione omologata con provvedimento del 22.7.2015 non era mai seguita una richiesta di divorzio;
la separazione non risultava mai essere stata notificata al comune ai fini della annotazione sull'estratto di matrimonio)
Ha aggiunto che l' affectio coniugalis era stato sempre mantenuto al punto da portare alla nascita di un altro bambino4, dopo sei anni dall'omologa della separazione, ulteriore circostanza che dimostrava lo stato di convivenza di fatto mai interrotta.
Ha concluso che, essendo sussistente di fatto il rapporto di coniugio, assume rilievo il reddito del marito per gli anni 2017 e 2018, con conseguente esclusione del diritto agli ANF per l'anno 2019.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame con conferma del capo della sentenza impugnata che riconosce il diritto alla prestazione per cui è causa e, contestualmente, ha spiegato appello incidentale sul capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
Ha eccepito l'inammissibilità della nuova produzione documentale in violazione dell'art. 437 cpc avente ad oggetto le schermate video relative alle consultazioni anagrafiche effettuate da
Pt_1
Ha censurato con l'appello incidentale la motivazione sulla compensazione delle spese di lite, affetta da illogicità e contraddittorietà, sottolineando che nel precedente giudizio - come rilevato dallo stesso giudice in sentenza – la pronuncia di rigetto della domanda della ricorrente era fondato solo sulla “carenza probatoria in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli ANF” per gli anni di riferimento oggetto di quel giudizio.
A seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato.
Oggetto del presente giudizio è stabilire se la ricorrente si sia effettivamente separata dal marito, come risulta dall'omologa del tribunale di Castrovillari del 22.7.2015 prodotto da o se tale separazione sia solo fittizia. Nel primo caso la ricorrente avrebbe il diritto di Pt_1
Pag. 3 di 5 percepire gli ANF per l'anno 2019, non cumulandosi il suo reddito con quello di _1
, nel secondo caso si dovrebbe tener conto dei redditi coniugali: in particolare
[...]
considerando che il coniuge della aveva un reddito da autonomo come artigiano di euro CP_1
23.640,00 relativo al 2017, e di euro 15.993,00 relativo al 2018 (circostanze pacifiche), gli anf relativi al 2019 non spetterebbero, in quanto il reddito da lavoro dipendente della (di CP_1
euro 4347,00 per il 2017 e di euro 4600,00 per il 2018) è inferiore al 30%, prevedendo, invece, la normativa di cui alla l. n. 153/1988 che gli ANF siano erogabili solo quando il reddito da lavoro dipendente dell'intero nucleo familiare sia almeno del 70%.
Ciò posto, si ritiene – contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure - che gli effetti della separazione consensuale non si siano di fatto verificati e che i coniugi mantenendo immutato lo stato di coabitazione non hanno mai modificato il rapporto di coniugio.
A supporto degli elementi già forniti dall' in primo grado (in particolare il cambio Pt_1
residenza da parte del è stato limitato a pochi mesi dopo la separazione ovvero da _1
gennaio a giugno del 2016 per poi essere di nuovo in via Che Chevara n. 50 Crosia, luogo in cui risiede la Curia con la prole), la documentazione prodotta in grado d'appello - acquisibile ex art. 437 c.p.c. in presenza di una significativa probatoria significativa – attesta la nascita di una bambina il 30.7.2021, figlia della ricorrente e di , che dimostra il Persona_1 permanere dell'affectio coniugalis incompatibile con lo stato di formale separazione.
Dunque, assumendo rilievo anche il reddito del coniuge non sussistono i requisiti di _1
legge per accedere alla prestazione oggetto del giudizio.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello dell' e per l'effetto in riforma della gravata Pt_1 sentenza si rigetta la domanda della ricorrente di primo grado, con assorbimento dell'appello incidentale.
2.Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Pt_1 depositato in data 5.5.2023, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...]
