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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. AL MO Presidente
Dott. CI LA Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15239/2024
promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MACRI' ELISABETTA in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
COLLEGNO il 13.09.2009. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 68, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 02.05.2011. Per_1
Con ricorso depositato il 20.06.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 392 del 2025, pubblicata in data 03.03.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e stabilire la collocazione principale della minore anche agli effetti anagrafici presso la madre;
DISPONE che possa frequentare il padre senza limitazioni secondo i suoi desideri, previo Per_1 accordo con il medesimo con la madre, nel rispetto delle esigenze della ragazza e dei suoi impegni scolastici e anche delle attività extrascolastiche, o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• Un fine settimana, a settimane alterne: dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00 fino alla domenica sera alle ore 22,00 in periodo scolastico (e, in ogni caso, secondo le esigenze di e i suoi Per_1 impegni) e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza;
Per_1
• Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi Per_1 infrasettimanali dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 in periodo scolastico e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza;
Per_1
• Nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 in periodo scolastico e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza;
Per_1
• Per le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale, con obbligo del padre di riaccompagnare la figlia presso la madre la mattina di Natale o il giorno di Natale con obbligo di riaccompagnarla presso la madre la sera di Santo Stefano;
e ad anni alterni il periodo dal 26 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• Le vacanze di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre;
• In occasione delle altre festività infrasettimanali ed il giorno del compleanno di alternandosi Per_1 con l'altro genitore;
• Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane consecutive a luglio o ad Per_1 agosto con previsione che i genitori concordino fra loro entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i periodi da trascorrere con la minore;
DISPONE che la casa coniugale venga assegnata alla moglie con i relativi arredi che la compongono;
DISPONE che il Signor versi alla moglie tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato Pt_2 alla Signora un contributo al mantenimento della figlia minore di € 680,00 Pt_1 Per_1 nell'importo da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat-Foi, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., previamente concordate e documentate, delle spese scolastiche ed extrascolastiche sportive e ricreative concordate e documentate;
DÀ ATTO che la Signora percepirà l'intero assegno unico per la figlia Pt_1 Per_1
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI LA AL MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. AL MO Presidente
Dott. CI LA Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15239/2024
promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MACRI' ELISABETTA in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
COLLEGNO il 13.09.2009. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 68, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 02.05.2011. Per_1
Con ricorso depositato il 20.06.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 392 del 2025, pubblicata in data 03.03.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e stabilire la collocazione principale della minore anche agli effetti anagrafici presso la madre;
DISPONE che possa frequentare il padre senza limitazioni secondo i suoi desideri, previo Per_1 accordo con il medesimo con la madre, nel rispetto delle esigenze della ragazza e dei suoi impegni scolastici e anche delle attività extrascolastiche, o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• Un fine settimana, a settimane alterne: dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00 fino alla domenica sera alle ore 22,00 in periodo scolastico (e, in ogni caso, secondo le esigenze di e i suoi Per_1 impegni) e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza;
Per_1
• Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi Per_1 infrasettimanali dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 in periodo scolastico e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza;
Per_1
• Nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 in periodo scolastico e fino alle ore 23,00 in periodo non scolastico, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza;
Per_1
• Per le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale, con obbligo del padre di riaccompagnare la figlia presso la madre la mattina di Natale o il giorno di Natale con obbligo di riaccompagnarla presso la madre la sera di Santo Stefano;
e ad anni alterni il periodo dal 26 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• Le vacanze di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre;
• In occasione delle altre festività infrasettimanali ed il giorno del compleanno di alternandosi Per_1 con l'altro genitore;
• Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane consecutive a luglio o ad Per_1 agosto con previsione che i genitori concordino fra loro entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i periodi da trascorrere con la minore;
DISPONE che la casa coniugale venga assegnata alla moglie con i relativi arredi che la compongono;
DISPONE che il Signor versi alla moglie tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato Pt_2 alla Signora un contributo al mantenimento della figlia minore di € 680,00 Pt_1 Per_1 nell'importo da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat-Foi, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., previamente concordate e documentate, delle spese scolastiche ed extrascolastiche sportive e ricreative concordate e documentate;
DÀ ATTO che la Signora percepirà l'intero assegno unico per la figlia Pt_1 Per_1
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI LA AL MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.