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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7375/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. COLLERONE BENEDETTO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GIACOMINI MARZIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/05/2006 da e trascritto al n. 2, Parte 2, Serie Parte_1 Parte_2
A, Uff. 1, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TRICHIANA
alle seguenti condizioni:
1. le figlie minori ed rimangono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento alternato e paritario, secondo la turnazione già stabilita nell'elaborato peritale depositato dalle parti in data 12/12/2022 nella causa di separazione, turnazione che si dà atto che i coniugi tutt'oggi stanno attuando, e da ritenersi quì integralmente riportato. Tutte le decisioni afferenti all'educazione, l'istruzione e la salute delle minori – salvi i casi di urgenza –
2 saranno assunte, di comune accordo, da entrambi i genitori;
2. la residenza delle figlie minori ed viene collocata presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna sita in Godega di S. Urbano (TV), Via Baver n. 6 Int. 3;
3. considerate le situazioni economiche e personali di ciascun coniuge, nonché i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, i Signori e Pt_1
provvederanno ciascuno al mantenimento diretto di ed Parte_2 Per_1
nei periodi di permanenza delle stesse presso le rispettive abitazioni;
Per_2
ciascuno contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie afferenti le stesse, che verranno ripartite come da Protocollo per il processo di famiglia attualmente in uso presso questo Tribunale. Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere documentate e ciascun coniuge provvederà
a rimborsare all'altro che l'ha anticipata la quota parte di sua spettanza entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla richiesta, previa esibizione e/o invio delle relative attestazioni di pagamento (scontrini, ricevute, fatture ecc.);
4. ciascun genitore continuerà a percepire nella misura del 50% l'assegno unico per le figlie;
5. Si dà atto che i coniugi riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro in relazione ai loro pregressi rapporti patrimoniali discendenti e/o connessi al vincolo coniugale;
6. Si dà atto che i coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento d'identità valido per l'espatrio intestato direttamente alle figlie;
i coniugi s'impegnano sin d'ora a sottoscrivere, a semplice richiesta l'uno dell'altro, qualsivoglia modulo e/o richiesta e/o ricorso diretto al
Giudice Tutelare del luogo di residenza delle figlie diretto a rendere effettiva tale
3 previsione;
7. spese di lite compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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