con memoria depositata il 23.1.2025, avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 561/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello dell' e per l'effetto in riforma della gravata sentenza rigetta la Pt_1
domanda della ricorrente di primo grado;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
Pag. 4 di 5 3) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda presentata in data 3/3/2020 (prot. n. 0029325). 2 E precisamente di essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per le giornate e gli anni indicati nell'allegato certificato d'iscrizione; di avere prestato attività lavorativa in agricoltura per gli anni e per le giornate di cui all'allegato certificato d'iscrizione; di essere rimasta interdetta dal lavoro per disoccupazione involontaria nell'anno 2019 e di aver presentato la domanda per la liquidazione della relativa indennità oltre che degli assegni familiari in data 3/3/2020. 3 Così elencandoli: “- il reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo, non deve superare i limiti stabiliti ogni anno dalla legge;
- il reddito del nucleo familiare deve essere composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente o assimilati;
- Il nucleo familiare deve essere composto dal richiedente nonché dal coniuge del/della richiedente non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente;
i figli ed equiparati minori di età, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili impossibilitati a svolgere proficuo lavoro ecc;
” 4 Di tale circostanza (la bambina risulta nata il [...], comunque dopo l'introduzione del Persona_2 giudizio di primo grado) l'Istituto ha affermato di essere venuto a conoscenza solo di recente a seguito dell'implementazione della procedura NS (consultazione on line della anagrafe della popolazione residente), che permette, per buona parte dei Comuni di Italia che vi aderiscono, l'accesso alle certificazioni dell'Anagrafe dei residenti. Ha riprodotto anche nel corpo del ricorso la schermata relativa all'esito di tale consultazione chiedendo l'ammissione di tale produzione documentale a dimostrazione che il vincolo coniugale non si è mai sciolto.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 443 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA con l'avv.to DI CATO STEFANIA Pt_1
appellante
E
con l'avv.to PARISE ROBERTO Controparte_1
Appellato- appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO adiva il Tribunale di Castrovillari chiedendo l'accertamento del proprio Controparte_1 diritto ad ottenere la liquidazione degli ANF per l'anno 20191 e la conseguente condanna del convenuto alla corresponsione di detta prestazione nella misura di legge, con interessi e Pt_1
rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Esponeva di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per beneficiare della prestazione invocata2, ma che l' aveva omesso immotivatamente ed ingiustamente Pt_1
di liquidare l'importo dovuto, nonostante il regolare pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola contestualmente richiesta. L' resisteva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per insussistenza dei Pt_1
necessari requisiti, in particolare deducendo il superamento del limite reddituale previsto dalla normativa di riferimento, al quale concorreva anche il reddito del coniuge della ricorrente,
che, sebbene formalmente separato, in realtà era ancora di fatto convivente Persona_1 con la stessa Produceva sentenza emessa dallo stesso Tribunale nell'ambito di altro CP_1
giudizio (RG n. 3004/2019) che aveva rigettato la medesima domanda presentata dalla ricorrente per gli ANF richiesti per anni precedenti ritenendo tale circostanza dirimente nel caso di specie.
Il tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso.
Dopo avere richiamato i requisiti necessari al godimento della prestazione domandata3, ha ritenuto provata, ai fini della determinazione del reddito familiare, la separazione della ricorrente dal coniuge sulla base della presenza agli atti dell'omologa della separazione consensuale e dell'irrilevanza dell'eccezione di simulazione della separazione, formulata da in assenza di relativa prova documentale. Ha dato altresì atto della presenza della Pt_1
certificazione relativa alla consistenza del nucleo familiare ed anche delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017, 2018 e 2019, “attestanti la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto”, precisando che il rigetto da parte dello stesso Tribunale della domanda relativa agli assegni per gli anni precedenti era stato determinato solo da una
“carenza probatoria in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge”, non sussistente nel caso concreto.
Ha compensato le spese di lite “in ragione dei precedenti giurisprudenziali contrari” dello stesso Tribunale.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato l'errata applicazione Pt_1
delle norme che disciplinano il riconoscimento del diritto agli ANF (L. 153/1988), in relazione alla valutazione degli esiti delle risultanze istruttorie sulla composizione del nucleo familiare: ha ribadito che la ricorrente aveva solo simulato la separazione dal marito, lavoratore autonomo, al fine di aggirare l'ostacolo del limite reddituale previsto per il riconoscimento degli assegni domandato;
ha richiamato gli elementi indiziari della
Pag. 2 di 5 simulazione (l'omesso cambio di residenza del coniuge che aveva continuato a _1
convivere con la ricorrente, senza quindi che fossero disgiunti i nuclei familiari;
alla separazione omologata con provvedimento del 22.7.2015 non era mai seguita una richiesta di divorzio;
la separazione non risultava mai essere stata notificata al comune ai fini della annotazione sull'estratto di matrimonio)
Ha aggiunto che l' affectio coniugalis era stato sempre mantenuto al punto da portare alla nascita di un altro bambino4, dopo sei anni dall'omologa della separazione, ulteriore circostanza che dimostrava lo stato di convivenza di fatto mai interrotta.
Ha concluso che, essendo sussistente di fatto il rapporto di coniugio, assume rilievo il reddito del marito per gli anni 2017 e 2018, con conseguente esclusione del diritto agli ANF per l'anno 2019.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame con conferma del capo della sentenza impugnata che riconosce il diritto alla prestazione per cui è causa e, contestualmente, ha spiegato appello incidentale sul capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
Ha eccepito l'inammissibilità della nuova produzione documentale in violazione dell'art. 437 cpc avente ad oggetto le schermate video relative alle consultazioni anagrafiche effettuate da
Pt_1
Ha censurato con l'appello incidentale la motivazione sulla compensazione delle spese di lite, affetta da illogicità e contraddittorietà, sottolineando che nel precedente giudizio - come rilevato dallo stesso giudice in sentenza – la pronuncia di rigetto della domanda della ricorrente era fondato solo sulla “carenza probatoria in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli ANF” per gli anni di riferimento oggetto di quel giudizio.
A seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato.
Oggetto del presente giudizio è stabilire se la ricorrente si sia effettivamente separata dal marito, come risulta dall'omologa del tribunale di Castrovillari del 22.7.2015 prodotto da o se tale separazione sia solo fittizia. Nel primo caso la ricorrente avrebbe il diritto di Pt_1
Pag. 3 di 5 percepire gli ANF per l'anno 2019, non cumulandosi il suo reddito con quello di _1
, nel secondo caso si dovrebbe tener conto dei redditi coniugali: in particolare
[...]
considerando che il coniuge della aveva un reddito da autonomo come artigiano di euro CP_1
23.640,00 relativo al 2017, e di euro 15.993,00 relativo al 2018 (circostanze pacifiche), gli anf relativi al 2019 non spetterebbero, in quanto il reddito da lavoro dipendente della (di CP_1
euro 4347,00 per il 2017 e di euro 4600,00 per il 2018) è inferiore al 30%, prevedendo, invece, la normativa di cui alla l. n. 153/1988 che gli ANF siano erogabili solo quando il reddito da lavoro dipendente dell'intero nucleo familiare sia almeno del 70%.
Ciò posto, si ritiene – contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure - che gli effetti della separazione consensuale non si siano di fatto verificati e che i coniugi mantenendo immutato lo stato di coabitazione non hanno mai modificato il rapporto di coniugio.
A supporto degli elementi già forniti dall' in primo grado (in particolare il cambio Pt_1
residenza da parte del è stato limitato a pochi mesi dopo la separazione ovvero da _1
gennaio a giugno del 2016 per poi essere di nuovo in via Che Chevara n. 50 Crosia, luogo in cui risiede la Curia con la prole), la documentazione prodotta in grado d'appello - acquisibile ex art. 437 c.p.c. in presenza di una significativa probatoria significativa – attesta la nascita di una bambina il 30.7.2021, figlia della ricorrente e di , che dimostra il Persona_1 permanere dell'affectio coniugalis incompatibile con lo stato di formale separazione.
Dunque, assumendo rilievo anche il reddito del coniuge non sussistono i requisiti di _1
legge per accedere alla prestazione oggetto del giudizio.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello dell' e per l'effetto in riforma della gravata Pt_1 sentenza si rigetta la domanda della ricorrente di primo grado, con assorbimento dell'appello incidentale.
2.Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Pt_1 depositato in data 5.5.2023, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...]
con memoria depositata il 23.1.2025, avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 561/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello dell' e per l'effetto in riforma della gravata sentenza rigetta la Pt_1
domanda della ricorrente di primo grado;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
Pag. 4 di 5 3) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda presentata in data 3/3/2020 (prot. n. 0029325). 2 E precisamente di essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per le giornate e gli anni indicati nell'allegato certificato d'iscrizione; di avere prestato attività lavorativa in agricoltura per gli anni e per le giornate di cui all'allegato certificato d'iscrizione; di essere rimasta interdetta dal lavoro per disoccupazione involontaria nell'anno 2019 e di aver presentato la domanda per la liquidazione della relativa indennità oltre che degli assegni familiari in data 3/3/2020. 3 Così elencandoli: “- il reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo, non deve superare i limiti stabiliti ogni anno dalla legge;
- il reddito del nucleo familiare deve essere composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente o assimilati;
- Il nucleo familiare deve essere composto dal richiedente nonché dal coniuge del/della richiedente non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente;
i figli ed equiparati minori di età, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili impossibilitati a svolgere proficuo lavoro ecc;
” 4 Di tale circostanza (la bambina risulta nata il [...], comunque dopo l'introduzione del Persona_2 giudizio di primo grado) l'Istituto ha affermato di essere venuto a conoscenza solo di recente a seguito dell'implementazione della procedura NS (consultazione on line della anagrafe della popolazione residente), che permette, per buona parte dei Comuni di Italia che vi aderiscono, l'accesso alle certificazioni dell'Anagrafe dei residenti. Ha riprodotto anche nel corpo del ricorso la schermata relativa all'esito di tale consultazione chiedendo l'ammissione di tale produzione documentale a dimostrazione che il vincolo coniugale non si è mai sciolto.